TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2015/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dagli avv.ti Bassano e Quattrone e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 17.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile a Caserta in data 19.07.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1984, numero 29, parte I), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (25.02.1986) e Per_1
(03.01.1989); che con sentenza n. 125/2024 del 02.02.2024, passata in giudicato, il Tribunale Per_2 della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“DISPORRE a carico di la somma mensile pari a € 1.150,00 (millecentocinquanta) Parte_2 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge , oltre rivalutazione annuale Parte_1 ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 04.12.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato le rispettive condizioni patrimoniali. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Parte_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi a Caserta in data 19.07.1984 (trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1984, numero 29, parte I); - omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RE Di OB CI SE