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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8377/2025 RG promossa
DA
nella qualità di genitore del minore , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avv. FERRELLI EMANUELA
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal
Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_2
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 06/03/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna CP_2
al pagamento dei ratei di indennità di frequenza ex art. 1 della legge 289/1990
a far data dalla domanda amministrativa, conformemente alle statuizioni del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n.
37192/2023 RG.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la CP_2
prestazione è stata liquidata in data 18/11/2024 (All.1) e il pagamento accreditato in epoca precedente al deposito del ricorso.
All'udienza del 22/10/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Le note di trattazione scritta sono state depositate dal solo , che ha insistito per il rigetto del ricorso. Controparte_3
II. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Come documentato dall' la prestazione richiesta è stata liquidata dall'ente CP_2
in data 18/11/2024 (All.1) ed il pagamento è stato effettuato in data 2.12.2024,
in epoca pertanto antecedente al deposito dell'atto introduttivo (7/3/2025).
Sussistono in ogni caso le condizioni di esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite (al proposito si rimanda alla dichiarazione in atti di esonero).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8377/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
2 Roma, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8377/2025 RG promossa
DA
nella qualità di genitore del minore , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avv. FERRELLI EMANUELA
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal
Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_2
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 06/03/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna CP_2
al pagamento dei ratei di indennità di frequenza ex art. 1 della legge 289/1990
a far data dalla domanda amministrativa, conformemente alle statuizioni del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n.
37192/2023 RG.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la CP_2
prestazione è stata liquidata in data 18/11/2024 (All.1) e il pagamento accreditato in epoca precedente al deposito del ricorso.
All'udienza del 22/10/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Le note di trattazione scritta sono state depositate dal solo , che ha insistito per il rigetto del ricorso. Controparte_3
II. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Come documentato dall' la prestazione richiesta è stata liquidata dall'ente CP_2
in data 18/11/2024 (All.1) ed il pagamento è stato effettuato in data 2.12.2024,
in epoca pertanto antecedente al deposito dell'atto introduttivo (7/3/2025).
Sussistono in ogni caso le condizioni di esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite (al proposito si rimanda alla dichiarazione in atti di esonero).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8377/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
2 Roma, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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