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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER LA;
ricorrente e
(c.f. ), domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, Corso Stati Uniti n. 45; parte resistente non costituita
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “modificare il provvedimento 24/02/2022 del Tribunale di Ivrea reso nel procedimento RG 2841/2017 nella parte in cui rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. in relazione all'attività espletata nell'anno 2017, nonché liquidare i Parte_1 compensi dovuti per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio, nella misura di € 1.687,00 oltre compenso forfettario, IVA e CPA in applicazione del D.M. n. 55\2014 e s.m.i. e già ridotti della metà come disposto dall'art. 130 DPR 115/02”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, l. n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
1 (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di avere assistito dal 2017 al 2019 , Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del giudizio n. 2841/2017
R.G., avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, ha impugnato il decreto del 24.02.2022 in forza del quale il Tribunale di Ivrea, dopo aver revocato il beneficio con effetto dal 2018 per superamento dei limiti di reddito, ha respinto la richiesta di liquidazione degli onorari.
In estrema sintesi, l'avv. , dopo aver descritto le attività difensive Parte_1
svolte in favore dell'assistita, consistite nella fase di studio e nella fase introduttiva del giudizio di merito, ha censurato il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi maturati per le attività comunque espletate nell'anno 2017 e comunque in data antecedente alla decorrenza degli effetti della revoca.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 01.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In termini generali giova osservare come la legittimazione a impugnare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetti unicamente alla parte che ha subito la revoca, essendo la sola titolare del diritto a tale patrocinio. Il difensore, di contro, potendo agire solo per la liquidazione del compenso laddove il beneficio non sia venuto meno, è legittimato a censurare il solo rigetto della propria richiesta di liquidazione (cfr. Cass., sez. VI, ord. n.
21997/2018; in linea, Cass., n. 16424/2020).
Nonostante nell'intestazione dell'atto introduttivo il ricorrente individui quale oggetto del giudizio “il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della
2 sig.ra , il che renderebbe inammissibile l'opposizione, tuttavia dalla lettura Per_1
congiunta del corpo dell'atto introduttivo e delle relative conclusioni, si evince come l'avv. abbia impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, Pt_1
dolendosi dell'omesso riconoscimento degli importi maturati prima degli effetti della revoca (cfr. conclusioni pag. 3 “Voglia modificare il provvedimento 24/02/2022 del
Tribunale di Ivrea reso nel procedimento RG 2841/2017 nella parte in cui rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. in relazione all'attività espletata nell'anno Parte_1
2017, nonché liquidare i compensi dovuti per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio, nella misura di € 1.687,00 oltre compenso forfettario, IVA e CPA in applicazione del D.M. n.
55\2014 e s.m.i. e già ridotti della metà come disposto dall'art. 130 DPR 115/02”).
L'opposizione deve pertanto essere ritenuta ammissibile.
Venendo al merito, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile di ufficio (cfr. tra le tante Cass., 16778/2019), è emerso come l'avv. abbia assistito quale parte Parte_1 Persona_1
ricorrente nel giudizio di separazione dal coniuge rubricato al n. 2841/2017 R.G.
Il ricorrente ha originariamente formulato istanza di liquidazione avuto riguardo alle attività svolte per la propria assistita nella fase di studio, in quella introduttiva e nella fase istruttoria del procedimento di separazione, formulando un'ipotesi di compenso di € 3.467,00, al netto della riduzione del 50% di cui all'art. 130 d.P.R.
115/2002 (cfr. doc. 4 della produzione di parte).
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale, preso atto che dalla documentazione reddituale prodotta nel suddetto giudizio è risultato il superamento, nell'anno 2018, del limite di reddito per la conservazione del beneficio in capo a Persona_1
, ne ha disposto la revoca e, conseguentemente, ha provveduto al “rigetto delle
[...]
istanze di liquidazione del compenso formulate dai due difensori che si sono succeduti nella difesa della parte ricorrente” (cfr. doc. 5).
Il ricorrente ha censurato la decisione sotto il profilo dell'omesso riconoscimento del diritto agli onorari maturati per le attività difensive svolte anteriormente al momento in cui dovevano spiegarsi gli effetti della revoca, vale a dire, la fase di
3 studio e la fase introduttiva espletate nel 2017, chiedendo la liquidazione della somma di € 1.687,00 per le due fasi.
Le censure sono parzialmente fondate.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 136, d.P.R. n. 115/2002, il quale, contemplando l'ipotesi di variazione sopravvenuta delle condizioni reddituali in capo alla parte già ammessa al patrocinio, dispone che il magistrato che procede provveda alla revoca dell'ammissione provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.
All'ultimo comma, è stabilito che la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modifiche reddituali individuato nel provvedimento del magistrato procedente, mentre negli altri casi ha efficacia retroattiva (cfr. art. 136 ultimo comma D.P.R. 115/2002 “La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”).
Ciò posto, poiché nel caso specie è pacifico come la variazione reddituale sia stata individuata dal Tribunale nel provvedimento impugnato “con effetto dal 2018”, ne consegue che, in applicazione dell'art. 136 d.P.R. 115/2002, la revoca per sopravvenuto mutamento delle condizioni di reddito, a differenza dell'ipotesi di revoca per insussistenza ab origine dei presupposti ovvero per aver agito con dolo o colpa grave, non assume efficacia retroattiva e non può incidere sul diritto del difensore al compenso per le fasi compiute prima di tale momento (sull'efficacia ex nunc del provvedimento di revoca del beneficio per sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, si veda per tutte Cass., n. 4315/2020).
In parziale modifica del decreto opposto, dunque, all'avv. deve Parte_1
essere liquidato il compenso spettante per le attività correlate alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio n. 2481/2017.
Quanto ai criteri di liquidazione, in termini generali giova osservare come la
Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – che impone di
4 liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti – va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel diverso senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr. Cass. 36793/2022; Cass. n. 31404/2019; Cass. n.
2527/2012).
Sempre in termini generali, in relazione ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo liquidabile nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, all'opponente deve essere riconosciuta la liquidazione dei compensi nella misura ricompresa tra i valori minimi e medi per la fase di studio e la fase introduttiva espletate nell'anno 2017, prima della variazione reddituale che ha prodotto, a decorrere soltanto dal 2018, la revoca del beneficio in capo alla parte assistita.
Tenuto dunque conto della natura delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché della natura e valore della controversia, della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta in relazione alle attività effettivamente svolte dal difensore fino alla revoca dell'ammissione al patrocinio, si ritiene di liquidare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € 750,00, già dimidiato ai sensi dell'art. 130, d.P.R. 115/2002, nella formulazione anteriore alla riforma del 2022, con riguardo ai compensi per cause di valore indeterminato e di non rilevante complessità (scaglione € 26.000,00 - € 52.000,00; tabella 15; € 900,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva, ridotti di 1/2 rispettivamente a € 450,00 ed € 300,00).
5 In conclusione, dunque, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto dall'avv. , il decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data Parte_1
24.02.2022 deve essere modificato, con conseguente liquidazione dell'importo di €
750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'accoglimento solamente parziale del ricorso e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n.
2817/2024 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. , modifica il Parte_1
decreto emesso il 24.02.2022 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n. 2841/2017
R.G. e liquida in favore del ricorrente la somma di € 750,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 28.10.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER LA;
ricorrente e
(c.f. ), domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, Corso Stati Uniti n. 45; parte resistente non costituita
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “modificare il provvedimento 24/02/2022 del Tribunale di Ivrea reso nel procedimento RG 2841/2017 nella parte in cui rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. in relazione all'attività espletata nell'anno 2017, nonché liquidare i Parte_1 compensi dovuti per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio, nella misura di € 1.687,00 oltre compenso forfettario, IVA e CPA in applicazione del D.M. n. 55\2014 e s.m.i. e già ridotti della metà come disposto dall'art. 130 DPR 115/02”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, l. n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
1 (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di avere assistito dal 2017 al 2019 , Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del giudizio n. 2841/2017
R.G., avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, ha impugnato il decreto del 24.02.2022 in forza del quale il Tribunale di Ivrea, dopo aver revocato il beneficio con effetto dal 2018 per superamento dei limiti di reddito, ha respinto la richiesta di liquidazione degli onorari.
In estrema sintesi, l'avv. , dopo aver descritto le attività difensive Parte_1
svolte in favore dell'assistita, consistite nella fase di studio e nella fase introduttiva del giudizio di merito, ha censurato il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi maturati per le attività comunque espletate nell'anno 2017 e comunque in data antecedente alla decorrenza degli effetti della revoca.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 01.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In termini generali giova osservare come la legittimazione a impugnare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetti unicamente alla parte che ha subito la revoca, essendo la sola titolare del diritto a tale patrocinio. Il difensore, di contro, potendo agire solo per la liquidazione del compenso laddove il beneficio non sia venuto meno, è legittimato a censurare il solo rigetto della propria richiesta di liquidazione (cfr. Cass., sez. VI, ord. n.
21997/2018; in linea, Cass., n. 16424/2020).
Nonostante nell'intestazione dell'atto introduttivo il ricorrente individui quale oggetto del giudizio “il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della
2 sig.ra , il che renderebbe inammissibile l'opposizione, tuttavia dalla lettura Per_1
congiunta del corpo dell'atto introduttivo e delle relative conclusioni, si evince come l'avv. abbia impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, Pt_1
dolendosi dell'omesso riconoscimento degli importi maturati prima degli effetti della revoca (cfr. conclusioni pag. 3 “Voglia modificare il provvedimento 24/02/2022 del
Tribunale di Ivrea reso nel procedimento RG 2841/2017 nella parte in cui rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi dell'avv. in relazione all'attività espletata nell'anno Parte_1
2017, nonché liquidare i compensi dovuti per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio, nella misura di € 1.687,00 oltre compenso forfettario, IVA e CPA in applicazione del D.M. n.
55\2014 e s.m.i. e già ridotti della metà come disposto dall'art. 130 DPR 115/02”).
L'opposizione deve pertanto essere ritenuta ammissibile.
Venendo al merito, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile di ufficio (cfr. tra le tante Cass., 16778/2019), è emerso come l'avv. abbia assistito quale parte Parte_1 Persona_1
ricorrente nel giudizio di separazione dal coniuge rubricato al n. 2841/2017 R.G.
Il ricorrente ha originariamente formulato istanza di liquidazione avuto riguardo alle attività svolte per la propria assistita nella fase di studio, in quella introduttiva e nella fase istruttoria del procedimento di separazione, formulando un'ipotesi di compenso di € 3.467,00, al netto della riduzione del 50% di cui all'art. 130 d.P.R.
115/2002 (cfr. doc. 4 della produzione di parte).
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale, preso atto che dalla documentazione reddituale prodotta nel suddetto giudizio è risultato il superamento, nell'anno 2018, del limite di reddito per la conservazione del beneficio in capo a Persona_1
, ne ha disposto la revoca e, conseguentemente, ha provveduto al “rigetto delle
[...]
istanze di liquidazione del compenso formulate dai due difensori che si sono succeduti nella difesa della parte ricorrente” (cfr. doc. 5).
Il ricorrente ha censurato la decisione sotto il profilo dell'omesso riconoscimento del diritto agli onorari maturati per le attività difensive svolte anteriormente al momento in cui dovevano spiegarsi gli effetti della revoca, vale a dire, la fase di
3 studio e la fase introduttiva espletate nel 2017, chiedendo la liquidazione della somma di € 1.687,00 per le due fasi.
Le censure sono parzialmente fondate.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 136, d.P.R. n. 115/2002, il quale, contemplando l'ipotesi di variazione sopravvenuta delle condizioni reddituali in capo alla parte già ammessa al patrocinio, dispone che il magistrato che procede provveda alla revoca dell'ammissione provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.
All'ultimo comma, è stabilito che la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modifiche reddituali individuato nel provvedimento del magistrato procedente, mentre negli altri casi ha efficacia retroattiva (cfr. art. 136 ultimo comma D.P.R. 115/2002 “La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”).
Ciò posto, poiché nel caso specie è pacifico come la variazione reddituale sia stata individuata dal Tribunale nel provvedimento impugnato “con effetto dal 2018”, ne consegue che, in applicazione dell'art. 136 d.P.R. 115/2002, la revoca per sopravvenuto mutamento delle condizioni di reddito, a differenza dell'ipotesi di revoca per insussistenza ab origine dei presupposti ovvero per aver agito con dolo o colpa grave, non assume efficacia retroattiva e non può incidere sul diritto del difensore al compenso per le fasi compiute prima di tale momento (sull'efficacia ex nunc del provvedimento di revoca del beneficio per sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, si veda per tutte Cass., n. 4315/2020).
In parziale modifica del decreto opposto, dunque, all'avv. deve Parte_1
essere liquidato il compenso spettante per le attività correlate alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio n. 2481/2017.
Quanto ai criteri di liquidazione, in termini generali giova osservare come la
Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – che impone di
4 liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti – va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel diverso senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr. Cass. 36793/2022; Cass. n. 31404/2019; Cass. n.
2527/2012).
Sempre in termini generali, in relazione ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo liquidabile nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, all'opponente deve essere riconosciuta la liquidazione dei compensi nella misura ricompresa tra i valori minimi e medi per la fase di studio e la fase introduttiva espletate nell'anno 2017, prima della variazione reddituale che ha prodotto, a decorrere soltanto dal 2018, la revoca del beneficio in capo alla parte assistita.
Tenuto dunque conto della natura delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché della natura e valore della controversia, della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta in relazione alle attività effettivamente svolte dal difensore fino alla revoca dell'ammissione al patrocinio, si ritiene di liquidare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € 750,00, già dimidiato ai sensi dell'art. 130, d.P.R. 115/2002, nella formulazione anteriore alla riforma del 2022, con riguardo ai compensi per cause di valore indeterminato e di non rilevante complessità (scaglione € 26.000,00 - € 52.000,00; tabella 15; € 900,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva, ridotti di 1/2 rispettivamente a € 450,00 ed € 300,00).
5 In conclusione, dunque, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto dall'avv. , il decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data Parte_1
24.02.2022 deve essere modificato, con conseguente liquidazione dell'importo di €
750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'accoglimento solamente parziale del ricorso e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n.
2817/2024 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. , modifica il Parte_1
decreto emesso il 24.02.2022 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n. 2841/2017
R.G. e liquida in favore del ricorrente la somma di € 750,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 28.10.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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