Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 12/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. Avv. COSCARELLI Veronica Ilaria e Avv. DALLA VECCHIA Roberta, del
Foro di Milano, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. GAMBERA Bruno del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01/09/2018 a Meda (MB), dalla cui unione sono nati i figli (n. a Milano il Per_1
01/11/2019) e (n. a Bergamo il 12/07/2022), allo stato ancora minorenni. Le parti, Per_2
1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 08/05/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, pedissequamente riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto deve ritenersi contrario all'interesse dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., stante la tenerissima età dei bambini.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2
in Meda (BG) il 01/09/2018 (iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 medesimo Comune, anno 2018, atto n. 13, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e, per espresso accordo degli stessi, vivranno prevalentemente collocati presso la madre, con possibilità per il padre di vederli e di tenerli con sé compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e relazionali e, comunque, per almeno due giorni alla settimana dalle
2 ore 19.30 alle ore 21.30, nonché a week end alternati dalle ore 21 del venerdì sera alle ore
21 della domenica sera, salvo miglior accordo tra i genitori. Attualmente il SI. Pt_1 lavora in smart working nella giornata di giovedì, pertanto preleverà i figli dalla madre alle ore 20 del giorno precedente per tenerli con sé tutto il giorno di smart working, riportandoli alla madre alle ore 21.00; Il padre, compatibilmente con le eSIenze dei minori e della madre, potrà sentire telefonicamente i figli ogni sera. Durante le vacanze di
Natale i figli trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi, alternando il periodo dal
24 al 30 di dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale. Al fine di consentire lo scambio dei doni farà eccezione il giorno di ANto Stefano, che verrà trascorso con il genitore che non ha avuto i figli nel giorno di Natale;
Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Pasqua, con un genitore e tre giorni, comprensivi del Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con un genitore e due settimane, anche non consecutive, con l'altro, secondo modalità da comunicare all'altro genitore entro il 30/4 di ogni anno;
3) Per espresso accordo delle parti, la casa coniugale sita in AP AN SI (BG),
Via Einaudi n.4, di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, viene assegnata in godimento temporaneo alla IG.ra con tutti i beni mobili e gli arredi nella Parte_2 stessa contenuti. A far data dal 29/07/2025 i coniugi, di comune accordo, conferiranno mandato ad una agenzia immobiliare di loro fiducia affinché il suddetto immobile venga venduto, con divisione del ricavato al 50% tra i coniugi, al netto delle spese di intermediazione, notarili, legali e peritali, che saranno sostenute al 50% dalle parti. Con impegno, nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse opporsi alla vendita, a riconoscere all'altro la somma una tantum di €.60.000,00. La IG.ra in quanto assegnataria Pt_2 dell'immobile di AP AN SI, sino alla data in cui l'immobile verrà venduto, si farà integralmente carico delle relative spese di gestione e di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria, da concordare previamente tra i coniugi, saranno a carico dei medesimi in misura del 50% ciascuno. La SI.ra potrà Pt_2 rimanere nella casa coniugale sino a 15 giorni prima della data fissata per la compravendita, continuando a corrispondere il dovuto per le spese condominiali e per le utenze maturate fino a giorno del rilascio. Qualora, prima della data del rogito notarile, dovesse reperire altra idonea abitazione ove trasferirsi e l'immobile dovesse rimanere libero, le spese condominiali, le utenze ed ogni altra spesa di gestione dell'immobile
3 torneranno ad essere ripartite al 50%. Ove, alla data del rogito, la SI.ra non avesse Pt_2 ancora reperito migliore abitazione quest'ultima si impegna a trasferirsi presso l'abitazione dei genitori sita in Via Papa Leone XIII, 3, 24036 Ponte AN Pietro (BG);
4) Il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere alla IG.ra , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma Per_1 Per_2 mensile di euro 504,00 (€.252 per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
(costo-vita) a decorrere dal mese di gennaio 2026.
5) Per espresso accordo delle parti la IG.ra percepirà il 100% dell'assegno unico;
Pt_2
6) il SI. si impegna a versare a favore del figlio sul libretto postale smart Pt_1 Per_1
a lui intestato n. 000051681501 aperto presso Ufficio postale di AP AN SI
(BG), Via Vittorio Veneto, 42, a titolo di quota mensile integrante il piano di accumulo nr.
50014541601 denominato “Postafuturo Da Grande”, l'ulteriore somma mensile di
€.50,00. La SI.ra , verserà la somma di ulteriori €.50,00 mensili per il Parte_2 piano di accumulo denominato “Postafuturo Da Grande” da crearsi per l'altro figlio
Per_2
7) Il SI. e la IG.ra si impegnano e si obbligano a concorrere Parte_1 Parte_2 al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio ANitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
4 l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che
5 ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento;
8) Per espresso accordo delle parti, l'autovettura Ford Puma Tg.GC364CY già intestata alla IG.ra rimane assegnata in proprietà esclusiva alla stessa, mentre Parte_2
l'autovettura Lancia 312, Tg.FD271YZ già intestata al IG. rimane assegnata Parte_1 in proprietà esclusiva allo stesso;
9) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni e dei risparmi comuni e di non aver nulla a richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di contribuzione alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6