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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 962/2023 depositato il 18/02/2023
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte Mezzagno PA Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056356042000 I.C.I. 2011
Svolgimento del processo Ricorrente_1La sig. ra ricorreva contro Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, e nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro
Indirizzo_1tempore, domiciliato per la carica in Belmonte Mezzagno,
. Avverso la -CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056356042000.
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato
Ricorrente_1alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di euro
132,574 - di cui € 123,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'Anno 2011 dovuta al Comune di Belmonte
Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 11873 assunto notificato in data
28 novembre 2016.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta (Comm. Trib. Reg. Palermo,
Sez. I, 29/05/2018, n. 2197)
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Con riferimento alla cartella impugnata, pertanto, trattandosi di tributo dovuto per l'anno 2011, l'azione di riscossione doveva essere esercitata mediante notifica di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero entro il 31 dicembre 2016.
Nel caso in esame, il primo atto notificato al contribuente e la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata il 7 settembre 2022 ovvero oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
ER, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di avere tempestivamente notificato la cartella esattoriale coltivando, per quanto di sua competenza, il credito anche sotto il profilo della interruzione del decorso di eventuali termini di prescrizione.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto propedeutico.
Il Comune di Belmonte Mezzagno avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di Belmonte
Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con ER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 29620190056356042000.
Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno a pagare, in favore del ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Compensa con ER.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 962/2023 depositato il 18/02/2023
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte Mezzagno PA Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056356042000 I.C.I. 2011
Svolgimento del processo Ricorrente_1La sig. ra ricorreva contro Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, e nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro
Indirizzo_1tempore, domiciliato per la carica in Belmonte Mezzagno,
. Avverso la -CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056356042000.
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato
Ricorrente_1alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di euro
132,574 - di cui € 123,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'Anno 2011 dovuta al Comune di Belmonte
Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 11873 assunto notificato in data
28 novembre 2016.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta (Comm. Trib. Reg. Palermo,
Sez. I, 29/05/2018, n. 2197)
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Con riferimento alla cartella impugnata, pertanto, trattandosi di tributo dovuto per l'anno 2011, l'azione di riscossione doveva essere esercitata mediante notifica di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero entro il 31 dicembre 2016.
Nel caso in esame, il primo atto notificato al contribuente e la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata il 7 settembre 2022 ovvero oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
ER, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di avere tempestivamente notificato la cartella esattoriale coltivando, per quanto di sua competenza, il credito anche sotto il profilo della interruzione del decorso di eventuali termini di prescrizione.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto propedeutico.
Il Comune di Belmonte Mezzagno avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di Belmonte
Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con ER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 29620190056356042000.
Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno a pagare, in favore del ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Compensa con ER.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni