Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Modafferi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del provvedimento Cat -OMISSIS-, notificato in data 19.01.2025, di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17/02/2025 e depositato il successivo 7/3/2025, il ricorrente impugna il provvedimento del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato in relazione ai rapporti di parentela “ con soggetto controindicato ”.
Espone il ricorrente che, a seguito della ricezione del preavviso di rigetto del-OMISSIS-, ha presentato osservazioni in data-OMISSIS-, precedute da un’istanza di accesso datata -OMISSIS-, alla quale il successivo -OMISSIS- la Questura di Reggio Calabria ha dato riscontro, senza, tuttavia, indicare il “ soggetto controindicato ”.
Avverso il provvedimento di diniego, in un unico motivo (“ violazione di legge e del diritto di difesa nonchè per carenza di motivazione ed eccesso di potere ”) il ricorrente deduce, in sintesi, quanto segue:
- non emergono pregiudizi a suo carico o della sua famiglia;
- ha sempre mantenuto una “condotta impeccabile vivendo nel pieno rispetto delle regole della civile e pacifica convivenza”, ed è un “lavoratore serio, marito e padre esemplare”;
- l’Amministrazione non ha valutato le osservazioni depositate nel corso del procedimento;
- non vengono indicati fatti e/o episodi concreti che giustificherebbero il pericolo di abuso del titolo di polizia, non bastando il mero, generico e non altrimenti precisato riferimento ad un parente “ controindicato ”;
- il rigetto impugnato sarebbe, dunque, viziato da difetto di motivazione, non fornendo gli elementi idonei costituenti le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della determinazione dell’Amministrazione.
2. Per resistere al ricorso, in data 10/12/2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con atto di mera forma, depositando documenti.
3. All’udienza pubblica del 17/12/2025, in vista della quale non sono state depositate memorie, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Va, preliminarmente, stralciata dagli atti di causa la documentazione depositata dal Ministero dell’Interno in data 10/12/2025, oltre il termine previsto dall’art. 73, co. 1, c.p.a., di cui il Collegio non terrà conto ai fini del decidere.
5. Il ricorso è fondato.
6. Né nel corso del procedimento (concretamente con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), né a seguito della presentazione dell’istanza di accesso, né, infine, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione dell’Interno ha indicato, come imposto dall’art. 3 L. n. 241/90, i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, non bastando, al riguardo, un generico riferimento al rapporto di parentela ad un “ soggetto controindicato ”.
Così facendo, infatti, la Questura di Reggio Calabria non ha specificato né l’identità personale né i precedenti penali né il grado del rapporto di parentela di tale soggetto con il Sig. Filippone, impedendo a quest’ultimo sia di controdedurre in sede procedimentale che di esercitare adeguatamente il diritto di difesa (art. 24 Cost.) in sede processuale.
Va, a tal proposito, ribadito che « il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (ex multis, Consiglio di Stato - sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808) ” (Corte Cost. n. 92/2015; Cons. Stato, Sez. VI n. 3385/2021).
Ed infatti, premesso che il difetto degli elementi giustificativi del potere non può mai essere emendato, l’insufficienza del discorso giustificativo-formale determina comunque un vizio della funzione e non un mero vizio formale dell’atto, laddove l’atto originario rimanga alla fine privo di una argomentazione giustificativa sufficiente, come accade nel caso che ci occupa, in ragione della mancata indicazione – persino nel corso del presente giudizio - del soggetto rispetto al quale si postulano i pregiudizi e, dunque, il pericolo di abuso del titolo di polizia.
7. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento del provvedimento della Questura di Reggio Calabria del -OMISSIS- di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in disparte il rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE TR | NA CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.