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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2024, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente il giorno _27/06/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di ME, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3710 /2014 del ruolo generale degli affari contenziosi.
Sono presenti l'avv Oliveri e l'avv. Bellezza Carmelo per delega dell'avv.
Padiglione che precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In fatto e in diritto
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'appello promosso dalla per la Parte_1
RO di ME (d'ora in avanti solo Parte_1
per comodità espositiva) avverso la sentenza del Giudice di
1 Pace di Taormina n.51/2014, emessa il 20.12.2013 e depositata in data 05.02.2014, con cui, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da , Parte_2
veniva annullata per intervenuta prescrizione quinquennale la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377, che gli era stata notificata per il pagamento della somma di € 3.920,46 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Con atto di citazione in appello del 23.06.2014 la lamentava l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado nel capo in cui rilevava che il credito vantato dal nei confronti del si sarebbe Controparte_1 Parte_2
prescritto per inerzia della e, per l'effetto, Parte_1 condannava l'odierno appellante al pagamento della somma di € 3.920,46, pari al debito del . Chiedeva, Parte_2
pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma del capo della sentenza oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello del 27.11.2014 si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_2
rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna di parte appellante alle spese e ai compensi, in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio altresì il con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 03.12.2014, rappresentando di aver operato regolarmente nella procedura di recupero dei crediti e che, pertanto, la prescrizione
2 quinquennale dei crediti vantati nei confronti del Parte_2
era maturata per inerzia della . Per tali Parte_1
ragioni, chiedeva di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva decisa previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Per valutare la fondatezza o meno del presente gravame, occorre preliminarmente precisare che la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377, oggetto del giudizio di opposizione proposto da , si riferiva a Parte_2
quattro differenti verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada: il verbale n. 69/X/07, emesso in data
09.01.2007 e notificato in data 25.01.2007, il verbale n.
917/X/07, emesso in data 19.04.2007 e notificato in data
09.05.2007, e i verbali di accertamento n. 1272/X/07 e n.
1319/X/07, entrambi emessi in data 14.06.2007 ed entrambi notificati in data 06.07.2007. Della notifica di tali verbali al
, il dava prova nel giudizio di Parte_2 Controparte_1
primo grado, sicché correttamente il Giudice di Pace di
Taormina rigettava il motivo di opposizione con cui il invocava la nullità della cartella di pagamento per Parte_2
omessa notifica dei verbali sottostanti.
Il Giudice di prime cure, tuttavia, accoglieva il ricorso dell'opponente per intervenuta prescrizione del credito, dal momento che la cartella di pagamento gli veniva notificata in data 20.08.2012 e, quindi, oltre il termine di cinque anni
3 decorrente dalla violazione, ai sensi dell'art. 209 cod. strada,
o dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, se la contestazione è differita, ai sensi dell'art. 201 cod. strada.
Posto che né la , né il Parte_1 CP_1
disconoscono tale circostanza, di fatto
[...]
riconoscendo che la cartella di pagamento impugnata veniva notificata al tardivamente, l'odierno giudizio Parte_2
riguarda la “imputabilità” di tale ritardo: per l'appellante il ritardo è dipeso dal il quale ha atteso Controparte_1
quasi cinque anni per formare il ruolo e lo ha consegnato all'ente riscossore a ridosso della scadenza del termine prescrizionale;
per l'ente impositore il ritardo è da imputarsi esclusivamente alla , dal momento che il Parte_1
ruolo era stato regolarmente consegnato dal entro il CP_1
termine quinquennale previsto dalla legge.
In relazione alle tempistiche della formazione del ruolo occorre ricordare che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 321/1999 il ruolo trasmesso fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese si intende consegnato all'ente riscossore il giorno 10 del mese successivo. Nel caso di specie, il (come Controparte_1 peraltro dallo stesso riconosciuto nell'atto di costituzione in appello) inoltrava il ruolo ad Equitalia in data 24.02.2012; ne consegue che il ruolo deve intendersi formalmente consegnato all'odierno appellante in data 10.03.2012.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti appare pertanto chiaro che il ritardo è imputabile al Controparte_1
4 innanzitutto con riferimento al verbale n. 69/X/2007, notificato al in data 25.01.2007, dal momento che Parte_2
alla data della consegna del ruolo alla (e Parte_1
già per vero alla data di formazione del ruolo stesso, effettuata il 06.02.2012) il credito si era già prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 209 cod. strada.
Circa i restanti tre verbali, invece, occorre precisare.
In tema di formazione e consegna del ruolo, l'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999, nella formulazione ratione temporis applicabile, riconosceva all'ente riscossore un termine libero di undici mesi, decorrente dalla consegna del ruolo da parte dell'ente creditore, per la notifica della cartella di pagamento, prevedendo quale legittimo motivo di diniego al discarico “la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro
l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo”.
Ferme restando, pertanto, le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza previste a tutela del contribuente, il termine in questione, relativo ai rapporti tra ente impositore ed ente concessionario, fa sì che non possano ritenersi imputabili a quest'ultimo eventuali ritardi nella notifica delle cartelle di pagamento ogniqualvolta tale ritardo sia conseguenza del mancato rispetto del termine libero di cui all'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999 da parte dell'ente impositore.
5 Nel caso di specie, si è già detto che il Controparte_1
provvedeva a consegnare il ruolo esecutivo alla Parte_1
in data 10.03.2012, mentre l'ente concessionario
[...]
notificava la cartella di pagamento opposta in data
20.08.2012 e quindi entro il termine di undici mesi previsti dall'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999. Anzi, a ben vedere, la provvedeva abbastanza Parte_1
celermente ai propri adempimenti, facendo intercorrere tra la data di consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento un periodo di appena cinque mesi.
Ne consegue che, sebbene la notifica della cartella di pagamento sia certamente da considerarsi tardiva in quanto effettuata oltre il termine quinquennale fissato per legge e decorrente, per i suddetti verbali, dal 14.06.2007 e dal
06.07.2007, tale ritardo non è imputabile alla Parte_1
, quanto piuttosto al per mancato
[...] Controparte_1
rispetto del termine libero di undici mesi concesso alla per la notifica della cartella di Parte_1
pagamento.
Da quanto sin qui richiamato, deve concludersi nel senso che il Giudice di Pace correttamente annullava la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377 in quanto il credito vantato dal si era già prescritto alla Controparte_1 data di notifica dell'atto impositivo, ma che errava nel ricondurre la responsabilità di tale prescrizione alla
. Parte_1
6 Dal momento che la prescrizione del credito vantato dal nei confronti del maturava a Controparte_1 Parte_2
causa dell'operato dello stesso nessuna somma sarà CP_1 dovuta dall'odierno appellante a titolo di risarcimento per il mancato introito di quanto richiesto al contribuente, in quanto la perdita degli importi intimati è da imputarsi esclusivamente al Controparte_1
Per tutte le ragioni cui sopra l'appello della Parte_1
va accolto e la sentenza gravata va riformata con
[...]
riferimento al capo della sentenza che faceva ricadere sulla sola le conseguenze negative della Parte_1
intempestiva notifica della cartella di pagamento opposta, nonché con riferimento al capo che poneva le spese di lite in favore del interamente a carico della Parte_2 Parte_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 (per il primo grado di giudizio) e in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22 (per il secondo grado di giudizio) e tenuto conto del valore della controversia.
In particolare, le spese di lite vanno poste a carico del e in favore della e Controparte_1 Parte_1
di , per entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
7 iscritta al n. 3710/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
Parte_3
ME, (p.iva , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliveri presso il cui studio in ME,
Piazza Duomo n. 25 is. 308 ha eletto domicilio appellante contro
, nato a [...] il [...] Parte_2
(cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giancarlo Padiglione, presso il cui studio in S.
Alessio Siculo, via Mantineo ha eletto domicilio appellato e contro in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
(p.iva , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Mariella Muscolino, presso il cui studio in Taormina, via
Bastione 6 ha eletto domicilio appellato così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, riforma la sentenza gravata n. 51.14 del Giudice
[...]
di Pace di Taormina per le ragioni di cui in parte motiva;
8 2) Per l'effetto, dichiara che il credito di cui alla cartella di pagamento opposta si è prescritto per causa imputabile esclusivamente al Controparte_1
3) Condanna il alla rifusione in favore Controparte_1
di delle spese di lite, liquidate in Parte_2
complessivi € 2.704,00, di cui € 93,00 per spese ed €
910,00 per compensi per il primo grado di giudizio ed €
1.701,00 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Giancarlo Padiglione;
4) Condanna il alla rifusione in favore Controparte_1
della delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 2.611,00, di cui € 910,00 per compensi per il primo grado di giudizio ed € 1.701,00 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Ivana Acacia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di ME
9
Successivamente il giorno _27/06/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di ME, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3710 /2014 del ruolo generale degli affari contenziosi.
Sono presenti l'avv Oliveri e l'avv. Bellezza Carmelo per delega dell'avv.
Padiglione che precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In fatto e in diritto
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'appello promosso dalla per la Parte_1
RO di ME (d'ora in avanti solo Parte_1
per comodità espositiva) avverso la sentenza del Giudice di
1 Pace di Taormina n.51/2014, emessa il 20.12.2013 e depositata in data 05.02.2014, con cui, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da , Parte_2
veniva annullata per intervenuta prescrizione quinquennale la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377, che gli era stata notificata per il pagamento della somma di € 3.920,46 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Con atto di citazione in appello del 23.06.2014 la lamentava l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado nel capo in cui rilevava che il credito vantato dal nei confronti del si sarebbe Controparte_1 Parte_2
prescritto per inerzia della e, per l'effetto, Parte_1 condannava l'odierno appellante al pagamento della somma di € 3.920,46, pari al debito del . Chiedeva, Parte_2
pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma del capo della sentenza oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello del 27.11.2014 si costituiva in giudizio , chiedendo il Parte_2
rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna di parte appellante alle spese e ai compensi, in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio altresì il con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 03.12.2014, rappresentando di aver operato regolarmente nella procedura di recupero dei crediti e che, pertanto, la prescrizione
2 quinquennale dei crediti vantati nei confronti del Parte_2
era maturata per inerzia della . Per tali Parte_1
ragioni, chiedeva di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva decisa previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Per valutare la fondatezza o meno del presente gravame, occorre preliminarmente precisare che la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377, oggetto del giudizio di opposizione proposto da , si riferiva a Parte_2
quattro differenti verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada: il verbale n. 69/X/07, emesso in data
09.01.2007 e notificato in data 25.01.2007, il verbale n.
917/X/07, emesso in data 19.04.2007 e notificato in data
09.05.2007, e i verbali di accertamento n. 1272/X/07 e n.
1319/X/07, entrambi emessi in data 14.06.2007 ed entrambi notificati in data 06.07.2007. Della notifica di tali verbali al
, il dava prova nel giudizio di Parte_2 Controparte_1
primo grado, sicché correttamente il Giudice di Pace di
Taormina rigettava il motivo di opposizione con cui il invocava la nullità della cartella di pagamento per Parte_2
omessa notifica dei verbali sottostanti.
Il Giudice di prime cure, tuttavia, accoglieva il ricorso dell'opponente per intervenuta prescrizione del credito, dal momento che la cartella di pagamento gli veniva notificata in data 20.08.2012 e, quindi, oltre il termine di cinque anni
3 decorrente dalla violazione, ai sensi dell'art. 209 cod. strada,
o dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, se la contestazione è differita, ai sensi dell'art. 201 cod. strada.
Posto che né la , né il Parte_1 CP_1
disconoscono tale circostanza, di fatto
[...]
riconoscendo che la cartella di pagamento impugnata veniva notificata al tardivamente, l'odierno giudizio Parte_2
riguarda la “imputabilità” di tale ritardo: per l'appellante il ritardo è dipeso dal il quale ha atteso Controparte_1
quasi cinque anni per formare il ruolo e lo ha consegnato all'ente riscossore a ridosso della scadenza del termine prescrizionale;
per l'ente impositore il ritardo è da imputarsi esclusivamente alla , dal momento che il Parte_1
ruolo era stato regolarmente consegnato dal entro il CP_1
termine quinquennale previsto dalla legge.
In relazione alle tempistiche della formazione del ruolo occorre ricordare che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 321/1999 il ruolo trasmesso fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese si intende consegnato all'ente riscossore il giorno 10 del mese successivo. Nel caso di specie, il (come Controparte_1 peraltro dallo stesso riconosciuto nell'atto di costituzione in appello) inoltrava il ruolo ad Equitalia in data 24.02.2012; ne consegue che il ruolo deve intendersi formalmente consegnato all'odierno appellante in data 10.03.2012.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti appare pertanto chiaro che il ritardo è imputabile al Controparte_1
4 innanzitutto con riferimento al verbale n. 69/X/2007, notificato al in data 25.01.2007, dal momento che Parte_2
alla data della consegna del ruolo alla (e Parte_1
già per vero alla data di formazione del ruolo stesso, effettuata il 06.02.2012) il credito si era già prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 209 cod. strada.
Circa i restanti tre verbali, invece, occorre precisare.
In tema di formazione e consegna del ruolo, l'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999, nella formulazione ratione temporis applicabile, riconosceva all'ente riscossore un termine libero di undici mesi, decorrente dalla consegna del ruolo da parte dell'ente creditore, per la notifica della cartella di pagamento, prevedendo quale legittimo motivo di diniego al discarico “la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro
l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo”.
Ferme restando, pertanto, le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza previste a tutela del contribuente, il termine in questione, relativo ai rapporti tra ente impositore ed ente concessionario, fa sì che non possano ritenersi imputabili a quest'ultimo eventuali ritardi nella notifica delle cartelle di pagamento ogniqualvolta tale ritardo sia conseguenza del mancato rispetto del termine libero di cui all'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999 da parte dell'ente impositore.
5 Nel caso di specie, si è già detto che il Controparte_1
provvedeva a consegnare il ruolo esecutivo alla Parte_1
in data 10.03.2012, mentre l'ente concessionario
[...]
notificava la cartella di pagamento opposta in data
20.08.2012 e quindi entro il termine di undici mesi previsti dall'art. 19, co. 2 lett. a) del d. lgs. 112/1999. Anzi, a ben vedere, la provvedeva abbastanza Parte_1
celermente ai propri adempimenti, facendo intercorrere tra la data di consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento un periodo di appena cinque mesi.
Ne consegue che, sebbene la notifica della cartella di pagamento sia certamente da considerarsi tardiva in quanto effettuata oltre il termine quinquennale fissato per legge e decorrente, per i suddetti verbali, dal 14.06.2007 e dal
06.07.2007, tale ritardo non è imputabile alla Parte_1
, quanto piuttosto al per mancato
[...] Controparte_1
rispetto del termine libero di undici mesi concesso alla per la notifica della cartella di Parte_1
pagamento.
Da quanto sin qui richiamato, deve concludersi nel senso che il Giudice di Pace correttamente annullava la cartella di pagamento n. 295 2012 0016832377 in quanto il credito vantato dal si era già prescritto alla Controparte_1 data di notifica dell'atto impositivo, ma che errava nel ricondurre la responsabilità di tale prescrizione alla
. Parte_1
6 Dal momento che la prescrizione del credito vantato dal nei confronti del maturava a Controparte_1 Parte_2
causa dell'operato dello stesso nessuna somma sarà CP_1 dovuta dall'odierno appellante a titolo di risarcimento per il mancato introito di quanto richiesto al contribuente, in quanto la perdita degli importi intimati è da imputarsi esclusivamente al Controparte_1
Per tutte le ragioni cui sopra l'appello della Parte_1
va accolto e la sentenza gravata va riformata con
[...]
riferimento al capo della sentenza che faceva ricadere sulla sola le conseguenze negative della Parte_1
intempestiva notifica della cartella di pagamento opposta, nonché con riferimento al capo che poneva le spese di lite in favore del interamente a carico della Parte_2 Parte_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 (per il primo grado di giudizio) e in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22 (per il secondo grado di giudizio) e tenuto conto del valore della controversia.
In particolare, le spese di lite vanno poste a carico del e in favore della e Controparte_1 Parte_1
di , per entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
7 iscritta al n. 3710/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
Parte_3
ME, (p.iva , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliveri presso il cui studio in ME,
Piazza Duomo n. 25 is. 308 ha eletto domicilio appellante contro
, nato a [...] il [...] Parte_2
(cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giancarlo Padiglione, presso il cui studio in S.
Alessio Siculo, via Mantineo ha eletto domicilio appellato e contro in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
(p.iva , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Mariella Muscolino, presso il cui studio in Taormina, via
Bastione 6 ha eletto domicilio appellato così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, riforma la sentenza gravata n. 51.14 del Giudice
[...]
di Pace di Taormina per le ragioni di cui in parte motiva;
8 2) Per l'effetto, dichiara che il credito di cui alla cartella di pagamento opposta si è prescritto per causa imputabile esclusivamente al Controparte_1
3) Condanna il alla rifusione in favore Controparte_1
di delle spese di lite, liquidate in Parte_2
complessivi € 2.704,00, di cui € 93,00 per spese ed €
910,00 per compensi per il primo grado di giudizio ed €
1.701,00 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Giancarlo Padiglione;
4) Condanna il alla rifusione in favore Controparte_1
della delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 2.611,00, di cui € 910,00 per compensi per il primo grado di giudizio ed € 1.701,00 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Ivana Acacia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di ME
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