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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/03/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE _________________
VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 01/03/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1036/2017 R.G.
È comparso, per il ricorrente, l'avv. ANTONELLA SICILIA in sostituzione dell'avv. FILIPPO SCHEPIS, la quale insiste in ricorso e chiede l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore titolare.
Nessuno è comparso per i resistenti.
IL G.U. invita a discutere oralmente la causa.
La parte comparsa discute oralmente la causa.
IL G.U. decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo
Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1036/2017 R.G.
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare della Parte_1 CodiceFiscale_1 ditta (p.i. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti Org_1 P.IVA_1 dall'avv. Filippo Schepis, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore (c.f. ), rappresentata e difesa da proprio funzionario P.IVA_2
E in Controparte_2 persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Oliviero Atzeni, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso atto di irrogazione delle sanzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso dell'8 giugno 2011 , n.q. di titolare della ditta Parte_1 Org_1 si opponeva davanti alla sezione lavoro di questo Tribunale (causa n. 1296/2011
2 R.G. Lav.) al provvedimento n. TYXLS1100023 2011 con cui l CP_1
di le aveva irrogato – a seguito di un accesso
[...] CP_1 Controparte_1 ispettivo di – la sanzione di € 34.628,74 per l'impiego dei lavoratori CP_2 Per_1
e senza la necessaria comunicazione
[...] Persona_2 Per_3 Per_4 di legge.
Fissata l'udienza di prima comparizione e nella resistenza di e CP_2 CP_1
, costituitisi rispettivamente con comparse del 27 ottobre 2011 e del 23 aprile
[...]
2012, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e rinviata per discussione.
Sennonché, all'udienza del 12 giugno 2017 il nuovo giudice onorario – preso atto della materia del contendere – la rimetteva al Presidente del Tribunale per la designazione del giudice togato competente per tabella.
Dopo plurimi rinvii il giudizio – iscritto medio tempore al n. 1036/2017 Registro
Generale Affari Civili Contenziosi – perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 22 giugno 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Con ordinanza del 26 giugno 2023 – considerato che la fissazione della nuova udienza davanti al giudice del contenzioso ordinario non risultava essere mai stata portata a conoscenza alle parti convenute – si disponeva la comunicazione agli opposti: solo l' depositava memoria insistendo in atti, mentre CP_2 CP_1
rimaneva silente.
[...]
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex artt. 420 e 429 c.p.c.
2. – In premessa va precisato che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
Peraltro, a fronte dell'assegnazione della controversia al giudice del contenzioso ordinario tabellarmente competente, è superata la censura di erronea introduzione della lite formulata da nel suo atto Controparte_1 introduttivo.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il 19 aprile 2006 funzionari dell' nel corso di un accertamento nei riguardi CP_2 della ditta rinvenivano nel cantiere sito in Capo d'Orlando, Organizzazione_2
3 via Libertà n. 21 tre lavoratori – , e Persona_5 Persona_6 Persona_2
– che dichiaravano di avere iniziato a prestare la propria opera proprio in
[...] quella data.
Con verbale n. 545 Isp. del 28 aprile 2006 l'Ente accertatore dichiarava che la ditta, seppur successivamente, “ha esibito la documentazione obbligatoria dalla quale si evince che le comunicazioni di assunzione alla competenza SCICA sono state effettuate a mezzo trasmissione per raccomandata del prescritto mod. C/Ass. in data 19 aprile 2006 e del mod. D.N.A. Org_ all' trasmesso in data 19/4/2006 per il sig. ed in data 21/4/2006 per i sigg.ri Per_6
e ”. Per_5 Per_2
Infine, in data 9 maggio 2011 veniva emesso (e successivamente notificato) il provvedimento n. TYXLS1100023 2011 con cui veniva irrogata ad Parte_2 la sanzione di € 34.628,74 in forza dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 22 febbraio
[...]
2002, n. 12 ratione temporis applicabile, alla cui stregua “ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione” e che Corte Cost., 12 aprile 2005, n. 144 ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette(va) la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.
2.1 – Con i primi due motivi di opposizione censura il provvedimento Parte_1 impugnato perché lo stesso non reca l'avviso della facoltà di provare l'effettiva data di inizio del rapporto lavorativo idonea a incidere sul quantum della sanzione ovvero per l'omessa specificazione del giudice competente in caso di contestazioni.
Le doglianze non colgono nel segno e confliggono con la condotta processuale dell'opponente. In entrambi i casi, infatti, le omissioni denunciate costituiscono in astratto mere irregolarità inidonee a determinare l'invalidità dell'atto, avendo i vizi di nullità carattere tassativo.
In concreto, poi, la parte non può dolersi che i suoi diritti di difesa siano stati menomati sia perché è onere del consociato conoscere le leggi dell'ordinamento giuridico, ivi inclusa la possibilità di fornire la prova contraria relativa alla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, sia perché nel giudizio di cognizione
4 conseguente all'opposizione la stessa ha recuperato tutte le facoltà difensive di cui era stata a suo dire privata.
Ma vi è di più.
Emerge per tabulas che ha formulato in via amministrativa osservazioni Parte_1 con cui, analogamente al terzo motivo di censura in questa sede spiegato, ha dichiarato che il rapporto di lavoro è stato instaurato lo stesso giorno dell'accertamento e che, pertanto, è stata messa nella condizione di contraddire.
Va infine evidenziato che, nella parte in cui indica il Tribunale ordinario quale autorità competente, il provvedimento impugnato rinvia agli artt. 22 ss. L. n.
689/1981 permettendo quindi alla di adire – come avvenuto – l'autorità corretta.
2.2. – Con il terzo motivo l'opponente censura il provvedimento impugnato per avere ignorato la circostanza che la comunicazione del rapporto di lavoro era stata eseguita il giorno stesso dell'ispezione.
Il motivo è fondato.
L'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 ratione temporis applicabile prevedeva che “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico
e normativo (...)”.
È in atti la prova che il 19 aprile 2006 parte opponente ha inviato al Centro per l'Impiego di Capo d'Orlando la comunicazione di instaurazione del rapporto per ciascuno dei lavoratori rinvenuti in cantiere.
Beninteso al Tribunale non sfugge che le raccomandate sono state consegnate per la spedizione alle ore 18:14.
Nondimeno, da un lato, il verbale di accesso ispettivo non indica l'orario in cui il personale ha eseguito i controlli né i testi escussi nell'interesse della P.A. CP_2 hanno fornito alcun riferimento temporale;
dall'altro l'espressione comunicazione contestuale non pare inibire l'adempimento entro la conclusione del primo giorno di lavoro non foss'altro perché, qualora esso dovesse obbligatoriamente perfezionarsi
5 nel minuto antecedente l'inizio della prestazione, tale comunicazione sarebbe de facto preventiva.
In questo senso, del resto, depone la nuova formulazione dell'art. 9 bis citato alla cui stregua la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti lavoro deve avvenire «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione».
In difetto della puntuale dimostrazione dei presupposti applicativi della sanzione per c.d. lavoro nero, la cui prova spetta – come noto – alla pubblica amministrazione (v., per tutte, Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass., n. 1122/1999; Cass. n.
1531/1996; Cass., n. 3741/1999), l'opposizione va accolta e l'atto di irrogazione sanzioni n. TYXLS1100023 2011 del 9 maggio 2011 deve essere annullato.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e della causalità.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 in ragione della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e alla luce delle numerose udienze di mero rinvio disposte nel corso degli anni.
Nondimeno, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, vanno poste a carico di n.q. le spese sostenute da anch'esse Parte_1 CP_2 secondo i parametri prima indicati (comprensivi della fase istruttoria giacché, pur non avendo l'Ente formulato richieste di prova, il suo difensore ha esaminato quelle altrui e ha comunque partecipato alle due udienze di escussione testimoniale del 14 luglio 2016 e del 7 novembre 2016).
L'opponente ha infatti erroneamente evocato in giudizio anche l' che, invero, CP_2 nella vicenda in esame si è limitato a compiere prodromiche attività di accertamento immuni da vizi: il potere di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della sanzione e di irrogare la stessa spettava infatti – alla luce della disciplina ratione temporis applicabile – esclusivamente all'agenzia fiscale.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1036/2017 R.G. così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di irrogazione sanzioni n.
TYXLS1100023 2011 del 9 maggio 2011 emesso da
[...]
Controparte_1
[...]
2) condanna Controparte_1 al pagamento nei confronti di
[...] [...]
nella qualità di titolare della ditta (p.i. ) delle Pt_1 Org_1 P.IVA_1 spese di lite che liquida in € 4.354,00 (di cui € 545 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna nella qualità di titolare della ditta (p.i. Parte_1 Org_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre P.IVA_1 CP_2 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, lì 1° marzo 2024. Il Giudice Giuseppe Puglisi
7
VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 01/03/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1036/2017 R.G.
È comparso, per il ricorrente, l'avv. ANTONELLA SICILIA in sostituzione dell'avv. FILIPPO SCHEPIS, la quale insiste in ricorso e chiede l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore titolare.
Nessuno è comparso per i resistenti.
IL G.U. invita a discutere oralmente la causa.
La parte comparsa discute oralmente la causa.
IL G.U. decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo
Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1036/2017 R.G.
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare della Parte_1 CodiceFiscale_1 ditta (p.i. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti Org_1 P.IVA_1 dall'avv. Filippo Schepis, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore (c.f. ), rappresentata e difesa da proprio funzionario P.IVA_2
E in Controparte_2 persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Oliviero Atzeni, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso atto di irrogazione delle sanzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso dell'8 giugno 2011 , n.q. di titolare della ditta Parte_1 Org_1 si opponeva davanti alla sezione lavoro di questo Tribunale (causa n. 1296/2011
2 R.G. Lav.) al provvedimento n. TYXLS1100023 2011 con cui l CP_1
di le aveva irrogato – a seguito di un accesso
[...] CP_1 Controparte_1 ispettivo di – la sanzione di € 34.628,74 per l'impiego dei lavoratori CP_2 Per_1
e senza la necessaria comunicazione
[...] Persona_2 Per_3 Per_4 di legge.
Fissata l'udienza di prima comparizione e nella resistenza di e CP_2 CP_1
, costituitisi rispettivamente con comparse del 27 ottobre 2011 e del 23 aprile
[...]
2012, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e rinviata per discussione.
Sennonché, all'udienza del 12 giugno 2017 il nuovo giudice onorario – preso atto della materia del contendere – la rimetteva al Presidente del Tribunale per la designazione del giudice togato competente per tabella.
Dopo plurimi rinvii il giudizio – iscritto medio tempore al n. 1036/2017 Registro
Generale Affari Civili Contenziosi – perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 22 giugno 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Con ordinanza del 26 giugno 2023 – considerato che la fissazione della nuova udienza davanti al giudice del contenzioso ordinario non risultava essere mai stata portata a conoscenza alle parti convenute – si disponeva la comunicazione agli opposti: solo l' depositava memoria insistendo in atti, mentre CP_2 CP_1
rimaneva silente.
[...]
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex artt. 420 e 429 c.p.c.
2. – In premessa va precisato che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
Peraltro, a fronte dell'assegnazione della controversia al giudice del contenzioso ordinario tabellarmente competente, è superata la censura di erronea introduzione della lite formulata da nel suo atto Controparte_1 introduttivo.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il 19 aprile 2006 funzionari dell' nel corso di un accertamento nei riguardi CP_2 della ditta rinvenivano nel cantiere sito in Capo d'Orlando, Organizzazione_2
3 via Libertà n. 21 tre lavoratori – , e Persona_5 Persona_6 Persona_2
– che dichiaravano di avere iniziato a prestare la propria opera proprio in
[...] quella data.
Con verbale n. 545 Isp. del 28 aprile 2006 l'Ente accertatore dichiarava che la ditta, seppur successivamente, “ha esibito la documentazione obbligatoria dalla quale si evince che le comunicazioni di assunzione alla competenza SCICA sono state effettuate a mezzo trasmissione per raccomandata del prescritto mod. C/Ass. in data 19 aprile 2006 e del mod. D.N.A. Org_ all' trasmesso in data 19/4/2006 per il sig. ed in data 21/4/2006 per i sigg.ri Per_6
e ”. Per_5 Per_2
Infine, in data 9 maggio 2011 veniva emesso (e successivamente notificato) il provvedimento n. TYXLS1100023 2011 con cui veniva irrogata ad Parte_2 la sanzione di € 34.628,74 in forza dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 22 febbraio
[...]
2002, n. 12 ratione temporis applicabile, alla cui stregua “ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione” e che Corte Cost., 12 aprile 2005, n. 144 ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette(va) la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.
2.1 – Con i primi due motivi di opposizione censura il provvedimento Parte_1 impugnato perché lo stesso non reca l'avviso della facoltà di provare l'effettiva data di inizio del rapporto lavorativo idonea a incidere sul quantum della sanzione ovvero per l'omessa specificazione del giudice competente in caso di contestazioni.
Le doglianze non colgono nel segno e confliggono con la condotta processuale dell'opponente. In entrambi i casi, infatti, le omissioni denunciate costituiscono in astratto mere irregolarità inidonee a determinare l'invalidità dell'atto, avendo i vizi di nullità carattere tassativo.
In concreto, poi, la parte non può dolersi che i suoi diritti di difesa siano stati menomati sia perché è onere del consociato conoscere le leggi dell'ordinamento giuridico, ivi inclusa la possibilità di fornire la prova contraria relativa alla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, sia perché nel giudizio di cognizione
4 conseguente all'opposizione la stessa ha recuperato tutte le facoltà difensive di cui era stata a suo dire privata.
Ma vi è di più.
Emerge per tabulas che ha formulato in via amministrativa osservazioni Parte_1 con cui, analogamente al terzo motivo di censura in questa sede spiegato, ha dichiarato che il rapporto di lavoro è stato instaurato lo stesso giorno dell'accertamento e che, pertanto, è stata messa nella condizione di contraddire.
Va infine evidenziato che, nella parte in cui indica il Tribunale ordinario quale autorità competente, il provvedimento impugnato rinvia agli artt. 22 ss. L. n.
689/1981 permettendo quindi alla di adire – come avvenuto – l'autorità corretta.
2.2. – Con il terzo motivo l'opponente censura il provvedimento impugnato per avere ignorato la circostanza che la comunicazione del rapporto di lavoro era stata eseguita il giorno stesso dell'ispezione.
Il motivo è fondato.
L'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 ratione temporis applicabile prevedeva che “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico
e normativo (...)”.
È in atti la prova che il 19 aprile 2006 parte opponente ha inviato al Centro per l'Impiego di Capo d'Orlando la comunicazione di instaurazione del rapporto per ciascuno dei lavoratori rinvenuti in cantiere.
Beninteso al Tribunale non sfugge che le raccomandate sono state consegnate per la spedizione alle ore 18:14.
Nondimeno, da un lato, il verbale di accesso ispettivo non indica l'orario in cui il personale ha eseguito i controlli né i testi escussi nell'interesse della P.A. CP_2 hanno fornito alcun riferimento temporale;
dall'altro l'espressione comunicazione contestuale non pare inibire l'adempimento entro la conclusione del primo giorno di lavoro non foss'altro perché, qualora esso dovesse obbligatoriamente perfezionarsi
5 nel minuto antecedente l'inizio della prestazione, tale comunicazione sarebbe de facto preventiva.
In questo senso, del resto, depone la nuova formulazione dell'art. 9 bis citato alla cui stregua la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti lavoro deve avvenire «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione».
In difetto della puntuale dimostrazione dei presupposti applicativi della sanzione per c.d. lavoro nero, la cui prova spetta – come noto – alla pubblica amministrazione (v., per tutte, Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass., n. 1122/1999; Cass. n.
1531/1996; Cass., n. 3741/1999), l'opposizione va accolta e l'atto di irrogazione sanzioni n. TYXLS1100023 2011 del 9 maggio 2011 deve essere annullato.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e della causalità.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 in ragione della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e alla luce delle numerose udienze di mero rinvio disposte nel corso degli anni.
Nondimeno, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, vanno poste a carico di n.q. le spese sostenute da anch'esse Parte_1 CP_2 secondo i parametri prima indicati (comprensivi della fase istruttoria giacché, pur non avendo l'Ente formulato richieste di prova, il suo difensore ha esaminato quelle altrui e ha comunque partecipato alle due udienze di escussione testimoniale del 14 luglio 2016 e del 7 novembre 2016).
L'opponente ha infatti erroneamente evocato in giudizio anche l' che, invero, CP_2 nella vicenda in esame si è limitato a compiere prodromiche attività di accertamento immuni da vizi: il potere di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della sanzione e di irrogare la stessa spettava infatti – alla luce della disciplina ratione temporis applicabile – esclusivamente all'agenzia fiscale.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1036/2017 R.G. così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di irrogazione sanzioni n.
TYXLS1100023 2011 del 9 maggio 2011 emesso da
[...]
Controparte_1
[...]
2) condanna Controparte_1 al pagamento nei confronti di
[...] [...]
nella qualità di titolare della ditta (p.i. ) delle Pt_1 Org_1 P.IVA_1 spese di lite che liquida in € 4.354,00 (di cui € 545 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna nella qualità di titolare della ditta (p.i. Parte_1 Org_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre P.IVA_1 CP_2 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, lì 1° marzo 2024. Il Giudice Giuseppe Puglisi
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