Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1975, n. 937
CASS
Sentenza 13 marzo 1975

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L'omesso esame di documenti e denunziabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del difetto di motivazione,che puo costituire motivo di ricorso per Cassazione unicamente per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per cio che concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche. Pertanto, l'omessa motivazione sul contenuto dei lavori preparatori di una legge (quand'anche questi siano stati esibiti in causa dalla parte) non puo integrare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, deducibile come motivo di ricorso per Cassazione a sensi dell'art 360, n 5, cod proc civ.*

Ai lavori preparatori puo riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, giacche - se da essi possono trarsi elementi giovevoli ai fini dell'individuazione del significato precettivo di singole Disposizioni normative e della ratio che le giustifica - l'utile ricorso ai lavori preparatori trova tuttavia un limite in cio che la volonta da essi risultante non puo sovrapporsi alla volonta obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore intesa come volonta oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volonta dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (voluntas legislatoris).*

Com'e dimostrato dall'espresso richiamo contenuto nell'art 8 della legge 30 marzo 1965, n 225 alle norme del DPR 17 gennaio 1959, n 2 e successive modificazioni, concernenti la disciplina della cessione in proprieta degli alloggi di tipo popolare ed economico, dichiarate applicabili per quanto dalla legge stessa non disposto, quest'ultima si inquadra nella legislazione in materia di edilizia popolare economica e persegue la finalita - altamente sociale e comune agli altri provvedimenti legislativi in materia - di assicurare nella piu ampia misura possibile la proprieta della casa, intesa come servizio sociale, a coloro che abbiano necessita di un alloggio per soddisfare le esigenze di abitazione proprie e della propria famiglia, in attuazione del precetto costituzionale (art 47, secondo comma, della cost) che pone fra i compiti della Repubblica quello di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprieta dell'abitazione. Detta finalita, nella legge, non e peraltro disgiunta dall'esigenza - ispirata ad un criterio di economicita della gestione del patrimonio residenziale pubblico e anch'essa comune agli altri provvedimenti legislativi che prevedono la cessione in proprieta di alloggi di tipo popolare ed economico costruiti a carico, o con il concorso, o con il contributo dello stato - di sottrarre alla gestione della pa, trasferendoli in proprieta agli utenti, gli alloggi di piu antica costruzione, la cui manutenzione, a causa della loro vetusta, sia divenuta eccessivamente onerosa. Tale esigenza tuttavia, pur non potendosi qualificare semplicemente come elemento costitutivo della occasio legis, non puo considerarsi prevalente sull'altra finalita perseguita dal legislatore la quale, ai fini dell'individuazione della ratio legis, assume un ruolo, se non esclusivo, certamente preponderante.*

L'abitazione in uno degli alloggi, assunta dalla norma dell'art 1 della legge 30 marzo 1965, n 225, come requisito soggettivo necessario per poter chiedere la cessione in proprieta dell'alloggio stesso, esprime il concetto che il legislatore ha inteso ancorare il requisito medesimo non gia ad una qualunque relazione di fatto, anche transitoria o saltuaria, fra il soggetto e l'alloggio, bensi ad un rapporto di permanenza di quest'ultimo che, per la sua continuita e durata, valga ad esprimere la destinazione effettiva e durevole dell'alloggio a soddisfare il bisogno di abitazione di un soggetto in modo esclusivo o quanto meno prevalente. (fattispecie riguardante un caso in cui il soggetto, che in base a detta norma chiedeva la cessione in proprieta dell'alloggio, lo occupava saltuariamente nel periodo estivo,per la villeggiatura).*

L'atto notorio non costituisce - salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge - un mezzo legale di prova. Il valore di esso come atto pubblico - facente fede, in quanto tale, fino a querela di falso - e infatti circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di aver ricevuto, previa identificazione dei dichiaranti, le dichiarazioni in esso contenute. Mentre queste ultime, raccolte senza la garanzia del contraddittorio e rese non tanto de scientia quanto de credulitate (cioe in base a quello che si dice o si pensa di un fatto da parte di terzi estranei) hanno invece soltanto il valore proprio delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi, cioe un valore meramente indiziario. Pertanto l'utilizzazione, o meno, del contenuto di un atto notorio da parte del giudice di merito ai fini della formazione del proprio convincimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in Sede di legittimita.*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1975, n. 937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 937
Data del deposito : 13 marzo 1975

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