Sentenza 16 dicembre 1981
Massime • 2
Il principio della rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo (salva la preclusione derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, ovvero dal passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice del merito esplicitamente od implicitamente affermativa della giurisdizione), non trova deroghe nel rito delle controversie di lavoro, le cui norme non interferiscono sui criteri di riparto della giurisdizione fra i suddetti giudici, e pongono limitazioni solo con riguardo al diverso caso delle questioni d'incompetenza del giudice adito (artt. 416 e 428 cod. proc. civ.). ( V 2127/80, mass n 405785).*
La cassa generale di mutualità dei lavoratori portuali di Genova, la quale, alla stregua del suo statuto e della disciplina della legge 22 marzo 1967 n. 161, svolge attività di assistenza sanitaria integrale in favore dei suddetti portuali (fino a quando verrà a perfezionarsi il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale), ha natura di ente pubblico non economico, atteso che, mediante inserimento nel complessivo apparato pubblicistico dello stato, e con strumenti di tipo amministrativo, persegue finalità coincidenti con interessi generali individuati e posti dallo stato medesimo fra i propri scopi. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detta cassa configura un rapporto di pubblico impiego, e, come tale, è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1981, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1981 |
Testo completo
Il principio della rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo (salva la preclusione derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, ovvero dal passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice del merito esplicitamente od implicitamente affermativa della giurisdizione), non trova deroghe nel rito delle controversie di lavoro, le cui norme non interferiscono sui criteri di riparto della giurisdizione fra i suddetti giudici, e pongono limitazioni solo con riguardo al diverso caso delle questioni d'incompetenza del giudice adito (artt. 416 e 428 cod. proc. civ.). ( V 2127/80, mass n 405785).*