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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2024, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
V.G. n. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel.. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 532/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Rita Vargiu presso la quale è Parte_1
domiciliata all'indirizzo telematico del difensore;
e
difeso dall'avv. Giampaolo Borgioli presso il quale è domiciliato all'indirizzo Controparte_1
telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: Il signor s'impegna a lasciare l'immobile sito in Prato, Controparte_1
pagina 1 di 3 in via Aurelio Nicolodi n. 4 entro e non oltre il 30/06/2024, e la signora Parte_1
concederà al marito di conservare ivi la residenza fino al 31.10.2026. c)
[...]
Alla Signora sarà assegnato il diritto di abitazione, senza Parte_1
alcun diritto di usufrutto o altro diritto reale e quindi senza possibilità di cederne il godimento, neppure parziale, a terzi, della casa coniugale sita in Prato, in via Aurelio
Nicolodi n. 4, vita natural durante;
le spese di straordinaria manutenzione relative alla casa coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi per il 50% e le spese ordinarie, ivi comprese le utenze, a carico della signora d) Le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo economico in merito alla divisione del patrimonio mobiliare, il cui ammontare è ben noto sia alla Sig.ra che al Sig. in Pt_1 CP_1
relazione ai rispettivi conti correnti, fondi pensione, titoli ed altri strumenti finanziari;
per quanto detto la Sig.ra dichiara di accettare di ricevere, dopo la Pt_1
omologazione della presente separazione, dal Sig. a titolo di sistemazione CP_1 tombale e definitiva dei rispettivi crediti e debiti, la somma di € 75.000,00 a totale soddisfo e tacitazione di ogni avere della stessa in relazione alle somme detenute dal
Sig. e dalla Sig.ra e) L'autovettura tg. EX 457 FY intestata alla CP_1 Pt_1
Sig.ra diverrà, con la omologa della separazione, di sua esclusiva proprietà Pt_1
e nessuna pretesa potrà avanzare il Sig. sulla stessa. f) Le parti dichiarano di CP_1
aver regolato ogni loro aspetto economico-patrimoniale e di non aver più niente da pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione. g)
Spese di lite compensate tra le Parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Controparte_1
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Campi Bisenzio (FI), il 14 giugno 1986, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non pagina 2 di 3 riconciliarsi. Su richiesta del Presidente relatore, hanno precisato che il diritto di abitazione concordato sarà costituito con separato atto notarile.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
La figlia è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Campi Bisenzio (FI) il 14 giugno 1986, con atto trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, Serie A, anno
1986;
2) omologa la separazione;
3) prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campi Bisenzio di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel.. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 532/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Rita Vargiu presso la quale è Parte_1
domiciliata all'indirizzo telematico del difensore;
e
difeso dall'avv. Giampaolo Borgioli presso il quale è domiciliato all'indirizzo Controparte_1
telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: Il signor s'impegna a lasciare l'immobile sito in Prato, Controparte_1
pagina 1 di 3 in via Aurelio Nicolodi n. 4 entro e non oltre il 30/06/2024, e la signora Parte_1
concederà al marito di conservare ivi la residenza fino al 31.10.2026. c)
[...]
Alla Signora sarà assegnato il diritto di abitazione, senza Parte_1
alcun diritto di usufrutto o altro diritto reale e quindi senza possibilità di cederne il godimento, neppure parziale, a terzi, della casa coniugale sita in Prato, in via Aurelio
Nicolodi n. 4, vita natural durante;
le spese di straordinaria manutenzione relative alla casa coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi per il 50% e le spese ordinarie, ivi comprese le utenze, a carico della signora d) Le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo economico in merito alla divisione del patrimonio mobiliare, il cui ammontare è ben noto sia alla Sig.ra che al Sig. in Pt_1 CP_1
relazione ai rispettivi conti correnti, fondi pensione, titoli ed altri strumenti finanziari;
per quanto detto la Sig.ra dichiara di accettare di ricevere, dopo la Pt_1
omologazione della presente separazione, dal Sig. a titolo di sistemazione CP_1 tombale e definitiva dei rispettivi crediti e debiti, la somma di € 75.000,00 a totale soddisfo e tacitazione di ogni avere della stessa in relazione alle somme detenute dal
Sig. e dalla Sig.ra e) L'autovettura tg. EX 457 FY intestata alla CP_1 Pt_1
Sig.ra diverrà, con la omologa della separazione, di sua esclusiva proprietà Pt_1
e nessuna pretesa potrà avanzare il Sig. sulla stessa. f) Le parti dichiarano di CP_1
aver regolato ogni loro aspetto economico-patrimoniale e di non aver più niente da pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione. g)
Spese di lite compensate tra le Parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Controparte_1
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Campi Bisenzio (FI), il 14 giugno 1986, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non pagina 2 di 3 riconciliarsi. Su richiesta del Presidente relatore, hanno precisato che il diritto di abitazione concordato sarà costituito con separato atto notarile.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
La figlia è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Campi Bisenzio (FI) il 14 giugno 1986, con atto trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, Serie A, anno
1986;
2) omologa la separazione;
3) prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campi Bisenzio di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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