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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/03/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari Via Giorgio Parte_1 C.F._1
Asproni n. 6, presso e nello studio dell'avv. Luciano Pinna (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari Controparte_1 C.F._3
via Roma n. 120, presso lo studio dell'avv. Daniela Caronia (CF. , che lo C.F._4
rappresenta e difende in giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale Controparte_1
ebbe a contrarre matrimonio civile in data 23.10.2010, atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sassari Atto 174 - Parte 1.
pagina 1 di 7 Premesso che entrambe le parti avevano avuto precedenti relazioni (la ricorrente era sposata con il signor da cui ha avuto un figlio, che ora ha 23 anni che vive con lei e il Controparte_2 Per_1
resistente, già divorziato, aveva convissuto per anni con la signora da cui ha Controparte_3
avuto due figli) e che dall'unione coniugale era nata in data [...] la figlia minore ha Per_2 dedotto che l'unione coniugale non si era evoluta positivamente e che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale e per il difficile rapporto tra il e il figlio della CP_1
ricorrente, incrinatosi negli ultimi anni.
Ha allegato di essersi sempre occupata della figlia ella quotidianità e che aveva improntato la Per_2
sua vita, anche lavorativa, alle necessità della figlia, ottenendo peraltro, in ipotesi di impegni improrogabili di lavoro, la collaborazione del figlio precisando che solo di rado il Per_1 CP_1
accompagnava la figlia a scuola o a lezione di tennis.
Ha rappresentato che i coniugi avevano vissuto per più di 5 anni nella casa di proprietà della signora che, successivamente, venutane meno la disponibilità per problemi di natura finanziaria che Pt_1
avevano coinvolto la famiglia di origine della ricorrente, avevano dovuto prendere in locazione una casa prima in via Savoia a Sassari, quindi, quella dell'attuale residenza del nucleo familiare, per cui corrispondevano un canone di € 850,00, in forza di contratto di locazione stipulato in data 15.03.2019 e con scadenza al 14.03.2022, prorogata al 14.03.2024 e che il resistente aveva lasciato la casa coniugale a fine settembre 2022, trasferendosi in un appartamento a Sassari condotto in locazione.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere disoccupata, di percepire un piccolo contributo per il reddito di cittadinanza (pari a 40 € in considerazione del mancato trasferimento della residenza da parte del marito), di non godere di pensione o altre indennità di legge e di non essere titolare di diritti di proprietà su immobili o beni mobili registrati e che, per contro, il agente di commercio, CP_1
lavorava da anni come rappresentante di prodotti per la casa e per la ristorazione fornendo anche la grossa distribuzione.
Ha concluso chiedendo:
“1. contrariis adversis reiectis;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi (i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto);
3. assegnare la casa famigliare alla signora che la abiterà con la figlia ed il figlio CP_1 Per_2
Per_1
4. dichiarare di giustizia l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre secondo il piano genitoriale riportato nella premessa in diritto;
pagina 2 di 7 5. disporre a carico del signor un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € CP_1 Per_2
500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre ad un contributo per le spese di locazione pari a € 400,00 ed alle spese straordinarie da ripartirsi nella misura della metà per ciascun genitore;
6. disporre a carico del signor un assegno di mantenimento per la signora pari ad CP_1 Pt_1
€ 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, almeno fino a quando la stessa non troverà stabile ed adeguata occupazione lavorativa;
7. dichiarare, col passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio ai sensi della “riforma Cartabia”, con condizioni che potranno subire delle modifiche in relazione alle eventuali situazioni di fatto vigenti;
8. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito il resistente il quale, premesso di essere padre di due figli, e natI CP_4 Per_3
rispettivamente il 10.10.2001 ed il 27.6.2006 da una precedente relazione con la signora CP_3
, con cui entrambi convivevano in Olbia, ed in favore dei quali versava un mantenimento
[...]
Co mensile di € 1.200,00, ha dedotto che il 27.1.2014 le odierne parti avevano deciso di costituire la Sa.
(con capitale sociale di € 1,00), avente ad oggetto l'attività di agente e rappresentante di commercio
[...]
nell'ambito della quale entrambi i coniugi erano Amministratori, che con l'attività sociale a causa della crisi economica e delle sue peggiorate condizioni di salute non era più riuscito a conseguire un reddito soddisfacente, tanto che era stato costretto a sospendere il pagamento del mantenimento in favore dei figli e , per dare priorità al sostentamento della piccola e del nuovo nucleo CP_4 Per_3 Per_2
familiare, che aveva subito pertanto un pignoramento presso terzi ad iniziativa della ex coniuge, che la società aveva numerosi debiti, e che i rapporti coniugali si erano progressivamente incrinati in quanto egli non riusciva a garantire il tenore di vita richiesto dalla la quale non aveva mai voluto Pt_1
rinunciare agli agi e al benessere che poteva permettersi tanti anni addietro.
Ha rappresentato che nel mese di settembre 2022 aveva lasciato la casa coniugale in seguito ad esplicita richiesta da parte della ricorrente, che aveva sempre contribuito spontaneamente al mantenimento della figlia che i rapporti tra padre e figlia erano buoni e che trascorreva piacevolmente il Per_2 Per_2
tempo con il padre, il quale stava vedendo regolarmente la minore secondo quanto concordato con la madre.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di annotare la suddetta separazione personale a margine del citato atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale alla signora Pt_1
pagina 3 di 7 3) disporre che la figlia abiti con la madre, in regime di affidamento condiviso tra i genitori, Per_2 che il sig. corrisponda il mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che la minore possa trascorrere con il padre il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20,30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21,30), inoltre, a settimane alterne, potrà tenere la figlia presso di sé dalle ore 12-13 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandola direttamente a scuola. E comunque previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore, potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta entrambi
(padre e figlia) lo vorranno. Potrà altresì tenerla con sé durante le vacanze Natalizie (a rotazione con la madre tra la vigilia e il giorno di Natale), e pasquali (a rotazione, iniziando dalla madre il giorno di
Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. In alternativa a quanto sopra prospettato tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze della minore siano tutelate al meglio;
5) In merito alle spese ordinarie – straordinarie e al rimborso delle spese: a) disporre che le spese ordinarie comprensive nell'assegno di mantenimento siano ricompresi: vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, barbiere), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali);
b) Le spese straordinarie nei confronti della figlia siano poste a carico dei genitori nella misura del
50% ;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinato al consenso di entrambi i genitori, suddivise
pagina 4 di 7 nelle seguenti categorie;
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove
l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese per ricevimenti: organizzazione ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti per comunione-cresima dedicate ai figli.
c) IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota (tracciabile con bonifico o ricarica carta) al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Le parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Il signor verserà la somma € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, per il mantenimento della figlia somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese, a partire dal mese di marzo 2024, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico etc.), oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
pagina 5 di 7 - L'Assegno Unico e Universale per la figlia sarà percepito, come è all'attualità, dalla madre, signora
con cui la minore trascorre la quasi totalità del tempo;
Pt_1
- Il diritto di visita da parte del padre è disciplinato come in comparsa di costituzione e risposta del ma nulla vieta alle parti, con il consenso della figlia di concordare modalità CP_1 Per_2
differenti nel suo principale interesse;
- La signora si impegna a mantenere il domicilio famigliare presso l'abitazione di Sassari, Pt_1
via Abozzi n. 38/B, almeno fino alla scadenza del corrente contratto di locazione in data 14.03.2024, che rimarrà a suo esclusivo carico;
- Il signor si impegna, a proprie spese, a porre in essere gli atti necessari alla liquidazione CP_1
della società con esclusione dalla stessa della signora - Ogni altra pretesa Org_1 Pt_1
economica avanzata coi rispettivi atti giudiziali si intende rinunciata dalle parti;
- Con compensazione delle spese processuali di questo giudizio”
Con ordinanza in data 6 marzo 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
DIRITTO
Ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di Per_2
adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno pagina 6 di 7 precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...], C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 23 10 2010 , (Atto 174 - Parte 1 –
, come da condizioni di cui alla nota depositata in data 4 marzo 2024 da Org_2
intendersi qui integralmente trascritte, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese compensate.
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari Via Giorgio Parte_1 C.F._1
Asproni n. 6, presso e nello studio dell'avv. Luciano Pinna (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari Controparte_1 C.F._3
via Roma n. 120, presso lo studio dell'avv. Daniela Caronia (CF. , che lo C.F._4
rappresenta e difende in giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale Controparte_1
ebbe a contrarre matrimonio civile in data 23.10.2010, atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sassari Atto 174 - Parte 1.
pagina 1 di 7 Premesso che entrambe le parti avevano avuto precedenti relazioni (la ricorrente era sposata con il signor da cui ha avuto un figlio, che ora ha 23 anni che vive con lei e il Controparte_2 Per_1
resistente, già divorziato, aveva convissuto per anni con la signora da cui ha Controparte_3
avuto due figli) e che dall'unione coniugale era nata in data [...] la figlia minore ha Per_2 dedotto che l'unione coniugale non si era evoluta positivamente e che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale e per il difficile rapporto tra il e il figlio della CP_1
ricorrente, incrinatosi negli ultimi anni.
Ha allegato di essersi sempre occupata della figlia ella quotidianità e che aveva improntato la Per_2
sua vita, anche lavorativa, alle necessità della figlia, ottenendo peraltro, in ipotesi di impegni improrogabili di lavoro, la collaborazione del figlio precisando che solo di rado il Per_1 CP_1
accompagnava la figlia a scuola o a lezione di tennis.
Ha rappresentato che i coniugi avevano vissuto per più di 5 anni nella casa di proprietà della signora che, successivamente, venutane meno la disponibilità per problemi di natura finanziaria che Pt_1
avevano coinvolto la famiglia di origine della ricorrente, avevano dovuto prendere in locazione una casa prima in via Savoia a Sassari, quindi, quella dell'attuale residenza del nucleo familiare, per cui corrispondevano un canone di € 850,00, in forza di contratto di locazione stipulato in data 15.03.2019 e con scadenza al 14.03.2022, prorogata al 14.03.2024 e che il resistente aveva lasciato la casa coniugale a fine settembre 2022, trasferendosi in un appartamento a Sassari condotto in locazione.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere disoccupata, di percepire un piccolo contributo per il reddito di cittadinanza (pari a 40 € in considerazione del mancato trasferimento della residenza da parte del marito), di non godere di pensione o altre indennità di legge e di non essere titolare di diritti di proprietà su immobili o beni mobili registrati e che, per contro, il agente di commercio, CP_1
lavorava da anni come rappresentante di prodotti per la casa e per la ristorazione fornendo anche la grossa distribuzione.
Ha concluso chiedendo:
“1. contrariis adversis reiectis;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi (i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto);
3. assegnare la casa famigliare alla signora che la abiterà con la figlia ed il figlio CP_1 Per_2
Per_1
4. dichiarare di giustizia l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre secondo il piano genitoriale riportato nella premessa in diritto;
pagina 2 di 7 5. disporre a carico del signor un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € CP_1 Per_2
500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre ad un contributo per le spese di locazione pari a € 400,00 ed alle spese straordinarie da ripartirsi nella misura della metà per ciascun genitore;
6. disporre a carico del signor un assegno di mantenimento per la signora pari ad CP_1 Pt_1
€ 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, almeno fino a quando la stessa non troverà stabile ed adeguata occupazione lavorativa;
7. dichiarare, col passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio ai sensi della “riforma Cartabia”, con condizioni che potranno subire delle modifiche in relazione alle eventuali situazioni di fatto vigenti;
8. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituito il resistente il quale, premesso di essere padre di due figli, e natI CP_4 Per_3
rispettivamente il 10.10.2001 ed il 27.6.2006 da una precedente relazione con la signora CP_3
, con cui entrambi convivevano in Olbia, ed in favore dei quali versava un mantenimento
[...]
Co mensile di € 1.200,00, ha dedotto che il 27.1.2014 le odierne parti avevano deciso di costituire la Sa.
(con capitale sociale di € 1,00), avente ad oggetto l'attività di agente e rappresentante di commercio
[...]
nell'ambito della quale entrambi i coniugi erano Amministratori, che con l'attività sociale a causa della crisi economica e delle sue peggiorate condizioni di salute non era più riuscito a conseguire un reddito soddisfacente, tanto che era stato costretto a sospendere il pagamento del mantenimento in favore dei figli e , per dare priorità al sostentamento della piccola e del nuovo nucleo CP_4 Per_3 Per_2
familiare, che aveva subito pertanto un pignoramento presso terzi ad iniziativa della ex coniuge, che la società aveva numerosi debiti, e che i rapporti coniugali si erano progressivamente incrinati in quanto egli non riusciva a garantire il tenore di vita richiesto dalla la quale non aveva mai voluto Pt_1
rinunciare agli agi e al benessere che poteva permettersi tanti anni addietro.
Ha rappresentato che nel mese di settembre 2022 aveva lasciato la casa coniugale in seguito ad esplicita richiesta da parte della ricorrente, che aveva sempre contribuito spontaneamente al mantenimento della figlia che i rapporti tra padre e figlia erano buoni e che trascorreva piacevolmente il Per_2 Per_2
tempo con il padre, il quale stava vedendo regolarmente la minore secondo quanto concordato con la madre.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di annotare la suddetta separazione personale a margine del citato atto di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale alla signora Pt_1
pagina 3 di 7 3) disporre che la figlia abiti con la madre, in regime di affidamento condiviso tra i genitori, Per_2 che il sig. corrisponda il mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) disporre che la minore possa trascorrere con il padre il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20,30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21,30), inoltre, a settimane alterne, potrà tenere la figlia presso di sé dalle ore 12-13 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandola direttamente a scuola. E comunque previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore, potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta entrambi
(padre e figlia) lo vorranno. Potrà altresì tenerla con sé durante le vacanze Natalizie (a rotazione con la madre tra la vigilia e il giorno di Natale), e pasquali (a rotazione, iniziando dalla madre il giorno di
Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. In alternativa a quanto sopra prospettato tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze della minore siano tutelate al meglio;
5) In merito alle spese ordinarie – straordinarie e al rimborso delle spese: a) disporre che le spese ordinarie comprensive nell'assegno di mantenimento siano ricompresi: vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, barbiere), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali);
b) Le spese straordinarie nei confronti della figlia siano poste a carico dei genitori nella misura del
50% ;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinato al consenso di entrambi i genitori, suddivise
pagina 4 di 7 nelle seguenti categorie;
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove
l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese per ricevimenti: organizzazione ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti per comunione-cresima dedicate ai figli.
c) IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota (tracciabile con bonifico o ricarica carta) al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Le parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Il signor verserà la somma € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, per il mantenimento della figlia somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese, a partire dal mese di marzo 2024, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico etc.), oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
pagina 5 di 7 - L'Assegno Unico e Universale per la figlia sarà percepito, come è all'attualità, dalla madre, signora
con cui la minore trascorre la quasi totalità del tempo;
Pt_1
- Il diritto di visita da parte del padre è disciplinato come in comparsa di costituzione e risposta del ma nulla vieta alle parti, con il consenso della figlia di concordare modalità CP_1 Per_2
differenti nel suo principale interesse;
- La signora si impegna a mantenere il domicilio famigliare presso l'abitazione di Sassari, Pt_1
via Abozzi n. 38/B, almeno fino alla scadenza del corrente contratto di locazione in data 14.03.2024, che rimarrà a suo esclusivo carico;
- Il signor si impegna, a proprie spese, a porre in essere gli atti necessari alla liquidazione CP_1
della società con esclusione dalla stessa della signora - Ogni altra pretesa Org_1 Pt_1
economica avanzata coi rispettivi atti giudiziali si intende rinunciata dalle parti;
- Con compensazione delle spese processuali di questo giudizio”
Con ordinanza in data 6 marzo 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
DIRITTO
Ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di Per_2
adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno pagina 6 di 7 precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...], C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 23 10 2010 , (Atto 174 - Parte 1 –
, come da condizioni di cui alla nota depositata in data 4 marzo 2024 da Org_2
intendersi qui integralmente trascritte, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese compensate.
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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