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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 25/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con l'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Widmann ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso, precisate all'udienza del 30.04.2025;
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trento, in data 24.03.2018, tra la signora (cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nato in [...]_1
De SO (Messico) il 24.01.1988 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Trento al N. 20 P. 1 Uff. 1 anno 2018);
2) ordinare alla Cancelleria la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Trento affinché provveda alle annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compenso d'avvocato”. 1 Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, la ricorrente sig.ra chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. Controparte_1
in data 24/03/2018, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Trento, al N. 20 P. 1 Uff. 1 anno 2018, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente deduceva che i coniugi, dopo il matrimonio, si erano trasferiti a Trento per motivi lavorativi a decorrere dal mese di giugno 2019. Il resistente aveva mantenuto la residenza in Trento fino al 03/02/2022, pur se già prima di tale data si era trasferito all'estero.
Infatti, il 31/12/2019 i coniugi si erano recati a Città del Messico per un periodo di vacanza per fare visita ai familiari del resistente. Entrambi avevano programmato il ritorno in Italia compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro. Tuttavia, alla fine della vacanza, solo la ricorrente era rientrata a
Trento, mentre il marito ero rimasto in Messico con la promessa che avrebbe fatto rientro In Italia nel mese successivo. Dopo aver ulteriormente procrastinato il rientro, nel maggio 2020 il predetto aveva comunicato alla moglie che non sarebbe tornato. A nulla era servito il successivo viaggio della ricorrente in Messico per incontrare il marito, il quale si era dimostrato del tutto indifferente.
Neppure i successivi tentativi telefonici erano serviti, posto che il sig. aveva infine CP_1 smesso anche di rispondere alle chiamate ed ai messaggi.
A fronte del totale abbandono da parte del marito, la signora in data 21.09.2022, Parte_1 aveva depositato ricorso per la separazione con domanda di addebito.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2023, alla quale era comparsa soltanto la signora , il Giudice delegato, dato atto dell'esito negativo della conciliazione, aveva Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati.
All'udienza del 3.05.2023 era stata dichiarata la contumacia del convenuto. I testi escussi in detto procedimento avevano confermato che il sig. non aveva più fatto rientro in Italia. CP_1
Quindi, il Tribunale con la sentenza n. 463/2024 del 23.04.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Infine, la ricorrente rappresentava che il sig. CP_1 continuava ad essere irreperibile.
[...]
Con decreto del 10.01.2025, il giudice fissava l'udienza del 02.04.2025 per la comparizione delle parti, poi rinviata al successivo 30.04.2025 al fine di rispettare il termine a comparire.
2 In data 28.01.2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva notificata copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al convenuto.
Il giudice, all'udienza del 30.04.2025 (in cui era presente la sola parte ricorrente), verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. CP_1
disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso atto della rinnovata
[...] volontà della sig.ra di voler procedere al divorzio, invitava la ricorrente a concludere Parte_1 oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma, c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trento, in data 24.03.2018, tra la signora
[...]
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Castel di San Rocco n. 17 e nato in [...]_1 il 24.01.1988 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Trento al N. 20 P. 1
Uff. 1 anno 2018);
2) ordinare alla Cancelleria la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Trento affinché provveda alle annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compenso d'avvocato”.
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre 12 mesi dal giorno di comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione, oltre che dalla pronuncia della sentenza di separazione personale del 23.04.2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osta alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione di una pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora (cod. fisc. Parte_1
; nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Rocco n. 17) e (nato in [...] – Messico, il Controparte_1
24.01.1988), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Trento al N. 20
P. 1 Uff. 1 anno 2018;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 04/06//2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 25/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con l'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Widmann ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso, precisate all'udienza del 30.04.2025;
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trento, in data 24.03.2018, tra la signora (cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nato in [...]_1
De SO (Messico) il 24.01.1988 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Trento al N. 20 P. 1 Uff. 1 anno 2018);
2) ordinare alla Cancelleria la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Trento affinché provveda alle annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compenso d'avvocato”. 1 Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, la ricorrente sig.ra chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. Controparte_1
in data 24/03/2018, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Trento, al N. 20 P. 1 Uff. 1 anno 2018, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente deduceva che i coniugi, dopo il matrimonio, si erano trasferiti a Trento per motivi lavorativi a decorrere dal mese di giugno 2019. Il resistente aveva mantenuto la residenza in Trento fino al 03/02/2022, pur se già prima di tale data si era trasferito all'estero.
Infatti, il 31/12/2019 i coniugi si erano recati a Città del Messico per un periodo di vacanza per fare visita ai familiari del resistente. Entrambi avevano programmato il ritorno in Italia compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro. Tuttavia, alla fine della vacanza, solo la ricorrente era rientrata a
Trento, mentre il marito ero rimasto in Messico con la promessa che avrebbe fatto rientro In Italia nel mese successivo. Dopo aver ulteriormente procrastinato il rientro, nel maggio 2020 il predetto aveva comunicato alla moglie che non sarebbe tornato. A nulla era servito il successivo viaggio della ricorrente in Messico per incontrare il marito, il quale si era dimostrato del tutto indifferente.
Neppure i successivi tentativi telefonici erano serviti, posto che il sig. aveva infine CP_1 smesso anche di rispondere alle chiamate ed ai messaggi.
A fronte del totale abbandono da parte del marito, la signora in data 21.09.2022, Parte_1 aveva depositato ricorso per la separazione con domanda di addebito.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2023, alla quale era comparsa soltanto la signora , il Giudice delegato, dato atto dell'esito negativo della conciliazione, aveva Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati.
All'udienza del 3.05.2023 era stata dichiarata la contumacia del convenuto. I testi escussi in detto procedimento avevano confermato che il sig. non aveva più fatto rientro in Italia. CP_1
Quindi, il Tribunale con la sentenza n. 463/2024 del 23.04.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Infine, la ricorrente rappresentava che il sig. CP_1 continuava ad essere irreperibile.
[...]
Con decreto del 10.01.2025, il giudice fissava l'udienza del 02.04.2025 per la comparizione delle parti, poi rinviata al successivo 30.04.2025 al fine di rispettare il termine a comparire.
2 In data 28.01.2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva notificata copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al convenuto.
Il giudice, all'udienza del 30.04.2025 (in cui era presente la sola parte ricorrente), verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. CP_1
disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso atto della rinnovata
[...] volontà della sig.ra di voler procedere al divorzio, invitava la ricorrente a concludere Parte_1 oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma, c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trento, in data 24.03.2018, tra la signora
[...]
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Castel di San Rocco n. 17 e nato in [...]_1 il 24.01.1988 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Trento al N. 20 P. 1
Uff. 1 anno 2018);
2) ordinare alla Cancelleria la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Trento affinché provveda alle annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compenso d'avvocato”.
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b),
L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre 12 mesi dal giorno di comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione, oltre che dalla pronuncia della sentenza di separazione personale del 23.04.2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osta alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione di una pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora (cod. fisc. Parte_1
; nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Rocco n. 17) e (nato in [...] – Messico, il Controparte_1
24.01.1988), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Trento al N. 20
P. 1 Uff. 1 anno 2018;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 04/06//2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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