Articolo 26 della Legge 22 aprile 2021, n. 53
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Versione
8 maggio 2021
Art. 26.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 , relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE , e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 , che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 , incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
b) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell' articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 ;
c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformita' all' articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162 ;
d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall' articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidita' dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facolta' di cui all' articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162 ;
g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facolta' di cui all' articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162 ;
h) attribuire all'autorita' competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facolta' di esercitare l'opzione, di cui all' articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160 , di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 26:
- La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- Il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti del titolo VIII del decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385 , si veda nelle note all'articolo 10.
- La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Titolo II della parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' cosi' rubricata:
«Parte V Sanzioni
Titolo II
Sanzioni amministrative».
Entrata in vigore il 8 maggio 2021
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