Articolo 2259 del Codice civile
Articolo 2218Articolo 2220
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19 aprile 1942
Art. 2259.

(Revoca della facolta' di amministrare).

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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