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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LARINO
in composizione monocratica e nella persona del Giudice GOP. dott. Carlo Marco
Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G 671-2022 vertente
TRA
ZZ RI (C.F. [...]), nato a San Martino in [...], il [...] e res.te in Termoli (CB) alla Via Torino n.108, rapp.to e difeso dall'Avv.
Antonio D'ETTORRE (C.F.: [...]), presso il quale è elett.te dom.to in Termoli, alla P.zza Bega n. 28 - PEC : antonio.dettorre@pec.it)
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
MBCredit Solutions S.p.A. (società per azioni a socio unico Compass Banca S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Medio Banca S.p.a., soggetta a direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.a iscritto al numero 3- cod meccanografico 19042- dell'albo unico degli intermediari finanziari istituito presso la Banca D'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 385/93, codice fiscale: 09007750152, Partita IVA: 10536040966
e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Milano: REA n. 1260400 con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Achille
Corrias (C.F. [...]) del foro di Milano – pec: luigi.corrias@milano.pecavvocati.it , che elegge domicilio presso l'Avv. Rettino Silvia, con studio in Larino, al Viale Giulio Cesare n. 9 .
CONVENUTA-OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo .
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da rispettivi atti difensivi e verbale di udienza di precisazione delle conclusioni .
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 5/07/2022, il Sig. ZZ si è opposto al Decreto
Ingiuntivo n. 150/2022 - R.G. 291/2022, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Larino in data 14/05/2022 e notificato in data 3/06/2022, con il quale si ingiungeva all'Opponente di pagare, nel termine di 40 gg., l'importo di euro 11.514,44 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo, le spese della procedura di euro 540,00 per compensi e ed euro 145,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e c.p.a. ed ha concluso come segue : “…
CONCLUSIONI In via principale 1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate mediante decreto ingiuntivo n. 150/2022 del 14.05.2022 – RG n. 291/2022, emesso dal Tribunale di Larino in data 14.05.2022, notificato in data 03.06.2022, ed opposto con il presente atto. 2) Dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità delle avverse richieste 3)
Annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 150/2022 del 14.05.2022 - RG
n.291/2022– Tribunale di Larino opposto, in quanto inammissibile, improponibile, illegittimo ed invalido e comunque dichiarare la nullità o comunque l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta. In via gradata 4) Rigettare l'avversa domanda in quanto destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto. In via più gradata 5) Dichiarare la nullità della clausola contrattuale che prevede la determinazione degli interessi e, quindi, rideterminare in relazione al periodo temporale di competenza l'esatto saldo debitorio;
per gli effetti revocare il D.I. opposto. In via subordinata 6) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse contestate richieste, disporre la riduzione della somma sulla scorta dei criteri e parametri previsti per legge, o in altra da determinarsi secondo quantificazione operata dall'On.le Giudice adito, anche a mezzo CTU. Comunque 7) Condannare la società opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio..” .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la MB Credit
Solutions S.p.A. al fine di contestare punto per punto ogni avverso dedotto, confutare i motivi di opposizione e le motivazioni poste a fondamento della domanda di rigetto delle richieste di pagamento e richiedere la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione .
pagina 2 di 4 Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite.
Radicatosi il contradditorio, in assenza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta C.T.U. nella persona della dott.ssa Doriana
Pescara .
Sulle conclusioni precisate dalla parti, il Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini di rito previsti per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Diritto
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e quindi deve essere accolta per quanto di ragione.
La C.T.U., disposta ed eseguita in corso di causa, da intendersi qui di seguito integralmente trascritta, scevra da vizi logici e metodologici e, quindi, da confermare poiché congrua, esaurientemente motivata e caratterizzata da scrupolo scientifico del tutto conforme alle esigenze processuali, ha certificato che il TAEG EFFETTIVO è maggiore dell'ISC contrattuale.
Tale incontrovertibile dato comporta la nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo. Ne deriva la necessità di rideterminare il piano di ammortamento con il
Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot, così come previsto dalla vigenti disposizioni di legge . il CTU, Dott.ssa Doriana Pescara è giunta alla conclusione che nei confronti dell'opponente sono stati applicati interessi anatocistici e sulla scorta di tale dato, il sig. ZZ è risultano creditore nei riguardi della MB Credit Solutions della somma di euro 3.569,76 .
Tale conclusione porta a ritenere assorbiti integralmente tutti gli ulteriori motivi di ragione e di opposizione fra le parti .
Le spese di giustizia seguono naturalmente il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese per la c.t.u. tecnico/contabile vanno poste definitivamente a carico della opposta .
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ZZ
RI contro la MB CREDIT SOLUTIONS SPA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
-accoglie l'opposizione avanzata da ZZ RI nei confronti della MB Credit
Solutions Spa e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 150/2022 - R.G. 291/2022, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Larino in data 14/05/2022 e notificato in data 3/06/2022;
- condanna la MB Credit Solutions Spa al rimborso in favore di ZZ RI della somma di € 3.569,76 oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
-condanna la MBCredit Solutions Spa al pagamento, in favore di ZZ RI delle spese di giustizia liquidate in complessivi €uro 145,50 per spese vive ed €uro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Pone definitivamente a carico della MB Credit Solutizions Spa gli oneri della C.T.U..
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege .
Larino, lì 13.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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