Articolo 29 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 29.
(Ubicazione di chioschi od altre installazioni)
1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all' ((articolo 26, commi 7 e 8,)) nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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