TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e che ne Controparte_1
va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli avv.ti Elio Carlino e Giovanni Carlino del foro di Chieti
ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
organi interni convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui (per un totale quindi di euro 3.000,00), tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020 ,
2020/2021 , 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno sco lastico, oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) in alternativa e qualora la lavoratrice al momento della pronuncia giudiziale sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche , per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 /2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024 , condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta
[...]
di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c, oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dal la data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condannare infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, da maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m. n. 55/2014 (essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 7 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto CP_1
di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (doc.3), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2018/2019 dal 20.09.2018 al 30.06.2019;
- 2019/2020 dal 14.10.2019 al 30.06.2020;
- 2020/2021 dal 18.09.2020 al 30.06.2021;
- 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2024/2025. (doc.2)
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
Pag. 3 di 7 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da
Pag. 4 di 7 ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Pag. 5 di 7 L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma
35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza sulla base del valore minimo delle tabelle e tenuto conto che la causa contumaciale viene decisa all'esito della trattazione scritta: Il richiesto aumento per la tecnica informatica si elide con la situazione di mancanza di questioni di fatto e di diritto per cui è prevista una riduzione trattandosi di contenzioso che ormai si fonda su approdi consolidati della giurisprudenza e di tipo seriale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n.
46/2025:
1) Condanna il a rendere disponibile alla ricorrente la carta Controparte_1 docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo.
Pag. 6 di 7 2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1
favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso l'12/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e che ne Controparte_1
va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli avv.ti Elio Carlino e Giovanni Carlino del foro di Chieti
ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
organi interni convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui (per un totale quindi di euro 3.000,00), tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020 ,
2020/2021 , 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno sco lastico, oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) in alternativa e qualora la lavoratrice al momento della pronuncia giudiziale sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche , per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 /2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024 , condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta
[...]
di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c, oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dal la data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condannare infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, da maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m. n. 55/2014 (essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 7 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto CP_1
di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (doc.3), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2018/2019 dal 20.09.2018 al 30.06.2019;
- 2019/2020 dal 14.10.2019 al 30.06.2020;
- 2020/2021 dal 18.09.2020 al 30.06.2021;
- 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2024/2025. (doc.2)
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
Pag. 3 di 7 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da
Pag. 4 di 7 ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Pag. 5 di 7 L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma
35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza sulla base del valore minimo delle tabelle e tenuto conto che la causa contumaciale viene decisa all'esito della trattazione scritta: Il richiesto aumento per la tecnica informatica si elide con la situazione di mancanza di questioni di fatto e di diritto per cui è prevista una riduzione trattandosi di contenzioso che ormai si fonda su approdi consolidati della giurisprudenza e di tipo seriale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n.
46/2025:
1) Condanna il a rendere disponibile alla ricorrente la carta Controparte_1 docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo.
Pag. 6 di 7 2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1
favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso l'12/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7