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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice
Paola Beatrice Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3143 dell'anno 2024 R.G.A.C.;
avente ad oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Colacurcio - C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
C.F. 3
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che Parte_1 e CP_1 si sono uniti in matrimonio il 26 5 2019, in
Avellino;
- che l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune, in detto anno al n. 18, P. II, S. A;
- che hanno la figlia ER, nata il [...].
Con ricorso depositato il 12/11/2024, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile e la prosecuzione della stessa impossibile.
Chiedeva l'affido condiviso della figlia ER e la collocazione prevalente della stessa presso di sé e di conseguenza l'assegnazione della casa familiare.
Chiedeva che a titolo di mantenimento indiretto della bambina fosse posto a carico del marito l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 700,00 nonché di partecipare al 50% delle spese ordinarie extra assegno e delle spese straordinarie;
che l'assegno unico universale fosse attribuito per intero a lei.
Controparte_1 rimaneva contumace.
All'udienza di comparizione delle parti, comparso di persona anche il resistente, il giudice delegato tentava la conciliazione dei coniugi ma la stessa non riusciva.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla separazione dei coniugi.
A. Domanda di separazione.
La domanda è da accogliere.
La documentazione e le risultanze istruttorie comprovano ampiamente una crisi del rapporto coniugale grave e tale da escludere secondo ogni ragionevole previsione la possibilità di una ricostruzione di quella armonica comunione di intenti e di sentimenti che di tale rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. L'indifferenza verso la sollecitazione ad una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che portano a presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse e che sia di conseguenza venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. B. Disposizioni in ordine ai figli.
B.1 Affido della figlia minorenne e dimora prevalente della stessa.
Va disposto l'affido condiviso. La dimora prevalente deve essere quella della madre, anche in ragione della tenera età di ER. D'altronde, ciò è quanto in fatto è
avvenuto.
B.2 Frequentazione di ER con il padre.
Fatta salva caso per caso e di volta in volta la diversa e concorde volontà dei genitori, che comunque deve essere rispettosa dei diritti e delle esigenze della figlia, si stabiliscono le seguenti modalità:
1. il padre potrà tenere con sé la figlia il primo fine settimana del mese e il terzo fine settimana del mese dall'uscita dall'asilo / scuola del sabato (dalle ore 10,00 se o quando non c'è scuola) alle ore 20,00 della domenica nel periodo scolastico e fino alle ore 21,00 della domenica nel periodo estivo quando non c'è più frequenza scolastica;
2. nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre questo potrà tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 e fino alle ore 20,00 nel periodo scolastico e fino alle ore 21,00 della domenica nel periodo estivo quando non c'è più frequenza scolastica;
3. nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre il padre potrà tenerla con sé il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 e fino alle ore
20,00 nel periodo scolastico e fino alle ore 21,00 nel periodo estivo in cui non c'è più frequenza scolastica;
4. la bambina potrà trascorrere:
. il giorno del compleanno della mamma insieme alla madre;
. il giorno del compleanno del papà insieme al padre;
. il giorno dell'onomastico della mamma insieme alla madre;
il giorno dell'onomastico del papà insieme al padre;
il giorno della festa della mamma insieme alla madre;
. il giorno della festa del papà insieme al padre;
5. quanto ai periodi festivi ciascun genitore potrà stare con la bambina ad anni alterni, nel periodo delle feste natalizie: il 24 dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore
12:00 del 25 dicembre o il 25 dicembre dalle ore 12:00 e fino alle ore 12:00 del 26
dicembre; il 31 dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00 dell'1 gennaio o l'1 gennaio dalle ore 12:00 fino alle ore 11:00 del 2 gennaio;
nel periodo di Pasqua o dalle ore 10:00 del sabato prima di Pasqua fino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua o dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino alle ore 10:00 del martedì immediatamente successivo al Lunedì
dell'Angelo; le parti concorderanno l'alternanza predetta nei periodi festivi natalizi e pasquali con congruo anticipo rispetto a tali periodi – in mancanza di accordo per il primo anno la bambina starà: con la madre il 24 dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore
12:00 del 25 dicembre, l'1 gennaio dalle ore 12:00 fino alle ore 11:00 del 2 gennaio e dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino alle ore 10:00 del martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo; con il padre il 25 dicembre dalle ore 12:00 e fino alle ore 12:00 del 26 dicembre, il 31 dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00 dell'1
gennaio e sabato prima di Pasqua fino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua;
per l'anno successivo i giorni saranno invertiti tra i genitori;
per gli anni seguenti i periodi di permanenza della prole presso i genitori continueranno ad essere disciplinati secondo questa alternanza;
6. nel periodo estivo il padre e la madre potranno tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi (divisi in 2 periodi di 7 giorni), dandone comunicazione rispettivamente all'altro genitore entro il 30/5 di ogni anno a patto che siano giorni trascorsi altrove rispetto all'abitazione di ciascun genitore ed in un contesto di vacanza, necessario per il benessere psicofisico della minore;
7. nel periodo invernale i ragazzi potranno trascorrere una settimana di ferie con ciascun genitore, previo accordo tra i due a patto che siano giorni trascorsi altrove rispetto all'abitazione di ciascun genitore ed in un contesto di vacanza, necessario per il benessere psicofisico della minore;
8. i genitori coopereranno per la tutela dell'interesse della minore e terranno in debito conto nella concreta ripartizione dei tempi da trascorrere con la figlia delle esigenze della stessa (salute, impegni scolastici extra-scolastici e sociali) nonché delle esigenze logistiche (malattia dei genitori, impegni di lavoro, condizioni climatiche);
9. i genitori comunicheranno direttamente tra di loro, senza utilizzare la figlia e senza servirsi della stessa quale tramite o strumento per ottenere informazioni sulla vita privata dell'altro genitore;
10. il rapporto con l'altro genitore andrà sempre incoraggiato e si avrà cura di evitare denigrazioni;
11. ogni spostamento anche temporaneo della minore in luogo diverso dalla città di residenza all'interno del territorio nazionale dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore specificando luogo di alloggio, date, recapiti e quanto altro necessario ai fini della serenità genitoriale;
12. eventuali viaggi all'estero potranno avvenire esclusivamente solo previo consenso dell'altro genitore e comunque alle condizioni di cui sopra;
13. il tutto si ribadisce con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
14. le decisioni di ordinaria amministrazione rimangono riservate al genitore presso il quale la minore si trova nel momento in cui debbono essere assunte;
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile dei figli.
È da ritenere del tutto verosimile che il resistente abbia un'entrata mensile di circa
1.700 euro e la ricorrente di circa 1.200 euro.
Entrambi hanno comprato la causa familiare gravata da un mutuo ipotecaria per il quale dovranno pagare la rata mensile di euro 530,00 per altri diciassette anni circa. Tali rate andranno sopportate da entrambi i coniugi in eguale misura. Tale casa familiare come si confermerà appresso dovrà essere assegnata alla madre che vi vivrà con la bambina. Il padre di conseguenza dovrà cercarsi un'altra abitazione. Anche l'assegno unico universale – si dirà appresso - è opportuno sia riscosso per intero dalla madre.
Ciò precisato appare congruo fissare l'assegno mensile in euro 300,00.
B.4 Mantenimento indiretto mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e alle spese straordinarie.
È opportuno stabilire la pari ripartizione, con rinvio quanto alla individuazione e alla regolamentazione al Protocollo in uso presso il Tribunale che qui espressamente si richiama, salvo che per l'assegno unico universale di cui si passa a dire.
B.5 Assegno unico universale.
Va autorizzata la madre a percepirlo nella sua interezza, perché costituisce una sicurezza di elargizione puntuale che nel caso di specie, attesa la contumacia del resistente, si appalesa comunque opportuna. C. Casa coniugale.
L'interesse della bambina impone l'assegnazione della stessa alla madre che del resto ne è la comproprietaria.
Considerato che il convenuto non costituendosi né si opposto alla separazione né sostanzialmente al regime richiesto dalla madre per la bambina, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nata ad [...] il [...] - e Controparte_1 nato a [...] il
22/08/1987 e li autorizza a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) dispone l'affido condiviso della figlia ER e la dimora prevalente della stessa presso la madre;
3) regola la frequentazione di ER con il padre come da parte motiva;
4) assegna la casa coniugale alla madre;
5) pone a carico del padre per il mantenimento di ER l'assegno mensile di euro
300,00 da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, con le modalità da concordarsi;
con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
6) dispone la pari ripartizione delle spese extra assegno ordinarie e delle spese straordinarie per la cui individuazione e regolamentazione rinvia al protocollo in uso presso il Tribunale;
7) autorizza la madre a richiedere l'assegno unico universale per ER nella sua interezza;
8) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Π presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico. giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
BL 1 Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
3
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida.
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata.
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Be 5 Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore.
Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere documentate.
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che ha anticipato la spesa
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra assegno.
Art. Altre previsioni
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno. fe Pl Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio Benigni Art.
3- Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Bigmuz minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da private la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore. salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comiprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.