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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 97/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 97 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F./P.I. ) (già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Marisa Olga Meroni e Paolo Marra,
entrambi del foro di Milano;
ATTRICE
contro
E_
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri P.IVA_2
Gabriella Battaglioli e Annalisa Avolio entrambe del foro di Milano;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto cessione di crediti, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è
creditrice nei confronti dell' di dei E_ CP_1
seguenti importi: gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati
e maturandi sull'importo azionato in linea capitale di € 558.391,29 ad oggi azzerato, con decorrenza
dalla data di sca-denza di ciascuna fattura alla data di pagamento;
gli ulteriori interessi anatocistici,
nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV,
c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da al-meno sei mesi, con
decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco
prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare l' E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento
[...]
Part in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'
[...]
delle diverse somme, a titolo di: interessi E_
moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli
importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione
alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente
condannare l' , in per-sona del E_
Part legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l' E_
in persona del legale rappre-sentante pro tempore al pagamento in
[...]
Part favore di di tutte le somme che risulte-ranno dovute dall' E_
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
[...]
c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Per la convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così giudicare: in principalità, respingere le domande di parte attrice, con condanna della stessa ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. in via subordinata e salvo gravame, ridurre, per quanto di ragione, le somme
eventualmente oggetto di condanna. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020, ora Parte_2 Pt_1
) proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta
[...] [...]
al pagamento di E_
crediti dei quali l'attrice era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente, in particolare:
- € 558.391,29 per sorte capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto dalla parete attrice quale documento n. 3;
- interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sul predetto importo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- € 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nel predetto elenco.
Tanto premesso, l'attrice citava in giudizio la di chiedendo al Controparte_2 CP_1
Tribunale adito, in via principale, di accertare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1
parte della convenuta di € 558.391,29 per sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, € 2.600,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs n. 192/12; in subordine, la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta in linea capitale, oltre interessi moratori, anatocistici ed importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12; in ulteriore subordine,
la condanna al pagamento di una somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, c.c.; con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 7.6.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_3
respingendo ogni domanda e deducendo, in particolare, che:
- parte attrice aveva omesso di allegare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della domanda, rimandando a prospetti dalla stessa redatti;
- le fatture richiamate e nemmeno allegate erano comunque meri documenti contabili inidonei a costituire la prova dell'esistenza di un eventuale credito;
- con specifiche comunicazioni a mezzo pec la convenuta aveva rifiutato le cessioni dei seguenti crediti: Bristol cessione rifiutata con PEC prot. n. 39939 il 9.6.2020; ME cessione rifiutata con PEC prot. n. 26440 il 3.4.2019; FE cessione rifiutata con PEC prot. n. 82429 del
14/12/2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3243 del 18.1.2021; cessione CP_4 CP_5
rifiutata con PEC prot. n. 39943 del 9.6.2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3264 CP_6
il 18/1/2021; cessione rifiutata con PEC prot. n. 5918 il 24.1.2020; Kyocera cessione CP_7
rifiutata con PEC prot. n. 56955 il 2.8.2019, con conseguente carenza di legittimazione ad agire da parte della attrice;
- numerose fatture venivano pagate dalla convenuta a in qualità di mandataria Parte_2
all'incasso, oppure venivano stornate (integralmente o parzialmente) con nota di credito,
oppure venivano contestate ( procura all'incasso del 9.2.1996; fatture nn. 001032315 Pt_3
e 2001032314, pagate con mandato n. 28893 del 16.12.2020; ME: procura all'incasso del
2.2.1998; fatture nn. 1621080602, 1621080945, 1621081558 e 1621080571, pagate con mandato n. 28921del 16.12.2020; fatture n. 1621079547 e n. 1621080095 contestate;
: CP_8
procura all'incasso del 30.8.2005; fattura n. VP20008054 pagata con mandato n. 1761 dell'1.2.2021; : procura all'incasso del 27.6.2007; fattura n. 2008114528 pagata con CP_4
mandato n. 28576 del 14.12.2020; procura all'incasso del 17.12.2014; fattura n. CP_6
9896829415 pagata con mandato n. 29191 del 17.12.2020; fattura n. 9896839814 pagata con mandato n. 28696 del 14.12.2020; fattura n. 9896841281 pagata con mandato n. 1181 del
27.1.2021);
- con riguardo ai restanti fornitori si opponeva alla cessione e le fatture azionate venivano CP_2
pagate in favore della fornitrice ( mandati nn. 28579 del 14.12.2020, 27363 del CP_5
3.12.2020, 27146 del 3.12.2020, 26933 del 2.12.2020, 25589 del 20.11.2020, 26021 del
20.11.2020; fattura n. 2002029270 parzialmente stornata con la nota di credito n. 2002030694
e pagata con il mandato n. 28579 del 14.12.2020; mandato n. 28366 del 14.12.2020; CP_7
mandati n. 3304 del 24.2.2021, n. 2241 dell'8.2.2021 e n. 3041 del 9.2.2021); CP_9
- la pretesa di parte attrice era generica ed infondata considerato l'elevato numero di fatture interamente pagate nonché le opposizioni alle cessioni notificate anche alla attrice e ignorate dalla stessa;
- l'azione promossa dalla parte attrice rasentava la lite temeraria, con la conseguenza che non erano dovuti interessi moratori, né anatocistici né il pagamento dell'importo di € 40 su ciascuna fattura;
- non era dovuta alcuna somma nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, non sussistendo il presupposto della residualità.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva al Tribunale il rigetto della domanda attorea e la CP_2
condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc;
in subordine, la riduzione della somma eventualmente oggetto di condanna. Con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 3.11.2021 il Giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex
art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termine per note conclusive.
All'udienza 19.10.2023 il Giudice su richiesta congiunta delle parti disponeva rinvio in pendenza di trattative.
All'udienza del 12.12.2024 il GI tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice dava atto dell'intervenuto azzeramento del credito in linea capitale, a seguito dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla convenuta in favore delle società cedenti e da queste poi rimborsati all'attrice, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, o a seguito di pagamenti diretti da parte della convenuta in favore dell'attrice (con data di valuta 2021). Insisteva pertanto nella richiesta di condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori, anatocistici e dei costi di recupero (€ 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale documento n. 3).
MOTIVI
Merito
La domanda è risultata infondata e va rigettata.
Si esaminano le singole voci di credito oggetto della pretesa attorea.
Sorte capitale
L'attrice (già ) chiede il pagamento della sorte capitale Parte_1 Pt_2 Parte_2 di € 558.391,29 sulla scorta degli atti di cessione dei crediti dei quali asserisce di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente (docc. da 4.1. a 4.8).
Va anzitutto premesso in linea generale che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e ciò fatto spetta al preteso debitore di allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
In specie, pur avendo l'attrice offerto prova documentale della intervenuta cessione dei crediti come risultante dagli atti di cessione stipulati dinanzi a notaio, nonché della notifica degli atti di cessione all'ente ceduto, tuttavia la stessa ha omesso la produzione della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Anzitutto si osserva che la circostanza che un preteso creditore decida di azionare in un unico processo crediti derivanti da contratti diversi, stipulati da cedenti diversi in tempi diversi con un unico preteso debitore, per centinaia di migliaia di euro, in forza di centinaia di fatture, non comporta un'attenuazione dell'onere assertivo e probatorio a favore del creditore non essendo una tale attenuazione prevista dal codice di rito.
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata a produrre il documento sub 3 costituito da un prospetto redatto dalla stessa parte, contenente l'indicazione delle fatture emesse dalle diverse società cedenti, senza tuttavia produrre né i contratti posti alla base della pretesa creditoria, né le fatture originariamente emesse dalla cedente (doc. 3).
Trattasi di prospetto contabile, di formazione unilaterale, privo di qualsiasi rilievo in mancanza di altri elementi idonei ad indentificare in modo specifico la fonte del credito, l'ammontare dello stesso, i termini e le modalità di pagamento.
A tal proposito vanno richiamate le considerazioni espresse dal Tribunale di Milano con la pronuncia richiamata anche dalla difesa della convenuta (sentenza n. 4160/2020) resa in un caso analogo a quello in esame: “Orbene, chi agisce in giudizio deducendo di essere cessionario di un credito portato da una fattura derivate da un contratto stipulato tra un cedente e il debitore ceduto ha l'onere di allegare, prima che di provare: 1) da quale contratto stipulato, quando e tra chi derivi il credito portato dalla fattura azionata;
2) quando e in forza di quale contratto il credito è stato ceduto da cedente a cessionario”.
Osserva il Tribunale che tali oneri non sono stati assolti dall'odierna attrice.
In specie, parte attrice dopo aver introdotto in atto di citazione domande di condanna formulate in maniera molto sintetica e appena sufficiente a far comprendere il petitum e la causa petendi, oggetto di specifiche contestazioni mosse dalla convenuta, non ha ritenuto nel corso del giudizio di integrare e/o precisare le domande dal punto di vista assertivo, ma si è limitata a dare atto
(con note scritte del 24.3.2024) dell'intervento azzeramento del credito in linea capitale, insistendo tuttavia nella richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, nonché dell'importo di € 40 per ogni fattura scaduta, richiamando l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Tanto meno, la medesima parte, ha prodotto documenti sula base dei quali identificare (sotto il profilo della causa petendi) e, quindi, ritenere esistenti i crediti ceduti.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che la domanda attorea relativa alla condanna di pagamento della convenuta della somma capitale di € 558.391,29 sia affetta ab origine da insuperabili carenze sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio.
Peraltro, come sopra anticipato, la stessa attrice ha dato atto in corso di causa dell'intervenuto azzeramento dell'intero credito di cui alla sorte capitale.
Con la conseguenza che alcuna somma a tale titolo risulta dovuta alla parte attrice.
La domanda principale svolta dalla stessa va pertanto rigetta.
In ogni caso, va rilevato che la convenuta nelle proprie difese ha dedotto:
1. di aver rifiutato la cessione “di un gran numero di crediti portati dalle fatture oggi azionate”, essendosi opposta, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016;
2. di aver provveduto al pagamento di numerose fatture in favore di parte attrice prima dell'instaurazione del giudizio in virtù di procure all'incasso, oppure che le stesse venivano stornate (integralmente o parzialmente) con nota di credito o, ancora, che erano state contestate.
Con riguardo al sub 1, la convenuta richiama l'applicazione dell'art. 106, comma 13, D. Lvo.
n. 50/2016.
La norma prevede che: “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Risulta che la convenuta si sia opposta ai seguenti atti di cessione: cessione rifiutata Pt_3
con PEC prot. n. 39939 il 9.6.2020; ME: cessione rifiutata con PEC prot. n. 26440 il
3.4.2019; : cessione rifiutata con PEC prot. n. 82429 del 14.12.2020; : cessione CP_8 CP_4
rifiutata con PEC prot. n. 3243 del 18.1.2021; cessione rifiutata con PEC prot. n. CP_5
39943 del 9.6.2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3264 il 18.1.2021; CP_6 CP_7
cessione rifiutata con PEC prot. n. 5918 il 24.1.2020; cessione rifiutata con PEC prot. CP_9
n. 56955 il 2.8.2019 (doc. da 1 a 8).
Secondo la prospettazione dell'attrice tali cessioni non sarebbero valide ed efficaci in quanto le comunicazioni a mezzo pec prodotte dalla convenuta sarebbero prive delle relative ricevute di invio e di ricezione.
Si osserva che con la seconda memoria istruttoria parte convenuta ha prodotto le ricevute di invio ed accettazione attinenti alle singole comunicazioni inviate a mezzo pec alle ditte cedenti Part e alla cessionaria , ora (docc. da 15 a 22). Parte_2 Pt_1
Tale integrazione documentale va ritenuta idonea a colmare la carenza contestata dalla parte attrice essendo avvenuta entro i termini preclusivi.
Di tal che risulta provato che la convenuta abbia tempestivamente rifiutato le cessioni di credito come sopra indicate che vanno considerate valide ed efficaci.
Ne consegue i crediti derivanti dalle cessioni rifiutate parte attrice non erano opponibili alla convenuta, essendo intervenuti validi atti di rifiuto da parte della stessa.
Con riguardo al sub 2, parte convenuta deduce di aver pagato a (ora Parte_2
in forza di procura all'incasso, con mandato disposto prima della instaurazione Parte_1
del giudizio (notifica atto di citazione 29.12.2020), le seguenti fatture, raggruppate per società cedente:
- (procura all'incasso del 9.2.1996: doc. n. 9), fatture nn. 001032315 e Pt_3
2001032314, pagate con mandato n. 28893 del 16.12.2020;
- ME (procura all'incasso del 2.2.1998 (doc. n. 10), fatture nn. 1621080602,
1621080945, 1621081558 e 1621080571, pagate con mandato n. 28921del 16.12.2020; - (procura all'incasso del 27.6.2007: doc. n. 12), fatture n. 2008114528 pagata CP_4
con mandato n. 28576 del 14.12.2020;
- IZ (procura all'incasso del 17.12.2014: doc. n. 13), fattura n. 9896829415 pagata con mandato n. 29191 del 17.12.2020, fattura n. 9896839814 pagata con mandato n.
28696 del 14.12.2020.
A tal fine in sede di seconda memoria istruttoria la convenuta ha depositato i relativi mandati di pagamento corredati dalle quietanze, emessi in favore dell'attrice quale procuratrice all'incasso dai quali si evince quale data di valuta il 17.12.2020 (docc. nn. 14, 23, 24, 25, 26 e
27).
Può quindi dirsi che con riferimento a tali importi il debito fosse già estinto alla data di instaurazione del giudizio, avendo la convenuta disposto il pagamento prima dell'instaurazione della presente controversia come documentalmente provato.
Con riguardo alle fatture oggetto di contestazione da parte della convenuta, la stessa in sede di seconda memoria istruttoria ha dato atto che gli importi di cui alle fatture n. FT1621079547 e n. 16210800095 (fornitore ME) e alla fattura n. FT2008109635 (fornitore ), CP_4
venivano corrisposti alla attrice nelle more del giudizio (docc. 28 e 29).
Con riguardo ai restanti fornitori e la convenuta deduce che a seguito CP_5 CP_7 CP_9
della opposizione alla cessione le fatture venivano pagate direttamente alle società fornitrici.
Si osserva che per quanto riguarda ed i pagamenti sarebbero avvenuti prima CP_5 CP_7
della instaurazione del giudizio, mentre con riferimento a i pagamenti sarebbero, per CP_9
stessa ammissione della convenuta, intervenuti nelle more dello stesso.
Nondimeno, va rilevato che, sebbene i pagamenti siano stati confermati dalla stessa attrice, parte convenuta non ha prodotto la documentazione attestante la data dei pagamenti, né la valuta, così come non risultano prodotte le note di credito richiamate dalla difesa convenuta.
In ogni caso, a tale carenza soccorrono le considerazioni sopra svolte in merito alla circostanza, pacifica e non contestata, dell'intervenuto azzeramento dell'intero importo oggetto della domanda principale di pagamento svolta dalla attrice.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni la domanda di pagamento del credito in linea capitale va rigettata. Nondimeno, le considerazioni sopra esposte, nei limiti di quanto è stato possibile riscostruire sulla scorta della documentazione versata in atti, verranno considerate ai fini della statuizione sulle spese di lite e sulla domanda svolta dalla convenuta di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc.
Interessi moratori, anatocistici e rimborso costi sostenuti per recupero somme determinati ex
art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02
L'attrice - nonostante l'intervenuto e pacifico azzeramento del credito principale - insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici maturati sulla somma capitale di di € 558.391,29, nonché nella richiesta di pagamento della somma di € 2.600,00 ex artt. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 (corrispondenti ad € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale documento n. 3).
Osserva il Tribunale che anche con riferimento a tale pretesa era anzitutto onere dell'attrice fornire tutti gli elementi di tipo assertivo e probatorio a fondamento della stessa.
In particolare, era onere della creditrice dimostrare la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento e, prima ancora, l'ammontare di ciascun credito oggetto di cessione, sul quale computare gli interessi moratori richiesti.
Tali elementi sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, risulta quindi ancora meno provata la domanda relativa agli interessi moratori ed anatocistici - nemmeno quantificati nel loro ammontare - nonché la domanda di ottenere ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture
(non prodotte), che non è dato sapere quando e da chi siano state emesse e a quale bene/fornitura siano attinenti, tenuto conto che l'attrice nemmeno si è premurata di produrre documentazione attestante la data della eventuale scadenza.
Nel caso in esame, manca completamente la prova che siano insorti in capo a terzi crediti da interessi di mora e/o anatocistici poi ceduti all'attrice.
A tal proposito, va ribadito che l'attrice si è limitata alla produzione del prospetto, dalla stessa redatto, costituito dal documento n. 3, senza tuttavia produrre i contratti originari e la corrispettiva documentazione contabile a supporto della pretesa, indispensabile per verificare la corrispondenza tra gli importi indicati e le società cedenti, nonché la data di scadenza delle somme. Per la stessa ragione della carenza di allegazione e prova del ritardo, sono radicalmente infondate e da rigettarsi le domande svolte dall'attrice dirette alla condanna della convenuta di pagare l'importo di € 40,00 per ciascuna fattura, in tesi, pagata in ritardo, ribadendo che nessuna fattura è stata prodotta e nessun patto sul termine di scadenza è stato indicato, né provato, stante l'inidoneità a tale fine del prospetto di cui al documento n. 3.
Tanto premesso, fermo l'intervenuto azzeramento dell'intero credito (parzialmente anche in epoca precedente all'instaurazione del giudizio) con conseguente infondatezza della domanda principale, anche le domande accessorie svolte dalla attrice non possono trovare accoglimento tenuto conto delle gravi carenze assertive e probatorie da parte attorea.
In definitiva, le domande di pagamento svolte dall'attrice vanno rigettate.
Domanda di ingiustificato arricchimento
L'attrice svolge in subordine domanda di condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda è da ritenersi inammissibile per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., atteso che il preteso diritto attoreo a ricevere il pagamento del prezzo e degli interessi deve essere tutelato con l'azione contrattuale, come peraltro avvenuto, che in concreto è risultata infondata, con conseguente inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
Anche tale domanda va pertanto respinta.
Spese
In merito al regolamento delle spese non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte attrice va pertanto condannata al pagamento delle spese in favore della convenuta, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, sul valore della controversia, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e per la fase decisoria stante la natura documentale della controversia.
Domanda ex art. 96 cpc
La convenuta svolge domanda ex art. 96 cpc verso l'attrice.
La domanda è ammissibile in ragione della soccombenza integrale dell'attrice.
La domanda è anche fondata. Come già rilevato in sede di motivazione, il comportamento processuale dell'attrice, concretizzatosi nella carenza di allegazione e di produzione dei documenti sottesi alla individuazione del titolo posto alla base dei crediti oggetto di cessione ha complicato la valutazione del thema decidendum e del thema probandum da parte del giudice.
Parte convenuta ha opportunamente stigmatizzato tale condotta chiedendo di valutarla ai sensi dell'art. 96 cpc.
Tale condotta va valutata con le altre emergenze processuali che hanno attestato l'infondatezza delle domande attoree ab origine.
A tal proposito va richiamato quanto sopra esposto, sia con riguardo al rifiuto alle cessioni inviato a mezzo pec in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio, che è risultato valido ed efficace per una parte del credito;
sia con riguardo al pagamento avvenuto direttamente nelle mani della società attrice, di svariati crediti così come al pagamento di altri crediti direttamente nelle menai delle società cedenti, tutti pagamenti eseguiti in data precedente alla instaurazione del giudizio.
Risulta poi intervenuto, nelle more della controversia (note scritte del 27.3.2024),
l'azzeramento dell'intero ammontare della pretesa in linea capitale, ben prima, quindi, della precisazione delle conclusioni (10.12.2024).
In un tale contesto, il Tribunale ritiene sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'abuso del processo da parte dell'attrice sia nella fase di proposizione della domanda, sia nella prosecuzione del processo, per aver instaurato e proseguito, con condotta gravemente colposa, al limite della mala fede, una controversia palesemente infondata.
Si richiama, in proposito, la statuizione del Tribunale di Milano, già citata, che ha ritenuto che
“il comportamento processuale di parte attrice denota infatti una condotta speculativa con la quale essa esercita l'attività di recupero del credito”, posto che detta parte ha agito per il recupero di una somma ingente senza premurarsi di chiarire da quali contratti e documenti specifici derivasse il suo preteso diritto e omettendo di produrre in maniera puntuale e corretta i documenti, e ciò nemmeno a seguito delle puntuali contestazioni mosse dalla controparte sin dalla costituzione in giudizio.
Infine, anche una volta appurato l'azzeramento del credito la stessa attrice ha ritenuto di proseguire il giudizio, insistendo nella richiesta di pagamento dei crediti accessori, nonostante la grave carenza di allegazione e prova evidenziata sin dall'introduzione della controversia anche in merito a tali pretese. Tale complessiva condotta dimostra il compimento da parte dell'attrice di una condotta che integra responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, con conseguente accogliento della domanda di risarcimento svolta dalla convenuta.
L'attrice va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di €
9.000,00 determinata in via equitativa corrispondente, circa, alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi di avvocato, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così giudica:
rigetta integralmente le domande svolte dalla attrice nei confronti della Parte_1
convenuta ; E_
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 18.420,00 E_
per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
, ex art. 96 cpc, della somma di € 9.000,00 E_
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno.
Così deciso in Brescia, il giorno 22 aprile 2025.
Il giudice monocratico
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 97 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F./P.I. ) (già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri Marisa Olga Meroni e Paolo Marra,
entrambi del foro di Milano;
ATTRICE
contro
E_
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti e dom.ri P.IVA_2
Gabriella Battaglioli e Annalisa Avolio entrambe del foro di Milano;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto cessione di crediti, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è
creditrice nei confronti dell' di dei E_ CP_1
seguenti importi: gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati
e maturandi sull'importo azionato in linea capitale di € 558.391,29 ad oggi azzerato, con decorrenza
dalla data di sca-denza di ciascuna fattura alla data di pagamento;
gli ulteriori interessi anatocistici,
nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV,
c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da al-meno sei mesi, con
decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
€ 2.600,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco
prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare l' E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento
[...]
Part in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell'
[...]
delle diverse somme, a titolo di: interessi E_
moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli
importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione
alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente
condannare l' , in per-sona del E_
Part legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l' E_
in persona del legale rappre-sentante pro tempore al pagamento in
[...]
Part favore di di tutte le somme che risulte-ranno dovute dall' E_
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
[...]
c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Per la convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così giudicare: in principalità, respingere le domande di parte attrice, con condanna della stessa ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. in via subordinata e salvo gravame, ridurre, per quanto di ragione, le somme
eventualmente oggetto di condanna. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020, ora Parte_2 Pt_1
) proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta
[...] [...]
al pagamento di E_
crediti dei quali l'attrice era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente, in particolare:
- € 558.391,29 per sorte capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto dalla parete attrice quale documento n. 3;
- interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sul predetto importo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- € 2.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nel predetto elenco.
Tanto premesso, l'attrice citava in giudizio la di chiedendo al Controparte_2 CP_1
Tribunale adito, in via principale, di accertare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1
parte della convenuta di € 558.391,29 per sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, € 2.600,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs n. 192/12; in subordine, la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta in linea capitale, oltre interessi moratori, anatocistici ed importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12; in ulteriore subordine,
la condanna al pagamento di una somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041, c.c.; con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 7.6.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_3
respingendo ogni domanda e deducendo, in particolare, che:
- parte attrice aveva omesso di allegare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della domanda, rimandando a prospetti dalla stessa redatti;
- le fatture richiamate e nemmeno allegate erano comunque meri documenti contabili inidonei a costituire la prova dell'esistenza di un eventuale credito;
- con specifiche comunicazioni a mezzo pec la convenuta aveva rifiutato le cessioni dei seguenti crediti: Bristol cessione rifiutata con PEC prot. n. 39939 il 9.6.2020; ME cessione rifiutata con PEC prot. n. 26440 il 3.4.2019; FE cessione rifiutata con PEC prot. n. 82429 del
14/12/2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3243 del 18.1.2021; cessione CP_4 CP_5
rifiutata con PEC prot. n. 39943 del 9.6.2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3264 CP_6
il 18/1/2021; cessione rifiutata con PEC prot. n. 5918 il 24.1.2020; Kyocera cessione CP_7
rifiutata con PEC prot. n. 56955 il 2.8.2019, con conseguente carenza di legittimazione ad agire da parte della attrice;
- numerose fatture venivano pagate dalla convenuta a in qualità di mandataria Parte_2
all'incasso, oppure venivano stornate (integralmente o parzialmente) con nota di credito,
oppure venivano contestate ( procura all'incasso del 9.2.1996; fatture nn. 001032315 Pt_3
e 2001032314, pagate con mandato n. 28893 del 16.12.2020; ME: procura all'incasso del
2.2.1998; fatture nn. 1621080602, 1621080945, 1621081558 e 1621080571, pagate con mandato n. 28921del 16.12.2020; fatture n. 1621079547 e n. 1621080095 contestate;
: CP_8
procura all'incasso del 30.8.2005; fattura n. VP20008054 pagata con mandato n. 1761 dell'1.2.2021; : procura all'incasso del 27.6.2007; fattura n. 2008114528 pagata con CP_4
mandato n. 28576 del 14.12.2020; procura all'incasso del 17.12.2014; fattura n. CP_6
9896829415 pagata con mandato n. 29191 del 17.12.2020; fattura n. 9896839814 pagata con mandato n. 28696 del 14.12.2020; fattura n. 9896841281 pagata con mandato n. 1181 del
27.1.2021);
- con riguardo ai restanti fornitori si opponeva alla cessione e le fatture azionate venivano CP_2
pagate in favore della fornitrice ( mandati nn. 28579 del 14.12.2020, 27363 del CP_5
3.12.2020, 27146 del 3.12.2020, 26933 del 2.12.2020, 25589 del 20.11.2020, 26021 del
20.11.2020; fattura n. 2002029270 parzialmente stornata con la nota di credito n. 2002030694
e pagata con il mandato n. 28579 del 14.12.2020; mandato n. 28366 del 14.12.2020; CP_7
mandati n. 3304 del 24.2.2021, n. 2241 dell'8.2.2021 e n. 3041 del 9.2.2021); CP_9
- la pretesa di parte attrice era generica ed infondata considerato l'elevato numero di fatture interamente pagate nonché le opposizioni alle cessioni notificate anche alla attrice e ignorate dalla stessa;
- l'azione promossa dalla parte attrice rasentava la lite temeraria, con la conseguenza che non erano dovuti interessi moratori, né anatocistici né il pagamento dell'importo di € 40 su ciascuna fattura;
- non era dovuta alcuna somma nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, non sussistendo il presupposto della residualità.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva al Tribunale il rigetto della domanda attorea e la CP_2
condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc;
in subordine, la riduzione della somma eventualmente oggetto di condanna. Con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 3.11.2021 il Giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex
art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termine per note conclusive.
All'udienza 19.10.2023 il Giudice su richiesta congiunta delle parti disponeva rinvio in pendenza di trattative.
All'udienza del 12.12.2024 il GI tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice dava atto dell'intervenuto azzeramento del credito in linea capitale, a seguito dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla convenuta in favore delle società cedenti e da queste poi rimborsati all'attrice, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, o a seguito di pagamenti diretti da parte della convenuta in favore dell'attrice (con data di valuta 2021). Insisteva pertanto nella richiesta di condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori, anatocistici e dei costi di recupero (€ 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale documento n. 3).
MOTIVI
Merito
La domanda è risultata infondata e va rigettata.
Si esaminano le singole voci di credito oggetto della pretesa attorea.
Sorte capitale
L'attrice (già ) chiede il pagamento della sorte capitale Parte_1 Pt_2 Parte_2 di € 558.391,29 sulla scorta degli atti di cessione dei crediti dei quali asserisce di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente (docc. da 4.1. a 4.8).
Va anzitutto premesso in linea generale che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto e regolato dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e ciò fatto spetta al preteso debitore di allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
In specie, pur avendo l'attrice offerto prova documentale della intervenuta cessione dei crediti come risultante dagli atti di cessione stipulati dinanzi a notaio, nonché della notifica degli atti di cessione all'ente ceduto, tuttavia la stessa ha omesso la produzione della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Anzitutto si osserva che la circostanza che un preteso creditore decida di azionare in un unico processo crediti derivanti da contratti diversi, stipulati da cedenti diversi in tempi diversi con un unico preteso debitore, per centinaia di migliaia di euro, in forza di centinaia di fatture, non comporta un'attenuazione dell'onere assertivo e probatorio a favore del creditore non essendo una tale attenuazione prevista dal codice di rito.
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata a produrre il documento sub 3 costituito da un prospetto redatto dalla stessa parte, contenente l'indicazione delle fatture emesse dalle diverse società cedenti, senza tuttavia produrre né i contratti posti alla base della pretesa creditoria, né le fatture originariamente emesse dalla cedente (doc. 3).
Trattasi di prospetto contabile, di formazione unilaterale, privo di qualsiasi rilievo in mancanza di altri elementi idonei ad indentificare in modo specifico la fonte del credito, l'ammontare dello stesso, i termini e le modalità di pagamento.
A tal proposito vanno richiamate le considerazioni espresse dal Tribunale di Milano con la pronuncia richiamata anche dalla difesa della convenuta (sentenza n. 4160/2020) resa in un caso analogo a quello in esame: “Orbene, chi agisce in giudizio deducendo di essere cessionario di un credito portato da una fattura derivate da un contratto stipulato tra un cedente e il debitore ceduto ha l'onere di allegare, prima che di provare: 1) da quale contratto stipulato, quando e tra chi derivi il credito portato dalla fattura azionata;
2) quando e in forza di quale contratto il credito è stato ceduto da cedente a cessionario”.
Osserva il Tribunale che tali oneri non sono stati assolti dall'odierna attrice.
In specie, parte attrice dopo aver introdotto in atto di citazione domande di condanna formulate in maniera molto sintetica e appena sufficiente a far comprendere il petitum e la causa petendi, oggetto di specifiche contestazioni mosse dalla convenuta, non ha ritenuto nel corso del giudizio di integrare e/o precisare le domande dal punto di vista assertivo, ma si è limitata a dare atto
(con note scritte del 24.3.2024) dell'intervento azzeramento del credito in linea capitale, insistendo tuttavia nella richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, nonché dell'importo di € 40 per ogni fattura scaduta, richiamando l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Tanto meno, la medesima parte, ha prodotto documenti sula base dei quali identificare (sotto il profilo della causa petendi) e, quindi, ritenere esistenti i crediti ceduti.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che la domanda attorea relativa alla condanna di pagamento della convenuta della somma capitale di € 558.391,29 sia affetta ab origine da insuperabili carenze sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio.
Peraltro, come sopra anticipato, la stessa attrice ha dato atto in corso di causa dell'intervenuto azzeramento dell'intero credito di cui alla sorte capitale.
Con la conseguenza che alcuna somma a tale titolo risulta dovuta alla parte attrice.
La domanda principale svolta dalla stessa va pertanto rigetta.
In ogni caso, va rilevato che la convenuta nelle proprie difese ha dedotto:
1. di aver rifiutato la cessione “di un gran numero di crediti portati dalle fatture oggi azionate”, essendosi opposta, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016;
2. di aver provveduto al pagamento di numerose fatture in favore di parte attrice prima dell'instaurazione del giudizio in virtù di procure all'incasso, oppure che le stesse venivano stornate (integralmente o parzialmente) con nota di credito o, ancora, che erano state contestate.
Con riguardo al sub 1, la convenuta richiama l'applicazione dell'art. 106, comma 13, D. Lvo.
n. 50/2016.
La norma prevede che: “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Risulta che la convenuta si sia opposta ai seguenti atti di cessione: cessione rifiutata Pt_3
con PEC prot. n. 39939 il 9.6.2020; ME: cessione rifiutata con PEC prot. n. 26440 il
3.4.2019; : cessione rifiutata con PEC prot. n. 82429 del 14.12.2020; : cessione CP_8 CP_4
rifiutata con PEC prot. n. 3243 del 18.1.2021; cessione rifiutata con PEC prot. n. CP_5
39943 del 9.6.2020; cessione rifiutata con PEC prot. n. 3264 il 18.1.2021; CP_6 CP_7
cessione rifiutata con PEC prot. n. 5918 il 24.1.2020; cessione rifiutata con PEC prot. CP_9
n. 56955 il 2.8.2019 (doc. da 1 a 8).
Secondo la prospettazione dell'attrice tali cessioni non sarebbero valide ed efficaci in quanto le comunicazioni a mezzo pec prodotte dalla convenuta sarebbero prive delle relative ricevute di invio e di ricezione.
Si osserva che con la seconda memoria istruttoria parte convenuta ha prodotto le ricevute di invio ed accettazione attinenti alle singole comunicazioni inviate a mezzo pec alle ditte cedenti Part e alla cessionaria , ora (docc. da 15 a 22). Parte_2 Pt_1
Tale integrazione documentale va ritenuta idonea a colmare la carenza contestata dalla parte attrice essendo avvenuta entro i termini preclusivi.
Di tal che risulta provato che la convenuta abbia tempestivamente rifiutato le cessioni di credito come sopra indicate che vanno considerate valide ed efficaci.
Ne consegue i crediti derivanti dalle cessioni rifiutate parte attrice non erano opponibili alla convenuta, essendo intervenuti validi atti di rifiuto da parte della stessa.
Con riguardo al sub 2, parte convenuta deduce di aver pagato a (ora Parte_2
in forza di procura all'incasso, con mandato disposto prima della instaurazione Parte_1
del giudizio (notifica atto di citazione 29.12.2020), le seguenti fatture, raggruppate per società cedente:
- (procura all'incasso del 9.2.1996: doc. n. 9), fatture nn. 001032315 e Pt_3
2001032314, pagate con mandato n. 28893 del 16.12.2020;
- ME (procura all'incasso del 2.2.1998 (doc. n. 10), fatture nn. 1621080602,
1621080945, 1621081558 e 1621080571, pagate con mandato n. 28921del 16.12.2020; - (procura all'incasso del 27.6.2007: doc. n. 12), fatture n. 2008114528 pagata CP_4
con mandato n. 28576 del 14.12.2020;
- IZ (procura all'incasso del 17.12.2014: doc. n. 13), fattura n. 9896829415 pagata con mandato n. 29191 del 17.12.2020, fattura n. 9896839814 pagata con mandato n.
28696 del 14.12.2020.
A tal fine in sede di seconda memoria istruttoria la convenuta ha depositato i relativi mandati di pagamento corredati dalle quietanze, emessi in favore dell'attrice quale procuratrice all'incasso dai quali si evince quale data di valuta il 17.12.2020 (docc. nn. 14, 23, 24, 25, 26 e
27).
Può quindi dirsi che con riferimento a tali importi il debito fosse già estinto alla data di instaurazione del giudizio, avendo la convenuta disposto il pagamento prima dell'instaurazione della presente controversia come documentalmente provato.
Con riguardo alle fatture oggetto di contestazione da parte della convenuta, la stessa in sede di seconda memoria istruttoria ha dato atto che gli importi di cui alle fatture n. FT1621079547 e n. 16210800095 (fornitore ME) e alla fattura n. FT2008109635 (fornitore ), CP_4
venivano corrisposti alla attrice nelle more del giudizio (docc. 28 e 29).
Con riguardo ai restanti fornitori e la convenuta deduce che a seguito CP_5 CP_7 CP_9
della opposizione alla cessione le fatture venivano pagate direttamente alle società fornitrici.
Si osserva che per quanto riguarda ed i pagamenti sarebbero avvenuti prima CP_5 CP_7
della instaurazione del giudizio, mentre con riferimento a i pagamenti sarebbero, per CP_9
stessa ammissione della convenuta, intervenuti nelle more dello stesso.
Nondimeno, va rilevato che, sebbene i pagamenti siano stati confermati dalla stessa attrice, parte convenuta non ha prodotto la documentazione attestante la data dei pagamenti, né la valuta, così come non risultano prodotte le note di credito richiamate dalla difesa convenuta.
In ogni caso, a tale carenza soccorrono le considerazioni sopra svolte in merito alla circostanza, pacifica e non contestata, dell'intervenuto azzeramento dell'intero importo oggetto della domanda principale di pagamento svolta dalla attrice.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni la domanda di pagamento del credito in linea capitale va rigettata. Nondimeno, le considerazioni sopra esposte, nei limiti di quanto è stato possibile riscostruire sulla scorta della documentazione versata in atti, verranno considerate ai fini della statuizione sulle spese di lite e sulla domanda svolta dalla convenuta di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc.
Interessi moratori, anatocistici e rimborso costi sostenuti per recupero somme determinati ex
art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02
L'attrice - nonostante l'intervenuto e pacifico azzeramento del credito principale - insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici maturati sulla somma capitale di di € 558.391,29, nonché nella richiesta di pagamento della somma di € 2.600,00 ex artt. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 (corrispondenti ad € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale documento n. 3).
Osserva il Tribunale che anche con riferimento a tale pretesa era anzitutto onere dell'attrice fornire tutti gli elementi di tipo assertivo e probatorio a fondamento della stessa.
In particolare, era onere della creditrice dimostrare la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento e, prima ancora, l'ammontare di ciascun credito oggetto di cessione, sul quale computare gli interessi moratori richiesti.
Tali elementi sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, risulta quindi ancora meno provata la domanda relativa agli interessi moratori ed anatocistici - nemmeno quantificati nel loro ammontare - nonché la domanda di ottenere ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture
(non prodotte), che non è dato sapere quando e da chi siano state emesse e a quale bene/fornitura siano attinenti, tenuto conto che l'attrice nemmeno si è premurata di produrre documentazione attestante la data della eventuale scadenza.
Nel caso in esame, manca completamente la prova che siano insorti in capo a terzi crediti da interessi di mora e/o anatocistici poi ceduti all'attrice.
A tal proposito, va ribadito che l'attrice si è limitata alla produzione del prospetto, dalla stessa redatto, costituito dal documento n. 3, senza tuttavia produrre i contratti originari e la corrispettiva documentazione contabile a supporto della pretesa, indispensabile per verificare la corrispondenza tra gli importi indicati e le società cedenti, nonché la data di scadenza delle somme. Per la stessa ragione della carenza di allegazione e prova del ritardo, sono radicalmente infondate e da rigettarsi le domande svolte dall'attrice dirette alla condanna della convenuta di pagare l'importo di € 40,00 per ciascuna fattura, in tesi, pagata in ritardo, ribadendo che nessuna fattura è stata prodotta e nessun patto sul termine di scadenza è stato indicato, né provato, stante l'inidoneità a tale fine del prospetto di cui al documento n. 3.
Tanto premesso, fermo l'intervenuto azzeramento dell'intero credito (parzialmente anche in epoca precedente all'instaurazione del giudizio) con conseguente infondatezza della domanda principale, anche le domande accessorie svolte dalla attrice non possono trovare accoglimento tenuto conto delle gravi carenze assertive e probatorie da parte attorea.
In definitiva, le domande di pagamento svolte dall'attrice vanno rigettate.
Domanda di ingiustificato arricchimento
L'attrice svolge in subordine domanda di condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda è da ritenersi inammissibile per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., atteso che il preteso diritto attoreo a ricevere il pagamento del prezzo e degli interessi deve essere tutelato con l'azione contrattuale, come peraltro avvenuto, che in concreto è risultata infondata, con conseguente inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
Anche tale domanda va pertanto respinta.
Spese
In merito al regolamento delle spese non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte attrice va pertanto condannata al pagamento delle spese in favore della convenuta, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, sul valore della controversia, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e per la fase decisoria stante la natura documentale della controversia.
Domanda ex art. 96 cpc
La convenuta svolge domanda ex art. 96 cpc verso l'attrice.
La domanda è ammissibile in ragione della soccombenza integrale dell'attrice.
La domanda è anche fondata. Come già rilevato in sede di motivazione, il comportamento processuale dell'attrice, concretizzatosi nella carenza di allegazione e di produzione dei documenti sottesi alla individuazione del titolo posto alla base dei crediti oggetto di cessione ha complicato la valutazione del thema decidendum e del thema probandum da parte del giudice.
Parte convenuta ha opportunamente stigmatizzato tale condotta chiedendo di valutarla ai sensi dell'art. 96 cpc.
Tale condotta va valutata con le altre emergenze processuali che hanno attestato l'infondatezza delle domande attoree ab origine.
A tal proposito va richiamato quanto sopra esposto, sia con riguardo al rifiuto alle cessioni inviato a mezzo pec in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio, che è risultato valido ed efficace per una parte del credito;
sia con riguardo al pagamento avvenuto direttamente nelle mani della società attrice, di svariati crediti così come al pagamento di altri crediti direttamente nelle menai delle società cedenti, tutti pagamenti eseguiti in data precedente alla instaurazione del giudizio.
Risulta poi intervenuto, nelle more della controversia (note scritte del 27.3.2024),
l'azzeramento dell'intero ammontare della pretesa in linea capitale, ben prima, quindi, della precisazione delle conclusioni (10.12.2024).
In un tale contesto, il Tribunale ritiene sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'abuso del processo da parte dell'attrice sia nella fase di proposizione della domanda, sia nella prosecuzione del processo, per aver instaurato e proseguito, con condotta gravemente colposa, al limite della mala fede, una controversia palesemente infondata.
Si richiama, in proposito, la statuizione del Tribunale di Milano, già citata, che ha ritenuto che
“il comportamento processuale di parte attrice denota infatti una condotta speculativa con la quale essa esercita l'attività di recupero del credito”, posto che detta parte ha agito per il recupero di una somma ingente senza premurarsi di chiarire da quali contratti e documenti specifici derivasse il suo preteso diritto e omettendo di produrre in maniera puntuale e corretta i documenti, e ciò nemmeno a seguito delle puntuali contestazioni mosse dalla controparte sin dalla costituzione in giudizio.
Infine, anche una volta appurato l'azzeramento del credito la stessa attrice ha ritenuto di proseguire il giudizio, insistendo nella richiesta di pagamento dei crediti accessori, nonostante la grave carenza di allegazione e prova evidenziata sin dall'introduzione della controversia anche in merito a tali pretese. Tale complessiva condotta dimostra il compimento da parte dell'attrice di una condotta che integra responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, con conseguente accogliento della domanda di risarcimento svolta dalla convenuta.
L'attrice va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di €
9.000,00 determinata in via equitativa corrispondente, circa, alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi di avvocato, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così giudica:
rigetta integralmente le domande svolte dalla attrice nei confronti della Parte_1
convenuta ; E_
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 18.420,00 E_
per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
, ex art. 96 cpc, della somma di € 9.000,00 E_
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno.
Così deciso in Brescia, il giorno 22 aprile 2025.
Il giudice monocratico
Carla D'Ambrosio