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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 12.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 210 R.G.A.C. dell'anno 2021, riunita al 727 R.G.A.C. vertente
TRA
Per il Sig. in proprio e nella sua qualità di presidente della Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Tenchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea
Mesiano in Bracciano (RM) alla Via Gabriele D'Annunzio n. 36 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
già Controparte_2 Controparte_3
in persona del direttore, elett.te dom.to per la carica presso la Direzione in
[...]
Via M. Brighenti, 23 rappresentato e difeso dall'Avv.to F. Monforte giusta CP_2
procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2021 e con successivo ricorso avente R.G. 727/21, riunito al presente giudizio, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto identica opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7/2021, prot. n. 1361 del 7/1/2021 emessa dall'
[...]
di e notificata in data 08.012021 al medesimo e alla Controparte_2 CP_2 CP_1
in persona del legale rappresentante P.T., quale obbligata in solido ai sensi dell'art.
[...]
6 della legge 689/81, con cui è stato intimato il pagamento complessivo della somma di €
18.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la seguente violazione:
“art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002 n. 73,
come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per aver impiegato, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente
per territorio, da parte del datore di lavoro privato, i seguenti lavoratori subordinati: Parte_2
occupato come istruttore dal 31.08.2015 al 26.11.2015 per 63 giorni di lavoro effettivo”.
[...]
Tale ordinanza trae origine dall'accesso ispettivo del 26/11/2015 da parte della Compagnia
della Guardia di Finanza di Ladispoli nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica nel corso del quale veniva trovato intento a svolgere attività lavorativa di CP_1
personal trainer il Sig. . Parte_2
Successivamente, in data 3/12/2015 veniva esibita da parte del Sig. la Parte_1
documentazione richiesta . L'accertamento si concludeva con l'emanazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 10/3/2016 che veniva opposto dal ricorrente con ricorso amministrativo del
05.04.2016.
L'istante, nel contestare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore Pt_2
alla Guardia di Finanza, volte a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione, ha addotto prova contraria mediante produzione documentale.
Più segnatamente, a fronte delle seguenti affermazioni: di essere un vero e proprio dipendente dell , di non aver mai presentato domanda di ammissione CP_1
all stessa, di non aver firmato alcun tipo di contratto, di aver pattuito un CP_1
compenso mensile pari ad euro 1.000,00 e, infine, di non risultare iscritto nel registro delle presenze come gli altri associati, l'istante ha prodotto la seguente documentazione per smentire quanto dichiarato dal Pt_2
- domanda di ammissione come socio all' , Controparte_1
- copia dell'elenco dei soci ammessi su domanda da cui si evince che il signor è Pt_2
contrassegnato dal numero 188,
- copia del contratto di prestazione professionale didattica a livello dilettantistico sottoscritto dal signor in data 30.09.2015, Pt_2
- copia di quattro ricevute di pagamento delle prestazioni volontarie rilasciate dal signor
[...]
Pt_2
- domanda di recesso come socio. Stante il mancato accoglimento del ricorso amministrativo, il Comandante della Compagnia
della Guardia di Finanza inoltrava Rapporto al Direttore ex art. 17 l.689/81 da cui scaturiva l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Nelle more il citato verbale unico veniva impugnato anche davanti al Tribunale ordinario di Civitavecchia sez. Controversie di Lavoro, giudice dott.ssa Vitello, R.G. n. 1553/2016, la quale con sentenza n. 69/2021 del 28/1/2021 respingeva il ricorso.
L'istante introduceva pertanto il presente giudizio, reiterando le argomentazioni già svolte in via amministrativa, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità
dell'atto impugnato e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente né dalla associazione sportiva dilettantistica da lui presieduta, previo accertamento e declaratoria dell'inesistenza di qualunque rapporto di lavoro subordinato di fatto per le motivazioni di cui al presente ricorso, con condanna dell'ispettorato del lavoro di al pagamento delle CP_2
spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio, contestava quanto Controparte_2 CP_2
dedotto a fondamento della opposizione, della quale chiedeva, quindi, il rigetto.
Espletata l'istruttoria, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e concesso termine per il deposito di note finali, lette le note di trattazione scritta, disposta la riunione tra i due giudizi, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
All'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi sufficienti a smentire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al come dedotto dalla parte resistente. Pt_2 Le evidenti contraddizioni emerse durante l'escussione del teste hanno reso le sue Pt_2
dichiarazioni del tutto inattendibili tanto da non risultare idonee a superare gli elementi di prova offerti dalla resistente.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha affermato che, per quanto concerne la verità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale ispettivo alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice.
Infatti, le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo possono assumere valore di meri indizi comunque utilizzabili dal giudice di merito, ma le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti.
Nel caso di specie è stata quindi fatta una valutazione di tali dichiarazioni unitamente alle altre prove raccolte in giudizio.
Nello specifico, il di professione personal fitness trainer, ha dapprima affermato Pt_2
dinanzi ai verbalizzanti della GD ( cfr all. 6 della resistente) “di essere dipendente dal
31.8.2015 al 18.2.2016 dei Sigg.ri e i quali gestiscono una Parte_1 Parte_3
ASD denominata Gim Palace” per poi smentire tale affermazione in sede testimoniale confermando l'inesistenza di un contratto di lavoro che veniva invece prodotto da parte ricorrente ( cfr all. 4) e del quale, peraltro, riconosceva la firma ivi apposta in calce.
Parimenti appare del tutto incongrua la condotta del che nega di essere socio in Pt_2
sede testimoniale salvo poi riconoscere la firma apposta sulla domanda di ammissione pur nutrendo dubbi sulla data del 30.9.2015 ivi indicata. E' emblematico inoltre che i verbalizzanti della GD dichiarino che al momento del loro accesso la domanda a socio non era stata esibita dal ricorrente così come è altrettanto significativa la circostanza riferita dal teste in udienza ovvero di aver sottoscritto i vari documenti dopo l'accertamento della Finanza.
Tutti questi elementi incoerenti non depongono certamente a sostegno dell'impianto difensivo del ricorrente.
Ciò posto, alla luce del materiale probatorio raccolto, appare chiara, ad avviso di questo
Giudice la rilevanza delle risultanze del verbale ispettivo di contenuto preciso e di ritenuta attendibilità, rispetto alla prova testimoniale direttamente acquisita nel contraddittorio delle parti.
La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha stabilito in particolare: “In tema di valutazione
delle prove, nel nostro ordinamento, spetta in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio
generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)
all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Ed ancora la Suprema Corte ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 - 01) ha più volte affermato che,
in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22176).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie e, considerato che il teste ha comunque confermato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 - altro indice della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – ne discende l'infondatezza della domanda ed il conseguente rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione;
condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio,
che liquida in € 2.697,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis