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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6035/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGUNZIONE n. 21317268 TRIB.CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3024/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6035/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 21617268 notificata il 20/05/2024 da Area SR, con la quale veniva intimato il versamento della somma di
€ 171,08 a titolo di contributo consortile per l'anno 2020 richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale
Bacini dello Jonio Cosentino, con sede in Trebisacce (CS).
In particolare, il ricorrente, per il tramite del difensore, ha eccepito: 1) l'illegittimità del provvedimento per carenza del potere impositivo del Consorzio di Bonifica, poiché l'immobile assoggettato a contributo non ha ricevuto beneficio alcuno dal Consorzio;
2) la nullità del procedimento – l'illegittimità della richiesta di pagamento, per essersi il concessionario avvalso di un procedimento di riscossione coattivo che il T.U. dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e dall'art. 52 del dlgs. n. 446 del 1997 e succ. modifiche, consente solo a quei soggetti impositori che sono legittimati, tra i quali non rientrerebbe Area SR;
c) l'assenza di parametri di contribuenza;
d) l'assenza di un piano annuale di classifica;
e) l'assenza di un previo atto di accertamento e di liquidazione;
f) il vizio di motivazione per mancanza di indicazione di elementi essenziali della richiesta formale di pagamento e del metodo per il calcolo dei contributi;
g) l'illegittima richiesta dell'intero pagamento ad un solo comproprietario.
Il sig. Ricorrente_1 ha concluso chiedendo al giudice adìto di annullare l'atto impugnato. Con rifusione delle spese e dei compensi di lite.
Si è costituita in giudizio Area SR, già Areariscossioni SR, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, i quali hanno resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, hanno precisato che Area SR è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del
Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Hanno, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso ordinario n. 8302712 del
21/10/2020, inviato dal Consorzio al ricorrente e, successivamente al suddetto atto, dalla notificazione, a cura di Area SR, della Richiesta formale n. 11950483 notificata in data 22/04/2022 e dell'Avviso di accertamento n. 12433435 notificato in data 20/06/2022. La regolare notifica degli atti precedenti, non impugnati, impedisce -a parere del resistente- ogni valutazione del merito della pretesa fiscale, potendo l'ingiunzione di pagamento essere impugnata solo per vizi formali. A tal fine Area SR ha depositato copia dei su citati atti, nonché copia delle ricevute postali delle relative racc.te a.r.,. Ha confermato la validità del proprio operato, sostenendo di non avere legittimazione passiva per resistere ai motivi relativi al credito azionato. Ha resistito agli altri motivi del ricorso, rilevandone la tardività e l'infondatezza.
Area SR ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri dell'ingiunzione impugnata. Nel merito, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Successivamente il ricorrente ha depositato perizia tecnica di parte, a riprova che i terreni assoggettati al contributo non godono di un beneficio consortile diretto e specifico.
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver attentamente esaminato gli atti presenti nel fascicolo di ufficio, così pronuncia: il ricorrente non può in questa sede eccepire l'illegittimità del contributo consortile, né rilevare l'inesistenza del beneficio, perché trattasi di motivi che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti presupposti: la
Richiesta formale n. 11950483 notificata in data 22/04/2022 e dell'Avviso di accertamento n. 12433435 notificato in data 20/06/2022, per come documentato e provato da Area SR. Premesso che il ricorrente non ha contestato, né confutato la notifica degli atti previ, si evidenzia come i su citati atti possono essere impugnati anche in modo autonomo, pur se non tutti sono contemplati nell'elenco tassativo degli atti impugnabili, individuati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Invero, il contribuente ha il diritto e l'onere di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l'Ente impositore gli comunichi una pretesa definitiva (Corte Cass., sentenza n. 7344, dell'11.05.2012), pur se tramite un atto “non codificato”. La mancata impugnazione degli atti precedenti ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Il ricorrente dovrà rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 276,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, con distrazione in favore degli avvocati Difensore_3 e Difensore_2 che hanno dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 276,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, con distrazione in favore degli avvocati Difensore_3 e Difensore_2 che hanno dichiarato di averli tutti anticipati. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6035/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area SR - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGUNZIONE n. 21317268 TRIB.CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3024/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6035/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 21617268 notificata il 20/05/2024 da Area SR, con la quale veniva intimato il versamento della somma di
€ 171,08 a titolo di contributo consortile per l'anno 2020 richiesto dal Consorzio di Bonifica Integrale
Bacini dello Jonio Cosentino, con sede in Trebisacce (CS).
In particolare, il ricorrente, per il tramite del difensore, ha eccepito: 1) l'illegittimità del provvedimento per carenza del potere impositivo del Consorzio di Bonifica, poiché l'immobile assoggettato a contributo non ha ricevuto beneficio alcuno dal Consorzio;
2) la nullità del procedimento – l'illegittimità della richiesta di pagamento, per essersi il concessionario avvalso di un procedimento di riscossione coattivo che il T.U. dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e dall'art. 52 del dlgs. n. 446 del 1997 e succ. modifiche, consente solo a quei soggetti impositori che sono legittimati, tra i quali non rientrerebbe Area SR;
c) l'assenza di parametri di contribuenza;
d) l'assenza di un piano annuale di classifica;
e) l'assenza di un previo atto di accertamento e di liquidazione;
f) il vizio di motivazione per mancanza di indicazione di elementi essenziali della richiesta formale di pagamento e del metodo per il calcolo dei contributi;
g) l'illegittima richiesta dell'intero pagamento ad un solo comproprietario.
Il sig. Ricorrente_1 ha concluso chiedendo al giudice adìto di annullare l'atto impugnato. Con rifusione delle spese e dei compensi di lite.
Si è costituita in giudizio Area SR, già Areariscossioni SR, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, i quali hanno resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, hanno precisato che Area SR è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del
Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Hanno, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso ordinario n. 8302712 del
21/10/2020, inviato dal Consorzio al ricorrente e, successivamente al suddetto atto, dalla notificazione, a cura di Area SR, della Richiesta formale n. 11950483 notificata in data 22/04/2022 e dell'Avviso di accertamento n. 12433435 notificato in data 20/06/2022. La regolare notifica degli atti precedenti, non impugnati, impedisce -a parere del resistente- ogni valutazione del merito della pretesa fiscale, potendo l'ingiunzione di pagamento essere impugnata solo per vizi formali. A tal fine Area SR ha depositato copia dei su citati atti, nonché copia delle ricevute postali delle relative racc.te a.r.,. Ha confermato la validità del proprio operato, sostenendo di non avere legittimazione passiva per resistere ai motivi relativi al credito azionato. Ha resistito agli altri motivi del ricorso, rilevandone la tardività e l'infondatezza.
Area SR ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri dell'ingiunzione impugnata. Nel merito, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Successivamente il ricorrente ha depositato perizia tecnica di parte, a riprova che i terreni assoggettati al contributo non godono di un beneficio consortile diretto e specifico.
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver attentamente esaminato gli atti presenti nel fascicolo di ufficio, così pronuncia: il ricorrente non può in questa sede eccepire l'illegittimità del contributo consortile, né rilevare l'inesistenza del beneficio, perché trattasi di motivi che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti presupposti: la
Richiesta formale n. 11950483 notificata in data 22/04/2022 e dell'Avviso di accertamento n. 12433435 notificato in data 20/06/2022, per come documentato e provato da Area SR. Premesso che il ricorrente non ha contestato, né confutato la notifica degli atti previ, si evidenzia come i su citati atti possono essere impugnati anche in modo autonomo, pur se non tutti sono contemplati nell'elenco tassativo degli atti impugnabili, individuati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Invero, il contribuente ha il diritto e l'onere di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l'Ente impositore gli comunichi una pretesa definitiva (Corte Cass., sentenza n. 7344, dell'11.05.2012), pur se tramite un atto “non codificato”. La mancata impugnazione degli atti precedenti ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Il ricorrente dovrà rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 276,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, con distrazione in favore degli avvocati Difensore_3 e Difensore_2 che hanno dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 276,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, con distrazione in favore degli avvocati Difensore_3 e Difensore_2 che hanno dichiarato di averli tutti anticipati. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge