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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 5517 / 2024
TRA con l'Avv. Domenico Naso) Parte_1
RICORRENTE
E
(con il funzionario) Controparte_1
RESISTENTE
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente – dipendente del e CP_2 appartenente al Comparto Scuola come docente – deduceva di aver prestato servizio all'estero assegnato presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid con decorrenza dall'a.s.2019/2020 fino al 31 agosto 2025.
Faceva presente di aver percepito oltre allo stipendio lo speciale assegno di sede previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. 62/98 che compensa i diversi oneri collegati al lavoro all'estero. La parte lamentava che l'amministrazione resistente aveva arbitrariamente deciso di applicare sostanzialmente la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) sul presupposto che essa fosse incompatibile con il citato assegno di sede.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice adito: 1. Di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta per un importo corrispondente con conseguente riconoscimento del diritto della parte a ricevere integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero a decorrere da agosto 2020
(avendo già agito giudizialmente per le decurtazioni subite nelle annualità precedenti e avendo trovato soddisfazione) fino ad agosto 2025; 2. Di condannare l'amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale pari all'importo mensile di euro
532,01.
L'amministrazione si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva per non essere l'amministrazione e nel merito rilevando l'infondatezza del ricorso.
Il rilievo è infondato.
L'amministrazione resistente è datrice di lavoro e come tale correttamente convenuta in giudizio.
Il thema decidendum di questo procedimento è già stato oggetto di esame della giurisprudenza.
Condividendo le motivazioni poste a fondamento di una pronuncia già resa in questo
Tribunale (n.14479 del 2020), si riportano qui di seguito le motivazioni che l'hanno sostenuta per supportare il convincimento sull'accoglimento del ricorso cui è pervenuto questo Giudice.
“L'art. 76, comma 3, del CCNL relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico
2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001”.
E' chiaro e palese, pertanto, che il comportamento tenuto dal fino a tutto il 2003 CP_2
(scadenza del CCNL relativo al primo biennio economico 2002/2003) appare pienamente in linea con il dettato contrattuale. Il successivo CCNL del Comparto Scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Così come il CCNL di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007) nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta I.I.S. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce I.I.S. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002-
2003 – in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'articolo 76, comma 3, del CCNL di Comparto stipulato il 24 luglio 2003 – per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'I.I.S.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
In altre parole, tale ritenuta dell'I.I.S. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003.
D'altra parte, con il conglobamento dell'I.I.S. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dallo stesso che nella lettera del 30.6.2003 CP_2 considera come l'I.I.S. come “scomparsa dal mondo giuridico” perché parte integrante della voce stipendio) sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato articolo 27 del d.lgs.
62/98 che non ha carattere retributivo ed è il corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a restituire alla CP_1 ricorrente, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga sotto la voce
“indennità integrativa speciale” oltre interessi dalla maturazione del diritto fino al saldo.
Le spese seguono il principio della soccombenza, liquidate tenendo conto del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale dal agosto 2020 fino al 31 agosto 2025;
Accoglie il ricorso e accerta l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dalla
Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierna ricorrente per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa speciale e condanna il CP_1 resistente a restituire al ricorrente, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate;
condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi.
Roma, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 5517 / 2024
TRA con l'Avv. Domenico Naso) Parte_1
RICORRENTE
E
(con il funzionario) Controparte_1
RESISTENTE
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente – dipendente del e CP_2 appartenente al Comparto Scuola come docente – deduceva di aver prestato servizio all'estero assegnato presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid con decorrenza dall'a.s.2019/2020 fino al 31 agosto 2025.
Faceva presente di aver percepito oltre allo stipendio lo speciale assegno di sede previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. 62/98 che compensa i diversi oneri collegati al lavoro all'estero. La parte lamentava che l'amministrazione resistente aveva arbitrariamente deciso di applicare sostanzialmente la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) sul presupposto che essa fosse incompatibile con il citato assegno di sede.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice adito: 1. Di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta per un importo corrispondente con conseguente riconoscimento del diritto della parte a ricevere integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero a decorrere da agosto 2020
(avendo già agito giudizialmente per le decurtazioni subite nelle annualità precedenti e avendo trovato soddisfazione) fino ad agosto 2025; 2. Di condannare l'amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale pari all'importo mensile di euro
532,01.
L'amministrazione si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva per non essere l'amministrazione e nel merito rilevando l'infondatezza del ricorso.
Il rilievo è infondato.
L'amministrazione resistente è datrice di lavoro e come tale correttamente convenuta in giudizio.
Il thema decidendum di questo procedimento è già stato oggetto di esame della giurisprudenza.
Condividendo le motivazioni poste a fondamento di una pronuncia già resa in questo
Tribunale (n.14479 del 2020), si riportano qui di seguito le motivazioni che l'hanno sostenuta per supportare il convincimento sull'accoglimento del ricorso cui è pervenuto questo Giudice.
“L'art. 76, comma 3, del CCNL relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico
2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001”.
E' chiaro e palese, pertanto, che il comportamento tenuto dal fino a tutto il 2003 CP_2
(scadenza del CCNL relativo al primo biennio economico 2002/2003) appare pienamente in linea con il dettato contrattuale. Il successivo CCNL del Comparto Scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Così come il CCNL di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007) nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta I.I.S. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce I.I.S. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002-
2003 – in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'articolo 76, comma 3, del CCNL di Comparto stipulato il 24 luglio 2003 – per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'I.I.S.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
In altre parole, tale ritenuta dell'I.I.S. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003.
D'altra parte, con il conglobamento dell'I.I.S. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dallo stesso che nella lettera del 30.6.2003 CP_2 considera come l'I.I.S. come “scomparsa dal mondo giuridico” perché parte integrante della voce stipendio) sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato articolo 27 del d.lgs.
62/98 che non ha carattere retributivo ed è il corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a restituire alla CP_1 ricorrente, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga sotto la voce
“indennità integrativa speciale” oltre interessi dalla maturazione del diritto fino al saldo.
Le spese seguono il principio della soccombenza, liquidate tenendo conto del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale dal agosto 2020 fino al 31 agosto 2025;
Accoglie il ricorso e accerta l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dalla
Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierna ricorrente per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa speciale e condanna il CP_1 resistente a restituire al ricorrente, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate;
condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi.
Roma, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli