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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1357/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1357 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Leonardo Pierdominici (c.f. ) e Alessandro Raccamadoro Ramelli (c.f. C.F._2
) con domicilio digitale eletto agli indirizzi p.e.c. C.F._3
e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Di Giovanni (c.f. ), Andrea Recchia (c.f. e C.F._4 C.F._5
Andrea Deangeli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6
dell'ultimo in Via Flaminia 179 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
e nei confronti di
(c.f. CP_2 C.F._7
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A:
pagina 1 di 14 appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 922/2020 del 23.12.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.02.2024:
Appellante (PERICOLI):
“- rigettare ogni e qualunque domanda proposta nel giudizio da parte opponente e dunque da parte di (c.f. contro la dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] perché́ palesemente infondata in fatto ed in diritto;
Pt_1
- accertare e dichiarare che il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto dalla dott. era ed è valido ed efficace siccome legittimamente effettuato e comunque Parte_1 pienamente ratificato dal coamministratore dott. Controparte_1
- in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi in cui fosse Parte_1 condannata a pagare in proprio lo Studio Tecnico e/o a manlevare la si chiede CP_1 che quest'ultima sia tenuta ex art. 2041 c.c. ad indennizzarla della subita diminuzione patrimoniale;
- condannare la parte soccombente chiamante alla integrale rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
Si insiste come da memoria ex art. 183 comma VI n.
2. c.p.c. del primo grado, in particolare ai fini della richiesta d'ordinanza ex artt. 210-213 c.p.c. ad al Comando Controparte_1 dei Vigili del Fuoco di Rimini e al suo Distaccamento di Cattolica e al Comune di Cattolica
l'ostensione delle pratiche per la messa a norma anti-incendio presentate da
[...] tra il 2016 e il 2018, e al Geom. e allo Controparte_1 CP_2 [...] in persona del suo titolare (c.f. Controparte_3 Parte_2
gli elaborati predisposti dal Geom. e dallo C.F._8 CP_2 Controparte_3
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell'hotel Murex – ciò al fine
[...] di acclarare, si opus previa CTU, che la S.n.c. utilizzò detti elaborati e le lavorazioni commissionate per cui è causa e le loro risultanze tecniche e dunque in ogni caso ratificò i mandati all'uopo conferiti“.
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 ex art. 342 c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
3) dichiarare l'inammissibilità e disporre lo stralcio ex art. 345 co. III c.p.c. dei documenti sub n.ri 3 “atti giudizio Giudice Pace di Rimini n. 231/2021”, 4 “atti giudizio
Tribunale di Rimini n. 1616/2020” e 5 “memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. giudizio
Tribunale di Rimini n. 4543/2017”, prodotti dall'appellante solo nel presente grado di giudizio;
4) dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere la richiesta “d'ordinanza ex artt. 210-213
c.p.c.” per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
5) dichiarare la nullità della deposizione testimoniale resa dall'Ing. Parte_2 all'udienza del 28 gennaio 2020 nel giudizio di primo grado stante l'incapacità dello stesso a
pagina 2 di 14 testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. nel merito
6) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1 perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, comunque disattendendo l'avversa pretesa, per tutte le ragioni in premessa della comparsa di costituzione;
7) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario ed accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Geom. (da qui otteneva dal Tribunale di Rimini il CP_2 CP_2
decreto ingiuntivo n. 1706/2017, con il quale veniva ingiunto alla società
[...]
(da qui il pagamento di € 7.045,50, Controparte_1 CP_1
oltre interessi dal 10.7.2017 per prestazioni professionali svolte per suo conto come da contratto del 16.04.2015 e da nota professionale del 07.03.2016.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la società Controparte_1
roponeva opposizione esponendo:
[...]
- il sig. quale coamministratore della non aveva mai Controparte_1 CP_1
sottoscritto la nota professionale del 7.3.2016 del Geom. né il relativo incarico;
CP_2
- entrambi i documenti su cui era basato il credito ingiunto non recavano la firma del sig.
ma solo della sig.ra Controparte_1 Parte_1
- nell'atto costitutivo della era previsto che “la gestione, l'amministrazione e la CP_1
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è affidata ai soci
e i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di Parte_1 Controparte_1 straordinaria amministrazione, nessuno escluso con firma congiunta”;
- la sig. era altresì unico socio ed amministratore dell' Parte_1 [...]
per il periodo dal 30.4.2014 al 31.10.2016; CP_4
- la sig. si era resa responsabile verso la di una serie di Parte_1 CP_1
azioni finalizzate ad avvantaggiare la propria società ( a scapito Controparte_4
della di cui era coamministratore, mediante ripetuti tentativi di addossare a CP_1
quest'ultima costi e spese di esclusiva competenza della Controparte_4
- con ricorso al Tribunale di Rimini ex art. 700 c.p.c. del 25.2.2016, il sig. CP_1
aveva chiesto la revoca, ex art. 2259 co. 3 c.c., della facoltà di amministrare la
[...]
da parte della sig.ra Controparte_1 [...]
Pt_1
- il Tribunale, con ordinanza del 10.6.2016, aveva accolto la domanda (confermata in pagina 3 di 14 sede di reclamo il 12.8.2016) disponendo la revoca della sig.ra dalla Parte_1
facoltà di amministrare la Controparte_1
- alla data del 16.4.2015 (contratto) e 7.3.2016 (nota professionale) la era CP_1
ancora amministrata e rappresentata da entrambi i soci i quali potevano compiere tutti gli atti solo con la firma congiunta e tale limitazione dei poteri rappresentativi di ciascun singolo amministratore era opponibile ai terzi ex art. 2298 c.c.;
- il contratto e la nota del Geom. erano inopponibili alla , non CP_2 CP_1
essendo stati sottoscritti da chi aveva il potere di impegnare la società;
- non era stata fornita la prova dell'esecuzione dell'incarico da parte dell'opposto.
La concludeva chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la sig. CP_1 [...]
e nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata Pt_1
chiedeva la condanna in manleva della predetta terza chiamata in caso di rigetto dell'opposizione.
3. Si costituiva in giudizio il Geom. educendo: CP_2
- la sig. quale socio ed amministratore della , aveva Parte_1 CP_1
conferito l'incarico come da preventivo del 16.4.2015 sottoscritto il 18.4.2015, avente ad oggetto alcune consulenze relative all'edificio alberghiero denominato ”; CP_4
- di aver svolto parte delle prestazioni professionali ed in data 07.03.2016 di aver emesso nei confronti della una nota professionale per € 7.045,50 che era stata sottoscritta CP_1
per accettazione dalla sig. uale amministratore della;
Parte_1 CP_1
- si era configurato il caso del rappresentante apparente in quanto nell'intestazione della società opponente risultavano il nome del sig. e della sig. Controparte_1
; Parte_1
- era chiara la buona fede del che aveva ritenuto di contrattare con persona CP_2
che aveva i poteri per impegnare la società opponente;
- in difetto di apparenza del diritto, era comunque configurabile un caso di falsus procurator con conseguente responsabilità verso i terzi della sig. ex art. 1398 Pt_1
c.c. o comunque un indebito arricchimento della CP_1
Il Geom. oncludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata CP_2
in causa della sig. e nel merito il rigetto dell'opposizione; in via Parte_1
subordinata chiedeva la condanna della suddetta al risarcimento del danno ex art. 1398 c.c. nella misura corrispondente alla somma richiesta ed in via ulteriore subordinata la condanna della per indebito arricchimento. CP_1
pagina 4 di 14 4. Autorizzata la chiamata in causa della sig. questa si costituiva in Parte_1
giudizio esponendo:
- la domanda di manleva rivolta dalla era nulla per radicale difetto di CP_1
allegazione dei relativi fatti e motivi di diritto;
- il conferimento dell'incarico al era avvenuto nel pieno ed esclusivo CP_2
interesse della società (i cui unici soci erano i fratelli quale comodataria CP_1 Pt_1
del fabbricato adibito ad uso albergo - - di proprietà dei due fratelli CP_4 Pt_1
- la si era assunta l'onere di provvedere a proprie spese all'adeguamento CP_1
dell'hotel alla normativa antincendio nonché ad ogni altro lavoro di straordinaria manutenzione;
- la sig. aveva conferito l'incarico al che da molti anni era il Pt_1 CP_2
tecnico di fiducia della famiglia ben noto anche a affinché Pt_1 Controparte_1
predisponesse le pratiche per l'adeguamento dell'impianto antincendio nel termine previsto dalla normativa di riferimento;
- in assenza dell'adeguamento richiesto dalla normativa, l'hotel sarebbe stato a rischio di chiusura forzosa e quindi l'incarico era stato dato in una situazione di urgenza per evitare danni alla società e nel suo interesse;
CP_1
- la aveva approfittato dell'attività svolta dal realizzando CP_1 CP_2
l'impianto antincendio con i progetti, gli elaborati ed i documenti predisposti dallo stesso professionista e pertanto il coamministratore aveva accettato e Controparte_1
ratificato, con comportamenti concludenti, l'operato della coamministratrice sig.
[...]
Pt_1
- in ogni caso vi era stati un arricchimento indebito della CP_1
- nessuna responsabilità era quindi ipotizzabile in capo alla sig. Parte_1
La sig. concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi Parte_1
confronti e in subordine la condanna della all'indennizzo ex art. 2041 c.c. CP_1
5. Assunta la prova orale, all'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 922/2020, rigettava l'opposizione ed accoglieva la domanda di manleva della , condannando la CP_1
sig. al pagamento in favore della società di quanto questa tenuta a Parte_1
versare al Geom. CP_2
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 5 di 14 8. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la l'atto di appello non indica né le modifiche che si CP_1
intendono apportare alla sentenza, né propone un ragionamento alternativo a quello adottato dal Tribunale.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020) senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 1600/2024). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
11. Sempre in via preliminare, deve essere altresì esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione nel presente grado dei documenti n. 3, 4 e 5 sollevata dall'appellata. A prescindere dall'inammissibilità in quanto documentazione in parte di formazione antecedente alla decisione impugnata, la Corte ritiene che detta produzione documentale sia irrilevante ai fini della decisione della presente causa, trattandosi di atti relativi ad altre vertenze che, anche se riferibili all'attività della tuttavia attengono a CP_1
fattispecie estranea all'oggetto del presente giudizio.
12. Deve altresì essere rigettata l'eccezione - sollevata dall'appellata - di nullità della pagina 6 di 14 deposizione testimoniale resa dall'Ing. all'udienza del 28.1.2020, per Parte_2
incapacità ex art. 246 c.p.c., in quanto il teste sarebbe stato portatore di un interesse diretto e concreto nella presente causa;
difatti, il predetto teste ha un'analoga vertenza contro le medesime parti ed avente il pagamento di competenze professionali dello Controparte_5
, già decisa dal Tribunale di Rimini ed oggetto di impugnazione innanzi a
[...]
questa Corte (sez. III RG. n. 1629/2021 – C.I. dott.ssa ). Difatti, pur trattandosi di una Per_1
fattispecie analoga alla presente, la Corte ritiene che non sussistono i presupposti per affermare l'incapacità del teste, considerato che questo può avere solo un interesse di fatto, situazione che si verifica quando il teste sia parte di un'autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita e quindi non può vantare un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio. Il divieto previsto dall'art. 246 c.p.c. non opera neppure quando il testimone sia parte in una causa connessa (1).
13. Passando al merito, con il primo motivo di appello, l'appellante ritiene che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di manleva della abbia omesso di motivare in merito sia CP_1
alla prova della consapevolezza del coamministratore di Controparte_1
dell'incarico professionale conferito al Geom. sia in merito alla ratifica CP_2 dell'operato dell'appellante ex art. 1399 c.c. per aver utilizzato le risultanze del tecnico per le successive pratiche antincendio.
14. Il motivo è infondato.
15. La Corte rileva, in primis, che le doglianze dell'appellante attengono all'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della sig. CP_1 [...]
mentre non è oggetto di impugnativa il capo della sentenza con il quale il Pt_1
Tribunale ha ritenuto che il Geom. vesse fatto legittimo affidamento sulla piena CP_2
capacità della sig. di impegnare la e quindi quest'ultima fosse tenuta al Pt_1 CP_1
pagamento della somma ingiunta. È pacifico che l'incarico al Geom. la relativa CP_2
nota sono state sottoscritte solo dalla sig. e non anche da Parte_1 CP_1
sebbene fosse richiesta la sottoscrizione congiunta prevista dall'atto costitutivo
[...]
(1) L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né
l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni (Cass. n. 26044/2023 - Rv. 668788 - 01).
pagina 7 di 14 della CP_1
16. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c. alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è necessario il consenso congiunto di più soci, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla stessa.
17. Nella fattispecie l'art. 7 dell'atto costitutivo della Controparte_1 prevedeva la firma congiunta dei due soci per “la gestione,
[...]
l'amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi”. L'obbligazione prevista dall'atto costitutivo della non lascia margini interpretativi, posto che per CP_1
patto sociale, l'amministrazione della società era congiunta per i due soci;
la firma congiunta sull'atto da parte di entrambi gli soci/amministratori era quindi necessaria anche ai fini della dimostrazione che il conferimento dell'incarico al geometra era frutto di una scelta condivisa.
18. La necessità della firma congiunta ai fini della imputazione del negozio alla società, rende del tutto irrilevante la “consapevolezza” o anche la conoscenza da parte del socio/amministratore dell'incarico professionale al Pur Controparte_1 CP_2
ammettendo che fosse a conoscenza dell'incarico, la mancata Controparte_1
sottoscrizione del preventivo/incarico e della nota professionale non può che essere letta come non condivisione da parte sua, con conseguente responsabilità dell'appellante per aver agito senza i necessari poteri. La sig. prima di sottoscrivere i suddetti Parte_1
documenti, aveva l'onere di sottoporli alla preventiva approvazione e sottoscrizione di
L'omissione di tale incombente da parte della sig. Controparte_1 [...]
l'ha esposta alle conseguenze connesse della rappresentanza senza potere;
Pt_1
parimenti è irrilevante che fosse comunque a conoscenza della Controparte_1 necessità di adeguare l'impianto antincendio (il teste Ing. ha riferito che “negli anni Pt_2
2015 il Sig. è venuto nel mio studio per chiedermi informazioni circa le Controparte_1
procedure di adeguamento ai fini della prevenzione antincendio. Non ho mai avuto alcun incarico dal predetto preciso che da almeno trenta anni sono il tecnico di riferimento per
l'antincendio per l .) La conoscenza della problematica relativa CP_4
all'adeguamento del sistema antincendio non equivale a consentire né il superamento del requisito della firma congiunta (come attestazione della condivisione dell'atto), né come prestazione di consenso implicito;
difatti, lo stesso (v. verb. del 28.1.2020) ha CP_2
riferito che si era rivolto ad altro professionista (circostanza questa CP_1
pagina 8 di 14 incompatibile con una acquiescenza all'incarico affidato dalla sorella): il “Geom. si Per_2
interfacciò su mandato di con Lei e con lo Controparte_1 Controparte_3
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell e non della CP_4 CP_1
19. Né può ritenersi rilevante l'art. 8 del contratto di affitto di azienda dell' che CP_4 poneva a carico della l'adeguamento degli impianti per consentire alla società CP_1
il proseguimento dell'attività alberghiera, considerato che proprio la Controparte_4
predetta società affittuaria era gestita unicamente dalla sig. la quale Parte_1
aveva interesse a far eseguire i lavori a favore della società, ma a carico della . CP_1
20. La documentazione agli atti, infine, non smentisce la ricostruzione dei rapporti inter partes operata dal Tribunale;
la nota del Geom. del 30.7.2015 indirizzata a CP_2
e (doc. 5 fasc. app.nte) conferma che l'incarico era stato Pt_1 Controparte_1
conferito dall'appellante, mentre le emails dello (doc. 6-7) Controparte_5
così come il doc. 12, hanno ad oggetto delle informative (peraltro inviate anche molti altri hotel interessati) circa l'adeguamento dei sistemi antincendio a seguito delle novità legislative in materia;
tali note confermano solo che la problematica era nota alla , ma nulla CP_1
aggiungono in merito all'incarico affidato dalla sig. al Geom. Parte_1
CP_2
21. Non può neppure ritenersi che vi sia stata una ratifica dell'operato dell'appellante mediante l'utilizzo da parte della della pratica predisposta dal Geom. CP_1 CP_2
La mancata partecipazione al negozio giuridico di uno dei due amministratori che rappresentano congiuntamente la società, non determina l'inesistenza del negozio stesso, dato che esso non risulta privo di volontà, ma solo viziato nel procedimento di formazione di quest'ultima; essa determina soltanto l'invalidità dell'atto compiuto dal rappresentante in eccesso dal suo potere con la conseguente ammissibilità della ratifica da parte della società.
Essendo l'attività svolta nell'interesse della società, l'atto è quindi suscettibile di convalida
(quando l'azione per l'annullamento si prescriva o resti preclusa per comportamenti anche taciti contrastanti con la volontà di avvalersi della causa d'invalidità) o di ratifica (quando la società faccia propri gli effetti dell'atto viziato, mediante l'apposizione della seconda firma da parte dell'altro amministratore).
22. Tuttavia va precisato che ai sensi dell'art. 1399 c.c. la ratifica invocata dall'appellante, deve provenire dal soggetto rappresentato o meglio – nel caso di persona giuridica – dall'organo munito dei relativi poteri statutari. Difatti, se è vero che la ratifica del negozio pagina 9 di 14 concluso dal falsus procurator può anche desumersi da facta condudentia, è altrettanto vero che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica deve provenire dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa, secondo le modalità previste dai patti sociali. Difatti, la ratifica tacita del contratto deve avvenire con le modalità richieste per l'atto da ratificare e quindi se è prevista la firma congiunta, la ratifica richiede sempre la medesima forma, come richiesto dall'art. 1399 c.c.: “nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”.
23. Nella fattispecie è rimasto estraneo all'accordo negoziale, in Controparte_1
violazione dell'art. 8 dell'atto costitutivo della che prevedeva, ai fini dell'efficacia CP_1
del contratto professionale con il la firma congiunta dei due soci/amministratori. CP_2
Pertanto la semplice disposizione materiale della documentazione tecnica da parte della
(ove effettivamente avvenuta) o anche solo da parte di uno dei soci, non può valere CP_1
a ratificare il contratto in nome e per conto della società, se non proviene dall'organo cui è attribuita l'amministrazione (nella specie entrambi gli amministratori congiuntamente) e con l'osservanza della forma richiesta dai patti societari. D'altra parte sono stati i soci stessi a prevedere che qualsiasi atto di gestione (ordinaria e straordinaria) richiedesse il consenso unanime di tutti i soci;
quindi anche il consenso alla ratifica doveva essere manifestato attraverso un atto di ricognizione specifico da parte dell'organo amministrativo della società
(e quindi un atto di ratifica a firma congiunta di entrambi gli amministratori).
24. In ogni caso, non risulta la prova dell'avvenuto utilizzo della documentazione del da parte della e quindi non può neppure parlarsi di tacita ratifica;
CP_2 CP_1
difatti, la pratica di adeguamento impianti risulta successivamente presentata dalla F.& F.
Gestioni s.r.l. (affittuaria dell ) con l'ausilio di altri professionisti da lei incaricati CP_4
(v. doc.
6-9 fas. app.ta).
25. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del requisito dell'urgenza previsto dall'art. 2258 co. 3 c.c.. L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che la prova di aver agito per evitare un danno per la società, deriverebbe dall'indicazione delle varie normative di riforma in materia di adeguamento antincendio che si sono accavallate nel tempo che richiedevano un intervento urgente nonché dalle missive inviate dai professionisti che sollecitavano tale adeguamento.
pagina 10 di 14 26. Il motivo è infondato.
27. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2258 co. 3 c.c. che subordina la validità del negozio compiuto dall'amministratore in assenza del relativo potere, alla prova del requisito dell'urgenza. Trattandosi di amministrazione congiunta, la deroga prevista dalla norma civilistica presuppone o la prova del dissenso manifestato preventivamente da parte del socio/amministratore (quindi l'”urgenza” trae la sua giustificazione dal rischio del danno derivante dallo stallo dell'organo amministrativo) o dalla impossibilità (si pensi al caso del coamministratore impedito) di ottenere il consenso in tempi utili per ragioni oggettive.
28. Nella fattispecie non risulta la prova di nessuno di tali requisiti. Difatti, non è emerso che si sia opposto ad affrontare la questione dell'adeguamento Controparte_1
antiincendio, ma al contrario si era interessato alla problematica affidandosi al Geom.
né può ritenersi che detta urgenza potesse derivare dalla normativa che comunque Per_2
forniva tempi sufficienti per agire.
29. L'appellante non ha allegato neppure di aver tentato di ottenere il preventivo consenso dal fratello e di aver ricevuto un rifiuto, né di altre diverse ragioni ostative che potessero giustificare l'affidamento d'urgenza dell'incarico del 18.4.2015 al Ma va anche CP_2
tenuto conto che l'appellante non solo ha sottoscritto l'incarico, ma ha anche sottoscritto ed accettato la nota professionale del 7.3.2016 (ovvero dopo un anno), quando avrebbe potuto farla sottoscrivere al fratello, con efficacia sanante del proprio operato, e quando comunque erano ormai intervenute proroghe del termine di scadenza inizialmente fissato dalla legge che non giustificavano l'urgenza di agire nell'interesse della società.
30. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'istanza acquisizione alla P.A. ex art. 213 e art. 210 c.p.c. a privati delle pratiche di adeguamento antincendio presentati dalla Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe CP_1
erroneamente applicato i requisiti previsti per l'art. 210 c.p.c. (art. 94 disp. att. c.p.c.) alla diversa fattispecie dell'art. 213 c.p.c. disciplinata dall'art. 96 disp. att. c.p.c.; dall'acquisizione di tale documentazione - che viene reiterata in via istruttoria nel presente grado - sarebbe emersa la prova dell'utilizzazione da parte di delle pratiche predisposte dal Geom. CP_1
quindi la ratifica implicita dell'operato dell'appellante. CP_2
31. La doglianza è infondata.
32. Per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate pagina 11 di 14 dall'appellante nelle conclusioni con il richiamo alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., la
Corte ritiene che queste non possano trovare accoglimento. In primo luogo la richiesta non è stata reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta del 18.12.2020, ultimo momento utile per una loro formulazione, gravando su di essa il relativo onere. Nella fattispecie l'appellante si è difatti limitata a reiterare “la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse” senza tuttavia una specifica formulazione;
la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello con la precisazione che "tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. Cass.
3.8.2017, n. 19352. Cfr. altresì Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22709, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione;
Cass. 4.8.2016, n.
16290)" (Cass. n. 15029/2019).
33. Ma a prescindere da quanto sopra, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c. costituisce una facoltà rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice del merito (cfr.
Cass. n. 7803/1986) e pertanto, qualora il giudice abbia ritenuto di non avvalersi di tale facoltà rigettando l'istanza in tale senso formulata da una delle parti, o omettendo di provvedere d'ufficio sulla stessa, la relativa statuizione non è censurabile.
34. In ogni caso va ribadito quanto già detto in punto di ratifica dell'operato dell'appellante, rilevando che nella fattispecie risulta agli atti che le pratiche antincendio vennero presentate dalla F&F Gestioni s.r.l., affittuaria dell'Hotel e non dalla e pertanto la richiesta ex CP_1
art. 213 c.p.c. appare esplorativa e superflua.
35. Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. (rivolta alle parti private), va ricordato che l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non pagina 12 di 14 deve essere neppure esplicitata;
quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v. Cass. n. 27412/2021, n. 9020/2019). Comunque la parte che la richieda ha l'onere di dimostrare il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria;
difatti la parte che formula l'istanza ha l'onere di dimostrare contestualmente alla formulazione dell'istanza istruttoria, l'impossibilità di acquisire in altro modo il documento la cui produzione costituisce un onere su di essa gravante in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova.
36. Nella fattispecie non risulta fornita la prova da parte appellante di aver almeno cercato di ottenere la documentazione (ad es. con una richiesta diretta in tal senso alle parti private) e quindi la sentenza sul punto non è censurabile, avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
37. Quanto precede costituisce quindi giustificazione congrua per disattendere l'istanza istruttoria, volta a provocare l'acquisizione di ulteriori documenti ai sensi sia dell'art. 213
c.p.c. sia dell'art. 210 c.p.c.
38. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
39. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
40. Per quanto concerne la posizione di , non essendo state svolte CP_2
domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattasi di litis denuntiatio e quindi non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. posto che comunque non essendosi costituito, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
41. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Rimini n. 922/2020 del 23.12.2020;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00
[...]
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di . CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna 21 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1357 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Leonardo Pierdominici (c.f. ) e Alessandro Raccamadoro Ramelli (c.f. C.F._2
) con domicilio digitale eletto agli indirizzi p.e.c. C.F._3
e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Di Giovanni (c.f. ), Andrea Recchia (c.f. e C.F._4 C.F._5
Andrea Deangeli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6
dell'ultimo in Via Flaminia 179 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
e nei confronti di
(c.f. CP_2 C.F._7
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A:
pagina 1 di 14 appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 922/2020 del 23.12.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.02.2024:
Appellante (PERICOLI):
“- rigettare ogni e qualunque domanda proposta nel giudizio da parte opponente e dunque da parte di (c.f. contro la dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] perché́ palesemente infondata in fatto ed in diritto;
Pt_1
- accertare e dichiarare che il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto dalla dott. era ed è valido ed efficace siccome legittimamente effettuato e comunque Parte_1 pienamente ratificato dal coamministratore dott. Controparte_1
- in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi in cui fosse Parte_1 condannata a pagare in proprio lo Studio Tecnico e/o a manlevare la si chiede CP_1 che quest'ultima sia tenuta ex art. 2041 c.c. ad indennizzarla della subita diminuzione patrimoniale;
- condannare la parte soccombente chiamante alla integrale rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
Si insiste come da memoria ex art. 183 comma VI n.
2. c.p.c. del primo grado, in particolare ai fini della richiesta d'ordinanza ex artt. 210-213 c.p.c. ad al Comando Controparte_1 dei Vigili del Fuoco di Rimini e al suo Distaccamento di Cattolica e al Comune di Cattolica
l'ostensione delle pratiche per la messa a norma anti-incendio presentate da
[...] tra il 2016 e il 2018, e al Geom. e allo Controparte_1 CP_2 [...] in persona del suo titolare (c.f. Controparte_3 Parte_2
gli elaborati predisposti dal Geom. e dallo C.F._8 CP_2 Controparte_3
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell'hotel Murex – ciò al fine
[...] di acclarare, si opus previa CTU, che la S.n.c. utilizzò detti elaborati e le lavorazioni commissionate per cui è causa e le loro risultanze tecniche e dunque in ogni caso ratificò i mandati all'uopo conferiti“.
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 ex art. 342 c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
3) dichiarare l'inammissibilità e disporre lo stralcio ex art. 345 co. III c.p.c. dei documenti sub n.ri 3 “atti giudizio Giudice Pace di Rimini n. 231/2021”, 4 “atti giudizio
Tribunale di Rimini n. 1616/2020” e 5 “memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. giudizio
Tribunale di Rimini n. 4543/2017”, prodotti dall'appellante solo nel presente grado di giudizio;
4) dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere la richiesta “d'ordinanza ex artt. 210-213
c.p.c.” per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
5) dichiarare la nullità della deposizione testimoniale resa dall'Ing. Parte_2 all'udienza del 28 gennaio 2020 nel giudizio di primo grado stante l'incapacità dello stesso a
pagina 2 di 14 testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. nel merito
6) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1 perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, comunque disattendendo l'avversa pretesa, per tutte le ragioni in premessa della comparsa di costituzione;
7) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario ed accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Geom. (da qui otteneva dal Tribunale di Rimini il CP_2 CP_2
decreto ingiuntivo n. 1706/2017, con il quale veniva ingiunto alla società
[...]
(da qui il pagamento di € 7.045,50, Controparte_1 CP_1
oltre interessi dal 10.7.2017 per prestazioni professionali svolte per suo conto come da contratto del 16.04.2015 e da nota professionale del 07.03.2016.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la società Controparte_1
roponeva opposizione esponendo:
[...]
- il sig. quale coamministratore della non aveva mai Controparte_1 CP_1
sottoscritto la nota professionale del 7.3.2016 del Geom. né il relativo incarico;
CP_2
- entrambi i documenti su cui era basato il credito ingiunto non recavano la firma del sig.
ma solo della sig.ra Controparte_1 Parte_1
- nell'atto costitutivo della era previsto che “la gestione, l'amministrazione e la CP_1
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è affidata ai soci
e i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di Parte_1 Controparte_1 straordinaria amministrazione, nessuno escluso con firma congiunta”;
- la sig. era altresì unico socio ed amministratore dell' Parte_1 [...]
per il periodo dal 30.4.2014 al 31.10.2016; CP_4
- la sig. si era resa responsabile verso la di una serie di Parte_1 CP_1
azioni finalizzate ad avvantaggiare la propria società ( a scapito Controparte_4
della di cui era coamministratore, mediante ripetuti tentativi di addossare a CP_1
quest'ultima costi e spese di esclusiva competenza della Controparte_4
- con ricorso al Tribunale di Rimini ex art. 700 c.p.c. del 25.2.2016, il sig. CP_1
aveva chiesto la revoca, ex art. 2259 co. 3 c.c., della facoltà di amministrare la
[...]
da parte della sig.ra Controparte_1 [...]
Pt_1
- il Tribunale, con ordinanza del 10.6.2016, aveva accolto la domanda (confermata in pagina 3 di 14 sede di reclamo il 12.8.2016) disponendo la revoca della sig.ra dalla Parte_1
facoltà di amministrare la Controparte_1
- alla data del 16.4.2015 (contratto) e 7.3.2016 (nota professionale) la era CP_1
ancora amministrata e rappresentata da entrambi i soci i quali potevano compiere tutti gli atti solo con la firma congiunta e tale limitazione dei poteri rappresentativi di ciascun singolo amministratore era opponibile ai terzi ex art. 2298 c.c.;
- il contratto e la nota del Geom. erano inopponibili alla , non CP_2 CP_1
essendo stati sottoscritti da chi aveva il potere di impegnare la società;
- non era stata fornita la prova dell'esecuzione dell'incarico da parte dell'opposto.
La concludeva chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la sig. CP_1 [...]
e nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata Pt_1
chiedeva la condanna in manleva della predetta terza chiamata in caso di rigetto dell'opposizione.
3. Si costituiva in giudizio il Geom. educendo: CP_2
- la sig. quale socio ed amministratore della , aveva Parte_1 CP_1
conferito l'incarico come da preventivo del 16.4.2015 sottoscritto il 18.4.2015, avente ad oggetto alcune consulenze relative all'edificio alberghiero denominato ”; CP_4
- di aver svolto parte delle prestazioni professionali ed in data 07.03.2016 di aver emesso nei confronti della una nota professionale per € 7.045,50 che era stata sottoscritta CP_1
per accettazione dalla sig. uale amministratore della;
Parte_1 CP_1
- si era configurato il caso del rappresentante apparente in quanto nell'intestazione della società opponente risultavano il nome del sig. e della sig. Controparte_1
; Parte_1
- era chiara la buona fede del che aveva ritenuto di contrattare con persona CP_2
che aveva i poteri per impegnare la società opponente;
- in difetto di apparenza del diritto, era comunque configurabile un caso di falsus procurator con conseguente responsabilità verso i terzi della sig. ex art. 1398 Pt_1
c.c. o comunque un indebito arricchimento della CP_1
Il Geom. oncludeva chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata CP_2
in causa della sig. e nel merito il rigetto dell'opposizione; in via Parte_1
subordinata chiedeva la condanna della suddetta al risarcimento del danno ex art. 1398 c.c. nella misura corrispondente alla somma richiesta ed in via ulteriore subordinata la condanna della per indebito arricchimento. CP_1
pagina 4 di 14 4. Autorizzata la chiamata in causa della sig. questa si costituiva in Parte_1
giudizio esponendo:
- la domanda di manleva rivolta dalla era nulla per radicale difetto di CP_1
allegazione dei relativi fatti e motivi di diritto;
- il conferimento dell'incarico al era avvenuto nel pieno ed esclusivo CP_2
interesse della società (i cui unici soci erano i fratelli quale comodataria CP_1 Pt_1
del fabbricato adibito ad uso albergo - - di proprietà dei due fratelli CP_4 Pt_1
- la si era assunta l'onere di provvedere a proprie spese all'adeguamento CP_1
dell'hotel alla normativa antincendio nonché ad ogni altro lavoro di straordinaria manutenzione;
- la sig. aveva conferito l'incarico al che da molti anni era il Pt_1 CP_2
tecnico di fiducia della famiglia ben noto anche a affinché Pt_1 Controparte_1
predisponesse le pratiche per l'adeguamento dell'impianto antincendio nel termine previsto dalla normativa di riferimento;
- in assenza dell'adeguamento richiesto dalla normativa, l'hotel sarebbe stato a rischio di chiusura forzosa e quindi l'incarico era stato dato in una situazione di urgenza per evitare danni alla società e nel suo interesse;
CP_1
- la aveva approfittato dell'attività svolta dal realizzando CP_1 CP_2
l'impianto antincendio con i progetti, gli elaborati ed i documenti predisposti dallo stesso professionista e pertanto il coamministratore aveva accettato e Controparte_1
ratificato, con comportamenti concludenti, l'operato della coamministratrice sig.
[...]
Pt_1
- in ogni caso vi era stati un arricchimento indebito della CP_1
- nessuna responsabilità era quindi ipotizzabile in capo alla sig. Parte_1
La sig. concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi Parte_1
confronti e in subordine la condanna della all'indennizzo ex art. 2041 c.c. CP_1
5. Assunta la prova orale, all'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 922/2020, rigettava l'opposizione ed accoglieva la domanda di manleva della , condannando la CP_1
sig. al pagamento in favore della società di quanto questa tenuta a Parte_1
versare al Geom. CP_2
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 5 di 14 8. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la l'atto di appello non indica né le modifiche che si CP_1
intendono apportare alla sentenza, né propone un ragionamento alternativo a quello adottato dal Tribunale.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020) senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 1600/2024). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
11. Sempre in via preliminare, deve essere altresì esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione nel presente grado dei documenti n. 3, 4 e 5 sollevata dall'appellata. A prescindere dall'inammissibilità in quanto documentazione in parte di formazione antecedente alla decisione impugnata, la Corte ritiene che detta produzione documentale sia irrilevante ai fini della decisione della presente causa, trattandosi di atti relativi ad altre vertenze che, anche se riferibili all'attività della tuttavia attengono a CP_1
fattispecie estranea all'oggetto del presente giudizio.
12. Deve altresì essere rigettata l'eccezione - sollevata dall'appellata - di nullità della pagina 6 di 14 deposizione testimoniale resa dall'Ing. all'udienza del 28.1.2020, per Parte_2
incapacità ex art. 246 c.p.c., in quanto il teste sarebbe stato portatore di un interesse diretto e concreto nella presente causa;
difatti, il predetto teste ha un'analoga vertenza contro le medesime parti ed avente il pagamento di competenze professionali dello Controparte_5
, già decisa dal Tribunale di Rimini ed oggetto di impugnazione innanzi a
[...]
questa Corte (sez. III RG. n. 1629/2021 – C.I. dott.ssa ). Difatti, pur trattandosi di una Per_1
fattispecie analoga alla presente, la Corte ritiene che non sussistono i presupposti per affermare l'incapacità del teste, considerato che questo può avere solo un interesse di fatto, situazione che si verifica quando il teste sia parte di un'autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita e quindi non può vantare un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio. Il divieto previsto dall'art. 246 c.p.c. non opera neppure quando il testimone sia parte in una causa connessa (1).
13. Passando al merito, con il primo motivo di appello, l'appellante ritiene che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di manleva della abbia omesso di motivare in merito sia CP_1
alla prova della consapevolezza del coamministratore di Controparte_1
dell'incarico professionale conferito al Geom. sia in merito alla ratifica CP_2 dell'operato dell'appellante ex art. 1399 c.c. per aver utilizzato le risultanze del tecnico per le successive pratiche antincendio.
14. Il motivo è infondato.
15. La Corte rileva, in primis, che le doglianze dell'appellante attengono all'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della sig. CP_1 [...]
mentre non è oggetto di impugnativa il capo della sentenza con il quale il Pt_1
Tribunale ha ritenuto che il Geom. vesse fatto legittimo affidamento sulla piena CP_2
capacità della sig. di impegnare la e quindi quest'ultima fosse tenuta al Pt_1 CP_1
pagamento della somma ingiunta. È pacifico che l'incarico al Geom. la relativa CP_2
nota sono state sottoscritte solo dalla sig. e non anche da Parte_1 CP_1
sebbene fosse richiesta la sottoscrizione congiunta prevista dall'atto costitutivo
[...]
(1) L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né
l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni (Cass. n. 26044/2023 - Rv. 668788 - 01).
pagina 7 di 14 della CP_1
16. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c. alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è necessario il consenso congiunto di più soci, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla stessa.
17. Nella fattispecie l'art. 7 dell'atto costitutivo della Controparte_1 prevedeva la firma congiunta dei due soci per “la gestione,
[...]
l'amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi”. L'obbligazione prevista dall'atto costitutivo della non lascia margini interpretativi, posto che per CP_1
patto sociale, l'amministrazione della società era congiunta per i due soci;
la firma congiunta sull'atto da parte di entrambi gli soci/amministratori era quindi necessaria anche ai fini della dimostrazione che il conferimento dell'incarico al geometra era frutto di una scelta condivisa.
18. La necessità della firma congiunta ai fini della imputazione del negozio alla società, rende del tutto irrilevante la “consapevolezza” o anche la conoscenza da parte del socio/amministratore dell'incarico professionale al Pur Controparte_1 CP_2
ammettendo che fosse a conoscenza dell'incarico, la mancata Controparte_1
sottoscrizione del preventivo/incarico e della nota professionale non può che essere letta come non condivisione da parte sua, con conseguente responsabilità dell'appellante per aver agito senza i necessari poteri. La sig. prima di sottoscrivere i suddetti Parte_1
documenti, aveva l'onere di sottoporli alla preventiva approvazione e sottoscrizione di
L'omissione di tale incombente da parte della sig. Controparte_1 [...]
l'ha esposta alle conseguenze connesse della rappresentanza senza potere;
Pt_1
parimenti è irrilevante che fosse comunque a conoscenza della Controparte_1 necessità di adeguare l'impianto antincendio (il teste Ing. ha riferito che “negli anni Pt_2
2015 il Sig. è venuto nel mio studio per chiedermi informazioni circa le Controparte_1
procedure di adeguamento ai fini della prevenzione antincendio. Non ho mai avuto alcun incarico dal predetto preciso che da almeno trenta anni sono il tecnico di riferimento per
l'antincendio per l .) La conoscenza della problematica relativa CP_4
all'adeguamento del sistema antincendio non equivale a consentire né il superamento del requisito della firma congiunta (come attestazione della condivisione dell'atto), né come prestazione di consenso implicito;
difatti, lo stesso (v. verb. del 28.1.2020) ha CP_2
riferito che si era rivolto ad altro professionista (circostanza questa CP_1
pagina 8 di 14 incompatibile con una acquiescenza all'incarico affidato dalla sorella): il “Geom. si Per_2
interfacciò su mandato di con Lei e con lo Controparte_1 Controparte_3
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell e non della CP_4 CP_1
19. Né può ritenersi rilevante l'art. 8 del contratto di affitto di azienda dell' che CP_4 poneva a carico della l'adeguamento degli impianti per consentire alla società CP_1
il proseguimento dell'attività alberghiera, considerato che proprio la Controparte_4
predetta società affittuaria era gestita unicamente dalla sig. la quale Parte_1
aveva interesse a far eseguire i lavori a favore della società, ma a carico della . CP_1
20. La documentazione agli atti, infine, non smentisce la ricostruzione dei rapporti inter partes operata dal Tribunale;
la nota del Geom. del 30.7.2015 indirizzata a CP_2
e (doc. 5 fasc. app.nte) conferma che l'incarico era stato Pt_1 Controparte_1
conferito dall'appellante, mentre le emails dello (doc. 6-7) Controparte_5
così come il doc. 12, hanno ad oggetto delle informative (peraltro inviate anche molti altri hotel interessati) circa l'adeguamento dei sistemi antincendio a seguito delle novità legislative in materia;
tali note confermano solo che la problematica era nota alla , ma nulla CP_1
aggiungono in merito all'incarico affidato dalla sig. al Geom. Parte_1
CP_2
21. Non può neppure ritenersi che vi sia stata una ratifica dell'operato dell'appellante mediante l'utilizzo da parte della della pratica predisposta dal Geom. CP_1 CP_2
La mancata partecipazione al negozio giuridico di uno dei due amministratori che rappresentano congiuntamente la società, non determina l'inesistenza del negozio stesso, dato che esso non risulta privo di volontà, ma solo viziato nel procedimento di formazione di quest'ultima; essa determina soltanto l'invalidità dell'atto compiuto dal rappresentante in eccesso dal suo potere con la conseguente ammissibilità della ratifica da parte della società.
Essendo l'attività svolta nell'interesse della società, l'atto è quindi suscettibile di convalida
(quando l'azione per l'annullamento si prescriva o resti preclusa per comportamenti anche taciti contrastanti con la volontà di avvalersi della causa d'invalidità) o di ratifica (quando la società faccia propri gli effetti dell'atto viziato, mediante l'apposizione della seconda firma da parte dell'altro amministratore).
22. Tuttavia va precisato che ai sensi dell'art. 1399 c.c. la ratifica invocata dall'appellante, deve provenire dal soggetto rappresentato o meglio – nel caso di persona giuridica – dall'organo munito dei relativi poteri statutari. Difatti, se è vero che la ratifica del negozio pagina 9 di 14 concluso dal falsus procurator può anche desumersi da facta condudentia, è altrettanto vero che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica deve provenire dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa, secondo le modalità previste dai patti sociali. Difatti, la ratifica tacita del contratto deve avvenire con le modalità richieste per l'atto da ratificare e quindi se è prevista la firma congiunta, la ratifica richiede sempre la medesima forma, come richiesto dall'art. 1399 c.c.: “nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”.
23. Nella fattispecie è rimasto estraneo all'accordo negoziale, in Controparte_1
violazione dell'art. 8 dell'atto costitutivo della che prevedeva, ai fini dell'efficacia CP_1
del contratto professionale con il la firma congiunta dei due soci/amministratori. CP_2
Pertanto la semplice disposizione materiale della documentazione tecnica da parte della
(ove effettivamente avvenuta) o anche solo da parte di uno dei soci, non può valere CP_1
a ratificare il contratto in nome e per conto della società, se non proviene dall'organo cui è attribuita l'amministrazione (nella specie entrambi gli amministratori congiuntamente) e con l'osservanza della forma richiesta dai patti societari. D'altra parte sono stati i soci stessi a prevedere che qualsiasi atto di gestione (ordinaria e straordinaria) richiedesse il consenso unanime di tutti i soci;
quindi anche il consenso alla ratifica doveva essere manifestato attraverso un atto di ricognizione specifico da parte dell'organo amministrativo della società
(e quindi un atto di ratifica a firma congiunta di entrambi gli amministratori).
24. In ogni caso, non risulta la prova dell'avvenuto utilizzo della documentazione del da parte della e quindi non può neppure parlarsi di tacita ratifica;
CP_2 CP_1
difatti, la pratica di adeguamento impianti risulta successivamente presentata dalla F.& F.
Gestioni s.r.l. (affittuaria dell ) con l'ausilio di altri professionisti da lei incaricati CP_4
(v. doc.
6-9 fas. app.ta).
25. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del requisito dell'urgenza previsto dall'art. 2258 co. 3 c.c.. L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che la prova di aver agito per evitare un danno per la società, deriverebbe dall'indicazione delle varie normative di riforma in materia di adeguamento antincendio che si sono accavallate nel tempo che richiedevano un intervento urgente nonché dalle missive inviate dai professionisti che sollecitavano tale adeguamento.
pagina 10 di 14 26. Il motivo è infondato.
27. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2258 co. 3 c.c. che subordina la validità del negozio compiuto dall'amministratore in assenza del relativo potere, alla prova del requisito dell'urgenza. Trattandosi di amministrazione congiunta, la deroga prevista dalla norma civilistica presuppone o la prova del dissenso manifestato preventivamente da parte del socio/amministratore (quindi l'”urgenza” trae la sua giustificazione dal rischio del danno derivante dallo stallo dell'organo amministrativo) o dalla impossibilità (si pensi al caso del coamministratore impedito) di ottenere il consenso in tempi utili per ragioni oggettive.
28. Nella fattispecie non risulta la prova di nessuno di tali requisiti. Difatti, non è emerso che si sia opposto ad affrontare la questione dell'adeguamento Controparte_1
antiincendio, ma al contrario si era interessato alla problematica affidandosi al Geom.
né può ritenersi che detta urgenza potesse derivare dalla normativa che comunque Per_2
forniva tempi sufficienti per agire.
29. L'appellante non ha allegato neppure di aver tentato di ottenere il preventivo consenso dal fratello e di aver ricevuto un rifiuto, né di altre diverse ragioni ostative che potessero giustificare l'affidamento d'urgenza dell'incarico del 18.4.2015 al Ma va anche CP_2
tenuto conto che l'appellante non solo ha sottoscritto l'incarico, ma ha anche sottoscritto ed accettato la nota professionale del 7.3.2016 (ovvero dopo un anno), quando avrebbe potuto farla sottoscrivere al fratello, con efficacia sanante del proprio operato, e quando comunque erano ormai intervenute proroghe del termine di scadenza inizialmente fissato dalla legge che non giustificavano l'urgenza di agire nell'interesse della società.
30. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'istanza acquisizione alla P.A. ex art. 213 e art. 210 c.p.c. a privati delle pratiche di adeguamento antincendio presentati dalla Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe CP_1
erroneamente applicato i requisiti previsti per l'art. 210 c.p.c. (art. 94 disp. att. c.p.c.) alla diversa fattispecie dell'art. 213 c.p.c. disciplinata dall'art. 96 disp. att. c.p.c.; dall'acquisizione di tale documentazione - che viene reiterata in via istruttoria nel presente grado - sarebbe emersa la prova dell'utilizzazione da parte di delle pratiche predisposte dal Geom. CP_1
quindi la ratifica implicita dell'operato dell'appellante. CP_2
31. La doglianza è infondata.
32. Per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate pagina 11 di 14 dall'appellante nelle conclusioni con il richiamo alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., la
Corte ritiene che queste non possano trovare accoglimento. In primo luogo la richiesta non è stata reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta del 18.12.2020, ultimo momento utile per una loro formulazione, gravando su di essa il relativo onere. Nella fattispecie l'appellante si è difatti limitata a reiterare “la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse” senza tuttavia una specifica formulazione;
la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello con la precisazione che "tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. Cass.
3.8.2017, n. 19352. Cfr. altresì Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22709, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione;
Cass. 4.8.2016, n.
16290)" (Cass. n. 15029/2019).
33. Ma a prescindere da quanto sopra, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c. costituisce una facoltà rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice del merito (cfr.
Cass. n. 7803/1986) e pertanto, qualora il giudice abbia ritenuto di non avvalersi di tale facoltà rigettando l'istanza in tale senso formulata da una delle parti, o omettendo di provvedere d'ufficio sulla stessa, la relativa statuizione non è censurabile.
34. In ogni caso va ribadito quanto già detto in punto di ratifica dell'operato dell'appellante, rilevando che nella fattispecie risulta agli atti che le pratiche antincendio vennero presentate dalla F&F Gestioni s.r.l., affittuaria dell'Hotel e non dalla e pertanto la richiesta ex CP_1
art. 213 c.p.c. appare esplorativa e superflua.
35. Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. (rivolta alle parti private), va ricordato che l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non pagina 12 di 14 deve essere neppure esplicitata;
quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v. Cass. n. 27412/2021, n. 9020/2019). Comunque la parte che la richieda ha l'onere di dimostrare il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria;
difatti la parte che formula l'istanza ha l'onere di dimostrare contestualmente alla formulazione dell'istanza istruttoria, l'impossibilità di acquisire in altro modo il documento la cui produzione costituisce un onere su di essa gravante in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova.
36. Nella fattispecie non risulta fornita la prova da parte appellante di aver almeno cercato di ottenere la documentazione (ad es. con una richiesta diretta in tal senso alle parti private) e quindi la sentenza sul punto non è censurabile, avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
37. Quanto precede costituisce quindi giustificazione congrua per disattendere l'istanza istruttoria, volta a provocare l'acquisizione di ulteriori documenti ai sensi sia dell'art. 213
c.p.c. sia dell'art. 210 c.p.c.
38. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
39. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
40. Per quanto concerne la posizione di , non essendo state svolte CP_2
domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattasi di litis denuntiatio e quindi non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. posto che comunque non essendosi costituito, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
41. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Rimini n. 922/2020 del 23.12.2020;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00
[...]
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di . CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna 21 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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