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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12235/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
con l'Avv. Daniela MISSAGLIA C.F. con Studio in Milano Via CodiceFiscale_2
Borgonuovo n. 14 – PEC: Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_2
Nato a Jesolo (VE) cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente a [...]
con l'Avv. Alessandra CAPPALUNGA C.F. con Studio in Milano Via CodiceFiscale_4
Fontana, n. 3 – PEC: Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gardone Riviera (BS) in data 31 maggio 2013 iscritto nel relativo Registro di Stato Civile atto n. 9, parte 2, serie C, anno 2013, in regime di separazione dei beni.
Pag. 1 di 7 X separati con sentenza n. 206/2025 emessa in data 18/12/2024 e pubblicata in data 21/01/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
• C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 cittadino italiano
• C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._6 cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024 successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affido congiunto ai genitori dei figli minori, e , con CP_3 Pt_2 collocamento alternato presso gli stessi e residenza ai fini anagrafici presso la madre con disponibilità di quest'ultima al trasferimento della residenza dei figli presso il padre in caso di esigenze legate alla futura eventuale scelta della scuola pubblica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Tutte le ulteriori decisioni
(c.d. “ordinarie”) relative ai minori potranno essere assunte dai genitori autonomamente, nel rispetto dei tempi di rispettiva permanenza dei figli.
2. Confermare che i genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo dei figli, a dialogare tra loro in un contesto di reciproco rispetto e di serena comunicazione, a scambiarsi con regolarità notizie sui minori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo degli stessi con ciascuno di loro,
a consultarsi su problemi medici, attività sportive, scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e , nonché a comunicarsi reciprocamente l'eventuale CP_3 Pt_2 cambiamento di domicilio e/o residenza in Milano.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, corredi e pertinenze, condotta in locazione dalla Signora sita a Milano, in Via Cavalieri del Santo Sepolcro n. 12 Pt_1 ove madre e figli continueranno ad abitare.
4. Confermare che la Signora si farà carico dei costi di locazione e delle relative Pt_1 spese ordinarie e straordinarie collegate alla casa coniugale.
5. Confermare che i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli e CP_3 Pt_2 secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le Parti, e con le seguenti modalità:
Pag. 2 di 7 a. Il Signor terrà con sé i figli infrasettimanalmente il martedì e il mercoledì con CP_2 pernotto e, a settimane alternate, durante i week end dal venerdì sera al lunedì mattina, mentre la
Signora li avrà con sé tutti gli altri giorni, con impegno a carico del genitore di volta in volta Pt_1 collocatario di accompagnare i figli direttamente alla fermata del bus scolastico o a scuola o dall'altro genitore;
b. I genitori si impegnano affinché i figli trascorrano i giorni del 24 e 25 dicembre alla presenza di entrambi. Qualora questo non fosse possibile, i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore. In particolare, il 24 dicembre 2024 è stato trascorso dai figli con il Signor mentre il 25 dicembre 2024 con la Signora Nel 2025 i CP_2 Pt_1 giorni tra i coniugi si invertiranno e così di seguito negli anni successivi;
c. il periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal primo giorno di chiusura scolastica fino alla ripresa delle lezioni), sarà suddiviso come segue, salvo nel caso di organizzazione concordata di un viaggio di due settimane continuative, che comunque non potrà ricomprendere i giorni del 24 e 25 dicembre, per i quali vale quanto definito al punto precedente: i figli trascorreranno in modo alternato ogni anno con ciascun genitore dalla mattina del primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera del
30 dicembre e dal 30 dicembre sera sino alla ripresa della frequentazione scolastica;
per il 2024 le parti avevano concordato che il signor avrebbe trascorso con i figli il 26 dicembre 2024 CP_2 fino a quando non li avrebbe riportati a Vicenza dalla madre che sarebbe partita con loro per un viaggio sino all'inizio delle lezioni scolastiche. Qualora detto viaggio fosse stato cancellato o modificato nella durata, sarebbe stata data facoltà al Signor di richiedere la suddivisione CP_2 del periodo natalizio in due, con i figli che avrebbero trascorso con il medesimo il primo periodo e con la Signora il secondo periodo. Per il 2025 il Signor potrà decidere se Pt_1 CP_2 trascorrere l'intero periodo scolastico di pausa natalizia, specularmente a quanto avvenuto nel 2024 per la Signora con i figli al fine di effettuare un viaggio, oppure suddividere il periodo con Pt_1 la madre, come definito in precedenza. Tale scelta deve essere comunque comunicata alle Signora entro il 30 settembre 2025. Questa logica, così come l'obbligo di comunicare la scelta entro Pt_1 il 30 settembre di ogni anno, si applicherà in maniera alternata per tutti gli anni a seguire. In ogni caso, qualora detti viaggi di durata superiore al periodo di pertinenza di ciascun genitore, dovessero essere cancellati o modificati nella durata, verrà data all'altro coniuge la possibilità di richiedere la suddivisione del periodo natalizio secondo quanto inizialmente definito;
d. i genitori alterneranno il periodo pasquale alla c.d. settimana bianca;
per il 2025, si precisa che la settimana bianca con i figli è spettata al Signor e il periodo pasquale alla Signora CP_2
Pt_1
e. durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno il mese di luglio in Sardegna
Pag. 3 di 7 con la madre, fatta eccezione per un weekend dal giovedì fino al lunedì mattina, da concordarsi tra i genitori, che i figli passeranno insieme al Signor Le spese per il trasferimento dei figli CP_2 dalla Sardegna a Milano e da Milano in Sardegna saranno sostenute dai coniugi pro quota nella misura del 50% cadauno;
f. per il mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per due settimane consecutive, da concordare preventivamente entro il 31 marzo di ogni anno;
g. il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori oppure, in caso di mancato accordo tra gli stessi, da ciascun genitore ad anni alterni;
h. nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la
Signora e, parimenti, i minori staranno con il padre nel giorno della Festa del Papà e del Pt_1 compleanno del Signor indipendentemente dal giorno di spettanza;
CP_2
i. i c.d. “ponti” infrannuali, ulteriori rispetto a quelli sopra disciplinati, spetteranno al genitore che terrà con sé i figli nel week end adiacente al ponte stesso, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa alla prole tra la festività infrasettimanale e il week end cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. E tale festività infrasettimanale
- che non costituisca anche “ponte” - non verrà alternata tra i coniugi, bensì semplicemente trascorsa insieme al genitore cui spetterebbe ordinariamente tenere i figli, a meno che le parti non trovino un diverso accordo sul singolo giorno di festività;
j. le Parti concordano che il padre potrà accompagnare a scuola i figli ogniqualvolta vorrà
e/o ne avrà la possibilità, previo accordo con la madre, e che ciascun genitore potrà partecipare agli eventi (scolastici, sportivi, extra -scolastici etc.) dei figli, indipendentemente dai giorni di rispettiva spettanza.
6. Confermare che il figlio continuerà a frequentare la scuola privata secondaria di CP_3 primo grado . CP_4
7. Confermare che il figlio continuerà il ciclo delle scuole elementari presso Pt_2
l'International School of Milan, sede di Via Tenca, Milano.
8. Confermare che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta secondo i periodi di rispettiva spettanza.
9. Confermare che la Signora sosterrà il costo integrale delle baby-sitter, di cui potrà Pt_1 avvalersi anche il signor nei periodi di tempo che trascorrerà con i figli, entro l'orario di CP_2 lavoro delle stesse e previo accordo con la Signora rapportandosi direttamente con le Pt_1 suddette.
Pag. 4 di 7 10. Confermare che la Signora sosterrà altresì il 100% delle spese straordinarie dei Pt_1 minori, con la precisazione che si dà già per acquisito il consenso della stessa al pagamento di tutte le spese scolastiche (rette, corredo comprensivo anche di vestiario etc.) fino al cambio di ciclo di studio di ciascun figlio e per eventuali scuole private concordate che verranno frequentate dai figli al termine dei cicli scolastici già intrapresi e da lei sostenuti economicamente e ad almeno un'attività ludica all'anno per ogni minore, richiamando, per ogni eventuale ulteriore spesa, quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, che si riporta integralmente qui sotto:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
Pag. 5 di 7 (pittura, teatro, boy -scout) e) bab y -sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11. Confermare che, in deroga alla clausola di cui al punto 10), il Signor si CP_2 impegnerà a partecipare alle spese straordinarie dei figli con un contributo proporzionale alle proprie capacità reddituali, dando atto che al momento della sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere i mezzi sufficienti per potervi ottemperare.
12. Confermare che le spese relative alle vacanze saranno sostenute da ciascun genitore per i rispettivi periodi di spettanza, salvo diverso e migliore accordo.
13. Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico - patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che la Signora corrisponderà, a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. n. Pt_1
898/70, al Signor il quale accetta, la somma di euro 200.000,00, da versarsi a mezzo di CP_2 bonifico bancario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
14. Le Parti convengono che la predetta somma sarà comunque dovuta al Signor CP_2 dalla Signora entro e non oltre 10 mesi dal deposito dei presenti ricorsi laddove quest'ultima, Pt_1 alla prima udienza exart. 473-bis.51 c.p.c. – anche se sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – o nei successivi termini sino a sentenza, non dovesse confermare la propria volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate. È altresì da intendersi che, nel caso in cui il Signor decidesse di non confermare le condizioni concordate con la moglie per lo scioglimento CP_2 del matrimonio, egli non potrà vantare alcun diritto sull'importo di cui al punto 13, rinunciando a ogni pretesa di contenuto economico/divorzile in suo favore.
15. Con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta e deducibile.
16. Le parti confermano di concedersi reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, documenti che verranno custoditi dal genitore che di
Pag. 6 di 7 volta in volta avrà la prole con sé.
17. Con spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gardone Riviera (BS) in data 31 maggio 2013 tra e trascritto nel relativo Registro di Stato Civile Parte_1 Controparte_6 atto n. 9, parte 2, serie C, anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gardone Riviera (BS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di SO (n. 17, p. II, s. C, anno 2013) e di ES (n. 115, p. II, s. C, anno 2013) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
con l'Avv. Daniela MISSAGLIA C.F. con Studio in Milano Via CodiceFiscale_2
Borgonuovo n. 14 – PEC: Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_2
Nato a Jesolo (VE) cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente a [...]
con l'Avv. Alessandra CAPPALUNGA C.F. con Studio in Milano Via CodiceFiscale_4
Fontana, n. 3 – PEC: Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gardone Riviera (BS) in data 31 maggio 2013 iscritto nel relativo Registro di Stato Civile atto n. 9, parte 2, serie C, anno 2013, in regime di separazione dei beni.
Pag. 1 di 7 X separati con sentenza n. 206/2025 emessa in data 18/12/2024 e pubblicata in data 21/01/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
• C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 cittadino italiano
• C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._6 cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024 successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affido congiunto ai genitori dei figli minori, e , con CP_3 Pt_2 collocamento alternato presso gli stessi e residenza ai fini anagrafici presso la madre con disponibilità di quest'ultima al trasferimento della residenza dei figli presso il padre in caso di esigenze legate alla futura eventuale scelta della scuola pubblica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Tutte le ulteriori decisioni
(c.d. “ordinarie”) relative ai minori potranno essere assunte dai genitori autonomamente, nel rispetto dei tempi di rispettiva permanenza dei figli.
2. Confermare che i genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo dei figli, a dialogare tra loro in un contesto di reciproco rispetto e di serena comunicazione, a scambiarsi con regolarità notizie sui minori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo degli stessi con ciascuno di loro,
a consultarsi su problemi medici, attività sportive, scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e , nonché a comunicarsi reciprocamente l'eventuale CP_3 Pt_2 cambiamento di domicilio e/o residenza in Milano.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, corredi e pertinenze, condotta in locazione dalla Signora sita a Milano, in Via Cavalieri del Santo Sepolcro n. 12 Pt_1 ove madre e figli continueranno ad abitare.
4. Confermare che la Signora si farà carico dei costi di locazione e delle relative Pt_1 spese ordinarie e straordinarie collegate alla casa coniugale.
5. Confermare che i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli e CP_3 Pt_2 secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le Parti, e con le seguenti modalità:
Pag. 2 di 7 a. Il Signor terrà con sé i figli infrasettimanalmente il martedì e il mercoledì con CP_2 pernotto e, a settimane alternate, durante i week end dal venerdì sera al lunedì mattina, mentre la
Signora li avrà con sé tutti gli altri giorni, con impegno a carico del genitore di volta in volta Pt_1 collocatario di accompagnare i figli direttamente alla fermata del bus scolastico o a scuola o dall'altro genitore;
b. I genitori si impegnano affinché i figli trascorrano i giorni del 24 e 25 dicembre alla presenza di entrambi. Qualora questo non fosse possibile, i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore. In particolare, il 24 dicembre 2024 è stato trascorso dai figli con il Signor mentre il 25 dicembre 2024 con la Signora Nel 2025 i CP_2 Pt_1 giorni tra i coniugi si invertiranno e così di seguito negli anni successivi;
c. il periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal primo giorno di chiusura scolastica fino alla ripresa delle lezioni), sarà suddiviso come segue, salvo nel caso di organizzazione concordata di un viaggio di due settimane continuative, che comunque non potrà ricomprendere i giorni del 24 e 25 dicembre, per i quali vale quanto definito al punto precedente: i figli trascorreranno in modo alternato ogni anno con ciascun genitore dalla mattina del primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera del
30 dicembre e dal 30 dicembre sera sino alla ripresa della frequentazione scolastica;
per il 2024 le parti avevano concordato che il signor avrebbe trascorso con i figli il 26 dicembre 2024 CP_2 fino a quando non li avrebbe riportati a Vicenza dalla madre che sarebbe partita con loro per un viaggio sino all'inizio delle lezioni scolastiche. Qualora detto viaggio fosse stato cancellato o modificato nella durata, sarebbe stata data facoltà al Signor di richiedere la suddivisione CP_2 del periodo natalizio in due, con i figli che avrebbero trascorso con il medesimo il primo periodo e con la Signora il secondo periodo. Per il 2025 il Signor potrà decidere se Pt_1 CP_2 trascorrere l'intero periodo scolastico di pausa natalizia, specularmente a quanto avvenuto nel 2024 per la Signora con i figli al fine di effettuare un viaggio, oppure suddividere il periodo con Pt_1 la madre, come definito in precedenza. Tale scelta deve essere comunque comunicata alle Signora entro il 30 settembre 2025. Questa logica, così come l'obbligo di comunicare la scelta entro Pt_1 il 30 settembre di ogni anno, si applicherà in maniera alternata per tutti gli anni a seguire. In ogni caso, qualora detti viaggi di durata superiore al periodo di pertinenza di ciascun genitore, dovessero essere cancellati o modificati nella durata, verrà data all'altro coniuge la possibilità di richiedere la suddivisione del periodo natalizio secondo quanto inizialmente definito;
d. i genitori alterneranno il periodo pasquale alla c.d. settimana bianca;
per il 2025, si precisa che la settimana bianca con i figli è spettata al Signor e il periodo pasquale alla Signora CP_2
Pt_1
e. durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno il mese di luglio in Sardegna
Pag. 3 di 7 con la madre, fatta eccezione per un weekend dal giovedì fino al lunedì mattina, da concordarsi tra i genitori, che i figli passeranno insieme al Signor Le spese per il trasferimento dei figli CP_2 dalla Sardegna a Milano e da Milano in Sardegna saranno sostenute dai coniugi pro quota nella misura del 50% cadauno;
f. per il mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per due settimane consecutive, da concordare preventivamente entro il 31 marzo di ogni anno;
g. il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori oppure, in caso di mancato accordo tra gli stessi, da ciascun genitore ad anni alterni;
h. nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la
Signora e, parimenti, i minori staranno con il padre nel giorno della Festa del Papà e del Pt_1 compleanno del Signor indipendentemente dal giorno di spettanza;
CP_2
i. i c.d. “ponti” infrannuali, ulteriori rispetto a quelli sopra disciplinati, spetteranno al genitore che terrà con sé i figli nel week end adiacente al ponte stesso, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa alla prole tra la festività infrasettimanale e il week end cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. E tale festività infrasettimanale
- che non costituisca anche “ponte” - non verrà alternata tra i coniugi, bensì semplicemente trascorsa insieme al genitore cui spetterebbe ordinariamente tenere i figli, a meno che le parti non trovino un diverso accordo sul singolo giorno di festività;
j. le Parti concordano che il padre potrà accompagnare a scuola i figli ogniqualvolta vorrà
e/o ne avrà la possibilità, previo accordo con la madre, e che ciascun genitore potrà partecipare agli eventi (scolastici, sportivi, extra -scolastici etc.) dei figli, indipendentemente dai giorni di rispettiva spettanza.
6. Confermare che il figlio continuerà a frequentare la scuola privata secondaria di CP_3 primo grado . CP_4
7. Confermare che il figlio continuerà il ciclo delle scuole elementari presso Pt_2
l'International School of Milan, sede di Via Tenca, Milano.
8. Confermare che ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta secondo i periodi di rispettiva spettanza.
9. Confermare che la Signora sosterrà il costo integrale delle baby-sitter, di cui potrà Pt_1 avvalersi anche il signor nei periodi di tempo che trascorrerà con i figli, entro l'orario di CP_2 lavoro delle stesse e previo accordo con la Signora rapportandosi direttamente con le Pt_1 suddette.
Pag. 4 di 7 10. Confermare che la Signora sosterrà altresì il 100% delle spese straordinarie dei Pt_1 minori, con la precisazione che si dà già per acquisito il consenso della stessa al pagamento di tutte le spese scolastiche (rette, corredo comprensivo anche di vestiario etc.) fino al cambio di ciclo di studio di ciascun figlio e per eventuali scuole private concordate che verranno frequentate dai figli al termine dei cicli scolastici già intrapresi e da lei sostenuti economicamente e ad almeno un'attività ludica all'anno per ogni minore, richiamando, per ogni eventuale ulteriore spesa, quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, che si riporta integralmente qui sotto:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
Pag. 5 di 7 (pittura, teatro, boy -scout) e) bab y -sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11. Confermare che, in deroga alla clausola di cui al punto 10), il Signor si CP_2 impegnerà a partecipare alle spese straordinarie dei figli con un contributo proporzionale alle proprie capacità reddituali, dando atto che al momento della sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere i mezzi sufficienti per potervi ottemperare.
12. Confermare che le spese relative alle vacanze saranno sostenute da ciascun genitore per i rispettivi periodi di spettanza, salvo diverso e migliore accordo.
13. Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico - patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale - premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 o comunque a qualsiasi altra normativa in materia – le Parti concordano che la Signora corrisponderà, a titolo di una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8°, della L. n. Pt_1
898/70, al Signor il quale accetta, la somma di euro 200.000,00, da versarsi a mezzo di CP_2 bonifico bancario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
14. Le Parti convengono che la predetta somma sarà comunque dovuta al Signor CP_2 dalla Signora entro e non oltre 10 mesi dal deposito dei presenti ricorsi laddove quest'ultima, Pt_1 alla prima udienza exart. 473-bis.51 c.p.c. – anche se sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – o nei successivi termini sino a sentenza, non dovesse confermare la propria volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate. È altresì da intendersi che, nel caso in cui il Signor decidesse di non confermare le condizioni concordate con la moglie per lo scioglimento CP_2 del matrimonio, egli non potrà vantare alcun diritto sull'importo di cui al punto 13, rinunciando a ogni pretesa di contenuto economico/divorzile in suo favore.
15. Con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta e deducibile.
16. Le parti confermano di concedersi reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, documenti che verranno custoditi dal genitore che di
Pag. 6 di 7 volta in volta avrà la prole con sé.
17. Con spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gardone Riviera (BS) in data 31 maggio 2013 tra e trascritto nel relativo Registro di Stato Civile Parte_1 Controparte_6 atto n. 9, parte 2, serie C, anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gardone Riviera (BS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di SO (n. 17, p. II, s. C, anno 2013) e di ES (n. 115, p. II, s. C, anno 2013) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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