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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 259/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avv. Alessandro Dedoni, nel cui studio in GL, via Lanusei 29 è
elettivamente domiciliato,
appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore P_ C.F._2
Faedda giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
presso il cui studio in GL via Alagon, n. 1 è elettivamente domiciliato,
appellato-appellante incidentale
Pagina 1 e
con sede in GL, viale Ciusa n. 21, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis, in GL, via Italia n. 138, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione del 26 febbraio 2021,
appellata
e
, con sede in Carbonia, via Mazzini, 39, cod. fisc. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata per lo P.IVA_2
studio dell'avvocato Marco Porcu, in GL, Via Sidney Sonnino n. 99, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta in appello,
appellata
e
(P.IVA: ), con sede legale in Bologna, nella Via Controparte_4 P.IVA_3
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. per Controparte_5
procura speciale notaio di Bologna, elettivamente domiciliata in GL, via De Magistris Per_1
n.8 presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale posta a margine all'atto di costituzione e risposta in appello,
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 25/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa se del
caso sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata,
Pagina 2 a) in totale riforma della sentenza di primo grado condannare la e per essa la Controparte_6
sua avente causa o al pagamento in favore Controparte_7 Controparte_3
dell'appellante della somma di euro 516.606,24 iva e cassa previdenziale compresi per la
progettazione preliminare e definitiva rimasta impagata, con gli interessi legali e quelli di mora di
cui al D.232/01 a decorrere dal giugno 2003 o dalla domanda;
b) in subordine accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado nei confronti
della (ora ) e dell' ing. Controparte_6 Controparte_8
e della , condannandoli conseguentemente in solido al pagamento P_ Controparte_9
in favore dell'attore della somma di euro 516.606,24 o quella diversa che risultasse dovuta, con gli
interessi legali e quelli di cui al D. 232/01 a decorrere dal giugno 2003 o dalla domanda;
c)con la condanna al pagamento delle spese di difesa del doppio grado del giudizio, da
corrispondere in favore dell'avv. Alessandro Dedoni, che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ogni contraria istanza, P_
deduzione conclusione rigettata, in via principale rigettare l'appello proposto dall'ing. Pt_1
perché infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via
subordinata accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza del primo giudicante
limitatamente alla parte in cui non ha accolto la domanda sulla legittimazione passiva dell'ing.
Sempre in accoglimento dell'appello incidentale modificare la liquidazione delle spese del P_
giudizio di primo grado maggiorando la liquidazione sulla base degli aumenti previsti per la
presenza di più parti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche di questo grado del
giudizio”.
Nell'interesse della “… voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_7
GL adita rigettare, perché infondato, l'interposto appello, così confermando l'impugnata
sentenza, per le ragioni come esposte nel presente atto o, in ogni caso, per quelle che reputerà di
Pagina 3 ravvisare; - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, spese generali, ed
accessori come per legge”.
Nell'interesse della : “…si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia Controparte_3
accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione perché carente dei presupposti del fumus boni
iuris e del periculum in mora;
Nel merito in via principale:
1. rigettare, in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di
appello, nonché domande ed eccezioni nuove proposte dall'arch. , Parte_1
confermando la sentenza del Tribunale di GL (dott. Paolo Corso), depositata il 11.05.2022, n.
1279, nel procedimento distinto al numero di RG. 2993/2011, oggetto di gravame e tutte le
statuizioni in essa contenute;
2. respingere con la migliore formula le domande proposte dall'arch.
, per i motivi esposti in narrativa. Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dell'appellata “…si conclude in via principale Controparte_4
perché la Corte d'Appello di GL voglia rigettare l'appello proposto da Parte_2
e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale Civile di GL con condanna
[...]
dell'appellante alle spese e competenze di causa. In via subordinata, in accoglimento dell'appello
incidentale, voglia la Corte d'Appello di GL, in riforma dell'impugnata Sentenza del
Tribunale di GL, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , Parte_3
assolvendolo da ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. convenne in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di GL, la e l'Ing. al fine di ottenere il Controparte_6 P_
pagamento dei compensi asseritamente maturati per prestazioni professionali di progettazione preliminare e definitiva relativa a 7 interventi per la messa in sicurezza di aree a forte rischio idrogeologico in territorio di Burcei, Muravera, Baccu Nuedda, Villaputzu e San Vito, ricadenti
Pagina 4 nell'ambito di finanziamenti comunitari previsti dal P.O.R. Sardegna 2000-2006 Asse 1, Misura
1.3, Difesa del Suolo.
A sostegno della domanda l'attore espose quanto segue.
- Con determinazione dirigenziale n. 16 del 31.12.2001 il Responsabile del Settore Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL gli aveva affidato l'incarico di realizzare la progettazione preliminare e definitiva di n. 9 progetti relativi ai formulari di candidatura presentati nell'ambito del P.O.R. sopra indicato per la messa in sicurezza di aree ad alto rischio idrogeologico,
approvati con deliberazione n. 44 in data 26.02.2002 dalla Giunta Provinciale;
- Con decreto di liquidazione in data 03.06.2002 il Responsabile di Settore del Centro Antinsetti e
Protezione Civile della Provincia di GL aveva disposto il pagamento in suo favore della somma di € 25.601,81, a titolo di corrispettivo per la progettazione preliminare-definitiva come pattuito con la convenzione n. 526 del 22.02.2002;
- Con deliberazione n. 377 del 02.08.2002 la Giunta Provinciale di GL lo aveva incaricato,
insieme ad altri professionisti, di predisporre n. 7 progetti esecutivi relativi ai suddetti interventi in considerazione delle prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna che, a seguito della presentazione dei primi progetti preliminari-definitivi, aveva concesso il finanziamento limitatamente all'importo di € 6.468.604,00, a fronte dell'originaria somma di € 9.296.224,17
richiesta dalla Controparte_6
- In data 08.02.2002 erano state concluse le convenzioni nn. 654-655-656-657-658-659-660-661 tra l'Amministrazione e i professionisti per l'esecuzione delle opere affidate con la citata delibera n.
377;
- Egli aveva realizzato i progetti esecutivi commissionati che, presentati alle varie conferenze dei servizi, erano stati ripetutamente modificati, cosicché si era reso necessario predisporre una nuova progettazione preliminare-definitiva conforme alla progettazione esecutiva scaturita a seguito delle conferenze dei servizi;
Pagina 5 - Considerata l'incongruenza tra la prima progettazione preliminare-definitiva (realizzata in conformità al finanziamento presupposto di € 9.296.224,17 e composta da n. 9 progetti) rispetto a quella esecutiva (realizzata in conformità al finanziamento effettivo di € 6.488.604 e composta da n.
7 progetti), il R.U.P. del procedimento, ing. lo aveva incaricato di integrare il livello P_
di progettazione preliminare e definitiva al fine di conseguire il completamento del procedimento legale di progettazione che, come tale, sarebbe dovuta essere retribuita separatamente;
- In data 11.07.2003 egli aveva dunque depositato presso il protocollo generale della CP_6
i nuovi sette progetti preliminari e definitivi per cui è causa, differenti da quelli prodotti in
[...]
conseguenza della delibera della Giunta Provinciale n. 44/02;
- Con determinazione dirigenziale n. 47 in data 02.08.2003 il Responsabile del Settore Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL aveva confermato l'incarico affidatogli per la seconda progettazione preliminare-definitiva coerente a quella esecutiva già realizzata;
- La malgrado si fosse servita dei nuovi progetti preliminari-definitivi Controparte_6
realizzati dall'esponente, non aveva provveduto a corrispondergli quanto dovuto per questi ultimi progetti essendosi limitata a liquidare solo gli importi degli onorari della progettazione preliminare-
definitiva di cui alla deliberazione G.P. n. 44/2002.
Per quanto esposto l'attore domandò, che venisse accertato e dichiarato il suo credito per le progettazioni preliminare e definitiva in questione (consegnate in data 11/07/2003) quantificato nell' importo di euro 1.344.991,15 con condanna dei convenuti singolarmente o in solido al relativo pagamento il suo favore. In via subordinata domandò che venisse accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione convenuta con condanna del P_
singolarmente al pagamento in favore di esso attore per i titoli di cui è causa dell'importo predetto.
Si costituirono tempestivamente i convenuti, i quali contestarono il fondamento della domanda attrice e ne chiesero il rigetto.
In particolare, la contestò di aver conferito all'attore l'incarico di redigere una Controparte_6
ulteriore progettazione preliminare-definitiva, sostenendo che con la determinazione n. 47 del
Pagina 6 31.07.2003 era stato affidato all' Ing. l'incarico di procedere all'integrazione di quanto già Pt_1
presentato con le precedenti progettazioni, concordando per la complessiva prestazione l'importo di euro 516.606,24 IVA e cassa compresi, a saldo di ogni spettanza. Tale somma era stata liquidata con decreto n. 219 del 17.09.2003. La convenuta eccepì, in ogni caso, la prescrizione del credito azionato.
L'Ing. eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel P_
merito contestò di aver mai conferito incarico di rifacimento della prima progettazione preliminare e definitiva, sostenendo che le progettazioni utilizzate erano state quelle antecedenti alla presentazione della nuova progettazione, così come le conferenze dei servizi, il che dimostrava che non fosse necessario alcun adeguamento della precedente progettazione. Sostenne, inoltre, che per quanto a sua conoscenza, le prestazioni erano state precedentemente liquidate sulla base delle delibere di incarico. Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Unipol
Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice sulla responsabilità civile.
Quest'ultima si costituì, e svolse difese speculari a quelle svolte dal proprio assicurato.
Sopravvenute nuove disposizioni legislative, all'udienza del 22.3.2017 si costituì volontariamente la dichiarando, con il medesimo procuratore precedentemente Controparte_7
costituito per la , di subentrare ai rapporti della ex art. 18 c. 1 L.R. CP_6 Controparte_6
n. 2 del 4.2.2018.
Tuttavia quattro anni dopo, la stessa , con note conclusionali del 14.3.2022, Controparte_7
prospettò il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo, testualmente: “… Come noto la
Legge Regionale n. 2/2016, ha riordinato gli enti locali della Regione Sardegna e, per quanto qui
rileva, in particolare, dalla ex di GL sono stati creati due distinti Enti: la CP_6 [...]
e la , che sono succeduti, ciascuno per Controparte_7 Controparte_3
quanto di propria competenza, alla ex in tutti i rapporti attivi e passivi;
in tal Controparte_6
senso art. 18, “[…] la subentra alla Provincia di GL con riguardo al Controparte_7
proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni
Pagina 7 ad essa attribuite [...]”. La è succeduta limitatamente ad un ambito territoriale Controparte_7
circoscritto ai confini dei comuni individuati, all'art. 17 della L.R. n. 2/2016, ovvero limitatamente
ai Comuni di: , , Email_1 Email_2 Email_3 Email_4 Em_5 P_0 P_1
CP_ Per
, Sant'Elena, , , , San Pietro, , P_3 P_4 Emai_6 Email_7 Em_8 Emai_9 Em_10
Villa San Pietro. La , in applicazione dell'art. 25, L.R. n. 2/2016, per il Controparte_3
territorio residuo. Non è chi non veda come il fatto dedotto nel presente procedimento verta su
opere ricadenti nel territorio che, fino al 31.12.2016 rientrava nella competenza della di CP_6
GL, ma, da tale data, facenti parte del territorio della Provincia del Sud . Pertanto, CP_3
il processo de quo non può proseguire nei confronti della per Controparte_7
venuta cessazione del rapporto di rappresentanza da parte della stessa (art. 299 c.p.c.), dando così
giusto rilievo al concetto di subentro limitato per ogni nuovo Ente alla propria competenza
territoriale. È di tutta evidenza che legittimata passiva del presente procedimento è la nuova
, non essendo più titolata a stare nel presente giudizio, né la Controparte_3 [...]
Ente soppresso, né la la cui competenza non CP_6 Controparte_7
ricomprende l'ambito territoriale considerato. In conclusione, in presenza dei menzionati indici
normativi ed in applicazione delle disposizioni del codice di rito, deve essere ritenuta la
[...]
subentrante nella titolarità del diritto controverso.”. Controparte_3
In quel medesimo contesto la non svolse alcuna istanza di rimessione in Controparte_7
istruttoria e chiamata in giudizio di tale Ente.
La causa fu istruita con prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare:
1. sulla base della documentazione agli atti e di quella reperita presso i pubblici uffici, se i progetti preliminari e definitivi di cui alla delibera n. 44 del 2002 fossero stati quelli posti a fondamento della progettazione esecutiva di cui alla delibera n. 377 del 2 agosto 2002, come dedotto dall'amministrazione provinciale o se, invece, per completare l'iter procedimentale, fosse necessaria la presentazione di ulteriori progetti preliminari e definitivi come invece dedotto dall'attore;
2. se,
inoltre, l'iter si fosse concluso con la predisposizione (necessaria) di ulteriori attività professionali
Pagina 8 del rispetto a quelle di cui alle menzionate delibere n. 44/02 e 377/02; 3. altresì, se i Pt_1
progetti di cui alle delibere della G.P. del 2002 nn. 459, 460, 461 fossero delle mere bozze come dedotto dall'amministrazione, suscettibili di precisazioni e variazioni in vista della predisposizione del progetto vero e proprio;
4. se, ancora, la prestazione professionale di cui ai progetti consegnati all'amministrazione provinciale in data 11 luglio 2003 fosse stata in qualche modo utilizzata dalla pubblica amministrazione, in particolare, se fosse stata di una qualche utilità ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze dei servizi;
da ultimo, in ipotesi di risposta affermativa, quale sarebbe stato, in tal caso, l'onorario spettante al professionista (diminuzione patrimoniale subita dal professionista) e quale la misura dell' arricchimento da parte della pubblica amministrazione.
Il Tribunale, con sentenza a verbale pronunciata all'udienza del 11.05.2022, n. 1279/2022, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando: 1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna a rifondere ai convenuti e Parte_1 P_ [...]
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per Controparte_7
ciascun convenuto, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna
a rifondere alla chiamata Parte_1 Controparte_15
l'importo complessivo di € 6.715,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte attrice”.
***
Il Tribunale motivò, in sintesi, la decisione in base al seguente ordine di ragioni.
1. La era priva di legittimazione passiva con riguardo alla Controparte_7
controversia in esame alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge Reg. n. 2/2016. In particolare,
l'art. 17, comma 2 dispone: “fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di GL, i
seguenti comuni: , , , , P_6 P_7 P_8 P_1 Controparte_19 P_4
CP_
Sestu, , , , Villa CP_20 CP_21 P_0 CP_22 Controparte_23 CP_24
Per San Pietro, ”; l'art. 18 prevede: “entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte
Pagina 9 della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla con Controparte_6
riguardo al proprio territorio e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle
funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”. Con riguardo alla sfera territoriale della Provincia del l'art. 25 stabilisce, a sua volta: “ … le circoscrizioni CP_3
territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate
dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge
regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio
Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale,
approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2
gennaio 1997, n.
4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di
nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto
provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9
aprile 1999, con le seguenti variazioni: a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud
CP_
corrisponde a quella della Provincia di GL, esclusi i comuni appartenenti alla CP_3
Metropolitana di GL[…]”. Nel caso in esame l'Ing. aveva agito al fine di ottenere il Pt_1
pagamento dei compensi afferenti prestazioni in favore della consistite nella Controparte_6
redazione della progettazione preliminare-definitiva di interventi per la messa in sicurezza di aree a forte rischio idrogeologico in territorio di Burcei, Muravera, Baccu Nuedda, Villaputzu e San Vito
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice), territori, dunque, non rientranti nella circoscrizione della bensì in quella della succeduta Controparte_7 Controparte_3
pertanto nel rapporto dedotto alla Controparte_6
2. Era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto P_
. Secondo il disposto dell'art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
[...]
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici”. Inoltre, l'art. 22 D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
Pagina 10 degli impiegati civili dello Stato) prevede: “L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere
esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base
alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello
Stato”. Al riguardo, rilevò che “la legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce
un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la
prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia
giurisdizionale; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità
passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una
situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.”. Nella specie,
pacificamente, l'Ing. con la delibera della Giunta Provinciale n. 10 del 23.01.2003, P_
era stato nominato responsabile unico del procedimento per gli interventi di messa in sicurezza per
cui è causa, assumendo così i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dei relativi contratti (v. doc. n. 12 del fascicolo della . Come tale Controparte_6
egli era dunque legittimato passivamente, in quanto secondo le prospettazioni dell'attore lo stesso
in qualità di RUP, gli aveva affidato l'incarico per la realizzazione della nuova P_
progettazione preliminare-definitiva al fine di completare il procedimento legale di progettazione
stante l'incongruenza tra la prima progettazione preliminare-definitiva e quella esecutiva.
3. Era infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito tempestivamente sollevata dalla
Unipol Assicurazioni s.p.a. con la comparsa di costituzione e risposta. Infatti, risultava pacifico e documentato in causa che i progetti preliminari e definitivi per i quali il aveva richiesto il Pt_1
pagamento del compenso fossero stati presentati in data 11.07.2003 presso il protocollo generale della e, pertanto, da tale data alla notificazione dell'atto di citazione il termine Controparte_6
predetto (decennale) non era ancora maturato.
Pagina 11 4. Passando al merito, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 9395 del 27.04.2011, Rv. 617956), doveva accogliersi l'eccezione di nullità sollevata dalla parte convenuta. In particolare, il contratto d'opera professionale concluso con la pubblica amministrazione, anche quando questa agisca al pari di un soggetto privato, richiede la forma scritta a pena di nullità e l'incarico deve essere formalizzato mediante un atto sottoscritto sia dal professionista che dall'ente pubblico, senza possibilità di surrogare la forma scritta con comportamenti concludenti. Al riguardo il Tribunale richiamò il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2240/1923, nonché il granitico insegnamento della Suprema
Corte secondo cui in tali rapporti l'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, oltre alla specificazione dell'oggetto e del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria
(Cass. Civ., Sez. II, Ord. 15.06.2020, n. 11465). Nella specie la nullità del contratto derivava dalla mancanza di una apposita convenzione scritta che incaricasse il professionista di realizzare le ulteriori progettazioni preliminari-definitive. Inoltre, sebbene fosse documentato che con la determinazione n. 47 del 02.08.2003 il Responsabile del Settore Centro Antinsetti e Protezione
civile della Provincia di GL avesse deciso di attribuire all'attore l'incarico di eseguire una nuova progettazione integrativa, risultava pacifico che ad essa non avesse fatto seguito il contratto previsto a pena di nullità. Di conseguenza, la domanda dell'attore doveva essere respinta.
5. Infine, doveva essere rigettata la domanda subordinata di parte attrice, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per ingiustificato arricchimento ai sensi
Pagina 12 dell'art. 2041 c.c., avendo tale azione “… una funzione meramente sussidiaria, mentre nel caso di
specie l'ordinamento prevede una specifica azione contrattuale per la tutela dei diritti del
prestatore d'opera nei confronti del committente e a tale titolo l'attore ha agito nei confronti degli
odierni convenuti.”.
***
Avverso la sentenza n. 1279/2022 ha proposto appello l'Ing. articolando tre Parte_1
motivi di censura.
Si sono costituiti con separati atti la Controparte_4 P_ [...]
e la citata dall'appellante, i quali hanno Controparte_7 Controparte_3
resistito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'ing. e la P_
hanno altresì proposto appello incidentale. P_5
***
a) Sulla forma scritta ad substantiam. Violazione dell'art. 1326 c.c., dell'art. 17 R.d. 2440/23,
art. 113, 115 e 116 cpc. Travisamento della prova ed illogicità della motivazione.
Con il primo, articolato motivo di censura, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere mancante il requisito della forma scritta ad substantiam, ben potendo tale requisito essere rispettato anche attraverso modalità diverse dalla redazione di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti. A supporto l'appellante richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione (SS.UU.
8.2.22 n. 9755) secondo cui: “...In tema di concessione
temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale
autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di
rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un
regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia
seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una
Pagina 13 convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in
base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per mezzo di scrittura
privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di
obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi
presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono
conclusi con ditte commerciali”.
L'appellante rappresenta dunque, di aver ricevuto un primo incarico di progettazione preliminare e definitiva, e di aver richiesto, dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale (Gp 44/02), il pagamento degli onorari, quantificati in euro 516.606,24, ma di non aver ricevuto la liquidazione.
Successivamente gli sarebbe stato affidato un secondo incarico, sempre per la progettazione preliminare e definitiva, rispetto al quale avrebbe accordato uno sconto sugli onorari, ma senza rinunciare al pagamento della prima progettazione, presentando una parcella dello stesso importo
(516.606,24 euro), che sarebbe stata approvata e pagata. La forma in tal caso sarebbe risultata parimenti rispettata, alla luce del principio sopra espresso, con atti e provvedimenti aventi valenza esterna, culminati con la determinazione dirigenziale n. 47/2003 del responsabile del Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL che aveva trovato conferma nella nota prot. 37872 del 15.09.2003. Da ultimo, il decreto n. 219 del 17.9.2003 dell'Ing. aveva Persona_3
autorizzato la liquidazione della somma di euro 516.606,24.
La sentenza avrebbe errato nel ritenere non assolta l'osservanza della forma scritta, avendo mancato di considerare una serie di atti e note integranti, nell'insieme, tale requisito. Si riporta, per difficoltà
di sintesi, il passaggio della censura che enuclea tali atti e note: “… Nella ridetta situazione […],
interviene la nota in data 12.6.03 prot. 25442 (ns doc. n.................) nella quale l'appellante “...Con
riferimento alla nota del 10.6.03 prot. 24884 dell'Assessorato Provinciale Tutela Ambiente –
Settore Ecologia, solo allo scopo esclusivo di pervenire ad un accordo finalizzato al pagamento in
tempi brevi degli onorari in oggetto, si inviano n. 9 parcelle professionali con classi, categorie ed
importi indicati nella nota suddetta...Allegati n. 9 parcelle professionali con quadri
Pagina 14 riepilogativo...”. Nell'allegato quadro riepilogativo, veniva chiaramente indicato il riferimento alla
“...Delibera di GP n. 44 del 26.2.02...” che approvava i n. 9 progetti preliminari e definitivi per
euro 9.296.224,17, fino ad allora rimasti impagati nonostante l'approvazione. La nota veniva
significativamente preceduta da altra dello stesso appellante del 28 maggio 2003, prot. 23241,
nella quale in tempi non sospetti rispetto al riaffidamento della progettazione preliminare e
definitiva operata in modo ridotto nell'entità dei lavori (euro 6.468.604,00) e nel numero degli
elaborati (n. 7 laddove la precedente progettazione preliminare e definitiva consisteva in n. 9
progetti) l'appellante insisteva ancora per la liquidazione degli onorari, chiarendo che “...Gli
onorari sono stati calcolati in base agli importi di cui ai computi metrici di progetto presentati ed
inoltrati alla RAS e le classi e le categorie in base alla convenzione di cui alla Delibera GP 377 del
2.8.02...”. La Deliberazione Gp n. 44 del 26.2.02, dal suo canto scriveva che “...Richiamata la
determinazione n. 17 del 31.12.01 con la quale è stato incaricato l'ing. arch. Parte_1
per la progettazione preliminare... Considerato che i progetti rispondono ai requisiti dell'art. 16
delle legge 109/04 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 del Dpr 554/99; Dato
atto che i progetti in argomento presentano ai sensi della L. 109/04 e del Dpr 554/99 le
caratteristiche tecniche di progetti definitivi, Ritenuto quindi necessario approvare i progetti
preliminari-definitivi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, Visto il
parere favorevole del Dirigente di Settore in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente di
Ragioneria sulla regolarità contabile […] Infatti l'appellante con la nota in data 12.6.03,
espressamente riferita ai n. 9 progetti approvati con la Gp n. 44/02, riduceva l'importo degli
onorari ad euro 516.606,24, iva e cassa compresi, che incontravano il parere favorevole del
Dirigente (nota del 3.7.03 prot. 28984) di rispondenza delle opere nelle classi e Persona_3
categorie dei lavori, richiedendosi all'ing. che “...in qualità di responsabile del P_
procedimento, certifichi che detti onorari siano da liquidare secondo gli impegni assunti in merito
dall'Amministrazione...”. Vale considerare che la richiesta al RUP di cui alla nota in data 3.7.03
prot. 28984 ing. era stata già inviata al RUP ing. con nota prot. 23377 del Persona_3 P_
Pagina 15 Part 29.5.03 del medesimo Dirigente. Il a completamento, rivedeva favorevolmente categorie e
classi dei lavori alla luce dei computi metrici come da comunicazione del dott. Persona_3
dell'11.6.03 prot. 25311 all'ing. . Ciò che portava l'appellante all'adeguamento comunicato Pt_1
con la nota 12.6.03 prot. 25442 con cui quantificava l'onorario della ridetta prima progettazione
preliminare e definitiva (quella difatti presa di conto da entrambe le parti del rapporto) in euro
516.606,24, con conseguente formazione della prova scritta ad substantiam in relazione
all'incontro delle due volontà.”. …”.
In altri termini, per entrambe le progettazioni sarebbe stato rispettato il requisito della forma scritta
ad substantiam, ma non sarebbero stati corrisposti gli onorari della prima progettazione preliminare e definitiva, come risulterebbe anche dal fatto che per le tre progettazioni (due preliminari e definitive ed una esecutiva) egli aveva percepito due sole parcelle.
b) Domanda subordinata ex art. 2041 c.c. Violazione di legge: art. 2041 c.c. Illogicità e
contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato laddove, al rigetto della domanda principale dell'odierno dell'appellante, per mancanza di un unico documento contrattuale redatto in forma scritta ad substantiam, non aveva fatto conseguire l'applicabilità del disposto dell'art. 2041 c.c. “che difatti viene a reclutarsi sussidiariamente esattamente nelle situazioni in cui
la domanda principale non sia accoglibile”. Inoltre, l'amministrazione avrebbe effettivamente beneficiato delle prestazioni svolte, come dimostrerebbe “il fatto che la prima progettazione
preliminare e definitiva è stata approvata e la seconda ha avuto ad oggetto un incarico
“integrativo” che è sbarcato fino all'esecuzione dell'opera.”.
Secondo l'appellante sarebbe altresì necessario considerare che “sulla prima progettazione
preliminare e definitiva il Rup ometteva di esprimere il parere sulla quantificazione degli onorari
(accettati comunque nei provvedimenti del Dirigente , a valle della rideterminazione di Persona_3
classi e categorie dei lavori e che, in relazione alla posizione dal medesimo tenuta, il conferimento
del secondo incarico di progettazione preliminare e definitiva si [doveva] chiaramente alla
precedente erronea conduzione del procedimento per progettazione di un'opera pubblica del quale
Pagina 16 il Rup appellato aveva la totale responsabilità”. Inoltre l'appellante afferma: “La domanda è stata
correttamente posta nei confronti del funzionario responsabile e dell'Ente convenuto”.
c) Violazione di legge: art. 91 cpc. La condanna alla rifusione delle spese di difesa della
[...]
Con la terza censura, l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza Controparte_7
impugnata nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese nei confronti della
[...]
in quanto quest'ultima non era stata da lui chiamata in giudizio, ma era Controparte_7
intervenuta spontaneamente nella causa a seguito della deduzione dell'assunzione della qualità di
avente causa dalla per factum principis. Controparte_6
Appelli incidentali
CP_25
nel ricordare di essersi relazionato con l'Ing. solo in veste di Responsabile del
[...] P_ Pt_1
Procedimento a seguito di delibera della Giunta Provinciale n. 10/2003 del 23.01.2003, ribadisce di escludere ogni sua responsabilità diretta in relazione al disposto dell'art. 28 Cost. e 22 DPR n.
3/1957, non essendo stata prospettata e tantomeno provata alcuna violazione di diritti in capo a sé
Quanto all'iter procedimentale descritto dall'appellante fa nuovamente rilevare che gli elaborati depositati al protocollo della Provincia il 14 luglio 2003, trasmessigli per ordine del dirigente della
Provincia Ing. erano stati da lui restituiti dopo due soli giorni, con sua nota di Persona_3
accompagnamento che rilevava non essere gli stessi stati richiesti e ne dichiarava l'inutilità per il prosieguo del procedimento. Né alcuna valenza potrebbe avere, al fine della propugnata attribuzione formale di incarico, la sua valutazione circa l'adeguamento comunicato con la nota
12.6.03 prot. 25442 con cui quantificava l'onorario della ridetta prima progettazione preliminare e
definitiva su richiesta del Dirigente Ing. cui aveva fatto riferimento l'appellante, trattandosi, Per_3
in realtà di elaborato a meri fini classificatori, afferenti la congruità dei parametri utilizzati dal professionista per redigere le parcelle della progettazione, come spiegato nella nota stessa.
L'Ing. fa, altresì, rilevare che l'appellante non ha dedotto né contestato la sentenza con P_
riferimento alla ritenuta sua assenza di responsabilità, per cui sul punto dovrebbe ritenersi
Pagina 17 intervenuto il giudicato. L'unico profilo in contestazione riguarderebbe la domanda ex art. 2041
c.c., implicante, peraltro, una deduzione del tutto nuova, con cui parrebbe essere censurato il comportamento del RUP per non avere espresso parere favorevole sulla quantificazione degli onorari. Pur precisando di non accettare il contraddittorio sul punto, il osserva come dalle P_
produzioni di controparte risulti il rilascio di un parere da parte sua, su richiesta inoltrata dal
Dirigente della Provincia ing. afferente la congruità dei parametri utilizzati dall'ing. Persona_3
per redigere le parcelle della progettazione. Pt_1
L'Ing. sottolinea, di avere, in primo grado, preliminarmente eccepito la propria carenza di P_
legittimazione passiva, in quanto avrebbe avuto modo di relazionarsi con il unicamente in Pt_1
ragione del suo incarico quale dipendente della e, segnatamente, a seguito Controparte_6
della nomina di Responsabile Unico del Procedimento RUP. Contesta, pertanto, la decisione del
Tribunale nella parte in cui aveva respinto l'eccezione suddetta richiamando gli articoli 28 cost. e
22 D.P.R. n. 3/1957, non essendo emerso, e peraltro neanche allegato, un comportamento del convenuto compiuto in violazione dei diritti che avrebbe potuto dar adito ad una sua responsabilità,
avendo egli sempre operato nel pieno rispetto dei suoi compiti e delle sue funzioni nell'interesse precipuo della Controparte_6
Per i rilievi esposti il conclude perché si dichiari la carenza di legittimazione in suo capo. P_
Ancora in via di appello incidentale l'Ing. domanda che gli venga riconosciuta anche la P_
maggiorazione delle spese per la presenza di più parti, avendo il Tribunale omesso di considerare tale circostanza.
Controparte_4
Per cautela processuale la Compagnia di assicurazione ha dichiarato di proporre in via incidentale e subordinata al mancato rigetto dell'appello, la statuizione con cui è stata respinta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del richiamando gli artt. 28 Cost. e 22 dpr n. P_
3/1957, non essendo state riscontrate iniziative del RUP al di fuori delle delibere della Giunta e delle istruzioni a lui impartite.
Pagina 18 ***
Preliminarmente deve darsi atto, con riguardo alle parti processuali presenti in questo grado di giudizio:
- Quanto alla : non ha costituito oggetto di gravame la pronuncia di primo grado Controparte_7
circa il suo difetto di legittimazione passiva. Nel presente grado di giudizio, peraltro, la stessa è
destinataria del terzo motivo di gravame, concernente le spese liquidate in suo favore con la sentenza impugnata.
- Quanto alla : questa si è costituita a seguito di citazione in appello, Controparte_3
senza contestare la propria legittimazione passiva né lamentare un'eventuale lesione del contraddittorio in suo capo (con riguardo alla mancata sua presenza nel primo grado di giudizio a seguito della soppressione della , ma resistendo nel merito (sostanzialmente Controparte_6
sulla base di difese analoghe a quelle svolte dalla soppressa cui è succeduta Controparte_6
con riguardo ai territori indicati nella sentenza di primo grado).
1. Primo motivo di gravame e appelli incidentali
1.1. Premessa
Occorre rilevare che l'esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande attrici e da ultimo le allegazioni a sostegno della censura in esame non sono connotati da una piena linearità e coerenza,
così da creare una notevole difficoltà a cogliere il reale intendimento perseguito dalla parte attrice nello sviluppo delle proprie argomentazioni.
Segnatamente, da ciò che riporta il giudice di prime cure, non contestato nell'atto di appello, l'ing.
con l'atto di citazione aveva affermato di aver ricevuto un importo pari ad euro 25.601,81 a Pt_1
titolo di corrispettivo per le progettazioni preliminare e definitiva, come pattuito con la convenzione n. 526 del 22.02.2002 tra la di GL e il professionista stesso. Si legge, altresì, nell'atto CP_6
introduttivo del primo grado di giudizio, che secondo l'attore, il conferimento di incarichi ulteriori rispetto alla progettazione esecutiva di cui alla deliberazione G.P. n. 44 del 26 febbraio 2002 e alla deliberazione G.P. n. 377 del 2 agosto 2002 era avvenuto da parte della da parte del Pt_5 P_
Pagina 19 ed aveva avuto ad oggetto la progettazione preliminare e definitiva di corredo della progettazione esecutiva di cui alla delibera G.P. n. 377 del 2 agosto 2002. Per tali ragioni in data 11 luglio 2003
(prod. n. 6) esso attore aveva provveduto al deposito dei 7 nuovi progetti preliminari e definitivi in questione. Venivano però pagati solamente quelli di cui alla deliberazione n. 44/2002, ma non quelli di cui alla deliberazione G.P. 377/2002 consegnati in data 11 luglio 2003, ammontanti ad euro 1.344.991,15. Nello stesso atto introduttivo del primo grado l'attore aveva anche allegato la pendenza di altra causa davanti al Tribunale di GL, da lui intentata contro la , volta ad CP_6
ottenere la condanna al pagamento degli onorari di cui alla progettazione esecutiva menzionata nella deliberazione n. 377/2022, posta anche a fondamento delle domande qui azionate, sostenendo di voler integrare, in questa sede, la pretesa col pagamento degli onorari della progettazione preliminare e definitiva. Aveva specificato, inoltre, l'attore, di convenire in giudizio l'ing. P_
in relazione all'incarico integrativo dal medesimo conferito come risulta per tabulas dallo
[...]
stesso avvenuto utilizzo dei progetti preliminari definitivi da lui svolto nelle relative conferenze
disservizi ed in genere nella pratica amministrativa lui affidata. In contrasto con l'impostazione dapprima assunta -come accennato, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, e in quello in rinnovazione egli aveva domandato il pagamento dell'importo di euro 1.344.991,15 per le progettazioni preliminare e definitiva per cui è causa- nelle note di trattazione scritta l'Ing. Pt_1
aveva concluso chiedendo il pagamento di euro 516.606,24 o del diverso importo di euro
292.531,86 di cui alla CTU dell'ing. Ancora, mentre nell'atto introduttivo Persona_4
del primo grado egli aveva domandato la condanna dell'amministrazione e del singolarmente P_
o in solido per la progettazione preliminare e definitiva per cui è causa ed in subordine aveva chiesto che accertato l'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione venisse condannato il singolarmente, di seguito tale seconda pretesa era risultata estesa anche alla P.A. P_
Nell'atto di appello, poi, l'Ing. ha affermato di avere ricevuto il pagamento per la Pt_1
progettazione esecutiva e per la seconda progettazione preliminare e definitiva, ed ha domandato il pagamento di euro 516.606,24 per la prima progettazione preliminare e definitiva (cfr. pag. 9 atto di
Pagina 20 appello). Tuttavia, conclusivamente, egli ha affermato di avere percepito i compensi per la sola prima progettazione preliminare e “tendenzialmente” definitiva e per quella esecutiva, ma di essere rimasto, sempre, a suo dire, senza contestazione alcuna, a credito della P.a. per i compensi di cui alla nuova progettazione preliminare e definitiva (pag. 9 conclusionali) sostenendo: “L'appellante
ha altresì dedotto e dimostrato di aver ricevuto incarico urgente dalla per Controparte_6
predisporre la nuova progettazione preliminare e definitiva nei limiti della riduzione del
finanziamento e dell'opera (n. 7 progetti per euro 6.468.604,00), che l'ing. depositava al Pt_1
protocollo dell'Ente pubblico con la propria nota 8.7.03, al protocollo l'11.7.03 (ns. doc. n. 95).” e soggiungendo: “La determinazione dirigenziale n. 47/03, successiva alla presentazione al
protocollo dei nuovi n. 7 progetti preliminari e definitivi, conformi a quelli esecutivi, e la stessa
emissione delle fatture da parte dell'appellante, integravano a quel punto la formazione dell'atto
scritto ad substantiam, considerato che la più recente giurisprudenza si era attestata sul punto che
la forma scritta poteva derivare anche da documenti che rappresentavano lo scambio delle volontà
(giurisprudenza sotto segnalata).”.
In questa sede non è, altresì, chiaro (ma parrebbe doversi escludere) se l'appellante censuri la decisione di primo grado anche nella parte in cui è esclusa la responsabilità dell' Ing. in P_
qualità di RUP del procedimento con riguardo alla domanda principale formulata, talché lo stesso appellato , oltre ad insistere con appello incidentale sul proprio difetto di legittimazione P_
passiva, ha invocato l'intervenuto giudicato interno sul punto.
1.2. Legittimazione passiva Ing. – appelli incidentali P_
La questione concernente la legittimazione passiva del , riproposta in appello dal e P_ P_
dalla Compagnia di assicurazione deve essere valutata pregiudizialmente (la qualificazione di appello incidentale subordinato da parte della è contraddetta dalla natura della questione CP_26
posta, logicamente prioritaria rispetto alle stesse censure svolte dall'appellante principale).
Pagina 21 Si ritiene che tale legittimazione, valutata secondo la prospettazione attrice, in relazione all'accertata titolarità del convenuto della qualifica di RUP del procedimento e al prospettato incarico da questi ricevuto di integrare il livello di progettazione preliminare e definitiva, sussista.
Diverso profilo, attinente al merito è quanto riguarda, invece, la ricorrenza in concreto, dei presupposti per affermare la sua responsabilità, singolarmente o solidalmente all'ente, dell'Ing.
(Sez. 1, Sent. n. 355 del 10/01/2008: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste P_
nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto
azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto
dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado
del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale,
attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della
titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. …”).
1.3. Requisito della forma scritta del conferimento dell'incarico
Fermo l'inderogabile principio per cui: “I contratti di conferimento di incarico professionale
stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli
artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti
concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne
determina la nullità.” (Cass. sez. L., Ord. n. 15645 del 14/06/2018), occorre precisare, in relazione alla censura svolta, peraltro in base ad una innovativa impostazione, che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire: “Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam,
i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione,
essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un
unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non
integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti
Pagina 22 proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la
giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo
incarico)”(Cass. sez. 3, Ord. n. 32337 del 21/11/2023, nonché Sez. Un., Sent.
n. 9775 del 25/03/2022). Nella specie è evidente che non sopperisce alla mancanza di specifico incarico o convenzione/contratto stipulato tra l'amministrazione e l'Ing. per lo svolgimento Pt_1
delle attività di cui ha richiesto il pagamento il coacervo di atti indistintamente richiamati in una elencazione includente le delibere riguardanti precedenti incarichi, certamente non rispondenti al chiaro schema procedimentale descritto dalla giurisprudenza appena citata, attesa, a tacer d'altro,
l'assenza di una delibera sopravvenuta ad una convenzione sottoscritta dal professionista di cui quest'ultima abbia costituito parte integrante. Delibera certamente non individuabile nella determinazione dirigenziale n. 47 del 31.7.2003 e nella nota prot. 37872 del 15.9.2003.
Per contro, gli incarichi validamente conferiti risultano regolarmente retribuiti con decreto di liquidazione n. 6/02 per l'importo a corpo di €. 25.602,81 e con decreto n. 219 del 17.09.2003 per l'importo di €. 516.606,24 dichiaratamente a saldo di ogni e qualsiasi spettanza (doc. n. 18
comparsa di costituzione della fascicolo I grado). Controparte_6
Deve in definitiva condividersi la valutazione del Tribunale circa l'assenza di un conferimento
Parte scritto dell' assunto incarico, circostanza negata fin da subito dal del procedimento dalla nota prot. n.31546 del 16.7.2003, con cui comunicava all'Ing. la restituzione della Pt_1
documentazione progettuale da questi appena trasmessa: “Facendo seguito alla nota del progettista
ing. Arch. ( Vs prot. N. 30703 del 14.07.03), riferita all'incarico G.P. n. 377 Parte_1
del 02.08.02, si rinvia la documentazione progettuale trasmessa, allegata alla suddetta nota,
considerato che tale documentazione non è stata richiesta, né appare utile al prosieguo del
procedimento”.
Con riguardo all'ing. poi, fermo restando che non pare potersi desumere dal tenore della P_
censura una specifica doglianza circa la ritenuta assenza di una sua responsabilità, non risulta alcuno specifico impegno da questi assunto (difatti l'attore non è stato in grado di indicarlo), avendo
Pagina 23 piuttosto, il Corazza richiamato la delibera n.377/2002 (addirittura anteriore rispetto alla nomina del
RUP) e la delibera del Dirigente del settore n. 47/2003, quest'ultimo estraneo al presente giudizio.
2. Secondo motivo di gravame
Pur non condividendo, la Corte, il giudizio di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento espresso, con sintetico ragionamento, dal Tribunale, la domanda formulata in via subordinata non può trovare accoglimento.
Quanto all'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. si richiamano i generali principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento
comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica
esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente
un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per
contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
dalla previsione del suo esito. (…).”Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 11038 del 09/05/2018. Invero: “In
tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state
assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione
dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio
direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente
che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del
funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di
ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a
posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento
puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire
espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal
mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un
apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi
di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.” (Cass.
Pagina 24 sez. 1, Ord. n. 30109 del 21/11/2018); peraltro, tali situazioni (e relativa disciplina) non risultano neppure dedotte nella specie.
Chiarificatori sono, invece, con riguardo allo specifico caso in esame, i principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui, contrariamente a quanto si desume dal sintetico passaggio motivazionale della sentenza di primo grado: “In tema di azione di indebito arricchimento, la
sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa
nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile
presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello
contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per
nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito
arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme
imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio
subito.” (“Sez. 3, Sent. n. 13203 del 15/05/2023) e ancor più chiaramente: “Ai fini del rispetto della
regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è
proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica
disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo
giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o
decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato
improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a
quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse
stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte
del convenuto).”(Sez. Un., Sent. n. 33954 del 05/12/2023); nonché, esplicitamente: “L'esecuzione
della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A.,
Pagina 25 nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura
finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato
arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento
dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della
diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno.” (
Sez. L., Sent. n. 7178 del 18/03/2024). In motivazione si legge: “Al riguardo, la giurisprudenza ha
affermato che, poiché la funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno
squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica
da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l'esercizio della
stessa non trova impedimento - bensì giustificazione - nell'accertamento della non proponibilità
dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass.,
Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009; Cass., Sez. 2, n. 4269 del 13 aprile 1995). D'altronde, la
prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di
sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento
giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la
domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto
del titolo posto a suo fondamento (Cass., Sez. 3, n. 2350 del 31 gennaio 2017, che ha ritenuto la
proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nel caso di un contratto concluso da ente
pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera autorizzativa alla stipula.”.
Ritenuta dunque ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. se ne escludono, nella specie, i presupposti di fatto per il suo accoglimento.
Come fatto rilevare dall'Ente e dall' ing. , tutta la progettazione era stata approvata nelle P_
varie conferenze di servizi prima della consegna degli elaborati in questione salvo l'ultimo, quello relativo al territorio di Burcei, che aveva subito dei ritardi, sicché priva di utilità sarebbe stata l'elaborazione di diverse ed ulteriori progettazioni. Queste, difatti, come documentato e neppure
Pagina 26 contestato, erano state restituite immediatamente poiché mai richieste né utili (cfr. lett. prot. 31546
del 16 luglio 2003 indirizzata al dirigente del Settore Protezione civile cit.).
Occorre a questo punto richiamare i principi espressi in tema di utilità e suo vaglio, da ultimo, dalla
Suprema Corte di Cassazione (sez. III, 28/10/2024, n.27753), la quale ha chiarito, in motivazione:
“Come, infatti, ancora di recente ribadito da questa Corte "a fronte di un pregresso e prevalente
orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione" di ingiustificato arricchimento "al
riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una
valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite" - il riferimento è,
ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369 - 01 - "hanno posto
l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato
deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso"
(così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art.
2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il
contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo
stesso assunta incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", giacché "il diritto
fondamentale di azione del depauperato" deve "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza,
altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla
stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza" (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.; in senso conforme
pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n. 15937, Rv. 644667 - 02; Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019,
n. 11209.”(il grassetto è di chi scrive).
Nella specie, il professionista non ha dimostrato l'obiettivo arricchimento dell'Amministrazione,
che anzi, parrebbe da escludersi alla luce del rifiuto e del sicuro, mancato utilizzo degli elaborati.
L'immediata restituzione ed il rifiuto, inoltre, integrano, semmai "il limite del divieto
di arricchimento imposto".
Pagina 27 D'altra parte lo stesso Consulente tecnico nominato dal Tribunale, nel rispondere al quesito sub 4
ha così chiarito: “… in altri termini i progetti esecutivi sottoposti alle C.d S. e da queste approvati
avevano anche il contenuto di progetto definitivo, perché l'articolo 16 della legge quadro sui lavori
pubblici affida proprio al livello intermedio il compito di ottenere tutte le autorizzazioni di legge.
Pertanto da questo punto di vista tale progettazione non era necessaria o utile ai fini
dell'approvazione definitiva avutasi nelle Conferenze di Servizi.”.
3. Terzo motivo di gravame
La censura, riguardante la condanna dell' Ing. alle spese processuali nei confronti della Pt_1
è fondata. Controparte_7
La si è spontaneamente costituita con il medesimo legale della Controparte_7 CP_6
affermando di essere subentrata alla soppressa Provincia di GL sulla base di specifici
[...]
richiami normativi, e solo con le comparse conclusionali rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva. Non è dunque condivisibile, in forza dei principi di autoresponsabilità e causalità, la decisione del Tribunale di condannare l'attore alla rifusione delle spese processuali anche in favore della , presente in giudizio a seguito di una iniziativa da essa Controparte_7
stessa assunta.
In difetto di una effettiva soccombenza si giustifica, pertanto, la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra l'Ing. e la Parte_1 Controparte_7
[...]
4. Appello incidentale di sulle spese. P_
Il ha domandato l'aumento delle spese processuali per la presenza di più controparti. P_
La domanda non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte (Cass.7774/2023) ha chiarito che l'art. 4 DM 55/2014 e succ. mod. secondo comma prevede testualmente che il compenso dell'avvocato possa essere aumentato del 30% non solo quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ma
Pagina 28 anche nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti. Nella specie non pare però che l'avvocato abbia assistito il contro la . P_ CP_6
5. Spese dell'appello
Le spese del presente grado restando così disciplinate:
-seguono la soccombenza nei confronti della , Controparte_3
-sono compensate nella misura di un quarto e poste a carico del per la restante quanto Pt_1
all'Ing. , soccombente sull'appello incidentale;
P_
-sono parimenti compensate nella misura di un quarto e poste a carico del per la restante Pt_1
quanto alla compagnia di assicurazione in quanto soccombente sull'appello incidentale che, per quanto dichiaratamente proposto in via subordinata/condizionata, per ragioni di priorità logica è
stato esaminato preliminarmente;
-sono poste a carico della la quale ha infondatamente resistito al Controparte_7
terzo motivo di gravame rivolto nei suoi confronti.
Lo scaglione di riferimento è determinato dall'importo massimo domandato con l'atto d'appello
(valore entro euro 520.000,00) per tutte le parti salvo che per la il Controparte_7
cui riferimento è al capo sulle spese liquidate in primo grado (valore entro euro 26.000,00), secondo i parametri del DM 147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase trattazione/istruttoria non espletata.
6. Doppio contributo
Sussistono i presupposti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n
228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato in capo agli appellanti incidentali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Pagina 29 n. 1279/2022 del Tribunale di GL, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese processuali del primo grado di giudizio fra e Parte_1 Controparte_7
[...]
2) rigetta gli appelli incidentali proposti da e Unipol Assicurazioni s.p.a.; P_
3) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 14.239,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
4) dichiara compensate nella misura di un quarto le spese processuali fra e Parte_1
e condanna il primo alla rifusione in favore del secondo della restante parte P_
che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 10.679,25 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
5) dichiara compensate nella misura di un quarto le spese processuali fra e Parte_1
Unipol Assicurazioni s.p.a. e condanna il primo alla rifusione in favore della seconda della restante parte che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 10.679,25 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
6) condanna la in persona del suo legale rappresentante alla Controparte_7
rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
7) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in GL nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Pagina 30 dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 259/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avv. Alessandro Dedoni, nel cui studio in GL, via Lanusei 29 è
elettivamente domiciliato,
appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore P_ C.F._2
Faedda giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
presso il cui studio in GL via Alagon, n. 1 è elettivamente domiciliato,
appellato-appellante incidentale
Pagina 1 e
con sede in GL, viale Ciusa n. 21, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis, in GL, via Italia n. 138, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione del 26 febbraio 2021,
appellata
e
, con sede in Carbonia, via Mazzini, 39, cod. fisc. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata per lo P.IVA_2
studio dell'avvocato Marco Porcu, in GL, Via Sidney Sonnino n. 99, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta in appello,
appellata
e
(P.IVA: ), con sede legale in Bologna, nella Via Controparte_4 P.IVA_3
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. per Controparte_5
procura speciale notaio di Bologna, elettivamente domiciliata in GL, via De Magistris Per_1
n.8 presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale posta a margine all'atto di costituzione e risposta in appello,
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 25/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa se del
caso sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata,
Pagina 2 a) in totale riforma della sentenza di primo grado condannare la e per essa la Controparte_6
sua avente causa o al pagamento in favore Controparte_7 Controparte_3
dell'appellante della somma di euro 516.606,24 iva e cassa previdenziale compresi per la
progettazione preliminare e definitiva rimasta impagata, con gli interessi legali e quelli di mora di
cui al D.232/01 a decorrere dal giugno 2003 o dalla domanda;
b) in subordine accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado nei confronti
della (ora ) e dell' ing. Controparte_6 Controparte_8
e della , condannandoli conseguentemente in solido al pagamento P_ Controparte_9
in favore dell'attore della somma di euro 516.606,24 o quella diversa che risultasse dovuta, con gli
interessi legali e quelli di cui al D. 232/01 a decorrere dal giugno 2003 o dalla domanda;
c)con la condanna al pagamento delle spese di difesa del doppio grado del giudizio, da
corrispondere in favore dell'avv. Alessandro Dedoni, che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ogni contraria istanza, P_
deduzione conclusione rigettata, in via principale rigettare l'appello proposto dall'ing. Pt_1
perché infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via
subordinata accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza del primo giudicante
limitatamente alla parte in cui non ha accolto la domanda sulla legittimazione passiva dell'ing.
Sempre in accoglimento dell'appello incidentale modificare la liquidazione delle spese del P_
giudizio di primo grado maggiorando la liquidazione sulla base degli aumenti previsti per la
presenza di più parti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche di questo grado del
giudizio”.
Nell'interesse della “… voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_7
GL adita rigettare, perché infondato, l'interposto appello, così confermando l'impugnata
sentenza, per le ragioni come esposte nel presente atto o, in ogni caso, per quelle che reputerà di
Pagina 3 ravvisare; - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, spese generali, ed
accessori come per legge”.
Nell'interesse della : “…si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia Controparte_3
accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione perché carente dei presupposti del fumus boni
iuris e del periculum in mora;
Nel merito in via principale:
1. rigettare, in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di
appello, nonché domande ed eccezioni nuove proposte dall'arch. , Parte_1
confermando la sentenza del Tribunale di GL (dott. Paolo Corso), depositata il 11.05.2022, n.
1279, nel procedimento distinto al numero di RG. 2993/2011, oggetto di gravame e tutte le
statuizioni in essa contenute;
2. respingere con la migliore formula le domande proposte dall'arch.
, per i motivi esposti in narrativa. Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Nell'interesse dell'appellata “…si conclude in via principale Controparte_4
perché la Corte d'Appello di GL voglia rigettare l'appello proposto da Parte_2
e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale Civile di GL con condanna
[...]
dell'appellante alle spese e competenze di causa. In via subordinata, in accoglimento dell'appello
incidentale, voglia la Corte d'Appello di GL, in riforma dell'impugnata Sentenza del
Tribunale di GL, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , Parte_3
assolvendolo da ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e competenze”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. convenne in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di GL, la e l'Ing. al fine di ottenere il Controparte_6 P_
pagamento dei compensi asseritamente maturati per prestazioni professionali di progettazione preliminare e definitiva relativa a 7 interventi per la messa in sicurezza di aree a forte rischio idrogeologico in territorio di Burcei, Muravera, Baccu Nuedda, Villaputzu e San Vito, ricadenti
Pagina 4 nell'ambito di finanziamenti comunitari previsti dal P.O.R. Sardegna 2000-2006 Asse 1, Misura
1.3, Difesa del Suolo.
A sostegno della domanda l'attore espose quanto segue.
- Con determinazione dirigenziale n. 16 del 31.12.2001 il Responsabile del Settore Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL gli aveva affidato l'incarico di realizzare la progettazione preliminare e definitiva di n. 9 progetti relativi ai formulari di candidatura presentati nell'ambito del P.O.R. sopra indicato per la messa in sicurezza di aree ad alto rischio idrogeologico,
approvati con deliberazione n. 44 in data 26.02.2002 dalla Giunta Provinciale;
- Con decreto di liquidazione in data 03.06.2002 il Responsabile di Settore del Centro Antinsetti e
Protezione Civile della Provincia di GL aveva disposto il pagamento in suo favore della somma di € 25.601,81, a titolo di corrispettivo per la progettazione preliminare-definitiva come pattuito con la convenzione n. 526 del 22.02.2002;
- Con deliberazione n. 377 del 02.08.2002 la Giunta Provinciale di GL lo aveva incaricato,
insieme ad altri professionisti, di predisporre n. 7 progetti esecutivi relativi ai suddetti interventi in considerazione delle prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna che, a seguito della presentazione dei primi progetti preliminari-definitivi, aveva concesso il finanziamento limitatamente all'importo di € 6.468.604,00, a fronte dell'originaria somma di € 9.296.224,17
richiesta dalla Controparte_6
- In data 08.02.2002 erano state concluse le convenzioni nn. 654-655-656-657-658-659-660-661 tra l'Amministrazione e i professionisti per l'esecuzione delle opere affidate con la citata delibera n.
377;
- Egli aveva realizzato i progetti esecutivi commissionati che, presentati alle varie conferenze dei servizi, erano stati ripetutamente modificati, cosicché si era reso necessario predisporre una nuova progettazione preliminare-definitiva conforme alla progettazione esecutiva scaturita a seguito delle conferenze dei servizi;
Pagina 5 - Considerata l'incongruenza tra la prima progettazione preliminare-definitiva (realizzata in conformità al finanziamento presupposto di € 9.296.224,17 e composta da n. 9 progetti) rispetto a quella esecutiva (realizzata in conformità al finanziamento effettivo di € 6.488.604 e composta da n.
7 progetti), il R.U.P. del procedimento, ing. lo aveva incaricato di integrare il livello P_
di progettazione preliminare e definitiva al fine di conseguire il completamento del procedimento legale di progettazione che, come tale, sarebbe dovuta essere retribuita separatamente;
- In data 11.07.2003 egli aveva dunque depositato presso il protocollo generale della CP_6
i nuovi sette progetti preliminari e definitivi per cui è causa, differenti da quelli prodotti in
[...]
conseguenza della delibera della Giunta Provinciale n. 44/02;
- Con determinazione dirigenziale n. 47 in data 02.08.2003 il Responsabile del Settore Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL aveva confermato l'incarico affidatogli per la seconda progettazione preliminare-definitiva coerente a quella esecutiva già realizzata;
- La malgrado si fosse servita dei nuovi progetti preliminari-definitivi Controparte_6
realizzati dall'esponente, non aveva provveduto a corrispondergli quanto dovuto per questi ultimi progetti essendosi limitata a liquidare solo gli importi degli onorari della progettazione preliminare-
definitiva di cui alla deliberazione G.P. n. 44/2002.
Per quanto esposto l'attore domandò, che venisse accertato e dichiarato il suo credito per le progettazioni preliminare e definitiva in questione (consegnate in data 11/07/2003) quantificato nell' importo di euro 1.344.991,15 con condanna dei convenuti singolarmente o in solido al relativo pagamento il suo favore. In via subordinata domandò che venisse accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione convenuta con condanna del P_
singolarmente al pagamento in favore di esso attore per i titoli di cui è causa dell'importo predetto.
Si costituirono tempestivamente i convenuti, i quali contestarono il fondamento della domanda attrice e ne chiesero il rigetto.
In particolare, la contestò di aver conferito all'attore l'incarico di redigere una Controparte_6
ulteriore progettazione preliminare-definitiva, sostenendo che con la determinazione n. 47 del
Pagina 6 31.07.2003 era stato affidato all' Ing. l'incarico di procedere all'integrazione di quanto già Pt_1
presentato con le precedenti progettazioni, concordando per la complessiva prestazione l'importo di euro 516.606,24 IVA e cassa compresi, a saldo di ogni spettanza. Tale somma era stata liquidata con decreto n. 219 del 17.09.2003. La convenuta eccepì, in ogni caso, la prescrizione del credito azionato.
L'Ing. eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel P_
merito contestò di aver mai conferito incarico di rifacimento della prima progettazione preliminare e definitiva, sostenendo che le progettazioni utilizzate erano state quelle antecedenti alla presentazione della nuova progettazione, così come le conferenze dei servizi, il che dimostrava che non fosse necessario alcun adeguamento della precedente progettazione. Sostenne, inoltre, che per quanto a sua conoscenza, le prestazioni erano state precedentemente liquidate sulla base delle delibere di incarico. Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Unipol
Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice sulla responsabilità civile.
Quest'ultima si costituì, e svolse difese speculari a quelle svolte dal proprio assicurato.
Sopravvenute nuove disposizioni legislative, all'udienza del 22.3.2017 si costituì volontariamente la dichiarando, con il medesimo procuratore precedentemente Controparte_7
costituito per la , di subentrare ai rapporti della ex art. 18 c. 1 L.R. CP_6 Controparte_6
n. 2 del 4.2.2018.
Tuttavia quattro anni dopo, la stessa , con note conclusionali del 14.3.2022, Controparte_7
prospettò il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo, testualmente: “… Come noto la
Legge Regionale n. 2/2016, ha riordinato gli enti locali della Regione Sardegna e, per quanto qui
rileva, in particolare, dalla ex di GL sono stati creati due distinti Enti: la CP_6 [...]
e la , che sono succeduti, ciascuno per Controparte_7 Controparte_3
quanto di propria competenza, alla ex in tutti i rapporti attivi e passivi;
in tal Controparte_6
senso art. 18, “[…] la subentra alla Provincia di GL con riguardo al Controparte_7
proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni
Pagina 7 ad essa attribuite [...]”. La è succeduta limitatamente ad un ambito territoriale Controparte_7
circoscritto ai confini dei comuni individuati, all'art. 17 della L.R. n. 2/2016, ovvero limitatamente
ai Comuni di: , , Email_1 Email_2 Email_3 Email_4 Em_5 P_0 P_1
CP_ Per
, Sant'Elena, , , , San Pietro, , P_3 P_4 Emai_6 Email_7 Em_8 Emai_9 Em_10
Villa San Pietro. La , in applicazione dell'art. 25, L.R. n. 2/2016, per il Controparte_3
territorio residuo. Non è chi non veda come il fatto dedotto nel presente procedimento verta su
opere ricadenti nel territorio che, fino al 31.12.2016 rientrava nella competenza della di CP_6
GL, ma, da tale data, facenti parte del territorio della Provincia del Sud . Pertanto, CP_3
il processo de quo non può proseguire nei confronti della per Controparte_7
venuta cessazione del rapporto di rappresentanza da parte della stessa (art. 299 c.p.c.), dando così
giusto rilievo al concetto di subentro limitato per ogni nuovo Ente alla propria competenza
territoriale. È di tutta evidenza che legittimata passiva del presente procedimento è la nuova
, non essendo più titolata a stare nel presente giudizio, né la Controparte_3 [...]
Ente soppresso, né la la cui competenza non CP_6 Controparte_7
ricomprende l'ambito territoriale considerato. In conclusione, in presenza dei menzionati indici
normativi ed in applicazione delle disposizioni del codice di rito, deve essere ritenuta la
[...]
subentrante nella titolarità del diritto controverso.”. Controparte_3
In quel medesimo contesto la non svolse alcuna istanza di rimessione in Controparte_7
istruttoria e chiamata in giudizio di tale Ente.
La causa fu istruita con prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare:
1. sulla base della documentazione agli atti e di quella reperita presso i pubblici uffici, se i progetti preliminari e definitivi di cui alla delibera n. 44 del 2002 fossero stati quelli posti a fondamento della progettazione esecutiva di cui alla delibera n. 377 del 2 agosto 2002, come dedotto dall'amministrazione provinciale o se, invece, per completare l'iter procedimentale, fosse necessaria la presentazione di ulteriori progetti preliminari e definitivi come invece dedotto dall'attore;
2. se,
inoltre, l'iter si fosse concluso con la predisposizione (necessaria) di ulteriori attività professionali
Pagina 8 del rispetto a quelle di cui alle menzionate delibere n. 44/02 e 377/02; 3. altresì, se i Pt_1
progetti di cui alle delibere della G.P. del 2002 nn. 459, 460, 461 fossero delle mere bozze come dedotto dall'amministrazione, suscettibili di precisazioni e variazioni in vista della predisposizione del progetto vero e proprio;
4. se, ancora, la prestazione professionale di cui ai progetti consegnati all'amministrazione provinciale in data 11 luglio 2003 fosse stata in qualche modo utilizzata dalla pubblica amministrazione, in particolare, se fosse stata di una qualche utilità ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze dei servizi;
da ultimo, in ipotesi di risposta affermativa, quale sarebbe stato, in tal caso, l'onorario spettante al professionista (diminuzione patrimoniale subita dal professionista) e quale la misura dell' arricchimento da parte della pubblica amministrazione.
Il Tribunale, con sentenza a verbale pronunciata all'udienza del 11.05.2022, n. 1279/2022, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando: 1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna a rifondere ai convenuti e Parte_1 P_ [...]
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per Controparte_7
ciascun convenuto, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna
a rifondere alla chiamata Parte_1 Controparte_15
l'importo complessivo di € 6.715,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte attrice”.
***
Il Tribunale motivò, in sintesi, la decisione in base al seguente ordine di ragioni.
1. La era priva di legittimazione passiva con riguardo alla Controparte_7
controversia in esame alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge Reg. n. 2/2016. In particolare,
l'art. 17, comma 2 dispone: “fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di GL, i
seguenti comuni: , , , , P_6 P_7 P_8 P_1 Controparte_19 P_4
CP_
Sestu, , , , Villa CP_20 CP_21 P_0 CP_22 Controparte_23 CP_24
Per San Pietro, ”; l'art. 18 prevede: “entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte
Pagina 9 della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla con Controparte_6
riguardo al proprio territorio e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle
funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”. Con riguardo alla sfera territoriale della Provincia del l'art. 25 stabilisce, a sua volta: “ … le circoscrizioni CP_3
territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate
dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge
regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio
Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale,
approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2
gennaio 1997, n.
4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di
nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto
provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9
aprile 1999, con le seguenti variazioni: a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud
CP_
corrisponde a quella della Provincia di GL, esclusi i comuni appartenenti alla CP_3
Metropolitana di GL[…]”. Nel caso in esame l'Ing. aveva agito al fine di ottenere il Pt_1
pagamento dei compensi afferenti prestazioni in favore della consistite nella Controparte_6
redazione della progettazione preliminare-definitiva di interventi per la messa in sicurezza di aree a forte rischio idrogeologico in territorio di Burcei, Muravera, Baccu Nuedda, Villaputzu e San Vito
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice), territori, dunque, non rientranti nella circoscrizione della bensì in quella della succeduta Controparte_7 Controparte_3
pertanto nel rapporto dedotto alla Controparte_6
2. Era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto P_
. Secondo il disposto dell'art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
[...]
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici”. Inoltre, l'art. 22 D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
Pagina 10 degli impiegati civili dello Stato) prevede: “L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere
esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base
alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello
Stato”. Al riguardo, rilevò che “la legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce
un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la
prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia
giurisdizionale; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità
passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una
situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.”. Nella specie,
pacificamente, l'Ing. con la delibera della Giunta Provinciale n. 10 del 23.01.2003, P_
era stato nominato responsabile unico del procedimento per gli interventi di messa in sicurezza per
cui è causa, assumendo così i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dei relativi contratti (v. doc. n. 12 del fascicolo della . Come tale Controparte_6
egli era dunque legittimato passivamente, in quanto secondo le prospettazioni dell'attore lo stesso
in qualità di RUP, gli aveva affidato l'incarico per la realizzazione della nuova P_
progettazione preliminare-definitiva al fine di completare il procedimento legale di progettazione
stante l'incongruenza tra la prima progettazione preliminare-definitiva e quella esecutiva.
3. Era infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito tempestivamente sollevata dalla
Unipol Assicurazioni s.p.a. con la comparsa di costituzione e risposta. Infatti, risultava pacifico e documentato in causa che i progetti preliminari e definitivi per i quali il aveva richiesto il Pt_1
pagamento del compenso fossero stati presentati in data 11.07.2003 presso il protocollo generale della e, pertanto, da tale data alla notificazione dell'atto di citazione il termine Controparte_6
predetto (decennale) non era ancora maturato.
Pagina 11 4. Passando al merito, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 9395 del 27.04.2011, Rv. 617956), doveva accogliersi l'eccezione di nullità sollevata dalla parte convenuta. In particolare, il contratto d'opera professionale concluso con la pubblica amministrazione, anche quando questa agisca al pari di un soggetto privato, richiede la forma scritta a pena di nullità e l'incarico deve essere formalizzato mediante un atto sottoscritto sia dal professionista che dall'ente pubblico, senza possibilità di surrogare la forma scritta con comportamenti concludenti. Al riguardo il Tribunale richiamò il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2240/1923, nonché il granitico insegnamento della Suprema
Corte secondo cui in tali rapporti l'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, oltre alla specificazione dell'oggetto e del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria
(Cass. Civ., Sez. II, Ord. 15.06.2020, n. 11465). Nella specie la nullità del contratto derivava dalla mancanza di una apposita convenzione scritta che incaricasse il professionista di realizzare le ulteriori progettazioni preliminari-definitive. Inoltre, sebbene fosse documentato che con la determinazione n. 47 del 02.08.2003 il Responsabile del Settore Centro Antinsetti e Protezione
civile della Provincia di GL avesse deciso di attribuire all'attore l'incarico di eseguire una nuova progettazione integrativa, risultava pacifico che ad essa non avesse fatto seguito il contratto previsto a pena di nullità. Di conseguenza, la domanda dell'attore doveva essere respinta.
5. Infine, doveva essere rigettata la domanda subordinata di parte attrice, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per ingiustificato arricchimento ai sensi
Pagina 12 dell'art. 2041 c.c., avendo tale azione “… una funzione meramente sussidiaria, mentre nel caso di
specie l'ordinamento prevede una specifica azione contrattuale per la tutela dei diritti del
prestatore d'opera nei confronti del committente e a tale titolo l'attore ha agito nei confronti degli
odierni convenuti.”.
***
Avverso la sentenza n. 1279/2022 ha proposto appello l'Ing. articolando tre Parte_1
motivi di censura.
Si sono costituiti con separati atti la Controparte_4 P_ [...]
e la citata dall'appellante, i quali hanno Controparte_7 Controparte_3
resistito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'ing. e la P_
hanno altresì proposto appello incidentale. P_5
***
a) Sulla forma scritta ad substantiam. Violazione dell'art. 1326 c.c., dell'art. 17 R.d. 2440/23,
art. 113, 115 e 116 cpc. Travisamento della prova ed illogicità della motivazione.
Con il primo, articolato motivo di censura, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere mancante il requisito della forma scritta ad substantiam, ben potendo tale requisito essere rispettato anche attraverso modalità diverse dalla redazione di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti. A supporto l'appellante richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione (SS.UU.
8.2.22 n. 9755) secondo cui: “...In tema di concessione
temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale
autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di
rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un
regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia
seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una
Pagina 13 convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in
base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per mezzo di scrittura
privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di
obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi
presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono
conclusi con ditte commerciali”.
L'appellante rappresenta dunque, di aver ricevuto un primo incarico di progettazione preliminare e definitiva, e di aver richiesto, dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale (Gp 44/02), il pagamento degli onorari, quantificati in euro 516.606,24, ma di non aver ricevuto la liquidazione.
Successivamente gli sarebbe stato affidato un secondo incarico, sempre per la progettazione preliminare e definitiva, rispetto al quale avrebbe accordato uno sconto sugli onorari, ma senza rinunciare al pagamento della prima progettazione, presentando una parcella dello stesso importo
(516.606,24 euro), che sarebbe stata approvata e pagata. La forma in tal caso sarebbe risultata parimenti rispettata, alla luce del principio sopra espresso, con atti e provvedimenti aventi valenza esterna, culminati con la determinazione dirigenziale n. 47/2003 del responsabile del Centro
Antinsetti e Protezione Civile della Provincia di GL che aveva trovato conferma nella nota prot. 37872 del 15.09.2003. Da ultimo, il decreto n. 219 del 17.9.2003 dell'Ing. aveva Persona_3
autorizzato la liquidazione della somma di euro 516.606,24.
La sentenza avrebbe errato nel ritenere non assolta l'osservanza della forma scritta, avendo mancato di considerare una serie di atti e note integranti, nell'insieme, tale requisito. Si riporta, per difficoltà
di sintesi, il passaggio della censura che enuclea tali atti e note: “… Nella ridetta situazione […],
interviene la nota in data 12.6.03 prot. 25442 (ns doc. n.................) nella quale l'appellante “...Con
riferimento alla nota del 10.6.03 prot. 24884 dell'Assessorato Provinciale Tutela Ambiente –
Settore Ecologia, solo allo scopo esclusivo di pervenire ad un accordo finalizzato al pagamento in
tempi brevi degli onorari in oggetto, si inviano n. 9 parcelle professionali con classi, categorie ed
importi indicati nella nota suddetta...Allegati n. 9 parcelle professionali con quadri
Pagina 14 riepilogativo...”. Nell'allegato quadro riepilogativo, veniva chiaramente indicato il riferimento alla
“...Delibera di GP n. 44 del 26.2.02...” che approvava i n. 9 progetti preliminari e definitivi per
euro 9.296.224,17, fino ad allora rimasti impagati nonostante l'approvazione. La nota veniva
significativamente preceduta da altra dello stesso appellante del 28 maggio 2003, prot. 23241,
nella quale in tempi non sospetti rispetto al riaffidamento della progettazione preliminare e
definitiva operata in modo ridotto nell'entità dei lavori (euro 6.468.604,00) e nel numero degli
elaborati (n. 7 laddove la precedente progettazione preliminare e definitiva consisteva in n. 9
progetti) l'appellante insisteva ancora per la liquidazione degli onorari, chiarendo che “...Gli
onorari sono stati calcolati in base agli importi di cui ai computi metrici di progetto presentati ed
inoltrati alla RAS e le classi e le categorie in base alla convenzione di cui alla Delibera GP 377 del
2.8.02...”. La Deliberazione Gp n. 44 del 26.2.02, dal suo canto scriveva che “...Richiamata la
determinazione n. 17 del 31.12.01 con la quale è stato incaricato l'ing. arch. Parte_1
per la progettazione preliminare... Considerato che i progetti rispondono ai requisiti dell'art. 16
delle legge 109/04 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 del Dpr 554/99; Dato
atto che i progetti in argomento presentano ai sensi della L. 109/04 e del Dpr 554/99 le
caratteristiche tecniche di progetti definitivi, Ritenuto quindi necessario approvare i progetti
preliminari-definitivi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, Visto il
parere favorevole del Dirigente di Settore in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente di
Ragioneria sulla regolarità contabile […] Infatti l'appellante con la nota in data 12.6.03,
espressamente riferita ai n. 9 progetti approvati con la Gp n. 44/02, riduceva l'importo degli
onorari ad euro 516.606,24, iva e cassa compresi, che incontravano il parere favorevole del
Dirigente (nota del 3.7.03 prot. 28984) di rispondenza delle opere nelle classi e Persona_3
categorie dei lavori, richiedendosi all'ing. che “...in qualità di responsabile del P_
procedimento, certifichi che detti onorari siano da liquidare secondo gli impegni assunti in merito
dall'Amministrazione...”. Vale considerare che la richiesta al RUP di cui alla nota in data 3.7.03
prot. 28984 ing. era stata già inviata al RUP ing. con nota prot. 23377 del Persona_3 P_
Pagina 15 Part 29.5.03 del medesimo Dirigente. Il a completamento, rivedeva favorevolmente categorie e
classi dei lavori alla luce dei computi metrici come da comunicazione del dott. Persona_3
dell'11.6.03 prot. 25311 all'ing. . Ciò che portava l'appellante all'adeguamento comunicato Pt_1
con la nota 12.6.03 prot. 25442 con cui quantificava l'onorario della ridetta prima progettazione
preliminare e definitiva (quella difatti presa di conto da entrambe le parti del rapporto) in euro
516.606,24, con conseguente formazione della prova scritta ad substantiam in relazione
all'incontro delle due volontà.”. …”.
In altri termini, per entrambe le progettazioni sarebbe stato rispettato il requisito della forma scritta
ad substantiam, ma non sarebbero stati corrisposti gli onorari della prima progettazione preliminare e definitiva, come risulterebbe anche dal fatto che per le tre progettazioni (due preliminari e definitive ed una esecutiva) egli aveva percepito due sole parcelle.
b) Domanda subordinata ex art. 2041 c.c. Violazione di legge: art. 2041 c.c. Illogicità e
contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato laddove, al rigetto della domanda principale dell'odierno dell'appellante, per mancanza di un unico documento contrattuale redatto in forma scritta ad substantiam, non aveva fatto conseguire l'applicabilità del disposto dell'art. 2041 c.c. “che difatti viene a reclutarsi sussidiariamente esattamente nelle situazioni in cui
la domanda principale non sia accoglibile”. Inoltre, l'amministrazione avrebbe effettivamente beneficiato delle prestazioni svolte, come dimostrerebbe “il fatto che la prima progettazione
preliminare e definitiva è stata approvata e la seconda ha avuto ad oggetto un incarico
“integrativo” che è sbarcato fino all'esecuzione dell'opera.”.
Secondo l'appellante sarebbe altresì necessario considerare che “sulla prima progettazione
preliminare e definitiva il Rup ometteva di esprimere il parere sulla quantificazione degli onorari
(accettati comunque nei provvedimenti del Dirigente , a valle della rideterminazione di Persona_3
classi e categorie dei lavori e che, in relazione alla posizione dal medesimo tenuta, il conferimento
del secondo incarico di progettazione preliminare e definitiva si [doveva] chiaramente alla
precedente erronea conduzione del procedimento per progettazione di un'opera pubblica del quale
Pagina 16 il Rup appellato aveva la totale responsabilità”. Inoltre l'appellante afferma: “La domanda è stata
correttamente posta nei confronti del funzionario responsabile e dell'Ente convenuto”.
c) Violazione di legge: art. 91 cpc. La condanna alla rifusione delle spese di difesa della
[...]
Con la terza censura, l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza Controparte_7
impugnata nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese nei confronti della
[...]
in quanto quest'ultima non era stata da lui chiamata in giudizio, ma era Controparte_7
intervenuta spontaneamente nella causa a seguito della deduzione dell'assunzione della qualità di
avente causa dalla per factum principis. Controparte_6
Appelli incidentali
CP_25
nel ricordare di essersi relazionato con l'Ing. solo in veste di Responsabile del
[...] P_ Pt_1
Procedimento a seguito di delibera della Giunta Provinciale n. 10/2003 del 23.01.2003, ribadisce di escludere ogni sua responsabilità diretta in relazione al disposto dell'art. 28 Cost. e 22 DPR n.
3/1957, non essendo stata prospettata e tantomeno provata alcuna violazione di diritti in capo a sé
Quanto all'iter procedimentale descritto dall'appellante fa nuovamente rilevare che gli elaborati depositati al protocollo della Provincia il 14 luglio 2003, trasmessigli per ordine del dirigente della
Provincia Ing. erano stati da lui restituiti dopo due soli giorni, con sua nota di Persona_3
accompagnamento che rilevava non essere gli stessi stati richiesti e ne dichiarava l'inutilità per il prosieguo del procedimento. Né alcuna valenza potrebbe avere, al fine della propugnata attribuzione formale di incarico, la sua valutazione circa l'adeguamento comunicato con la nota
12.6.03 prot. 25442 con cui quantificava l'onorario della ridetta prima progettazione preliminare e
definitiva su richiesta del Dirigente Ing. cui aveva fatto riferimento l'appellante, trattandosi, Per_3
in realtà di elaborato a meri fini classificatori, afferenti la congruità dei parametri utilizzati dal professionista per redigere le parcelle della progettazione, come spiegato nella nota stessa.
L'Ing. fa, altresì, rilevare che l'appellante non ha dedotto né contestato la sentenza con P_
riferimento alla ritenuta sua assenza di responsabilità, per cui sul punto dovrebbe ritenersi
Pagina 17 intervenuto il giudicato. L'unico profilo in contestazione riguarderebbe la domanda ex art. 2041
c.c., implicante, peraltro, una deduzione del tutto nuova, con cui parrebbe essere censurato il comportamento del RUP per non avere espresso parere favorevole sulla quantificazione degli onorari. Pur precisando di non accettare il contraddittorio sul punto, il osserva come dalle P_
produzioni di controparte risulti il rilascio di un parere da parte sua, su richiesta inoltrata dal
Dirigente della Provincia ing. afferente la congruità dei parametri utilizzati dall'ing. Persona_3
per redigere le parcelle della progettazione. Pt_1
L'Ing. sottolinea, di avere, in primo grado, preliminarmente eccepito la propria carenza di P_
legittimazione passiva, in quanto avrebbe avuto modo di relazionarsi con il unicamente in Pt_1
ragione del suo incarico quale dipendente della e, segnatamente, a seguito Controparte_6
della nomina di Responsabile Unico del Procedimento RUP. Contesta, pertanto, la decisione del
Tribunale nella parte in cui aveva respinto l'eccezione suddetta richiamando gli articoli 28 cost. e
22 D.P.R. n. 3/1957, non essendo emerso, e peraltro neanche allegato, un comportamento del convenuto compiuto in violazione dei diritti che avrebbe potuto dar adito ad una sua responsabilità,
avendo egli sempre operato nel pieno rispetto dei suoi compiti e delle sue funzioni nell'interesse precipuo della Controparte_6
Per i rilievi esposti il conclude perché si dichiari la carenza di legittimazione in suo capo. P_
Ancora in via di appello incidentale l'Ing. domanda che gli venga riconosciuta anche la P_
maggiorazione delle spese per la presenza di più parti, avendo il Tribunale omesso di considerare tale circostanza.
Controparte_4
Per cautela processuale la Compagnia di assicurazione ha dichiarato di proporre in via incidentale e subordinata al mancato rigetto dell'appello, la statuizione con cui è stata respinta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del richiamando gli artt. 28 Cost. e 22 dpr n. P_
3/1957, non essendo state riscontrate iniziative del RUP al di fuori delle delibere della Giunta e delle istruzioni a lui impartite.
Pagina 18 ***
Preliminarmente deve darsi atto, con riguardo alle parti processuali presenti in questo grado di giudizio:
- Quanto alla : non ha costituito oggetto di gravame la pronuncia di primo grado Controparte_7
circa il suo difetto di legittimazione passiva. Nel presente grado di giudizio, peraltro, la stessa è
destinataria del terzo motivo di gravame, concernente le spese liquidate in suo favore con la sentenza impugnata.
- Quanto alla : questa si è costituita a seguito di citazione in appello, Controparte_3
senza contestare la propria legittimazione passiva né lamentare un'eventuale lesione del contraddittorio in suo capo (con riguardo alla mancata sua presenza nel primo grado di giudizio a seguito della soppressione della , ma resistendo nel merito (sostanzialmente Controparte_6
sulla base di difese analoghe a quelle svolte dalla soppressa cui è succeduta Controparte_6
con riguardo ai territori indicati nella sentenza di primo grado).
1. Primo motivo di gravame e appelli incidentali
1.1. Premessa
Occorre rilevare che l'esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande attrici e da ultimo le allegazioni a sostegno della censura in esame non sono connotati da una piena linearità e coerenza,
così da creare una notevole difficoltà a cogliere il reale intendimento perseguito dalla parte attrice nello sviluppo delle proprie argomentazioni.
Segnatamente, da ciò che riporta il giudice di prime cure, non contestato nell'atto di appello, l'ing.
con l'atto di citazione aveva affermato di aver ricevuto un importo pari ad euro 25.601,81 a Pt_1
titolo di corrispettivo per le progettazioni preliminare e definitiva, come pattuito con la convenzione n. 526 del 22.02.2002 tra la di GL e il professionista stesso. Si legge, altresì, nell'atto CP_6
introduttivo del primo grado di giudizio, che secondo l'attore, il conferimento di incarichi ulteriori rispetto alla progettazione esecutiva di cui alla deliberazione G.P. n. 44 del 26 febbraio 2002 e alla deliberazione G.P. n. 377 del 2 agosto 2002 era avvenuto da parte della da parte del Pt_5 P_
Pagina 19 ed aveva avuto ad oggetto la progettazione preliminare e definitiva di corredo della progettazione esecutiva di cui alla delibera G.P. n. 377 del 2 agosto 2002. Per tali ragioni in data 11 luglio 2003
(prod. n. 6) esso attore aveva provveduto al deposito dei 7 nuovi progetti preliminari e definitivi in questione. Venivano però pagati solamente quelli di cui alla deliberazione n. 44/2002, ma non quelli di cui alla deliberazione G.P. 377/2002 consegnati in data 11 luglio 2003, ammontanti ad euro 1.344.991,15. Nello stesso atto introduttivo del primo grado l'attore aveva anche allegato la pendenza di altra causa davanti al Tribunale di GL, da lui intentata contro la , volta ad CP_6
ottenere la condanna al pagamento degli onorari di cui alla progettazione esecutiva menzionata nella deliberazione n. 377/2022, posta anche a fondamento delle domande qui azionate, sostenendo di voler integrare, in questa sede, la pretesa col pagamento degli onorari della progettazione preliminare e definitiva. Aveva specificato, inoltre, l'attore, di convenire in giudizio l'ing. P_
in relazione all'incarico integrativo dal medesimo conferito come risulta per tabulas dallo
[...]
stesso avvenuto utilizzo dei progetti preliminari definitivi da lui svolto nelle relative conferenze
disservizi ed in genere nella pratica amministrativa lui affidata. In contrasto con l'impostazione dapprima assunta -come accennato, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, e in quello in rinnovazione egli aveva domandato il pagamento dell'importo di euro 1.344.991,15 per le progettazioni preliminare e definitiva per cui è causa- nelle note di trattazione scritta l'Ing. Pt_1
aveva concluso chiedendo il pagamento di euro 516.606,24 o del diverso importo di euro
292.531,86 di cui alla CTU dell'ing. Ancora, mentre nell'atto introduttivo Persona_4
del primo grado egli aveva domandato la condanna dell'amministrazione e del singolarmente P_
o in solido per la progettazione preliminare e definitiva per cui è causa ed in subordine aveva chiesto che accertato l'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione venisse condannato il singolarmente, di seguito tale seconda pretesa era risultata estesa anche alla P.A. P_
Nell'atto di appello, poi, l'Ing. ha affermato di avere ricevuto il pagamento per la Pt_1
progettazione esecutiva e per la seconda progettazione preliminare e definitiva, ed ha domandato il pagamento di euro 516.606,24 per la prima progettazione preliminare e definitiva (cfr. pag. 9 atto di
Pagina 20 appello). Tuttavia, conclusivamente, egli ha affermato di avere percepito i compensi per la sola prima progettazione preliminare e “tendenzialmente” definitiva e per quella esecutiva, ma di essere rimasto, sempre, a suo dire, senza contestazione alcuna, a credito della P.a. per i compensi di cui alla nuova progettazione preliminare e definitiva (pag. 9 conclusionali) sostenendo: “L'appellante
ha altresì dedotto e dimostrato di aver ricevuto incarico urgente dalla per Controparte_6
predisporre la nuova progettazione preliminare e definitiva nei limiti della riduzione del
finanziamento e dell'opera (n. 7 progetti per euro 6.468.604,00), che l'ing. depositava al Pt_1
protocollo dell'Ente pubblico con la propria nota 8.7.03, al protocollo l'11.7.03 (ns. doc. n. 95).” e soggiungendo: “La determinazione dirigenziale n. 47/03, successiva alla presentazione al
protocollo dei nuovi n. 7 progetti preliminari e definitivi, conformi a quelli esecutivi, e la stessa
emissione delle fatture da parte dell'appellante, integravano a quel punto la formazione dell'atto
scritto ad substantiam, considerato che la più recente giurisprudenza si era attestata sul punto che
la forma scritta poteva derivare anche da documenti che rappresentavano lo scambio delle volontà
(giurisprudenza sotto segnalata).”.
In questa sede non è, altresì, chiaro (ma parrebbe doversi escludere) se l'appellante censuri la decisione di primo grado anche nella parte in cui è esclusa la responsabilità dell' Ing. in P_
qualità di RUP del procedimento con riguardo alla domanda principale formulata, talché lo stesso appellato , oltre ad insistere con appello incidentale sul proprio difetto di legittimazione P_
passiva, ha invocato l'intervenuto giudicato interno sul punto.
1.2. Legittimazione passiva Ing. – appelli incidentali P_
La questione concernente la legittimazione passiva del , riproposta in appello dal e P_ P_
dalla Compagnia di assicurazione deve essere valutata pregiudizialmente (la qualificazione di appello incidentale subordinato da parte della è contraddetta dalla natura della questione CP_26
posta, logicamente prioritaria rispetto alle stesse censure svolte dall'appellante principale).
Pagina 21 Si ritiene che tale legittimazione, valutata secondo la prospettazione attrice, in relazione all'accertata titolarità del convenuto della qualifica di RUP del procedimento e al prospettato incarico da questi ricevuto di integrare il livello di progettazione preliminare e definitiva, sussista.
Diverso profilo, attinente al merito è quanto riguarda, invece, la ricorrenza in concreto, dei presupposti per affermare la sua responsabilità, singolarmente o solidalmente all'ente, dell'Ing.
(Sez. 1, Sent. n. 355 del 10/01/2008: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste P_
nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto
azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto
dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado
del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale,
attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della
titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. …”).
1.3. Requisito della forma scritta del conferimento dell'incarico
Fermo l'inderogabile principio per cui: “I contratti di conferimento di incarico professionale
stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli
artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti
concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne
determina la nullità.” (Cass. sez. L., Ord. n. 15645 del 14/06/2018), occorre precisare, in relazione alla censura svolta, peraltro in base ad una innovativa impostazione, che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire: “Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam,
i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione,
essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un
unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non
integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti
Pagina 22 proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la
giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo
incarico)”(Cass. sez. 3, Ord. n. 32337 del 21/11/2023, nonché Sez. Un., Sent.
n. 9775 del 25/03/2022). Nella specie è evidente che non sopperisce alla mancanza di specifico incarico o convenzione/contratto stipulato tra l'amministrazione e l'Ing. per lo svolgimento Pt_1
delle attività di cui ha richiesto il pagamento il coacervo di atti indistintamente richiamati in una elencazione includente le delibere riguardanti precedenti incarichi, certamente non rispondenti al chiaro schema procedimentale descritto dalla giurisprudenza appena citata, attesa, a tacer d'altro,
l'assenza di una delibera sopravvenuta ad una convenzione sottoscritta dal professionista di cui quest'ultima abbia costituito parte integrante. Delibera certamente non individuabile nella determinazione dirigenziale n. 47 del 31.7.2003 e nella nota prot. 37872 del 15.9.2003.
Per contro, gli incarichi validamente conferiti risultano regolarmente retribuiti con decreto di liquidazione n. 6/02 per l'importo a corpo di €. 25.602,81 e con decreto n. 219 del 17.09.2003 per l'importo di €. 516.606,24 dichiaratamente a saldo di ogni e qualsiasi spettanza (doc. n. 18
comparsa di costituzione della fascicolo I grado). Controparte_6
Deve in definitiva condividersi la valutazione del Tribunale circa l'assenza di un conferimento
Parte scritto dell' assunto incarico, circostanza negata fin da subito dal del procedimento dalla nota prot. n.31546 del 16.7.2003, con cui comunicava all'Ing. la restituzione della Pt_1
documentazione progettuale da questi appena trasmessa: “Facendo seguito alla nota del progettista
ing. Arch. ( Vs prot. N. 30703 del 14.07.03), riferita all'incarico G.P. n. 377 Parte_1
del 02.08.02, si rinvia la documentazione progettuale trasmessa, allegata alla suddetta nota,
considerato che tale documentazione non è stata richiesta, né appare utile al prosieguo del
procedimento”.
Con riguardo all'ing. poi, fermo restando che non pare potersi desumere dal tenore della P_
censura una specifica doglianza circa la ritenuta assenza di una sua responsabilità, non risulta alcuno specifico impegno da questi assunto (difatti l'attore non è stato in grado di indicarlo), avendo
Pagina 23 piuttosto, il Corazza richiamato la delibera n.377/2002 (addirittura anteriore rispetto alla nomina del
RUP) e la delibera del Dirigente del settore n. 47/2003, quest'ultimo estraneo al presente giudizio.
2. Secondo motivo di gravame
Pur non condividendo, la Corte, il giudizio di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento espresso, con sintetico ragionamento, dal Tribunale, la domanda formulata in via subordinata non può trovare accoglimento.
Quanto all'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. si richiamano i generali principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento
comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica
esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente
un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per
contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
dalla previsione del suo esito. (…).”Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 11038 del 09/05/2018. Invero: “In
tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state
assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione
dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio
direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente
che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del
funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di
ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a
posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento
puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire
espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal
mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un
apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi
di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.” (Cass.
Pagina 24 sez. 1, Ord. n. 30109 del 21/11/2018); peraltro, tali situazioni (e relativa disciplina) non risultano neppure dedotte nella specie.
Chiarificatori sono, invece, con riguardo allo specifico caso in esame, i principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui, contrariamente a quanto si desume dal sintetico passaggio motivazionale della sentenza di primo grado: “In tema di azione di indebito arricchimento, la
sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa
nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile
presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello
contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per
nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito
arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme
imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio
subito.” (“Sez. 3, Sent. n. 13203 del 15/05/2023) e ancor più chiaramente: “Ai fini del rispetto della
regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è
proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica
disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo
giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o
decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato
improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a
quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse
stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte
del convenuto).”(Sez. Un., Sent. n. 33954 del 05/12/2023); nonché, esplicitamente: “L'esecuzione
della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A.,
Pagina 25 nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura
finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato
arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento
dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della
diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno.” (
Sez. L., Sent. n. 7178 del 18/03/2024). In motivazione si legge: “Al riguardo, la giurisprudenza ha
affermato che, poiché la funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno
squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica
da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l'esercizio della
stessa non trova impedimento - bensì giustificazione - nell'accertamento della non proponibilità
dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (Cass.,
Sez. 2, n. 8040 del 2 aprile 2009; Cass., Sez. 2, n. 4269 del 13 aprile 1995). D'altronde, la
prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di
sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento
giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la
domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto
del titolo posto a suo fondamento (Cass., Sez. 3, n. 2350 del 31 gennaio 2017, che ha ritenuto la
proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nel caso di un contratto concluso da ente
pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera autorizzativa alla stipula.”.
Ritenuta dunque ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. se ne escludono, nella specie, i presupposti di fatto per il suo accoglimento.
Come fatto rilevare dall'Ente e dall' ing. , tutta la progettazione era stata approvata nelle P_
varie conferenze di servizi prima della consegna degli elaborati in questione salvo l'ultimo, quello relativo al territorio di Burcei, che aveva subito dei ritardi, sicché priva di utilità sarebbe stata l'elaborazione di diverse ed ulteriori progettazioni. Queste, difatti, come documentato e neppure
Pagina 26 contestato, erano state restituite immediatamente poiché mai richieste né utili (cfr. lett. prot. 31546
del 16 luglio 2003 indirizzata al dirigente del Settore Protezione civile cit.).
Occorre a questo punto richiamare i principi espressi in tema di utilità e suo vaglio, da ultimo, dalla
Suprema Corte di Cassazione (sez. III, 28/10/2024, n.27753), la quale ha chiarito, in motivazione:
“Come, infatti, ancora di recente ribadito da questa Corte "a fronte di un pregresso e prevalente
orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione" di ingiustificato arricchimento "al
riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una
valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite" - il riferimento è,
ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369 - 01 - "hanno posto
l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato
deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso"
(così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art.
2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il
contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo
stesso assunta incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", giacché "il diritto
fondamentale di azione del depauperato" deve "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza,
altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla
stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza" (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.; in senso conforme
pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n. 15937, Rv. 644667 - 02; Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019,
n. 11209.”(il grassetto è di chi scrive).
Nella specie, il professionista non ha dimostrato l'obiettivo arricchimento dell'Amministrazione,
che anzi, parrebbe da escludersi alla luce del rifiuto e del sicuro, mancato utilizzo degli elaborati.
L'immediata restituzione ed il rifiuto, inoltre, integrano, semmai "il limite del divieto
di arricchimento imposto".
Pagina 27 D'altra parte lo stesso Consulente tecnico nominato dal Tribunale, nel rispondere al quesito sub 4
ha così chiarito: “… in altri termini i progetti esecutivi sottoposti alle C.d S. e da queste approvati
avevano anche il contenuto di progetto definitivo, perché l'articolo 16 della legge quadro sui lavori
pubblici affida proprio al livello intermedio il compito di ottenere tutte le autorizzazioni di legge.
Pertanto da questo punto di vista tale progettazione non era necessaria o utile ai fini
dell'approvazione definitiva avutasi nelle Conferenze di Servizi.”.
3. Terzo motivo di gravame
La censura, riguardante la condanna dell' Ing. alle spese processuali nei confronti della Pt_1
è fondata. Controparte_7
La si è spontaneamente costituita con il medesimo legale della Controparte_7 CP_6
affermando di essere subentrata alla soppressa Provincia di GL sulla base di specifici
[...]
richiami normativi, e solo con le comparse conclusionali rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva. Non è dunque condivisibile, in forza dei principi di autoresponsabilità e causalità, la decisione del Tribunale di condannare l'attore alla rifusione delle spese processuali anche in favore della , presente in giudizio a seguito di una iniziativa da essa Controparte_7
stessa assunta.
In difetto di una effettiva soccombenza si giustifica, pertanto, la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra l'Ing. e la Parte_1 Controparte_7
[...]
4. Appello incidentale di sulle spese. P_
Il ha domandato l'aumento delle spese processuali per la presenza di più controparti. P_
La domanda non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte (Cass.7774/2023) ha chiarito che l'art. 4 DM 55/2014 e succ. mod. secondo comma prevede testualmente che il compenso dell'avvocato possa essere aumentato del 30% non solo quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ma
Pagina 28 anche nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti. Nella specie non pare però che l'avvocato abbia assistito il contro la . P_ CP_6
5. Spese dell'appello
Le spese del presente grado restando così disciplinate:
-seguono la soccombenza nei confronti della , Controparte_3
-sono compensate nella misura di un quarto e poste a carico del per la restante quanto Pt_1
all'Ing. , soccombente sull'appello incidentale;
P_
-sono parimenti compensate nella misura di un quarto e poste a carico del per la restante Pt_1
quanto alla compagnia di assicurazione in quanto soccombente sull'appello incidentale che, per quanto dichiaratamente proposto in via subordinata/condizionata, per ragioni di priorità logica è
stato esaminato preliminarmente;
-sono poste a carico della la quale ha infondatamente resistito al Controparte_7
terzo motivo di gravame rivolto nei suoi confronti.
Lo scaglione di riferimento è determinato dall'importo massimo domandato con l'atto d'appello
(valore entro euro 520.000,00) per tutte le parti salvo che per la il Controparte_7
cui riferimento è al capo sulle spese liquidate in primo grado (valore entro euro 26.000,00), secondo i parametri del DM 147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase trattazione/istruttoria non espletata.
6. Doppio contributo
Sussistono i presupposti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n
228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato in capo agli appellanti incidentali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Pagina 29 n. 1279/2022 del Tribunale di GL, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese processuali del primo grado di giudizio fra e Parte_1 Controparte_7
[...]
2) rigetta gli appelli incidentali proposti da e Unipol Assicurazioni s.p.a.; P_
3) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 14.239,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
4) dichiara compensate nella misura di un quarto le spese processuali fra e Parte_1
e condanna il primo alla rifusione in favore del secondo della restante parte P_
che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 10.679,25 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
5) dichiara compensate nella misura di un quarto le spese processuali fra e Parte_1
Unipol Assicurazioni s.p.a. e condanna il primo alla rifusione in favore della seconda della restante parte che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 10.679,25 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
6) condanna la in persona del suo legale rappresentante alla Controparte_7
rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
7) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in GL nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Pagina 30 dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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