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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14851 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 21217/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FANTERA FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, PIAZZA FONTEIANA, 16 00152 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
1 E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. GITTO PIETRO, elettivamente domiciliato presso VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE, 21 00186 ROMA
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 5817/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma, Sez. III, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione promossa dallo stesso avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 2011/0239578, iscritto sul veicolo di sua proprietà targato CV276DL, per un importo complessivo di euro 5.588,43.
In primo grado, l'opponente aveva dedotto:
2 • la mancata notifica del preavviso di fermo, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato;
• la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 28 della legge
689/1981 e, in subordine, dell'art. 2946 c.c., per decorso del termine quinquennale o decennale, in assenza di validi atti interruttivi.
L'opposizione aveva ad oggetto cinque cartelle esattoriali, residue rispetto ad altre cinque già annullate ex lege in quanto riferite a ruoli anteriori al 2010 e di importo inferiore a euro
1.000,00. Le cartelle ancora in essere riguardavano sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada risalenti agli anni 1999–2008.
Si costituivano in giudizio l e contestando Controparte_3 CP_2
le eccezioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza di prima comparizione,
l'attore chiedeva termine per la chiamata in causa dell'ente titolare del credito, che si costituiva a sua volta, resistendo.
All'udienza dell'11.01.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con facoltà per le parti di depositare note illustrative. Con le successive difese, l'opponente ribadiva le eccezioni di prescrizione dei crediti e di illegittimità del fermo per mancata notifica del preavviso, evidenziando l'assenza di atti interruttivi validamente notificati e la non riconducibilità degli atti prodotti dalla controparte alle cartelle oggetto di giudizio.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, confermando la validità del fermo amministrativo e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Con l'atto di appello, il sig. ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha Pt_1
ritenuto validamente interrotta la prescrizione e regolarmente notificato il preavviso di fermo, deducendo:
• la nullità della sentenza per erronea interpretazione dei fatti e degli atti di causa;
• la violazione dell'art. 28 L. 689/81 e dell'art. 2946 c.c., per intervenuta prescrizione dei crediti;
• la violazione dell'art. 139 c.p.c., per irregolarità nella notifica dell'unico atto prodotto integralmente (avviso di intimazione del 2017);
3 • la violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73, per mancata prova della notifica del preavviso di fermo.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali e l'annullamento del fermo amministrativo, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, eccependo CP_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello proposto dal sig. . Parte_1
In via preliminare, ha sostenuto che il primo motivo di appello, relativo alla mancata notifica del preavviso di fermo, avrebbe dovuto essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., risultando pertanto inammissibile per tardività.
Nel merito, ha ribadito che: il preavviso di fermo non è atto obbligatorio, ma meramente discrezionale;
la notifica del preavviso risulta comunque regolarmente effettuata, come da documentazione prodotta da non sussiste prescrizione dei crediti, essendo stati CP_4
notificati tutti gli atti interruttivi entro i termini di legge;
le notifiche sono state eseguite correttamente, anche in relazione all'avviso di intimazione del 2017, con rispetto delle disposizioni dell'art. 139 c.p.c.
In via subordinata, ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, le spese siano poste esclusivamente a carico dell unico soggetto Controparte_3
responsabile della fase esecutiva.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese, ovvero, in subordine, per la condanna alle spese della sola CP_4
non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_4
----------------
Va subito premesso che con le note per l'udienza del 6 maggio 2024, parte appellante ha rappresentato di aver aderito, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0012582953
000, n. 097 2011 020860559 000, n. 097 2011 0024238277 e n. 097 2011 0260833113 000, oggetto del presente gravame, alla c.d. “definizione agevolata dei crediti tributari” ex art 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/2022, residuando l'interesse all'accertamento della non
4 debenza delle somme dovute solo avuto riguardo alla cartella esattoriale n. 097 2003
0469976311 000.
Orbene, osserva il Tribunale che perimetrato l'oggetto del gravame alla cartella anzidetta,
l'appello appare fondato. Infatti, la cartella n. 097 2003 0469976311 000 risulta notificata con raccomandata prioritaria ricevuta dal portiere in data 21.7.2003, mentre l'unica intimazione di pagamento prodotta per l'intero risulta notificata l'11.4.2017, quando cioè il termine quinquennale di prescrizione era già abbondantemente scaduto. Non possono invece essere prese in considerazione le altre intimazioni di pagamento in quanto – come correttamente dedotto dal – è stata prodotta la sola relata di notifica, senza che sia possibile inferire Pt_1
a quali atti tali relate si riferiscano. Tale dato non consente di condividere l'argomentazione del giudice di pace secondo la quale le intimazioni di pagamento hanno interrotto il termine di prescrizione, se non con riferimento all'intimazione notificata nel 2017, quando però la prescrizione relativa alla cartella del 2003 era ormai decorsa.
Conclusivamente, l'appello va accolto con riferimento alla cartella esattoriale n. 097 2003
0469976311 000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Esse vanno poste a carico della sola essendo Roma Capitale estranea al preavviso di fermo CP_4
amministrativo e alle censure sollevate dal Pt_1
Vanno pertanto interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra e CP_2
appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• dato atto della rinuncia, per sopraggiunto difetto di interesse ad agire dell'appellante, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 097 2011 0012582953 000, n. 097 2011
020860559 000, n. 097 2011 0024238277 e n. 097 2011 0260833113 000, in parziale riforma della sentenza gravata annulla il provvedimento di fermo amministrativo n.
2011/0239578, iscritto sul veicolo targato CV276DL, con riferimento alla cartella
5 esattoriale n. 097 2003 0469976311 000 per intervenuta prescrizione dell'obbligazione ad essa sottesa;
• condanna a rifondere in favore al le spese del doppio grado di giudizio CP_4 Pt_1
che liquida, quanto al primo grado, in euro 1000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
e quanto al presente grado in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra appellante e CP_2
Roma, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 21217/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FANTERA FILIPPO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, PIAZZA FONTEIANA, 16 00152 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
1 E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. GITTO PIETRO, elettivamente domiciliato presso VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE, 21 00186 ROMA
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 5817/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma, Sez. III, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione promossa dallo stesso avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 2011/0239578, iscritto sul veicolo di sua proprietà targato CV276DL, per un importo complessivo di euro 5.588,43.
In primo grado, l'opponente aveva dedotto:
2 • la mancata notifica del preavviso di fermo, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato;
• la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 28 della legge
689/1981 e, in subordine, dell'art. 2946 c.c., per decorso del termine quinquennale o decennale, in assenza di validi atti interruttivi.
L'opposizione aveva ad oggetto cinque cartelle esattoriali, residue rispetto ad altre cinque già annullate ex lege in quanto riferite a ruoli anteriori al 2010 e di importo inferiore a euro
1.000,00. Le cartelle ancora in essere riguardavano sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada risalenti agli anni 1999–2008.
Si costituivano in giudizio l e contestando Controparte_3 CP_2
le eccezioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza di prima comparizione,
l'attore chiedeva termine per la chiamata in causa dell'ente titolare del credito, che si costituiva a sua volta, resistendo.
All'udienza dell'11.01.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con facoltà per le parti di depositare note illustrative. Con le successive difese, l'opponente ribadiva le eccezioni di prescrizione dei crediti e di illegittimità del fermo per mancata notifica del preavviso, evidenziando l'assenza di atti interruttivi validamente notificati e la non riconducibilità degli atti prodotti dalla controparte alle cartelle oggetto di giudizio.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, confermando la validità del fermo amministrativo e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Con l'atto di appello, il sig. ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha Pt_1
ritenuto validamente interrotta la prescrizione e regolarmente notificato il preavviso di fermo, deducendo:
• la nullità della sentenza per erronea interpretazione dei fatti e degli atti di causa;
• la violazione dell'art. 28 L. 689/81 e dell'art. 2946 c.c., per intervenuta prescrizione dei crediti;
• la violazione dell'art. 139 c.p.c., per irregolarità nella notifica dell'unico atto prodotto integralmente (avviso di intimazione del 2017);
3 • la violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73, per mancata prova della notifica del preavviso di fermo.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali e l'annullamento del fermo amministrativo, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, eccependo CP_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello proposto dal sig. . Parte_1
In via preliminare, ha sostenuto che il primo motivo di appello, relativo alla mancata notifica del preavviso di fermo, avrebbe dovuto essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., risultando pertanto inammissibile per tardività.
Nel merito, ha ribadito che: il preavviso di fermo non è atto obbligatorio, ma meramente discrezionale;
la notifica del preavviso risulta comunque regolarmente effettuata, come da documentazione prodotta da non sussiste prescrizione dei crediti, essendo stati CP_4
notificati tutti gli atti interruttivi entro i termini di legge;
le notifiche sono state eseguite correttamente, anche in relazione all'avviso di intimazione del 2017, con rispetto delle disposizioni dell'art. 139 c.p.c.
In via subordinata, ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, le spese siano poste esclusivamente a carico dell unico soggetto Controparte_3
responsabile della fase esecutiva.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese, ovvero, in subordine, per la condanna alle spese della sola CP_4
non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_4
----------------
Va subito premesso che con le note per l'udienza del 6 maggio 2024, parte appellante ha rappresentato di aver aderito, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0012582953
000, n. 097 2011 020860559 000, n. 097 2011 0024238277 e n. 097 2011 0260833113 000, oggetto del presente gravame, alla c.d. “definizione agevolata dei crediti tributari” ex art 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/2022, residuando l'interesse all'accertamento della non
4 debenza delle somme dovute solo avuto riguardo alla cartella esattoriale n. 097 2003
0469976311 000.
Orbene, osserva il Tribunale che perimetrato l'oggetto del gravame alla cartella anzidetta,
l'appello appare fondato. Infatti, la cartella n. 097 2003 0469976311 000 risulta notificata con raccomandata prioritaria ricevuta dal portiere in data 21.7.2003, mentre l'unica intimazione di pagamento prodotta per l'intero risulta notificata l'11.4.2017, quando cioè il termine quinquennale di prescrizione era già abbondantemente scaduto. Non possono invece essere prese in considerazione le altre intimazioni di pagamento in quanto – come correttamente dedotto dal – è stata prodotta la sola relata di notifica, senza che sia possibile inferire Pt_1
a quali atti tali relate si riferiscano. Tale dato non consente di condividere l'argomentazione del giudice di pace secondo la quale le intimazioni di pagamento hanno interrotto il termine di prescrizione, se non con riferimento all'intimazione notificata nel 2017, quando però la prescrizione relativa alla cartella del 2003 era ormai decorsa.
Conclusivamente, l'appello va accolto con riferimento alla cartella esattoriale n. 097 2003
0469976311 000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Esse vanno poste a carico della sola essendo Roma Capitale estranea al preavviso di fermo CP_4
amministrativo e alle censure sollevate dal Pt_1
Vanno pertanto interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra e CP_2
appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
• dato atto della rinuncia, per sopraggiunto difetto di interesse ad agire dell'appellante, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 097 2011 0012582953 000, n. 097 2011
020860559 000, n. 097 2011 0024238277 e n. 097 2011 0260833113 000, in parziale riforma della sentenza gravata annulla il provvedimento di fermo amministrativo n.
2011/0239578, iscritto sul veicolo targato CV276DL, con riferimento alla cartella
5 esattoriale n. 097 2003 0469976311 000 per intervenuta prescrizione dell'obbligazione ad essa sottesa;
• condanna a rifondere in favore al le spese del doppio grado di giudizio CP_4 Pt_1
che liquida, quanto al primo grado, in euro 1000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
e quanto al presente grado in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra appellante e CP_2
Roma, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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