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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cocchieri Federica;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 P.IVA_2
Polverino e dell'Avv. Luigi Coluccino;
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto della avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: si chiede di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. in qualità di Parte_2
Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della a mezzo posta in Parte_3 data 22.09.2022, oggetto della presente opposizione, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.p. in violazione della citata disposizione normativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità e/o improponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della relativa ingiunzione di pagamento, senza alcuna condanna alle spese di lite e dei compensi della fase monitoria in capo all'odierno attore opponente, che devono escludersi;
-In via principale e nel merito: si chiede di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data
pagina 1 di 6 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. in qualità di Amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante p.t. della a mezzo posta in data 22.09.2022, su ricorso Parte_3 della società “ ” costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Controparte_1 aprile 1999, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano in Via San
Prospero n. 4 (c.f. e p.i. ) e per essa quale mandataria per la gestione del credito P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazzale Controparte_3
Luigi Sturzo n. 15 (p.i. in qualità di nominata giusta procura a P.IVA_4 Parte_4 rogito NO , rep. 42.733, racc. n. 13.243, per tutti i motivi sopra esposti e Persona_1 precisati che qui si richiamano espressamente e si intendono integralmente trascritti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società “ Parte_1
” (c.f. e p.i. con sede in 63100 Ascoli Piceno (AP) in Via
[...] P.IVA_1 Copernico n. 24, in persona dell'amministratore/legale rappresentante p.t Sig. Parte_2
(c.f. a parte convenuta opposta per tutti i motivi sopra esposti
[...] C.F._1
e precisati, tanto in fatto quanto in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante ritenesse comunque dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, si chiede, stante la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni, di considerare tale condotta processuale di parte convenuta opposta ai fini delle spese di lite, non condannando parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi relativi al procedimento monitorio, che devono escludersi;
- in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse dovute, anche solo parzialmente le somme richieste, si chiede previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto di ridurre le somme richieste a quanto dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e di non condannare parte opponente alle spese del procedimento monitorio stante la notifica oltre il termine di sessanta giorni e per tutti i motivi esposti e precisati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Per l'opposto e l'intervenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la in persona Parte_3 dell'amministratore unico e legale rapp.te sig. al pagamento della minor Parte_2 somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_3 Controparte_1 al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 17/06/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva ingiunto alla di pagare la somma di € 20.539,83, oltre interessi e spese. In via Parte_3 preliminare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato in violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva per pagina 2 di 6 cancellazione d'ufficio nel 2011. Nel merito, l'opponente rilevava: la mancanza assoluta di prova del credito vantato in quanto l'opposta aveva allegato soltanto l'estratto conto ex art. 50 TUB e il piano di ammortamento della prima cedente Santander Consumer Bank s.p.a.; la carenza di prova della titolarità del credito in capo a in quanto agli atti non si rinveniva prova delle singole cessioni del Controparte_1 credito azionato;
la prescrizione del credito, visto che dal piano di ammortamento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evinceva che la prima rata sarebbe scaduta il 01/04/2005 e l'ultima rata il
01/02/2009.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1 esecutorietà al decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare le altrui domande, eccezioni ed istanze in quanto infondate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nello specifico, sull'eccezione preliminare della tardività della notifica, la precisava che la sanzione di Controparte_1 inefficacia ex art. 644 c.p.c. non fosse applicabile al caso in cui l'opposta avesse tempestivamente intrapreso il procedimento di notificazione nel rispetto dei termini di legge. Quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva della società opponente, rilevava che, in realtà, la era in stato Parte_3 di attività. Nel merito, sulla titolarità del credito e sulla successione nello stesso, l'opposta affermava di aver già dimostrato in sede monitoria non solo di essere l'odierna legittima titolare del credito, ma anche che tutte le vicende circolatorie di questo erano state portate a debita conoscenza dell'opponente
(la prima cessione da Santander a Banca Ifis con comunicazione del 21.6.2013, la seconda da Banca
Ifis a con pubblicazione in G.U., ed ugualmente la terza cessione da a Controparte_4 CP_4
di cui allegava anche il contratto). Infine, sull'eccepita prescrizione del credito, Controparte_1 indicava che il termine decennale (che sarebbe spirato il 01.02.2019) era stato interrotto dalla comunicazione del 21.06.2013, effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c., con cui Banca IFIS s.p.a. aveva notiziato l'odierna opponente dell'intercorsa cessione con la Santander Consumer Bank s.p.a. e l'aveva invitata al pagamento dell'importo dovuto (All. 7 della comparsa di , nonché dalla Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In data 24.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava al creditore opposto termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della domanda di mediazione.
All'udienza del 14.09.2023, riscontrato l'esito negativo dell'esperimento della mediazione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023, verificata l'assenza di istanze relative a prove costituende, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024 in trattazione scritta.
In data 3.10.2024, interveniva nel presente giudizio in sostituzione della cedente CP_2 CP_1
[...]
In data 2.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Soltanto parte opponente provvedeva a depositare nei termini la propria comparsa conclusionale e memoria di replica.
pagina 3 di 6 In via preliminare, l'opponente eccepisce la mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.: a fronte dell'emissione del predetto decreto in data 17.06.2022, infatti, lo stesso veniva notificato in data 19.09.2022, notifica perfezionatasi nei confronti del destinatario il
22.09.2022. Con ordinanza del 24.3.2023 di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - il cui contenuto deve considerarsi in questa sede interamente trascritto – si è già evidenziato come la circostanza del ritardo della notifica, oltre che provata, non fosse stata contestata dal convenuto opposto, il quale si limitava a precisare di aver posto in essere un primo tentativo di notifica presso la sede legale della società opposta, in data 3.08.2022, non andato a buon fine in quanto l'attività della stessa era cessata. Come da giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass., sez. 6, ordinanza n. 27062 del 06/10/2021), il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma non preclude la cognizione del Giudice sul merito della pretesa creditoria che sarà dunque oggetto del presente provvedimento.
Sempre in via preliminare, parte attrice rileva il proprio difetto di legittimazione passiva vista la sua cancellazione d'ufficio nell'anno 2011. Tuttavia, dalla visura allegata del 26.09.2022 (All. 1 dell'atto introduttivo), risulta la mera cancellazione dall'Albo imprese artigiane per mancanza dei requisiti previsti dalla L. 133/1997. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane non determina gli effetti estintivi e successori tipici dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese, tant'è che al
6.03.2023 la società risultava ancora attiva (All. 6 della comparsa di . Essendo in stato Controparte_1 di attività, la veniva correttamente intimata al pagamento della somma oggetto del Parte_3 decreto ingiuntivo opposto;
l'eccezione risulta, dunque, infondata.
Nel merito, l'opposizione appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, l'opponente rileva la mancanza assoluta di prova del credito vantato da parte opposta in quanto non è stato prodotto il contratto fonte dell'obbligazione, né altra documentazione probante.
Nel caso di specie, la ha versato negli atti del monitorio il piano di ammortamento del Controparte_1 contratto (asseritamente all'origine concluso con Santander) e la certificazione ex art. 50 TUB (All. 9 del fascicolo monitorio). Orbene, l'art. 50 TUB riconosce alle banche il diritto di chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Si tratta di una normativa di particolare favore che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina codicistica, permette alla certificazione del dirigente di supplire all'autentica notarile prevista dall'art. 634 c.p.c., attribuendo efficacia di prova scritta anche gli estratti delle scritture contabili della banca. Tant'è che il corredo probatorio del ricorso monitorio è stato ritenuto idoneo e sufficiente non solo a provare la titolarità del credito per cui si procede, ma anche a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, in questa sede di cognizione piena, esso non è sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del credito azionato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n.
385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). L'efficacia probatoria pagina 4 di 6 dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, essendo la stessa caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione. Nell'odierno giudizio, l'opposto non ha prodotto alcun documento ulteriore idoneo a provare l'esistenza del credito;
in particolare, il piano di ammortamento, senza il relativo contratto nulla dice, e nel caso di specie trattasi, peraltro, di documento neppure sottoscritto da alcuno;
la comunicazione del 21.06.2013 da parte della prima cessionaria Banca IFIS s.p.a. effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c. (All. 7 della comparsa di , del pari nulla dimostra, trattandosi di un Controparte_1 atto unilaterale cronologicamente successivo e non di un documento contrattuale (peraltro, al sua produzione a sostegno delle difese sull'eccezione di mancata prova del credito confonde il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto - necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo - con la prova dell'effettiva esistenza del contratto fonte del credito azionato).
In ogni caso, fermo quanto già esposto, non risulta provata neppure la titolarità del credito in capo all'odierno opposto così come eccepita dall'opponente, in quanto non risultano adeguatamente provate tutte le cessioni del credito intervenute. In particolare, in riferimento alla prima cessione intervenuta tra
Santander Consumer Bank s.p.a. e Banca IFIS s.p.a. in data 15.11.2012, l'opposto si è limitato a produrre soltanto la citata comunicazione del 21.06.2013 effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cui compiuta giacenza è attestata come avvenuta in data 03.07.2013 (All. 7 della comparsa di CP_1
, con cui è stata resa nota al debitore l'intervenuta cessione. Oltre agli evidenti profili di criticità
[...] sul perfezionamento della notifica evidenziati dall'opponente (mancanza di sottoscrizione da parte di chi avrebbe eseguito la consegna, mancanza di prova del corretto espletamento delle formalità necessarie per il verificarsi della compiuta giacenza, mancata indicazione delle modalità per ottenere copia della comunicazione allegata), va evidenziato che la mera notifica della cessione ai sensi dell'art
1264 c.c. da parte del cessionario non è elemento sufficiente a provare l'intervenuta cessione del credito. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Dunque, alla luce dei principi esposti, dalla mancata prova della prima cessione del credito deriva che l'opposto non abbia adeguatamente dimostrato la titolarità in capo a sé del credito. Ne deriva la superfluità dell'esame relativo alla prova delle successive cessioni del credito azionato.
Del pari, risulta assorbita l'ulteriore eccezione di parte opponente relativa alla prescrizione del credito.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione, rispetto al parametro medio dello scaglione di riferimento, per la fase istruttoria/di trattazione, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- condanna l'opposto e l'intervenuto, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cocchieri Federica;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 P.IVA_2
Polverino e dell'Avv. Luigi Coluccino;
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino;
CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto della avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: si chiede di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. in qualità di Parte_2
Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della a mezzo posta in Parte_3 data 22.09.2022, oggetto della presente opposizione, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.p. in violazione della citata disposizione normativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità e/o improponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della relativa ingiunzione di pagamento, senza alcuna condanna alle spese di lite e dei compensi della fase monitoria in capo all'odierno attore opponente, che devono escludersi;
-In via principale e nel merito: si chiede di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data
pagina 1 di 6 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. in qualità di Amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante p.t. della a mezzo posta in data 22.09.2022, su ricorso Parte_3 della società “ ” costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Controparte_1 aprile 1999, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano in Via San
Prospero n. 4 (c.f. e p.i. ) e per essa quale mandataria per la gestione del credito P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazzale Controparte_3
Luigi Sturzo n. 15 (p.i. in qualità di nominata giusta procura a P.IVA_4 Parte_4 rogito NO , rep. 42.733, racc. n. 13.243, per tutti i motivi sopra esposti e Persona_1 precisati che qui si richiamano espressamente e si intendono integralmente trascritti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società “ Parte_1
” (c.f. e p.i. con sede in 63100 Ascoli Piceno (AP) in Via
[...] P.IVA_1 Copernico n. 24, in persona dell'amministratore/legale rappresentante p.t Sig. Parte_2
(c.f. a parte convenuta opposta per tutti i motivi sopra esposti
[...] C.F._1
e precisati, tanto in fatto quanto in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante ritenesse comunque dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, si chiede, stante la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni, di considerare tale condotta processuale di parte convenuta opposta ai fini delle spese di lite, non condannando parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi relativi al procedimento monitorio, che devono escludersi;
- in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse dovute, anche solo parzialmente le somme richieste, si chiede previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto di ridurre le somme richieste a quanto dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e di non condannare parte opponente alle spese del procedimento monitorio stante la notifica oltre il termine di sessanta giorni e per tutti i motivi esposti e precisati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Per l'opposto e l'intervenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la in persona Parte_3 dell'amministratore unico e legale rapp.te sig. al pagamento della minor Parte_2 somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_3 Controparte_1 al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 17/06/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva ingiunto alla di pagare la somma di € 20.539,83, oltre interessi e spese. In via Parte_3 preliminare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato in violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva per pagina 2 di 6 cancellazione d'ufficio nel 2011. Nel merito, l'opponente rilevava: la mancanza assoluta di prova del credito vantato in quanto l'opposta aveva allegato soltanto l'estratto conto ex art. 50 TUB e il piano di ammortamento della prima cedente Santander Consumer Bank s.p.a.; la carenza di prova della titolarità del credito in capo a in quanto agli atti non si rinveniva prova delle singole cessioni del Controparte_1 credito azionato;
la prescrizione del credito, visto che dal piano di ammortamento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evinceva che la prima rata sarebbe scaduta il 01/04/2005 e l'ultima rata il
01/02/2009.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1 esecutorietà al decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare le altrui domande, eccezioni ed istanze in quanto infondate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nello specifico, sull'eccezione preliminare della tardività della notifica, la precisava che la sanzione di Controparte_1 inefficacia ex art. 644 c.p.c. non fosse applicabile al caso in cui l'opposta avesse tempestivamente intrapreso il procedimento di notificazione nel rispetto dei termini di legge. Quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva della società opponente, rilevava che, in realtà, la era in stato Parte_3 di attività. Nel merito, sulla titolarità del credito e sulla successione nello stesso, l'opposta affermava di aver già dimostrato in sede monitoria non solo di essere l'odierna legittima titolare del credito, ma anche che tutte le vicende circolatorie di questo erano state portate a debita conoscenza dell'opponente
(la prima cessione da Santander a Banca Ifis con comunicazione del 21.6.2013, la seconda da Banca
Ifis a con pubblicazione in G.U., ed ugualmente la terza cessione da a Controparte_4 CP_4
di cui allegava anche il contratto). Infine, sull'eccepita prescrizione del credito, Controparte_1 indicava che il termine decennale (che sarebbe spirato il 01.02.2019) era stato interrotto dalla comunicazione del 21.06.2013, effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c., con cui Banca IFIS s.p.a. aveva notiziato l'odierna opponente dell'intercorsa cessione con la Santander Consumer Bank s.p.a. e l'aveva invitata al pagamento dell'importo dovuto (All. 7 della comparsa di , nonché dalla Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo opposto.
In data 24.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava al creditore opposto termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della domanda di mediazione.
All'udienza del 14.09.2023, riscontrato l'esito negativo dell'esperimento della mediazione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023, verificata l'assenza di istanze relative a prove costituende, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024 in trattazione scritta.
In data 3.10.2024, interveniva nel presente giudizio in sostituzione della cedente CP_2 CP_1
[...]
In data 2.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Soltanto parte opponente provvedeva a depositare nei termini la propria comparsa conclusionale e memoria di replica.
pagina 3 di 6 In via preliminare, l'opponente eccepisce la mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.: a fronte dell'emissione del predetto decreto in data 17.06.2022, infatti, lo stesso veniva notificato in data 19.09.2022, notifica perfezionatasi nei confronti del destinatario il
22.09.2022. Con ordinanza del 24.3.2023 di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - il cui contenuto deve considerarsi in questa sede interamente trascritto – si è già evidenziato come la circostanza del ritardo della notifica, oltre che provata, non fosse stata contestata dal convenuto opposto, il quale si limitava a precisare di aver posto in essere un primo tentativo di notifica presso la sede legale della società opposta, in data 3.08.2022, non andato a buon fine in quanto l'attività della stessa era cessata. Come da giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass., sez. 6, ordinanza n. 27062 del 06/10/2021), il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma non preclude la cognizione del Giudice sul merito della pretesa creditoria che sarà dunque oggetto del presente provvedimento.
Sempre in via preliminare, parte attrice rileva il proprio difetto di legittimazione passiva vista la sua cancellazione d'ufficio nell'anno 2011. Tuttavia, dalla visura allegata del 26.09.2022 (All. 1 dell'atto introduttivo), risulta la mera cancellazione dall'Albo imprese artigiane per mancanza dei requisiti previsti dalla L. 133/1997. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane non determina gli effetti estintivi e successori tipici dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese, tant'è che al
6.03.2023 la società risultava ancora attiva (All. 6 della comparsa di . Essendo in stato Controparte_1 di attività, la veniva correttamente intimata al pagamento della somma oggetto del Parte_3 decreto ingiuntivo opposto;
l'eccezione risulta, dunque, infondata.
Nel merito, l'opposizione appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, l'opponente rileva la mancanza assoluta di prova del credito vantato da parte opposta in quanto non è stato prodotto il contratto fonte dell'obbligazione, né altra documentazione probante.
Nel caso di specie, la ha versato negli atti del monitorio il piano di ammortamento del Controparte_1 contratto (asseritamente all'origine concluso con Santander) e la certificazione ex art. 50 TUB (All. 9 del fascicolo monitorio). Orbene, l'art. 50 TUB riconosce alle banche il diritto di chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Si tratta di una normativa di particolare favore che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina codicistica, permette alla certificazione del dirigente di supplire all'autentica notarile prevista dall'art. 634 c.p.c., attribuendo efficacia di prova scritta anche gli estratti delle scritture contabili della banca. Tant'è che il corredo probatorio del ricorso monitorio è stato ritenuto idoneo e sufficiente non solo a provare la titolarità del credito per cui si procede, ma anche a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, in questa sede di cognizione piena, esso non è sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del credito azionato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n.
385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). L'efficacia probatoria pagina 4 di 6 dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, essendo la stessa caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione. Nell'odierno giudizio, l'opposto non ha prodotto alcun documento ulteriore idoneo a provare l'esistenza del credito;
in particolare, il piano di ammortamento, senza il relativo contratto nulla dice, e nel caso di specie trattasi, peraltro, di documento neppure sottoscritto da alcuno;
la comunicazione del 21.06.2013 da parte della prima cessionaria Banca IFIS s.p.a. effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c. (All. 7 della comparsa di , del pari nulla dimostra, trattandosi di un Controparte_1 atto unilaterale cronologicamente successivo e non di un documento contrattuale (peraltro, al sua produzione a sostegno delle difese sull'eccezione di mancata prova del credito confonde il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto - necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo - con la prova dell'effettiva esistenza del contratto fonte del credito azionato).
In ogni caso, fermo quanto già esposto, non risulta provata neppure la titolarità del credito in capo all'odierno opposto così come eccepita dall'opponente, in quanto non risultano adeguatamente provate tutte le cessioni del credito intervenute. In particolare, in riferimento alla prima cessione intervenuta tra
Santander Consumer Bank s.p.a. e Banca IFIS s.p.a. in data 15.11.2012, l'opposto si è limitato a produrre soltanto la citata comunicazione del 21.06.2013 effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cui compiuta giacenza è attestata come avvenuta in data 03.07.2013 (All. 7 della comparsa di CP_1
, con cui è stata resa nota al debitore l'intervenuta cessione. Oltre agli evidenti profili di criticità
[...] sul perfezionamento della notifica evidenziati dall'opponente (mancanza di sottoscrizione da parte di chi avrebbe eseguito la consegna, mancanza di prova del corretto espletamento delle formalità necessarie per il verificarsi della compiuta giacenza, mancata indicazione delle modalità per ottenere copia della comunicazione allegata), va evidenziato che la mera notifica della cessione ai sensi dell'art
1264 c.c. da parte del cessionario non è elemento sufficiente a provare l'intervenuta cessione del credito. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Dunque, alla luce dei principi esposti, dalla mancata prova della prima cessione del credito deriva che l'opposto non abbia adeguatamente dimostrato la titolarità in capo a sé del credito. Ne deriva la superfluità dell'esame relativo alla prova delle successive cessioni del credito azionato.
Del pari, risulta assorbita l'ulteriore eccezione di parte opponente relativa alla prescrizione del credito.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con riduzione, rispetto al parametro medio dello scaglione di riferimento, per la fase istruttoria/di trattazione, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- condanna l'opposto e l'intervenuto, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
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