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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/04/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 469 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1168/2020(RG 6705/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di assunzione, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Rappr. e difeso dall'avv. G. FANELLI
- Appellante - contro
Controparte_1
e difeso dall'avv. A. CIPRIANI
[...]
-Appellata-
OGGETTO: “Assunzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 1/12/2020 ha impugnato la sentenza con cui il Parte_1
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di dichiarando il Controparte_1
diritto di questi ad essere assunto alle dipendenze di dal 5/7/2019 per scorrimento della Pt_1
graduatoria, come conducente di autobus, profilo di operatore di esercizio, parametro retributivo di cui all'art 140 CCNL autoferrotranvieri, ordinandole di assumere immediatamente il ricorrente e di versargli le retribuzioni dalla stessa data fino alla effettiva assunzione.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza innanzitutto per non avere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria e contro interessati nella presente procedura, poi per avere giudicato contraria alla legge la clausola del bando di concorso che prevedeva l'esclusione dei candidati che avessero procedimenti penali in corso, mentre tale Pa clausola è ormai inserita in numerosi bandi per l'assunzione di personale alle dipendenze della o di società di trasporto ed è stata giudicata valida dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha Pa evidenziato la necessità di difesa della che “in ragione delle particolari esigenze di determinati impieghi pubblici, legittimamente individua circostanze che essa ritiene ostative all'assunzione del candidato in ragione del danno suscettibile di arrecare all'interesse pubblico”(CdS sez V, n.
3542/2016). La sussistenza di tale clausola nel bando, poi, aveva vincolato l'amministrazione, che verificata la sussistenza a carico del D'DR di un procedimento penale in corso(in fase di opposizione a decreto penale di condanna -artt 624 e 625 c.p.), non aveva potuto fare altro che escluderlo dalla graduatoria degli idonei e non procedere alla sua assunzione. Peraltro in base all'art
45, n. 7 regolamento allegato al RD 148/31 è passibile di destituzione il dipendente che incorra in una condanna penale per delitto, per cui essendo possibile che il ricorrente venga condannato, non ha senso assumerlo per poi licenziarlo.
Ha domandato pertanto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda del ricorrente. L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata ribadendo che in base alla legislazione vigente deve essere richiesto per l'assunzione il solo certificato del casellario giudiziale riportante le condanne penali definitive.
L'appello è infondato. Correttamente il giudice di primo grado ha escluso il litisconsorzio necessario rispetto a soggetti non individuati dall' secondo il principio giurisprudenziale, in Pt_1 applicazione dell'art 100 c.p.c., per cui “La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione”, potendo rilevarla il giudice solo se è chiaramente identificabile dagli atti di causa, così come sono identificabili le persone dei litisconsorti. Anche in appello si è limitata a Pt_1
indicare come litisconsorti tutti i soggetti inseriti in graduatoria, ma avrebbe dovuto invece indicarli nominativamente e spiegare rispetto a ciascuno lo specifico interesse alla partecipazione al giudizio.
Nel merito poi è corretta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha affermato che, in base alla legislazione vigente sia specifica in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri(RD
148/31), sia in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni o di società soggette a controllo pubblico, non sussiste un divieto di partecipare alle selezioni per l'assunzione dei soggetti indagati o imputati in un processo penale, ma solo per i soggetti per abbiano già riportato condanna definitiva.
In particolare l'art 10 allegato A, RD 148/31 impone al candidato di produrre il certificato del casellario giudiziale(cioè quello ex artt 23 e 25 L 313/2002), che afferisce alle condanna definitive e il certificato di buona condotta(abrogato dalla legge 732/84). E lo stesso regolamento aziendale dell' redatto ai sensi dell'art 18 d.l.112/2008 conv. in L 133/2008, prevede all'art 4 comma 1 Pt_1 lettera a), tra i requisiti di accesso ai concorsi, solo “l'inesistenza a proprio carico, di condanne penali definitive per reati contro la Pubblica amministrazione”, pur prevedendo in aggiunta all'art
12 comma 1 lettera a) la dichiarazione, in sede di presentazione della domanda di concorso, dell'assenza di condanne penale o di procedimenti penali in corso.
In sostanza il candidato è tenuto a dichiarare anche eventuali procedimenti pendenti al fine di informare l'azienda, ma la esclusione è prevista solo per chi abbia riportato condanne definitive.
Dunque il bando di concorso, sulla cui base è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, era illegittimo nella parte in cui ha derogato al regolamento che pure in Pt_1 premessa diceva di applicare, chiedendo come requisito per l'ammissione l'inesistenza di carichi pendenti in aggiunta all'inesistenza di condanne penali.
Così come è illegittimo per avere derogato alla suddetta legge 148/1931, che è già norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di pubblici impieghi e può essere derogata da un'altra norma speciale(e non certo da un atto amministrativo quale è il bando di concorso).
Peraltro nulla in senso contrario depongono le discipline generali, sia la legge fondamentale in materia di società a partecipazione pubblica, la 175/2016, la quale richiama all'art 19 in tema di reclutamento del personale i medesimi principi che informano il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, sia la L 165/2001.
Non convince la tesi dell'appellante secondo cui l'inserimento di tale clausola nel bando avrebbe risposto ad una esigenza di difesa dell'ente, ossia dalla necessità di evitare di assumere persone in situazioni tali da giustificare la destituzione. Invero la destituzione è prevista dall'art 45, n. 7 regolamento allegato al RD 148/31 per “chi è incorso in condanna penale sia pure condizionale per delitti anche mancati o solo tentati o abbia altrimenti riportato la pena dell'interdizione dai pubblici uffici”. Nel caso di specie la sussistenza di un procedimento penale non equivale a condanna penale e non può spingersi l'esigenza di difesa fino al punto da escludere soggetti solo coinvolti in indagini o processi da cui possono esserne assolti. Nel caso di specie ad esempio il ricorrente, al momento dell'esclusione era solo sottoposto a processo penale di opposizione al decreto penale di condanna(che con l'opposizione viene revocato venendo poi sostituito dalla sentenza), per un reato, successivamente dichiarato estinto per prescrizione.
Peraltro anche la giurisprudenza del Consiglio di stato richiamata dall'appellante giustifica l'inserimento di una tal clausola nel bando, quando è necessario assicurare una speciale protezione alla Pa, “in ragione delle particolari esigenze di determinati impieghi pubblici”, che nel caso di specie non si ravvisano e non sono state nemmeno evidenziate.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
La proposizione dell'appello dopo il 31/12/2013 giustifica il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 2800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto 10/4/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella