TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1775/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1775 /2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 14/02/2025 alle ore 9:00, avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Simone Bandiera in sostituzione dell'Avv. Fontana Sergio e per l' l'avv. Laura Schermi, in sostituzione dell'avv. CP_1
Perego Nadia.
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato CP_1 documento comprovante la disposizione del 11/02/2025 con la quale in relazione all'O.I. oggetto del giudizio l' ha disposto l'annullamento in autotutela della stessa, per le CP_2 motivazioni ivi indicate, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Bandiera chiede a condanna di pe ril CP_1 principio della soccombenza virtuale, l'avv. Schermi si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 14/02/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1775/2024 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fontana Sergio , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Perego, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Si dà atto che con provvedimento del 9/05/2024 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-001918582 notificata il 02/04/2024 (protocollo n.: CP_1
CP_
.7600.21/03/2024.0077315) emessa dall' nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
e della società Cantine Sicule S.r.l. – in qualità di obbligati in solido con il sig.
[...]
– ordinandogli il pagamento di €. 5.238,00 a titolo di sanzione Parte_2
amministrativa per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 463/1983 e successive modifiche e integrazioni. Tale Ordinanza-Ingiunzione è relativa all'atto di accertamento n.
.7600.29/08/2019.0159250 del 29/08/2019. A sostegno della opposizione eccepiva la CP_1
2 mancata notifica dell'atto di accertamento, la prescrizione, l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981, la mancanza di responsabilità dell'opponente.
Si costituiva l' in data 13.02.2024 deducendo che, preso atto dei rilievi del ricorrente CP_1
in ricorso, l' ha annullato l'ordinanza ingiunzione, con disposizione di annullamento CP_2
che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese
CP_ di lite. Il procuratore dell ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
3 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 14/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
4