Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale 255/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]5,
e da
(c.f. ) nato a [...], il 12.09,1972 e Parte_2 C.F._2
residente a [...]5, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NIVES BONETTI,
CONCLUSIONI
PR O N U N C I A R E
- sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti
C O N D I Z I O N I:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Via Caloni n. 6/5, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra per le esigenze abitative proprie e della figlia. Pt_1
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2. Confermare l'onere di pagamento del mutuo sulla casa coniugale a carico di entrambi i ricorrenti, come da Atto di Mutuo.
3. Confermare l'assegno divorzile in € 2.000,00 (duemila euro) in favore della sig.ra alle Pt_1
medesime condizioni sopra indicate.Spese del procedimento a carico di entrambe le parti.
4. Con ordine di Annotazione della sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile il 25.9.2008 a Lecco, nel corso del quale è nata la figlia (a Persona_1
Lecco, l'8.10.2004), maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
7.2.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
PR O N U N C I A R E
- Sentenza di separazione consensuale dei coniugi con omologazione delle seguenti
C O N D I Z I O N I:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. La figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente continuerà a vivere nella casa coniugale, con frequentazione di entrambi i genitori in maniera del tutto libera, stante l'età.
3. La casa coniugale di Oggiono, sita in Via Caloni n. 6/5, in comproprietà tra i coniugi rimane assegnata alla sig.ra per le esigenze abitative proprie e della figlia. Pt_1
4. Il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale rimarrà a carico di entrambi i coniugi quali comproprietari, come da atto di Mutuo.
5. Le parti, dopo aver valutato le reciproche capacità economiche e reddituali, nonché l'apporto di ciascuno al raggiungimento ed al mantenimento del livello e del tenore di vita matrimoniale, concordano un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie da versarsi a carico del marito pari ad € 2.000,00 (duemila euro) da rivalutarsi annualmente (a partire dal gennaio 2025) secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese.
6. Le spese del presente procedimento verranno sostenute in parte uguali dai coniugi.
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7. Con ordine di Annotazione della sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune competente.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 435 del 23.5.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni sopra riportate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 7.2.2024, così provvede: dichiara
pagina 3 di 4 lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in data 25.9.2008 in Lecco, trascritto al n. 53, parte II, serie C, dell'anno Pt_2
2008 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 13.1.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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