Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2025, proposto dalla signora LA IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 240 del 5 giugno 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AV De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione è stato condannato all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 10.02.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 26.09.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
La parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente.
Con memoria depositata in data 1.04.2026, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di gennaio 2026 quanto dovuto sulla base del titolo giudiziale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti e della disposizione di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014, con loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Guido Marone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
IA De Felice, Consigliere
AV De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AV De GR | IA La DI |
IL SEGRETARIO