Sentenza 9 luglio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2018, n. 30958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30958 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : BA SE nato a [...] il [...] CI IT NA nato a [...] il [...] AN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17 marzo 2017 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.La CORTE APPELLO di Bologna con il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 10 giugno 2016, che ha condannato i tre imputati, in concorso tra loro, per due rapine commesse in danno della Banca Popolare dell'Emilia Romagna nel novembre 2014 e nel gennaio 2015 e il solo BA anche di un tentativo di rapina eseguito nell'aprile 2015. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato BA, deducendo:
2.1Vizio di motivazione e violazione di legge, nonché travisamento della prova, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, al fine di effettuare perizia antropometrica sulla persona dell'imputato, ritenuta dal ricorrente prova decisiva ai fini della compiuta identificazione dell'BA. Il ricorrente deduce che la corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. affermando la superfluità della perizia richiesta, poiché ha ritenuto più che sufficienti per la decisione la relazione dei R.I.S. di Parma e la perizia di parte depositata dallo stesso BA. Tale motivazione sarebbe incomprensibile e illogica, poiché la consulenza tecnica di parte, acquisita agli atti, ha evidenziato i pesanti limiti emersi dall'analisi approfondita della relazione antropomorfica effettuata dai RIS di Parma, basata sull'individuazione dei caratteri somatici dei soggetti ignoti ripresi nel video delle due rapine e sulla loro successiva comparazione con le foto segnaletiche degli indagati. Il ricorrente ribadisce che la rinnovazione era pertanto indispensabile e decisiva ai fini del giudizio.
2.2 vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati ascritti. Lamenta il ricorrente che in relazione al tentativo di rapina eseguito il 10 aprile 2015 sia stato attribuito valore determinante al riconoscimento effettuato dal teste MA AL, il quale ha riferito di avere riconosciuto il rapinatore perché era lo stesso individuo che aveva commesso la rapina nel gennaio 2015, trascurando di considerare che l'occhio esperto dei carabinieri di Torre del Greco, pur avendo riconosciuto nelle immagini della rapina il coimputato CI IT, non avevano individuato l'BA, pur essendo soggetto a loro già noto in quanto pregiudicato. Inoltre sottolinea che gli accertamenti sulle utenze cellulari nella disponibilità dell'imputato hanno evidenziato che nelle date della rapina l'utenza era localizzata a Torre del Greco e non in provincia di Bologna, dove sono state consumate le rapine.In tale contesto il riconoscimento fotografico effettuato in relazione al tentativo di rapina non sarebbe attendibile. La corte inoltre avrebbe omesso di fornire congrua motivazione in merito alla responsabilità dell'BA per le altre due rapine, desumendo la partecipazione dell'imputato dalla costatazione che le stesse erano state compiute con modalità identiche e che l'BA non aveva fornito alcun alibi.
2.3 vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte non ha ritenuto di escludere la recidiva, nonostante il carattere risalente dei precedenti penali dell'imputato, trascurando di valutare e motivare in modo congruo la relazione tra la personalità dell'imputato e il fatto commesso.
3.Propone ricorso per cassazione tramite i suoi difensori AN LE, deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della corte d'appello, che avrebbe fornito una risposta decisamente superficiale alle doglianze della difesa, sia in merito al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio, basando il proprio ragionaMento non su fatti ma" su riferimenti di natura virtuale.
4.Con ricorso personale depositato il 30 giugno 2017 impugna la sentenza anche l'imputato CI IT NA deducendo:
4.1 Violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché il giudice non avrebbe dovuto condannare l'imputato in assenza di un compendio probatorio adeguato;
4.2 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, privi di adeguata motivazione e in contrasto con il dettato costituzionale e con l'art.49 comma 3 CEDU, che impone un parametro di proporzione fra l'entità della pena e la gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti sono tutti inammissibili perché generici risultando fondati sulle stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice del gravame, con argomentazioni logiche e coerenti e immuni dai vizi dedotti dalla difesa. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Inoltre tutti i motivi di ricorso tendono a sottoporre al giudizio di legittimita' aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Al riguardo non va trascurato che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in caso di cd. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
2.1 In particolare, manifestamente infondata è la doglianza processuale dedotta da BA in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'invocata perizia antropomorfica, volta a determinare se l'imputato fosse il rapinatore camuffato ritratto nei fotogrammi. Correttamente la corte territoriale ha affermato che non sussiste alcuna necessità di disporre una perizia del genere, anche in ragione della scelta del rito abbreviato operata dall'imputato, il quale non ha ritenuto né di affrontare un processo ordinario, né di formulare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di tale perizia.
2.2 II collegio di secondo grado ha inoltre evidenziato che l'imputato è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, quale autore della tentata rapina del 10 aprile 2015, da due impiegati dell'agenzia rapinata e dal direttore della banca, che ha altresì sottolineato come il rapinatore da lui riconosciuto fosse lo stesso individuo che aveva commesso altra rapina nelle medesima filiale nel gennaio 2015. Tale riconoscimento è stato ritenuto particolarmente attendibile, poiché in quell'occasione la persona offesa era stata piantonata per oltre un'ora e aveva potuto bene osservare e imprimersi nella memoria le caratteristiche somatiche dell'autore della rapina. La piena credibilità di tale riconoscimento ha trovato ulteriore supporto nella perizia dei carabinieri del R.I.S., che si sono limitati ad indicare una probabile identificazione tra il rapinatore e l'imputato, con argomentazioni che non sono state per nulla inficiate dalle conclusioni del consulente della difesa, il quale ha ribadito che non può sussistere un giudizio di certezza. La corte ha correttamente evidenziato che un ulteriore elemento di conferma della prospettazione accusatoria è fornito dalla costatazione che due utenze cellulari, attivate due giorni prima della rapina del 7 gennaio 2015 da tale SS TO, residente nella medesima via di Torre del Greco in cui abita l'imputato BA, agganciassero, nelle ore in cui si consumava la rapina, la cella del comune di Bazzano, dove insisteva l'agenzia dell'istituto di credito rapinata. Le dette carte sono state utilizzate solo per reciproci contatti tra loro, ed è evidente che avevano lo scopo di consentire ai rapinatori entrati in banca di comunicare con il complice rimasto in attesa all'esterno. Quanto alla rapina consumata nel novembre 2014, il giudizio di responsabilità a carico degli imputati si fonda sulla costatata identità delle modalità di esecuzione dei due episodi delittuosi e delle frasi pronunziate dagli autori e sulla visione delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, da cui si desume che sono state eseguite dalle medesime persone, travisate allo stesso modo. Inoltre anche in occasione della rapina del novembre 2014 erano state attivate a Torre del Greco due utenze telefoniche che, dopo avere agganciato le celle site lungo il percorse;
sino alla provincia . di Bologna, erano 'state utilizzate nel corso della rapina, a riprova che la rapina è stata consumata da soggetti residenti a Torre del Greco.
2.3 In merito al trattamento sanzionatorio il collegio di secondo grado ha evidenziato come i gravi precedenti penali dell'imputato, autore di almeno altre tre rapine aggravate , siano sintomatici della sua spiccata pericolosità sociale e giustifichino l'applicazione della contestata recidiva , sottolineando come la particolare gravità della condotta in relazione alle modalità delle rapine, organizzate professionalmente previa trasferta in territorio distante dal luogo di residenza, e all'entità del danno patrimoniale cagionato giustifichi la pena inflitta. In conclusione il ricorrente non si confronta con le esaustive argomentazioni proposte dai giudici di merito che risultano immuni dai vizi di illogicità manifesta e di contraddittorietà denunziati.
3. Il ricorso di LE AN è inammissibile perché estremamente generico. Ed infatti con l'unico motivo di gravame si afferma, in maniera apodittica, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ma non si indicano i capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, né, con sufficiente specificità rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il supposto vizio motivazionale. Ne consegue che il ricorso non rispetta i parametri formali di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. 4.1 n primo motivo del ricorso proposto personalmente da CI IT NA, con cui si lamenta la mancata verifica da parte dei giudici di merito delle condizioni per pronunziare il proscioglimento dell'imputato e la carenza del compendio probatorio su cui è fondato il giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché tale censura non è stata dedotta con i motivi di appello, e presuppone una indagine di merito non effettuabile in questa sede senza un accertamento sul punto prospettato nella sua sede naturale (Sez.6 n.9478 del 10/11/2009, Amante).
4.2 Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insufficienza della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato e al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha evidenziato che all'imputato sono state già concesse, con estrema benevolenza, in ragione dei gravissimi e numerosi precedenti penali, le circostanze attenuanti generiche e non emergono ragioni per valutarle prevalenti rispetto alle plurime aggravanti ritenute. La corte ha altresì evidenziato come l'ammissione di responsabilità, avvenuta soltanto dopo avere acquisito la consapevolezza che il materiale probatorio a carico dell'imputato era di evidente ed inequivoca rilevanza, non può rilevare ai fini di un diverso giudizio di bilanciamento, poiché è esclusivamente strumentale e non costituisce frutto di effettiva resipiscenza o lealtà processuale. Trattasi di argomentazioni congrue, esaustive e immuni dai vizi dedotti dal ricorrente. Risulta, peraltro, tranciante la costatazione che è stata riconosciuta a carico del CI anche la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, che non può essere considerata minusvalente rispetto alle attenuanti generiche i in forza dell'art. 69 quarto corna cod.pen. Di recente questa corte di legittimità è tornata a ribadire la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 - dep. 31/03/2017, Giordano, Rv. 26952201 5.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc