Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 02204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzia Milite, Giovanna Milite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0288645 del 12.08.2021, datato 14.09.2017, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (per attesa occupazione n. I12561200 rilasciato in data 22 dicembre 2017 con scadenza al 21 dicembre 2018) trasmessa con kit postale n. 061520168762 in data 11 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, di nazionalità kosovara, si trova in Italia dal 2017 in virtù del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. I12561200 rilasciato dalla Questura di Milano e scaduto il 21.12.2018.
Con istanza numero 061520168762 dell’11.1.2019 ha chiesto il rinnovo del premesso di soggiorno con la contestuale conversione in lavoro subordinato.
Con provvedimento del 12.8.2021 la Questura di Milano disponeva, ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5 comma 5, TUI, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno poiché riscontrava la presenza di alcuni precedenti penali ostativi al rilascio del rinnovo e formulava quindi un giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell’istante, ritenendolo non integrato nel tessuto sociale del Paese.
La Questura riteneva che non vi erano altresì gli estremi per concedere un termine per il volontario abbandono del territorio nazionale ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 394/1999.
Il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 12.8.2021 affidando il gravame ad un articolato motivo con il quale contesta l’applicazione dei presupposti normativi per il rinnovo del permesso.
Con il primo motivo deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché, si afferma, la Questura si è limitato ad una mera applicazione meccanica della normativa sul rinnovo del permesso di soggiorno, senza in alcun modo esaminare e valutare la questione nella sua concretezza, anche in considerazione che della sussistenza della decisione del Tribunale di Milano di rigetto della misura di prevenzione a suo tempo richiesta dalla Questura di Milano e del radicamento lavorativo del ricorrente (che svolge attività lavorativa in Milano come panettiere).
In questo modo la Questura ha recepito in modo automatico i precedenti penali del ricorrente, facendo discendere esclusivamente da questi il suo giudizio di pericolosità sociale.
Il Ministero dell’interno ha deposito in giudizio la documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato, senza svolgere attività difensionale.
Con ordinanza n. 1366/2021, la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
Il Ministero si è costituito in resistenza, depositato la documentazione a supporto del provvedimento gravato, senza svolgere attività difensionale.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
La disciplina sul rinnovo del permesso di soggiorno è contenuta nell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (TUI), ai sensi del quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nella disposizione si specifica inoltre che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, indica tra “requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato” l’assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., “per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.
Nei “reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale” rientra i reati per “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis c.p. (art. 380, comma 2, lett. l-ter c.p.p.).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condanna per il reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis c.p. (riportata dal ricorrente) costituisce - in mancanza (come nel caso in esame) di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998 – causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 3760/2017; id., n. 2592/2017; id., n. 1709/2016, che richiamano Corte Costituzionale, n. 172/2012, n. 227/2014 e n. 45/2017), qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale (Consiglio di Stato, Sez. III, 20/05/2019, n. 3227), in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore (T.A.R Lombardia, Milano, III, 25/11/2020, n. 2309; id., 11.09.2020, n. 1660; id., 22.04.2020, n. 668, id., I, 06.03.2020, n. 451; Consiglio di Stato, Sez. III, 12.03.2020, n. 1793, id., 07.11.2019, n. 7630, id., 20.05.2019, n. 3227; id., 24 luglio 2018, n. 4521; id., 29 gennaio 2018, n. 612; id., n. 1928 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, 28.08.2019, n. 1933; id., 26/07/2019, n. 986).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8344 del 18.9.2018 alla pena di 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il reato di atti persecutori a sfondo sessuale (art. 612-bis c.p.) con sospensione condizionale della pena e sempre dal Tribunale di Milano con sentenza n. 19910 del 10.7.2020, confermata in appello (Corte di Appello di Milano n. 1624/2021), è stato nuovamente condannato alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di atti persecutori a sfondo sessuale con sospensione condizionale della pena.
La Questura ha pertanto correttamente respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avendo riscontrato la sussistenza di un reato ostativo al rinnovo del permesso e non ravvisando “vincoli familiari” da tutelare.
Il provvedimento gravato, attesa la sua natura vincolata, resiste alla censura di eccesso di potere formulate dal ricorrente che presuppone il dispiegarsi della discrezionalità amministrativa che è assente nei provvedimenti di questa categoria.
Del resto, non assumo rilevanza, ai fini del giudizio di illegittimità del provvedimento gravato, la circostanza che dopo le ricordate condanne altre due denunzie (del 16 aprile 2020 della Stazione dei Carabinieri di Vimercate e del 6 maggio 2020 della Stazione di Grezzana) siano state oggetto di richiesta di archiviazione da parte della Procura di Venezia, in quanto le due condanne riportate costituiscono di per sé presupposti idonei e sufficienti per rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.