Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2258.
(Amministrazione congiuntiva).
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu' soci, e' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se e' convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa'.
(Amministrazione congiuntiva).
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu' soci, e' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se e' convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa'.
Commentari • 39
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 gennaio 2024 · 316.80148
L'articolo 2258 del Codice Civile, rubricato “Amministrazione congiuntiva”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2258 c.c. viene stabilito che, se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2258 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2258 del Codice Civile: Art. 2258. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 179
- 1. Trib. Milano, sentenza 01/09/2023, n. 6882Provvedimento: […] Affermava infatti la propria estraneità alla pretesa creditoria avversaria, rilevando che l'iniziativa assunta da uno solo degli amministratori in via congiuntiva non era assistita dal requisito dell'urgenza ex art. 2258 comma III c.c. e che tale norma postulava l'assenza di dissenso tra i soci, […] invocando l'urgenza ai sensi dell'art. 2258 comma III cod. civ. […] come rilevato dalla stessa opponente, la S.C. ha avuto modo di precisare che “L'art. 2258 c.c., […] non sarebbe stato ritenuto necessario inserire nell'atto di conferimento dell'incarico l'espresso richiamo all'art. 2258 cod. civ. a “copertura” del conferimento dato in via esclusiva solo da una dei soci amministratori in via congiunta.Leggi di più...
- art. 2258 cod. civ.·
- rappresentanza società·
- inefficacia contratto·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- amministrazione congiunta·
- legittimazione passiva·
- determinazione compenso·
- art. 2475 bis cod. civ.·
- urgenza