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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore17:45, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_1 C.F._1
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RU Parte_2 C.F._2
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_3 C.F._3
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
MICHELE MA (C.F. con il patrocinio dell'avv. RU C.F._4
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
MICHELE NE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._5
RU FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RU FA
pagina 1 di 13 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._6 dell'avv. RU FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RU FA
RA UT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU C.F._7
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_4 C.F._8
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Controparte_2 C.F._9
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RU FA Parte_5 C.F._10
e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_3 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE
FARAVELLI 2 00195 ROMA presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
US EL, LI EL, , MU AE, Controparte_1 Parte_4
e adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le
[...] Controparte_2 Parte_5
pagina 2 di 13 seguenti conclusioni “che il Tribunale di Livorno, Giudice del Lavoro, voglia fissare udienza ai sensi dell'art. 415 c.p.c. per la discussione della presente causa in contraddittorio con in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti EL Parte_1
MA, AE UT, , Controparte_1 Parte_3 [...]
, e EL NE, CP_2 Parte_5 Parte_4 Parte_2 delle seguenti voci, come in narrativa: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di
Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori
Residenza; 0992 –Indennità per Assenza con riposo Fuori Residenza;
0AD0 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
0170 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Macchina;
0964 – Indennità di Utilizzazione Personale di Macchina Lavoro accessorio:
0965 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta diurna con secondo Agente di Macchina;
0966 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta notturna con secondo Agente di Macchina;
0967 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta diurna Primo Agente;
0968 – Indennità di
Utilizzazione Professionale per la Condotta notturna Primo Agente;
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti
EL MA, AE UT, Parte_1 Controparte_1
, , e Parte_3 Controparte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_2
EL NE, a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 – Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
0170 – pagina 3 di 13 Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Macchina;
0964 – Indennità di Utilizzazione Personale di
Macchina Lavoro accessorio: 0965 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta diurna con secondo
Agente di Macchina;
0966 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta notturna con secondo Agente di Macchina;
0967 – Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta diurna Primo Agente;
0968 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta notturna Primo Agente;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € 10.735,19 ( , € Parte_1
14.461,03 (US), € 12.604,97 ( , € 14.782,15 (MU), € 21.819,80 , € 16.298,51 CP_1 Pt_3
( , € 8.112,13 ( , € 8.783,19 ( ), € 9.861,02 ( e € 6.927,17 (LI), come CP_2 Pt_5 Parte_4 Pt_2 da conteggi prodotti, salve le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti, tutti dipendenti a tempo pieno e indeterminato della società Controparte_3 con figura professionale di macchinisti ovvero di capo treno/capo servizi, di aver ricevuto una retribuzione delle proprie ferie in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinariamente erogata, in particolare senza che la stessa tenesse conto di una serie di voci legate allo status professionale.
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia nelle sentenze C-155/10 e C-539/12, dunque, chiedevano accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, dell'art. 31 CCNL della Mobilità- Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e dell'art. 30 CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, di alcune indennità compiutamente specificate in ricorso avuto riguardo ai ricorrenti capo treno/capo servizi treno e ai ricorrenti macchinisti. Nella prospettazione attorea le richiamate disposizioni del CCNL determinavano una diminuzione della retribuzione dei periodi feriali rispetto a quella ordinaria in misura pari al 31%, di talché chiedevano la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, Controparte_3 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente contestava integralmente nel merito la ricostruzione attorea, evidenziando che la tutela offerta dall'art 36 Cost., in uno con la disciplina sanzionatoria del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003, escludono automaticamente ed in concreto l'effetto dissuasivo oggetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, quindi, qualsivoglia violazione dell'art 7 Direttiva 2003/1988. La società convenuta, inoltre, da un lato pagina 4 di 13 sottolineava l'evoluzione della contrattazione collettiva al fine di escludere la rilevanza a fini retributivi della IUP giornaliera e dall'altro evidenziava la natura indennitaria e non retributiva del compenso per assenza dalla residenza. Nella prospettazione della resistente, comunque, il ricalcolo dovrebbe al più riguardare le sole quattro settimane di calendario (ovvero 20 giorni lavorativi), quali giornate “protette” dalla Direttiva. Infine, la convenuta eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che, come emerge dagli atti e dalla documentazione offerta, le pretese dei ricorrenti , e LI, dipendenti di quali Pt_5 Parte_4 Pt_2 Controparte_3 Parte_6 riguarda le seguenti indennità variabili assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva: - Indennità scorta vetture eccedenti (voce 0547) – Indennità Riserva
(voce 0790) - Indennità di utilizzazione professionale (IUP) nelle diverse componenti dell'indennità di condotta diurna e notturna (voci 0969 e 0970), dell'indennità di riserva (voce 0790), della IUP scorta diurna equipaggio agente solo e della IUP scorta notturna equipaggio agente solo (voci
0AD0 e 0AD1) - Indennità di assenza dalla residenza (IAR), nelle componenti “senza riposo” e
“con riposo” (voci 0991 e 0992).
Avuto riguardo, invece, ai ricorrenti US, MU, e Parte_1 CP_1 Pt_3 CP_2 dipendenti di macchinisti, la domanda riguarda le seguenti indennità variabili Controparte_3 assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva:– IUP Riserva traghettamenti tradotte manovre (voce 0790) - Indennità di condotta attribuita a chilometro per i treni con solamente il macchinista in cabina di guardia (voce 0170) – Ulteriore indennità accessorie specifiche della figura (voce 0964) – indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina (voce 0965) - indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina (voce 0966) - indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna primo agente di macchina (voce 0967) – indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna primo agente di macchina (voce 0968) -
Indennità di assenza dalla residenza (IAR), nelle componenti “senza riposo” e “con riposo” (voci
0991 e 0992).
pagina 5 di 13 Deve allora richiamarsi, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la pronuncia della Corte di Appello di Firenze n. 396/2025 del 20.6.2025 (in atti versata) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo
“L'appello va accolto, in linea con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che, in cause analoghe, ha affermato il diritto di macchinisti o capitreno delle ferrovie alla inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), motivando in sintesi che:
(i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (cfr. Cass.6282/2025, Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024,
Cass.19663/2023). Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del 24.9/8.11.2024 , la Controparte_4 CP_5 cui motivazione è pienamente valevole anche nella presente causa. La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE
(art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non costituiscono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo. In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra pagina 6 di 13 partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi CP_3 all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma qui si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea
"quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Citando la sentenza della CGUE del
13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44,
e giurisprudenza ivi citata). Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE. In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio. Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene il fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in
C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) pagina 7 di 13 potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il lavoratore abbia fruito ogni anno delle ferie. E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione delle due voci qui in discussione nella retribuzione feriale, l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza (IAR). Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva: “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” Nello stesso senso si sono espresse anche Cass.6282/2025,
Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc. su ricorso di . Sulla base di questi principi e argomenti di ritiene che la domanda del CP_3 lavoratore appellante sia fondata per quanto riguarda l'an e la sentenza di primo grado debba quindi essere riformata. Per quanto riguarda i criteri di calcolo delle differenze retributive adottato dall'appellante, secondo al lavoratore spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni lavorativi CP_3 poiché l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti pagina 8 di 13 tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta, secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL. Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato. Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024). Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice). Si richiama la diffusa motivazione della sentenza di questa Corte n.629/2024 (rel. Santoni Rugiu): “Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali. In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n. 13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti... In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass.
n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo. Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza percentuale delle medesime voci CP_3 rivendicate sulla retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in pagina 9 di 13 funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie. Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto). Secondo
il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel CP_3 periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). E' vero che
Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.. Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28. Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti: - l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” - l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.
3 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo pagina 10 di 13 settimanale (e non alle ferie)”. Per quanto riguarda, infine, la voce indennità di utilizzazione professionale, che per contratto collettivo nei giorni di ferie viene corrisposta secondo un importo fisso giornaliero (euro 12,80 per macchinisti ed euro 4,50 per capitreno), il credito del lavoratore deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale – mentre la parte fissa, se inclusa nella domanda, deve essere decurtata. La Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha chiesto alla parte appellante spiegazioni sui conteggi e comunque una loro riformulazione con computo della sola IUP variabile (esclusa IUP fissa), calcolo delle differenze con riferimento ai giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno entro il limite massimo di 24 giorni, calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale (a partire dal 18.7.2007). In base ai nuovi conteggi il credito per differenze retributive è stato ricalcolato in euro 8.185,47, oltre euro 606,33 per incidenza t.f.r. (complessivi euro
8.185,47), importo pertanto superiore rispetto a quello dei conteggi allegati al ricorso in primo grado (doc.27), Cont nonostante l'esclusione dell'anno 2006, della fissa e del limite dei giorni di ferie annui a 24. Richieste Per_ spiegazioni in ordine a tale incongruenza, l'appellante con nota del consulente dr. ha confermato i nuovi conteggi, spiegando che la IUP detratta era stata contabilizzata erroneamente per euro 12,80 x i gg ferie 24 (come disposto dal collegio), che in sostanza quindi era stata detratta la IUP fissa prevista per il macchinista, mentre l'appellante è e la IUP da detrarre correttamente era di euro 4,50. La spiegazione appare del tutto Per_2 plausibile e non è stata contestata in modo specifico dalla controparte, che nelle note di replica ha chiesto in ipotesi che la condanna sia limitata al petitum di cui al ricorso (euro 8.172,25 di cui euro 563,60 per incidenza t.f.r.). La richiesta non può essere accolta, considerato che nelle conclusioni del ricorso il lavoratore ha chiesto la condanna della convenuta a pagargli “la somma di almeno euro 8.173,25 coma da conteggio prodotto, salve le diverse somme, maggiori o minori, di giustizia..” Si recepiscono pertanto i nuovi conteggi depositati dall'appellante per la determinazione del quantum della condanna. Quanto infine alla questione della prescrizione, nuovamente riproposta da , si rimanda agli approdi cui è pervenuta la CP_3 giurisprudenza di legittimità. In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del pagina 11 di 13 rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022, confermata in numerosi provvedimenti successivi, cfr. Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n.
23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti del lavoratore opera solo a partire dal 18/07/2007.”.
Tanto premesso, nel caso di specie, attesa la diversa prospettazione anche in punto di giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente si è reso necessario disporre CTU contabile di talché l'ausiliario nominato, dott. a seguito di approfondita analisi, ha individuando il numero di ferie Persona_3 effettivamente fruito da ciascun ricorrente dal 2007 al 2021 (cfr. elaborato peritale depositato in data 22.4.2024), calcolo essenzialmente condiviso dai procuratori delle parti (v. verbale di udienza del 18.9.2024).
Individuato il numero dei giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente nell'anno sulla scorta delle articolate e condivise motivazioni sopra richiamate deve quindi condannarsi parte convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito a tale titolo con riferimento al numero dei giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno da ciascun ricorrente, nel limite massimo di 24 giorni all'anno.
Sull'importo in questione spettano altresì ai ricorrenti ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
pagina 12 di 13 Tanto accertato in punto di an si rende necessario disporre un'integrazione della CTU contabile disposta al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente a tale titolo con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti nell'anno, entro il limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo oggetto di causa, al pagamento delle differenze retributive di cui sopra con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rimette la causa sul ruolo quanto alla determinazione della misura delle differenze retributive di cui sopra come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
LIVORNO, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore17:45, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_1 C.F._1
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RU Parte_2 C.F._2
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_3 C.F._3
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
MICHELE MA (C.F. con il patrocinio dell'avv. RU C.F._4
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
MICHELE NE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._5
RU FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RU FA
pagina 1 di 13 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._6 dell'avv. RU FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RU FA
RA UT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU C.F._7
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Parte_4 C.F._8
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RU Controparte_2 C.F._9
FA e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RU FA Parte_5 C.F._10
e dell'avv. BARONE GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
RU FA
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_3 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE
FARAVELLI 2 00195 ROMA presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
US EL, LI EL, , MU AE, Controparte_1 Parte_4
e adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le
[...] Controparte_2 Parte_5
pagina 2 di 13 seguenti conclusioni “che il Tribunale di Livorno, Giudice del Lavoro, voglia fissare udienza ai sensi dell'art. 415 c.p.c. per la discussione della presente causa in contraddittorio con in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti EL Parte_1
MA, AE UT, , Controparte_1 Parte_3 [...]
, e EL NE, CP_2 Parte_5 Parte_4 Parte_2 delle seguenti voci, come in narrativa: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di
Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori
Residenza; 0992 –Indennità per Assenza con riposo Fuori Residenza;
0AD0 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
0170 – Indennità di Utilizzazione
Professionale Personale di Macchina;
0964 – Indennità di Utilizzazione Personale di Macchina Lavoro accessorio:
0965 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta diurna con secondo Agente di Macchina;
0966 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta notturna con secondo Agente di Macchina;
0967 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta diurna Primo Agente;
0968 – Indennità di
Utilizzazione Professionale per la Condotta notturna Primo Agente;
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti
EL MA, AE UT, Parte_1 Controparte_1
, , e Parte_3 Controparte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_2
EL NE, a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 – Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
0170 – pagina 3 di 13 Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Macchina;
0964 – Indennità di Utilizzazione Personale di
Macchina Lavoro accessorio: 0965 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta diurna con secondo
Agente di Macchina;
0966 – Indennità di Utilizzazione Professionale per Condotta notturna con secondo Agente di Macchina;
0967 – Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta diurna Primo Agente;
0968 –
Indennità di Utilizzazione Professionale per la Condotta notturna Primo Agente;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € 10.735,19 ( , € Parte_1
14.461,03 (US), € 12.604,97 ( , € 14.782,15 (MU), € 21.819,80 , € 16.298,51 CP_1 Pt_3
( , € 8.112,13 ( , € 8.783,19 ( ), € 9.861,02 ( e € 6.927,17 (LI), come CP_2 Pt_5 Parte_4 Pt_2 da conteggi prodotti, salve le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti, tutti dipendenti a tempo pieno e indeterminato della società Controparte_3 con figura professionale di macchinisti ovvero di capo treno/capo servizi, di aver ricevuto una retribuzione delle proprie ferie in misura inferiore rispetto alla retribuzione ordinariamente erogata, in particolare senza che la stessa tenesse conto di una serie di voci legate allo status professionale.
Richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia nelle sentenze C-155/10 e C-539/12, dunque, chiedevano accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 CCNL Settore Attività Ferroviarie del
16.04.2003, dell'art. 31 CCNL della Mobilità- Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e dell'art. 30 CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, di alcune indennità compiutamente specificate in ricorso avuto riguardo ai ricorrenti capo treno/capo servizi treno e ai ricorrenti macchinisti. Nella prospettazione attorea le richiamate disposizioni del CCNL determinavano una diminuzione della retribuzione dei periodi feriali rispetto a quella ordinaria in misura pari al 31%, di talché chiedevano la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, Controparte_3 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente contestava integralmente nel merito la ricostruzione attorea, evidenziando che la tutela offerta dall'art 36 Cost., in uno con la disciplina sanzionatoria del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003, escludono automaticamente ed in concreto l'effetto dissuasivo oggetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, quindi, qualsivoglia violazione dell'art 7 Direttiva 2003/1988. La società convenuta, inoltre, da un lato pagina 4 di 13 sottolineava l'evoluzione della contrattazione collettiva al fine di escludere la rilevanza a fini retributivi della IUP giornaliera e dall'altro evidenziava la natura indennitaria e non retributiva del compenso per assenza dalla residenza. Nella prospettazione della resistente, comunque, il ricalcolo dovrebbe al più riguardare le sole quattro settimane di calendario (ovvero 20 giorni lavorativi), quali giornate “protette” dalla Direttiva. Infine, la convenuta eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che, come emerge dagli atti e dalla documentazione offerta, le pretese dei ricorrenti , e LI, dipendenti di quali Pt_5 Parte_4 Pt_2 Controparte_3 Parte_6 riguarda le seguenti indennità variabili assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva: - Indennità scorta vetture eccedenti (voce 0547) – Indennità Riserva
(voce 0790) - Indennità di utilizzazione professionale (IUP) nelle diverse componenti dell'indennità di condotta diurna e notturna (voci 0969 e 0970), dell'indennità di riserva (voce 0790), della IUP scorta diurna equipaggio agente solo e della IUP scorta notturna equipaggio agente solo (voci
0AD0 e 0AD1) - Indennità di assenza dalla residenza (IAR), nelle componenti “senza riposo” e
“con riposo” (voci 0991 e 0992).
Avuto riguardo, invece, ai ricorrenti US, MU, e Parte_1 CP_1 Pt_3 CP_2 dipendenti di macchinisti, la domanda riguarda le seguenti indennità variabili Controparte_3 assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva:– IUP Riserva traghettamenti tradotte manovre (voce 0790) - Indennità di condotta attribuita a chilometro per i treni con solamente il macchinista in cabina di guardia (voce 0170) – Ulteriore indennità accessorie specifiche della figura (voce 0964) – indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina (voce 0965) - indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina (voce 0966) - indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna primo agente di macchina (voce 0967) – indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna primo agente di macchina (voce 0968) -
Indennità di assenza dalla residenza (IAR), nelle componenti “senza riposo” e “con riposo” (voci
0991 e 0992).
pagina 5 di 13 Deve allora richiamarsi, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa, la pronuncia della Corte di Appello di Firenze n. 396/2025 del 20.6.2025 (in atti versata) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo
“L'appello va accolto, in linea con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che, in cause analoghe, ha affermato il diritto di macchinisti o capitreno delle ferrovie alla inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), motivando in sintesi che:
(i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (cfr. Cass.6282/2025, Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024,
Cass.19663/2023). Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del 24.9/8.11.2024 , la Controparte_4 CP_5 cui motivazione è pienamente valevole anche nella presente causa. La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE
(art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non costituiscono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo. In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra pagina 6 di 13 partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi CP_3 all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma qui si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea
"quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Citando la sentenza della CGUE del
13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44,
e giurisprudenza ivi citata). Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE. In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio. Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene il fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in
C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) pagina 7 di 13 potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il lavoratore abbia fruito ogni anno delle ferie. E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione delle due voci qui in discussione nella retribuzione feriale, l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza (IAR). Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva: “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” Nello stesso senso si sono espresse anche Cass.6282/2025,
Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc. su ricorso di . Sulla base di questi principi e argomenti di ritiene che la domanda del CP_3 lavoratore appellante sia fondata per quanto riguarda l'an e la sentenza di primo grado debba quindi essere riformata. Per quanto riguarda i criteri di calcolo delle differenze retributive adottato dall'appellante, secondo al lavoratore spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni lavorativi CP_3 poiché l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti pagina 8 di 13 tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta, secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL. Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato. Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024). Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice). Si richiama la diffusa motivazione della sentenza di questa Corte n.629/2024 (rel. Santoni Rugiu): “Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali. In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n. 13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti... In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass.
n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo. Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza percentuale delle medesime voci CP_3 rivendicate sulla retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in pagina 9 di 13 funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie. Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto). Secondo
il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel CP_3 periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). E' vero che
Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie. Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.. Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28. Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti: - l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive” - l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art.
3 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo pagina 10 di 13 settimanale (e non alle ferie)”. Per quanto riguarda, infine, la voce indennità di utilizzazione professionale, che per contratto collettivo nei giorni di ferie viene corrisposta secondo un importo fisso giornaliero (euro 12,80 per macchinisti ed euro 4,50 per capitreno), il credito del lavoratore deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale – mentre la parte fissa, se inclusa nella domanda, deve essere decurtata. La Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha chiesto alla parte appellante spiegazioni sui conteggi e comunque una loro riformulazione con computo della sola IUP variabile (esclusa IUP fissa), calcolo delle differenze con riferimento ai giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno entro il limite massimo di 24 giorni, calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale (a partire dal 18.7.2007). In base ai nuovi conteggi il credito per differenze retributive è stato ricalcolato in euro 8.185,47, oltre euro 606,33 per incidenza t.f.r. (complessivi euro
8.185,47), importo pertanto superiore rispetto a quello dei conteggi allegati al ricorso in primo grado (doc.27), Cont nonostante l'esclusione dell'anno 2006, della fissa e del limite dei giorni di ferie annui a 24. Richieste Per_ spiegazioni in ordine a tale incongruenza, l'appellante con nota del consulente dr. ha confermato i nuovi conteggi, spiegando che la IUP detratta era stata contabilizzata erroneamente per euro 12,80 x i gg ferie 24 (come disposto dal collegio), che in sostanza quindi era stata detratta la IUP fissa prevista per il macchinista, mentre l'appellante è e la IUP da detrarre correttamente era di euro 4,50. La spiegazione appare del tutto Per_2 plausibile e non è stata contestata in modo specifico dalla controparte, che nelle note di replica ha chiesto in ipotesi che la condanna sia limitata al petitum di cui al ricorso (euro 8.172,25 di cui euro 563,60 per incidenza t.f.r.). La richiesta non può essere accolta, considerato che nelle conclusioni del ricorso il lavoratore ha chiesto la condanna della convenuta a pagargli “la somma di almeno euro 8.173,25 coma da conteggio prodotto, salve le diverse somme, maggiori o minori, di giustizia..” Si recepiscono pertanto i nuovi conteggi depositati dall'appellante per la determinazione del quantum della condanna. Quanto infine alla questione della prescrizione, nuovamente riproposta da , si rimanda agli approdi cui è pervenuta la CP_3 giurisprudenza di legittimità. In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del pagina 11 di 13 rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022, confermata in numerosi provvedimenti successivi, cfr. Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n.
23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti del lavoratore opera solo a partire dal 18/07/2007.”.
Tanto premesso, nel caso di specie, attesa la diversa prospettazione anche in punto di giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente si è reso necessario disporre CTU contabile di talché l'ausiliario nominato, dott. a seguito di approfondita analisi, ha individuando il numero di ferie Persona_3 effettivamente fruito da ciascun ricorrente dal 2007 al 2021 (cfr. elaborato peritale depositato in data 22.4.2024), calcolo essenzialmente condiviso dai procuratori delle parti (v. verbale di udienza del 18.9.2024).
Individuato il numero dei giorni di ferie fruiti da ciascun ricorrente nell'anno sulla scorta delle articolate e condivise motivazioni sopra richiamate deve quindi condannarsi parte convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive rispetto a quanto percepito a tale titolo con riferimento al numero dei giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno da ciascun ricorrente, nel limite massimo di 24 giorni all'anno.
Sull'importo in questione spettano altresì ai ricorrenti ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
pagina 12 di 13 Tanto accertato in punto di an si rende necessario disporre un'integrazione della CTU contabile disposta al fine di quantificare la misura delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente a tale titolo con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti nell'anno, entro il limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo oggetto di causa, al pagamento delle differenze retributive di cui sopra con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rimette la causa sul ruolo quanto alla determinazione della misura delle differenze retributive di cui sopra come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
LIVORNO, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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