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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6642/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6642/2021 RG avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Rucci ), presso lo studio del quale, in C.F._3
Roma, via Tomba di Nerone n. 11, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
), rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Di Dio CP_1 C.F._4
( e Orsola Maria Rossi ( , presso lo studio della C.F._5 C.F._6 quale ultima, in Napoli, via Annibale Marchese n. 10, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone ( ) presso lo
[...] C.F._7 studio del quale, in Napoli, via Sedile di Porto n. 9, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
04.06.2024.
ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il CP_1
06.06.2024.
pagina 1 di 9 ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il Controparte_2
5.6.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio ed Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 al fine conseguire l'accertamento della responsabilità del per l'illecita appropriazione
[...] CP_1 dei propri risparmi e la condanna di entrambe le parti convenute ( essendo Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.) al pagamento, in solido, delle somme (complessivamente pari ad euro 70.000,00) dallo stesso indebitamente incassate oltre rivalutazione ed interessi. CP_1
Gli attori hanno, in particolare, dedotto: - di avere, su suggerimento del padre, , Parte_3 deciso di investire tutti i propri risparmi (euro 45.000,00 quanto a ed euro Parte_1
25.000,00 quanto a per il tramite di , funzionario di Parte_2 CP_1 Controparte_2 che il padre conosceva da tempo e nel quale riponeva la massima fiducia;
- che il ha
[...] CP_1 proposto agli odierni attori, per il tramite del di loro padre, un investimento particolarmente vantaggioso consistente nell'apertura di due depositi amministrati vincolati a capitale garantito;
- che, per l'apertura degli stessi, i germani hanno versato, mediante bonifico bancario, i Pt_1 rispettivi risparmi, accreditandoli direttamente su conto corrente personale del acceso presso CP_1
- che, in data 21.02.2014, hanno ricevuto comunicazione, su carta intestata, Controparte_2 con la quale ha confermato l'apertura dei depositi amministrati vincolati a Controparte_2 capitale garantito;
- che nel corso del rapporto il ha periodicamente aggiornato il padre degli CP_1 odierni attori sull'andamento degli investimenti, nonché sull'ammontare degli interessi maturati;
- di avere, a partire dai primi mesi del 2016, a causa delle sempre maggiori difficoltà incontrate nel contattare il richiesto all'Istituto di credito la restituzione di tutte le somme versate al CP_1 funzionario ed in giacenza sui conti deposito;
- che, con lettera del 5 luglio 2016, la banca ha rappresentato che il nominativo degli attori non era registrato nei propri archivi;
- di avere quindi denunziato il e che il conseguente procedimento penale per il reato di appropriazione CP_1 indebita si è concluso (il 9.09.2019) con sentenza di patteggiamento;
- che vana è stata la richiesta di restituzione delle somme formulata nei confronti di pur essendo la stessa Controparte_2 responsabile (in solido con il proprio dipendente) ai sensi dell'art. 2049 c.c. del fatto illecito integrato dal (avendo peraltro omesso di esercitare il dovuto controllo in ordine all'attività CP_1 dello stesso).
premesso di non aver intrattenuto con gli attori alcun tipo di rapporto (e Controparte_2
“disconosciute”, quindi, le lettere su carta intestata ad prodotte dagli attori Controparte_2 quale documento 5), ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, secondo quanto del resto pagina 2 di 9 confermato dallo stesso contenuto dell'atto di citazione (ove è il riferimento ad “anomale” operazioni di investimento e ad un rapporto con il insorto per il tramite del padre degli CP_1 attori), difetta, in concreto, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita addebitata al proprio ex dipendente e le mansioni allo stesso assegnate (mansioni in realtà relative ad operazioni
“interne” e non ad attività implicanti rapporti con la clientela). In via subordinata, la convenuta ha dedotto la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1227, co. 2, c. c. (tenuto conto dell'esecuzione di pagamenti su conto personale intestato al conosciuto al di fuori dei locali della Persona_1 banca -ed alla mancata compilazione dei moduli pur necessari in caso di operazioni di investimento). In via ulteriormente subordinata, la banca ha chiesto “che l'adito Tribunale dichiari il diritto da parte di di regresso e/o di rivalsa nei confronti dell'ex dipendente Controparte_2
Sig. in ordine alle somme eventualmente versate a titolo di danni agli attori in caso CP_1 di condanna in solido” (p. 7 comparsa di costituzione).
, eccepita la nullità dell'atto di citazione per mancata, puntuale indicazione dei fatti CP_1 posti alla base della pretesa, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo: - che il diritto azionato deve ritenersi prescritto, decorrendo il dies a quo “dal momento in cui la produzione del danno sia manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” e, dunque, dal 21.02.2014 (data in cui gli attori hanno ricevuto comunicazione contenente la specifica dei depositi effettuati dalla quale erano desumibili incongruenze tra le cifre indicate nelle comunicazioni e quelle effettivamente versate al;
- che sussiste la responsabilità solidale della banca ai sensi degli artt. 1228 e 2049 CP_1
c.c.; - che sussiste pure il concorso di colpa degli attori atteso che “la gestione dell'operazione di investimento era ictu oculi irregolare, pertanto se i germani avessero utilizzato l'ordinaria Pt_1 diligenza non avrebbero giammai effettuato dei bonifici sul c/c personale del dipendente di banca”(p. 4 comparsa di costituzione).
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta in data 15.04.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente CP_1 determinato in relazione tanto al petitum, quanto alla causa petendi (secondo quanto, del resto, almeno indirettamente confermato dal tenore degli atti delle parti convenute che hanno pienamente esercitato il proprio diritto di difesa). pagina 3 di 9 2.2. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In primis, occorre osservare che la domanda proposta dai va qualificata come domanda Pt_1 contrattuale (gli attori hanno infatti lamentato una responsabilità del per violazione degli CP_1 obblighi in capo al convenuto derivanti dal rapporto contrattuale -riconducibile al mandato- concluso e relativo all'esecuzione di operazioni di investimento). Stante la natura contrattuale della responsabilità, il termine di prescrizione deve ritenersi decennale e non quinquennale, sì che -per tabulas- alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, l'eccezione qui esaminata risulterebbe comunque infondata anche in caso si ritenesse azionata una responsabilità extracontrattuale. Infatti, nella prospettiva degli attori, il fatto generatore della responsabilità sarebbe riconducibile ad un reato (appropriazione indebita), sì che dovrebbero trovare applicazione sia l'art
2947, co. 3, c. c. (“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), sia il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a séguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto – più favorevole per il danneggiato – dell'applicazione del termine prescrizionale penalistico più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato” (Cass., sent. 25 febbraio 2025, n. 4845). Anche ove si ritenesse azionata una responsabilità aquiliana, pertanto, dovrebbe escludersi la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla data
(17.3.2021) della notifica dell'atto di citazione, risalendo il provvedimento di patteggiamento al
9.9.2019 (doc. 12 di parte attrice).
2.3. Con riferimento alla responsabilità delle parti convenute occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Gli attori hanno provato l'instaurazione di un rapporto (riconducibile, nella sostanza, ad un mandato relativo all'esecuzione di operazioni di investimento) con il e l'inadempimento CP_1 delle obbligazioni dallo stesso assunte (non avendo l'odierno convenuto provveduto all'esecuzione delle pur promesse operazioni di investimento e neppure alla restituzione delle somme versategli).
pagina 4 di 9 In questo senso depongono, oltre alla sentenza di patteggiamento dai prodotta quale Pt_1 documento 12 (sentenza che ha natura di elemento di prova del quale il giudice civile può tener conto -cfr. Cass., sez. 3, sent. 27 giugno 2024, n. 17807), i documentati bonifici bancari (dal documento 4 di parte attrice risultano i pagamenti, per euro 24.750,00 quanto a e per Parte_2 euro 45.000,00 quanto a pagamenti eseguiti sul conto intestato al ) disposti Parte_1 CP_1 al fine di consentire al convenuto di procedere agli investimenti (si vedano le dichiarazioni dei testi
-“ Il mi disse che i miei figli non potevano fare l'investimento a loro nome, Parte_3 CP_1 trattandosi di fondo riservato ai dipendenti della banca;
quindi ci disse di fare un bonifico a lui intestato e successivamente aprì due conti intesti ai miei figli, corrispondenti alle somme da noi versate sul suo conto”- e -“so che i miei nipoti hanno investito delle somme, ma Controparte_4 non ricordo l'ammontare. Forse vennero fatti dei bonifici, ma non ricordo da quale conto, né su quale conto vennero accreditate le somme. All'epoca il diceva che si trattava di investimenti CP_1 riservati a lui come dipendente della banca e, quindi, poteva proporli solo a poche persone”; dichiarazioni la cui credibilità, non compromessa -di per sé- in ragione del vincolo di parentela che lega i testi agli attori, è confortata dall'essere le stesse circostanziate e concordanti), nonché lo stesso tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata dal e le dichiarazioni dallo stesso CP_1 rese in sede di interrogatorio formale (risultando ammessa l'appropriazione indebita delle somme oggetto di causa).
2.3.2. Accertata la responsabilità del non può ravvisarsi, come invece prospettato dalle parti CP_1 convenute, un comportamento degli attori rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (norma richiamata in considerazione dell'esecuzione di pagamenti su conto intestato allo stesso convenuto e senza pregressa sottoscrizione dei documenti pur ordinariamente firmati prima di procedere ad operazioni di investimento). Le questioni attinenti alle buone prassi bancarie non possono, infatti, tradursi in un onere di diligenza a carico del cliente “tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.)” (Cass., sent.
01.03.2016, n. 4037). In altre parole, sebbene la condotta del danneggiato possa -in astratto- assumere rilievo diminuente (o elidente) se integrante fattore causale concorrente (o autonomo) nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c., ciò può configurarsi in presenza di condotte che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza all'irregolare condotta posta in essere dal convenuto o quanto meno la sua agevole e immediata percepibilità. Tale ipotesi non è configurabile nel caso concreto, dovendo piuttosto ritenersi che il convenuto si sia appropriato indebitamente e pagina 5 di 9 con dolo (grazie alla predisposizione di falsa modulistica ed alla fiducia che il padre degli attori riponeva nello stesso) della somma di denaro che gli era stata consegnata dagli attori.
In simili casi la comparazione tra il dolo di colui che commette un reato al fine di trarne profitto per sé o per altri e (l'eventuale) colpa di colui che in qualche misura agevola la commissione del reato in suo danno aderendo a richieste provenienti dallo stesso danneggiante non può tradursi in effettiva incidenza causale della condotta della vittima sul danno e quindi non può condurre ad una diminuzione -ai sensi dell'art. 1227 c.c.- del diritto al risarcimento (cfr. Trib. Milano, sent. del
23.07.2013 n. 10375).
2.3.3. Quanto alla evocata responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c. occorre premettere che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla norma da ultimo richiamata sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate dal dipendente abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo. Ricorrendo una simile circostanza è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo purchè la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. Cass., Sezioni
Unite, sent. 16.05.2019, n. 13246; Cass., sez. 3, sent. 14.11.2023, n.316752).
In altre parole, l'incombenza deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione dell'illecito e, quindi, la produzione del fatto dannoso, anche se il lavoratore abbia in effetti operato oltre i limiti dell'incarico affidatogli e contro la volontà del committente, purché nell'ambito delle proprie mansioni (così da non risultare l'illecito la conseguenza di una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro).
3.3.3.1. Alla luce dei principi sopra delineati vanno in concreto verificate le mansioni e le funzioni svolte dal al fine di valutare la sussistenza o meno del nesso di occasionalità necessaria con CP_1 il danno.
Dalla documentazione in atti, dalla prova per testi e dalla deposizione resa dello stesso in CP_1 sede di interrogatorio, emerge che il convenuto, dipendente del gruppo dal 1977 ed, Controparte_2 in particolare, dal 2001 con la qualifica di Quadro Direttivo di Quarto Livello, non ha mai svolto mansioni che lo portassero ad avere contatto diretto con la clientela né è stato mai addetto al servizio investimenti. In particolare, almeno a decorrere dal 1984 e fino alla data del licenziamento disciplinare avvenuto nel 2016, ha sempre svolto mansioni di “back office” ed ha sempre prestato la propria attività lavorativa in uffici interni e mai in filiale a contatto con il pubblico. pagina 6 di 9 Applicando il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, ritiene questo Giudice che non sia ravvisabile la responsabilità di non essendo la condotta del oggetto Controparte_2 CP_1
[.. del presente giudizio in realtà riconducibile alle mansioni allo stesso assegnate dalla banca.
infatti, all'epoca in cui è stato commesso l'illecito, non era (né, per vero, mai lo è stato) Pt_4 addetto all'attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari. Le mansioni assegnategli non consentono, quindi, di ritenere sussistente il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla giurisprudenza per fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Né una diversa conclusione può (come preteso dai ) essere argomentata alla luce della mail Pt_1 in data 30.12.2013 inviata al dalla direzione commerciale della banca. Premesso che non è CP_1 dato conoscere il contenuto della “richiesta di informazioni” in tale mail richiamata, la stessa non consente affatto di ritenere esistente il nesso di occasionalità necessaria cui, come detto, fa riferimento la Suprema Corte. Tanto già solo perché, per un verso, non viene precisato che la posizione del fosse effettivamente riconducibile al “Personale Direttivo” cui fa riferimento la CP_1 mail (la qualifica di “Quadro”, tra l'altro, neppure coincidendo pienamente con quella di dirigente)
e, per altro verso, perché il nesso di occasionalità necessaria cui fa riferimento la richiamata giurisprudenza di legittimità impone la valutazione non della qualifica (dirigente/quadro) del lavoratore, ma delle mansioni allo stesso assegnate (e, per quanto detto, pacifica deve ritenersi l'assegnazione al di mansioni cui è estranea l'interrelazione con i clienti -e, quindi, anche la CP_1 formulazione di proposte di investimento cui la mail fa riferimento).
2.3.3.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come alcuna statuizione di condanna della convenuta potrebbe Controparte_2 essere adottata anche alla luce della ragione di seguito indicata.
Ed invero, come pure osservato dalla banca convenuta e non contestato dagli attori e dal Pt_1
i rapporti intercorsi tra gli attori e il dipendente non si sono mai concretizzati all'interno dei
CP_1 locali commerciali della banca. Tali rapporti, al contrario, si sono sviluppati in un contesto esclusivamente personale e privato. Più precisamente dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto di fiducia all'origine della vicenda non si è mai instaurato direttamente tra gli attori e il dipendente, bensì esclusivamente tra quest'ultimo e il padre dei . In questo senso depongono le Pt_1 dichiarazioni dei testi (credibili in quanto conformi, precise e concordanti) (il Parte_3 quale, all'udienza del 14 marzo 2023, ha dichiarato “Conoscevo il in quanto amico di
CP_1 famiglia di mio fratello e dei suoi suoceri. Fu il a propormi l'investimento. Il mi fece
CP_1 CP_1 vedere una lettera indirizzata dalla banca a lui nella quale si indicava che l'investimento era limitato solo a lui, come funzionario della banca, e ai suoi stretti familiari. Il mi disse che
CP_1
pagina 7 di 9 anche io potevo aderire all'offerta in quanto, come mio fratello, ero uno di famiglia […] Quando il
mi diede il documento contenente la proposta negoziale ero in compagnia di mio cognato CP_1
e di mio fratello;
la consegna di tale documento avvenne a Controparte_5 Persona_2
Casoria nei pressi dell'abitazione del [...] Il mi diceva sempre di essere direttore di CP_1 CP_1 banca, non sono mai andato sul suo luogo di lavoro”) e (il quale, all'udienza del 24 Persona_2 ottobre 2023, ha dichiarato “mio fratello conosceva il quale lo convinse ad Pt_3 CP_1 eseguire degli investimenti. Per questo mio fratello propose ai figli e di investire Pt_1 Pt_2 tramite il ”). Tali circostanze sono state poi confermate pure, in sede di interrogatorio CP_1 formale, dal (il quale ha reso la seguente dichiarazione: “ricordo che prima dell'investimento CP_1 feci vedere la proposta negoziale, contenente le indicazioni sulle caratteristiche dell'investimento, a
, non ricordo se glie ne lasciai anche una copia. Preciso che ho conosciuto solo Parte_3
, non ho mai parlato con i suoi figli”). Parte_3
Gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria confermano quindi le deduzioni della banca secondo le quali la condotta del non solo non è stata posta in essere nell'esercizio delle mansioni CP_1 affidategli quale dipendente di ma si colloca all'interno di una relazione Controparte_2 meramente personale tra lo stesso ed il padre degli attori. Né (nella stessa direzione) può CP_1 sottacersi che -secondo quanto è pacifico- i pagamenti sono stati effettuati dai su un conto Pt_1 corrente personale, intestato al CP_1
In definitiva, l'assenza di qualsiasi interazione diretta tra gli attori e il dipendente, la natura esclusivamente personale del rapporto fiduciario (svoltosi al di fuori dei locali della banca) instaurato per il tramite del padre degli attori, nonché le modalità di pagamento effettuate mediante bonifici su conto corrente personale, confermano le conclusioni cui si è sopra pervenuti quanto alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma alla base -nella prospettazione di parte- della responsabilità di Controparte_2
Rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti della convenuta, risulta assorbita la domanda di manleva proposta dalla banca.
3.4. Il risarcimento del danno deve essere quantificato in misura corrispondente alle somme al versate da (euro 24.750,00) e da (euro 45.000,00). CP_1 Parte_2 Parte_1
Tali importi costituiscono debito di valore e devono essere maggiorati nella misura del lucro cessante e degli interessi secondo il principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n.
1712, dovendo precisarsi che, a far data dalla proposizione della domanda (17.3.2021), gli interessi sono dovuti nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 8 di 9 Per l'effetto, la somma da riconoscere a va complessivamente quantificata, alla data Parte_2 odierna, in euro 43.416,75 (cui vanno aggiunti -sull'importo di euro 24.750,00- gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data odierna al saldo) e la somma da riconoscere a Parte_1 va complessivamente quantificata in euro 78.939,54 (cui vanno aggiunti -sull'importo di euro
45.000,00- gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data odierna al saldo).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (da ravvisare in capo agli attori quanto alla domanda dagli stessi proposta nei confronti della banca) e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore corrispondente alle somme complessivamente oggetto di condanna
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 43.416,75, oltre interessi ai sensi Parte_2 dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 24.750,00 dalla data odierna al saldo e, in favore di della somma di euro 78.939,54, oltre interessi ai sensi dell'art. Parte_1
1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 45.000,00 dalla data odierna al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di Controparte_2
3) condanna , al pagamento, in favore degli attori, creditori in solido, delle spese CP_1 del presente giudizio che liquida in euro 1.545,00 per esborsi e, per compensi, in euro
7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
in persona del procuratore delle spese del Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6642/2021 RG avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Rucci ), presso lo studio del quale, in C.F._3
Roma, via Tomba di Nerone n. 11, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
), rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Di Dio CP_1 C.F._4
( e Orsola Maria Rossi ( , presso lo studio della C.F._5 C.F._6 quale ultima, in Napoli, via Annibale Marchese n. 10, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone ( ) presso lo
[...] C.F._7 studio del quale, in Napoli, via Sedile di Porto n. 9, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
04.06.2024.
ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il CP_1
06.06.2024.
pagina 1 di 9 ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il Controparte_2
5.6.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio ed Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 al fine conseguire l'accertamento della responsabilità del per l'illecita appropriazione
[...] CP_1 dei propri risparmi e la condanna di entrambe le parti convenute ( essendo Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.) al pagamento, in solido, delle somme (complessivamente pari ad euro 70.000,00) dallo stesso indebitamente incassate oltre rivalutazione ed interessi. CP_1
Gli attori hanno, in particolare, dedotto: - di avere, su suggerimento del padre, , Parte_3 deciso di investire tutti i propri risparmi (euro 45.000,00 quanto a ed euro Parte_1
25.000,00 quanto a per il tramite di , funzionario di Parte_2 CP_1 Controparte_2 che il padre conosceva da tempo e nel quale riponeva la massima fiducia;
- che il ha
[...] CP_1 proposto agli odierni attori, per il tramite del di loro padre, un investimento particolarmente vantaggioso consistente nell'apertura di due depositi amministrati vincolati a capitale garantito;
- che, per l'apertura degli stessi, i germani hanno versato, mediante bonifico bancario, i Pt_1 rispettivi risparmi, accreditandoli direttamente su conto corrente personale del acceso presso CP_1
- che, in data 21.02.2014, hanno ricevuto comunicazione, su carta intestata, Controparte_2 con la quale ha confermato l'apertura dei depositi amministrati vincolati a Controparte_2 capitale garantito;
- che nel corso del rapporto il ha periodicamente aggiornato il padre degli CP_1 odierni attori sull'andamento degli investimenti, nonché sull'ammontare degli interessi maturati;
- di avere, a partire dai primi mesi del 2016, a causa delle sempre maggiori difficoltà incontrate nel contattare il richiesto all'Istituto di credito la restituzione di tutte le somme versate al CP_1 funzionario ed in giacenza sui conti deposito;
- che, con lettera del 5 luglio 2016, la banca ha rappresentato che il nominativo degli attori non era registrato nei propri archivi;
- di avere quindi denunziato il e che il conseguente procedimento penale per il reato di appropriazione CP_1 indebita si è concluso (il 9.09.2019) con sentenza di patteggiamento;
- che vana è stata la richiesta di restituzione delle somme formulata nei confronti di pur essendo la stessa Controparte_2 responsabile (in solido con il proprio dipendente) ai sensi dell'art. 2049 c.c. del fatto illecito integrato dal (avendo peraltro omesso di esercitare il dovuto controllo in ordine all'attività CP_1 dello stesso).
premesso di non aver intrattenuto con gli attori alcun tipo di rapporto (e Controparte_2
“disconosciute”, quindi, le lettere su carta intestata ad prodotte dagli attori Controparte_2 quale documento 5), ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, secondo quanto del resto pagina 2 di 9 confermato dallo stesso contenuto dell'atto di citazione (ove è il riferimento ad “anomale” operazioni di investimento e ad un rapporto con il insorto per il tramite del padre degli CP_1 attori), difetta, in concreto, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita addebitata al proprio ex dipendente e le mansioni allo stesso assegnate (mansioni in realtà relative ad operazioni
“interne” e non ad attività implicanti rapporti con la clientela). In via subordinata, la convenuta ha dedotto la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1227, co. 2, c. c. (tenuto conto dell'esecuzione di pagamenti su conto personale intestato al conosciuto al di fuori dei locali della Persona_1 banca -ed alla mancata compilazione dei moduli pur necessari in caso di operazioni di investimento). In via ulteriormente subordinata, la banca ha chiesto “che l'adito Tribunale dichiari il diritto da parte di di regresso e/o di rivalsa nei confronti dell'ex dipendente Controparte_2
Sig. in ordine alle somme eventualmente versate a titolo di danni agli attori in caso CP_1 di condanna in solido” (p. 7 comparsa di costituzione).
, eccepita la nullità dell'atto di citazione per mancata, puntuale indicazione dei fatti CP_1 posti alla base della pretesa, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo: - che il diritto azionato deve ritenersi prescritto, decorrendo il dies a quo “dal momento in cui la produzione del danno sia manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” e, dunque, dal 21.02.2014 (data in cui gli attori hanno ricevuto comunicazione contenente la specifica dei depositi effettuati dalla quale erano desumibili incongruenze tra le cifre indicate nelle comunicazioni e quelle effettivamente versate al;
- che sussiste la responsabilità solidale della banca ai sensi degli artt. 1228 e 2049 CP_1
c.c.; - che sussiste pure il concorso di colpa degli attori atteso che “la gestione dell'operazione di investimento era ictu oculi irregolare, pertanto se i germani avessero utilizzato l'ordinaria Pt_1 diligenza non avrebbero giammai effettuato dei bonifici sul c/c personale del dipendente di banca”(p. 4 comparsa di costituzione).
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta in data 15.04.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente CP_1 determinato in relazione tanto al petitum, quanto alla causa petendi (secondo quanto, del resto, almeno indirettamente confermato dal tenore degli atti delle parti convenute che hanno pienamente esercitato il proprio diritto di difesa). pagina 3 di 9 2.2. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In primis, occorre osservare che la domanda proposta dai va qualificata come domanda Pt_1 contrattuale (gli attori hanno infatti lamentato una responsabilità del per violazione degli CP_1 obblighi in capo al convenuto derivanti dal rapporto contrattuale -riconducibile al mandato- concluso e relativo all'esecuzione di operazioni di investimento). Stante la natura contrattuale della responsabilità, il termine di prescrizione deve ritenersi decennale e non quinquennale, sì che -per tabulas- alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, l'eccezione qui esaminata risulterebbe comunque infondata anche in caso si ritenesse azionata una responsabilità extracontrattuale. Infatti, nella prospettiva degli attori, il fatto generatore della responsabilità sarebbe riconducibile ad un reato (appropriazione indebita), sì che dovrebbero trovare applicazione sia l'art
2947, co. 3, c. c. (“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), sia il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a séguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto – più favorevole per il danneggiato – dell'applicazione del termine prescrizionale penalistico più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato” (Cass., sent. 25 febbraio 2025, n. 4845). Anche ove si ritenesse azionata una responsabilità aquiliana, pertanto, dovrebbe escludersi la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla data
(17.3.2021) della notifica dell'atto di citazione, risalendo il provvedimento di patteggiamento al
9.9.2019 (doc. 12 di parte attrice).
2.3. Con riferimento alla responsabilità delle parti convenute occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Gli attori hanno provato l'instaurazione di un rapporto (riconducibile, nella sostanza, ad un mandato relativo all'esecuzione di operazioni di investimento) con il e l'inadempimento CP_1 delle obbligazioni dallo stesso assunte (non avendo l'odierno convenuto provveduto all'esecuzione delle pur promesse operazioni di investimento e neppure alla restituzione delle somme versategli).
pagina 4 di 9 In questo senso depongono, oltre alla sentenza di patteggiamento dai prodotta quale Pt_1 documento 12 (sentenza che ha natura di elemento di prova del quale il giudice civile può tener conto -cfr. Cass., sez. 3, sent. 27 giugno 2024, n. 17807), i documentati bonifici bancari (dal documento 4 di parte attrice risultano i pagamenti, per euro 24.750,00 quanto a e per Parte_2 euro 45.000,00 quanto a pagamenti eseguiti sul conto intestato al ) disposti Parte_1 CP_1 al fine di consentire al convenuto di procedere agli investimenti (si vedano le dichiarazioni dei testi
-“ Il mi disse che i miei figli non potevano fare l'investimento a loro nome, Parte_3 CP_1 trattandosi di fondo riservato ai dipendenti della banca;
quindi ci disse di fare un bonifico a lui intestato e successivamente aprì due conti intesti ai miei figli, corrispondenti alle somme da noi versate sul suo conto”- e -“so che i miei nipoti hanno investito delle somme, ma Controparte_4 non ricordo l'ammontare. Forse vennero fatti dei bonifici, ma non ricordo da quale conto, né su quale conto vennero accreditate le somme. All'epoca il diceva che si trattava di investimenti CP_1 riservati a lui come dipendente della banca e, quindi, poteva proporli solo a poche persone”; dichiarazioni la cui credibilità, non compromessa -di per sé- in ragione del vincolo di parentela che lega i testi agli attori, è confortata dall'essere le stesse circostanziate e concordanti), nonché lo stesso tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata dal e le dichiarazioni dallo stesso CP_1 rese in sede di interrogatorio formale (risultando ammessa l'appropriazione indebita delle somme oggetto di causa).
2.3.2. Accertata la responsabilità del non può ravvisarsi, come invece prospettato dalle parti CP_1 convenute, un comportamento degli attori rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (norma richiamata in considerazione dell'esecuzione di pagamenti su conto intestato allo stesso convenuto e senza pregressa sottoscrizione dei documenti pur ordinariamente firmati prima di procedere ad operazioni di investimento). Le questioni attinenti alle buone prassi bancarie non possono, infatti, tradursi in un onere di diligenza a carico del cliente “tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.)” (Cass., sent.
01.03.2016, n. 4037). In altre parole, sebbene la condotta del danneggiato possa -in astratto- assumere rilievo diminuente (o elidente) se integrante fattore causale concorrente (o autonomo) nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c., ciò può configurarsi in presenza di condotte che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza all'irregolare condotta posta in essere dal convenuto o quanto meno la sua agevole e immediata percepibilità. Tale ipotesi non è configurabile nel caso concreto, dovendo piuttosto ritenersi che il convenuto si sia appropriato indebitamente e pagina 5 di 9 con dolo (grazie alla predisposizione di falsa modulistica ed alla fiducia che il padre degli attori riponeva nello stesso) della somma di denaro che gli era stata consegnata dagli attori.
In simili casi la comparazione tra il dolo di colui che commette un reato al fine di trarne profitto per sé o per altri e (l'eventuale) colpa di colui che in qualche misura agevola la commissione del reato in suo danno aderendo a richieste provenienti dallo stesso danneggiante non può tradursi in effettiva incidenza causale della condotta della vittima sul danno e quindi non può condurre ad una diminuzione -ai sensi dell'art. 1227 c.c.- del diritto al risarcimento (cfr. Trib. Milano, sent. del
23.07.2013 n. 10375).
2.3.3. Quanto alla evocata responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c. occorre premettere che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla norma da ultimo richiamata sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate dal dipendente abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo. Ricorrendo una simile circostanza è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo purchè la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. Cass., Sezioni
Unite, sent. 16.05.2019, n. 13246; Cass., sez. 3, sent. 14.11.2023, n.316752).
In altre parole, l'incombenza deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione dell'illecito e, quindi, la produzione del fatto dannoso, anche se il lavoratore abbia in effetti operato oltre i limiti dell'incarico affidatogli e contro la volontà del committente, purché nell'ambito delle proprie mansioni (così da non risultare l'illecito la conseguenza di una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro).
3.3.3.1. Alla luce dei principi sopra delineati vanno in concreto verificate le mansioni e le funzioni svolte dal al fine di valutare la sussistenza o meno del nesso di occasionalità necessaria con CP_1 il danno.
Dalla documentazione in atti, dalla prova per testi e dalla deposizione resa dello stesso in CP_1 sede di interrogatorio, emerge che il convenuto, dipendente del gruppo dal 1977 ed, Controparte_2 in particolare, dal 2001 con la qualifica di Quadro Direttivo di Quarto Livello, non ha mai svolto mansioni che lo portassero ad avere contatto diretto con la clientela né è stato mai addetto al servizio investimenti. In particolare, almeno a decorrere dal 1984 e fino alla data del licenziamento disciplinare avvenuto nel 2016, ha sempre svolto mansioni di “back office” ed ha sempre prestato la propria attività lavorativa in uffici interni e mai in filiale a contatto con il pubblico. pagina 6 di 9 Applicando il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, ritiene questo Giudice che non sia ravvisabile la responsabilità di non essendo la condotta del oggetto Controparte_2 CP_1
[.. del presente giudizio in realtà riconducibile alle mansioni allo stesso assegnate dalla banca.
infatti, all'epoca in cui è stato commesso l'illecito, non era (né, per vero, mai lo è stato) Pt_4 addetto all'attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari. Le mansioni assegnategli non consentono, quindi, di ritenere sussistente il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla giurisprudenza per fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Né una diversa conclusione può (come preteso dai ) essere argomentata alla luce della mail Pt_1 in data 30.12.2013 inviata al dalla direzione commerciale della banca. Premesso che non è CP_1 dato conoscere il contenuto della “richiesta di informazioni” in tale mail richiamata, la stessa non consente affatto di ritenere esistente il nesso di occasionalità necessaria cui, come detto, fa riferimento la Suprema Corte. Tanto già solo perché, per un verso, non viene precisato che la posizione del fosse effettivamente riconducibile al “Personale Direttivo” cui fa riferimento la CP_1 mail (la qualifica di “Quadro”, tra l'altro, neppure coincidendo pienamente con quella di dirigente)
e, per altro verso, perché il nesso di occasionalità necessaria cui fa riferimento la richiamata giurisprudenza di legittimità impone la valutazione non della qualifica (dirigente/quadro) del lavoratore, ma delle mansioni allo stesso assegnate (e, per quanto detto, pacifica deve ritenersi l'assegnazione al di mansioni cui è estranea l'interrelazione con i clienti -e, quindi, anche la CP_1 formulazione di proposte di investimento cui la mail fa riferimento).
2.3.3.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come alcuna statuizione di condanna della convenuta potrebbe Controparte_2 essere adottata anche alla luce della ragione di seguito indicata.
Ed invero, come pure osservato dalla banca convenuta e non contestato dagli attori e dal Pt_1
i rapporti intercorsi tra gli attori e il dipendente non si sono mai concretizzati all'interno dei
CP_1 locali commerciali della banca. Tali rapporti, al contrario, si sono sviluppati in un contesto esclusivamente personale e privato. Più precisamente dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto di fiducia all'origine della vicenda non si è mai instaurato direttamente tra gli attori e il dipendente, bensì esclusivamente tra quest'ultimo e il padre dei . In questo senso depongono le Pt_1 dichiarazioni dei testi (credibili in quanto conformi, precise e concordanti) (il Parte_3 quale, all'udienza del 14 marzo 2023, ha dichiarato “Conoscevo il in quanto amico di
CP_1 famiglia di mio fratello e dei suoi suoceri. Fu il a propormi l'investimento. Il mi fece
CP_1 CP_1 vedere una lettera indirizzata dalla banca a lui nella quale si indicava che l'investimento era limitato solo a lui, come funzionario della banca, e ai suoi stretti familiari. Il mi disse che
CP_1
pagina 7 di 9 anche io potevo aderire all'offerta in quanto, come mio fratello, ero uno di famiglia […] Quando il
mi diede il documento contenente la proposta negoziale ero in compagnia di mio cognato CP_1
e di mio fratello;
la consegna di tale documento avvenne a Controparte_5 Persona_2
Casoria nei pressi dell'abitazione del [...] Il mi diceva sempre di essere direttore di CP_1 CP_1 banca, non sono mai andato sul suo luogo di lavoro”) e (il quale, all'udienza del 24 Persona_2 ottobre 2023, ha dichiarato “mio fratello conosceva il quale lo convinse ad Pt_3 CP_1 eseguire degli investimenti. Per questo mio fratello propose ai figli e di investire Pt_1 Pt_2 tramite il ”). Tali circostanze sono state poi confermate pure, in sede di interrogatorio CP_1 formale, dal (il quale ha reso la seguente dichiarazione: “ricordo che prima dell'investimento CP_1 feci vedere la proposta negoziale, contenente le indicazioni sulle caratteristiche dell'investimento, a
, non ricordo se glie ne lasciai anche una copia. Preciso che ho conosciuto solo Parte_3
, non ho mai parlato con i suoi figli”). Parte_3
Gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria confermano quindi le deduzioni della banca secondo le quali la condotta del non solo non è stata posta in essere nell'esercizio delle mansioni CP_1 affidategli quale dipendente di ma si colloca all'interno di una relazione Controparte_2 meramente personale tra lo stesso ed il padre degli attori. Né (nella stessa direzione) può CP_1 sottacersi che -secondo quanto è pacifico- i pagamenti sono stati effettuati dai su un conto Pt_1 corrente personale, intestato al CP_1
In definitiva, l'assenza di qualsiasi interazione diretta tra gli attori e il dipendente, la natura esclusivamente personale del rapporto fiduciario (svoltosi al di fuori dei locali della banca) instaurato per il tramite del padre degli attori, nonché le modalità di pagamento effettuate mediante bonifici su conto corrente personale, confermano le conclusioni cui si è sopra pervenuti quanto alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma alla base -nella prospettazione di parte- della responsabilità di Controparte_2
Rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti della convenuta, risulta assorbita la domanda di manleva proposta dalla banca.
3.4. Il risarcimento del danno deve essere quantificato in misura corrispondente alle somme al versate da (euro 24.750,00) e da (euro 45.000,00). CP_1 Parte_2 Parte_1
Tali importi costituiscono debito di valore e devono essere maggiorati nella misura del lucro cessante e degli interessi secondo il principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n.
1712, dovendo precisarsi che, a far data dalla proposizione della domanda (17.3.2021), gli interessi sono dovuti nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 8 di 9 Per l'effetto, la somma da riconoscere a va complessivamente quantificata, alla data Parte_2 odierna, in euro 43.416,75 (cui vanno aggiunti -sull'importo di euro 24.750,00- gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data odierna al saldo) e la somma da riconoscere a Parte_1 va complessivamente quantificata in euro 78.939,54 (cui vanno aggiunti -sull'importo di euro
45.000,00- gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data odierna al saldo).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (da ravvisare in capo agli attori quanto alla domanda dagli stessi proposta nei confronti della banca) e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore corrispondente alle somme complessivamente oggetto di condanna
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 43.416,75, oltre interessi ai sensi Parte_2 dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 24.750,00 dalla data odierna al saldo e, in favore di della somma di euro 78.939,54, oltre interessi ai sensi dell'art. Parte_1
1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 45.000,00 dalla data odierna al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di Controparte_2
3) condanna , al pagamento, in favore degli attori, creditori in solido, delle spese CP_1 del presente giudizio che liquida in euro 1.545,00 per esborsi e, per compensi, in euro
7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
in persona del procuratore delle spese del Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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