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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 559 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7864/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/09/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato ristretto dal mese di agosto 2008 sino al mese Parte_1 di aprile 2014 presso la Casa Circondariale di Cuneo, dal mese di maggio 2014 sino alla data di redazione del ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto, e dedotto di aver svolto da agosto 2008 al mese di dicembre 2017 attività lavorativa quale scopino, addetto alla distribuzione pasti e addetto pulizie, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, avendo percepito sino a settembre 2017 un trattamento economico complessivo pari ai
2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento, ha agito in giudizio contro il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente l'importo di Euro 7.323,23 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 512,72 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 7.838,95
(settemilaottocentotrentotto/95), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' , pure evocato in giudizio, Controparte_1 CP_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “- condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.457,50, oltre alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei limiti della prescrizione di legge;
compensa per metà le spese di lite e pone il residuo liquidato in complessivi euro 1.200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, a carico del convenuto, da distrarre in favore del procuratore CP_1 CP_ antistatario;
compensa le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente ed
Il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che: a) la giurisprudenza di legittimità ha affermato CP_1 che il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, ma la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
b) nel caso di specie, il primo atto interruttivo interviene in data 31.07.2020 e quindi le spettanze rivendicate devono considerarsi prescritte a tutto il quinquennio antecedente (
31.07.2015), considerate anche le ulteriori diffide e la data della notifica del ricorso di primo grado;
c) per tali periodi, è pacifico che il non ha adempiuto all'obbligo CP_1 di procedere agli adeguamenti delle mercedi e, pertanto, la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione è fondata;
d) nessuna specifica contestazione è stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e i conteggi eseguiti, che CP_1 possono ritenersi correttamente effettuati. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza. CP_
Il e l' non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello, rimanendo, pertanto, contumaci.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento, non avendo il prodotto alcun CP_1 atto al fine di provare la solo affermata autonomia dei periodi lavorativi o il termine di durata apposto al rapporto o, ancora, l'esistenza di plurimi contratti a termine. Si afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce elemento idoneo ad Controparte_1 affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività CP_1 lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente ha lavorato fino al mese di dicembre 2017, ragion per cui non è revocabile in dubbio che alla data della prima lettera di diffida del 31/07/2020 il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso per alcuno dei periodi di lavoro: poiché, inoltre, il ricorso introduttivo è stato notificato al (a mezzo PEC) in data 20/12/2022, CP_1 avendo il ricorrente prestato attività lavorativa sino a data successiva al 20/12/2017, nessun problema di prescrizione si pone.
Il Collegio intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., CP_1 quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe
(cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n. 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi come documentati dalle buste paga, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità
(Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da agosto 2008 sino al dicembre
2017, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come si dà atto nella sentenza impugnata, in data 31/07/2020 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso di primo CP_1 grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 7.323,23, in luogo della minor somma di € 2.457,50 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014). Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 7.838,95, in luogo della minor somma di € 2.457,50 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 2.200,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 559 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7864/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/09/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato ristretto dal mese di agosto 2008 sino al mese Parte_1 di aprile 2014 presso la Casa Circondariale di Cuneo, dal mese di maggio 2014 sino alla data di redazione del ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto, e dedotto di aver svolto da agosto 2008 al mese di dicembre 2017 attività lavorativa quale scopino, addetto alla distribuzione pasti e addetto pulizie, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, avendo percepito sino a settembre 2017 un trattamento economico complessivo pari ai
2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento, ha agito in giudizio contro il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente l'importo di Euro 7.323,23 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 512,72 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 7.838,95
(settemilaottocentotrentotto/95), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' , pure evocato in giudizio, Controparte_1 CP_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “- condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.457,50, oltre alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei limiti della prescrizione di legge;
compensa per metà le spese di lite e pone il residuo liquidato in complessivi euro 1.200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, a carico del convenuto, da distrarre in favore del procuratore CP_1 CP_ antistatario;
compensa le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente ed
Il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che: a) la giurisprudenza di legittimità ha affermato CP_1 che il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, ma la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
b) nel caso di specie, il primo atto interruttivo interviene in data 31.07.2020 e quindi le spettanze rivendicate devono considerarsi prescritte a tutto il quinquennio antecedente (
31.07.2015), considerate anche le ulteriori diffide e la data della notifica del ricorso di primo grado;
c) per tali periodi, è pacifico che il non ha adempiuto all'obbligo CP_1 di procedere agli adeguamenti delle mercedi e, pertanto, la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione è fondata;
d) nessuna specifica contestazione è stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e i conteggi eseguiti, che CP_1 possono ritenersi correttamente effettuati. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza. CP_
Il e l' non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello, rimanendo, pertanto, contumaci.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento, non avendo il prodotto alcun CP_1 atto al fine di provare la solo affermata autonomia dei periodi lavorativi o il termine di durata apposto al rapporto o, ancora, l'esistenza di plurimi contratti a termine. Si afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce elemento idoneo ad Controparte_1 affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività CP_1 lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente ha lavorato fino al mese di dicembre 2017, ragion per cui non è revocabile in dubbio che alla data della prima lettera di diffida del 31/07/2020 il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso per alcuno dei periodi di lavoro: poiché, inoltre, il ricorso introduttivo è stato notificato al (a mezzo PEC) in data 20/12/2022, CP_1 avendo il ricorrente prestato attività lavorativa sino a data successiva al 20/12/2017, nessun problema di prescrizione si pone.
Il Collegio intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., CP_1 quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe
(cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n. 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi come documentati dalle buste paga, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità
(Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da agosto 2008 sino al dicembre
2017, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come si dà atto nella sentenza impugnata, in data 31/07/2020 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso di primo CP_1 grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 7.323,23, in luogo della minor somma di € 2.457,50 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014). Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 7.838,95, in luogo della minor somma di € 2.457,50 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 2.200,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa