Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 6524 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 13/1/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6254/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso in materia di locazione, e vertente
TRA
con codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elett.te dom.to in Napoli al viale Antonio Gramsci n.
21
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla CP_1 C.F._2
via Giosuè Carducci 42 presso gli avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, dai quali è
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI :
la creditrice opposta conclude come da verbale di udienza del 13/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio riguarda una opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta contro il decreto ingiuntivo n. 534/2022 , emesso il 24/1/2022 dal Giudice del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 633 c.p.c. all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 1406/2022 R.G., su richiesta di e in danno di . CP_1 Parte_1
In particolare la con il ricorso introduttivo di tale procedimento sommario aveva CP_1
dedotto di aver manifestato, con scrittura privata del 30/9/2020 sottoscritta da lei e dall'avv. , l'interesse a sottoscrivere un contratto di locazione ad uso Parte_1
diverso da quello abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, al Viale Gramsci,
21, scala C, int. 1, di proprietà del secondo, e di aver versato contestualmente alla controparte, quale garanzia del proprio impegno a locare l'immobile di cui sopra,
l'importo di euro 1.800 .
Poiché l'immobile risultava occupato da un terzo, e più precisamente dalla società Corpo
2012 sas di F. Scola, con la clausola n. 2) di cui alla suddetta scrittura privata, le parti avevano pattuito che qualora, per qualsiasi motivo. Per l'appunto la con il ricorso CP_1
monitorio aveva lamentato che il contratto di locazione non era stato stipulato per cause non imputabili a lei ma alla colpevole inerzia dell'avv. che aveva mancato Parte_1
di coltivare attivamente la pratica volta ad ottenere il rilascio dell'immobile da locare, in palese violazione del generale dovere di solidarietà e buona fede oggettiva.
Di qui la pronuncia del decreto ingiuntivo in favore della per il pagamento della CP_1
somma di euro 1.800 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 3
Il debitore ingiunto ha proposto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo tramite citazione, e non con ricorso, introducendo pertanto il relativo giudizio nelle forme ordinarie e non con quelle proprie del rito locatizio, ed ha eccepito nel merito che la mancata sottoscrizione del contratto di locazione non era a lui ascrivibile ma esclusivamente alla , che non avendo ottenuto alcuna fideiussione bancaria o CP_1
assicurativa a garanzia dei propri futuri impegni di conduttrice non aveva potuto stipulare il negozio definitivo.
Si è costituita con comparsa la creditrice opposta ed ha eccepito a sua volta in punto di rito la inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con citazione e iscritta a ruolo tardivamente. Nel merito, la ha asserito di aver rappresentato alla controparte di CP_1
non essere più interessata alla locazione, considerato che l'immobile era ancora occupato e che, per di più, si era presentato l'evento pandemico che aveva comportato notevoli restrizioni alla sua attività.
Ciò premesso, va accolta l'eccezione pregiudiziale di rito avanzata dalla creditrice opposta con riguardo alla tardività della opposizione.
Invero l'opposizione nel caso in esame è tardiva, perché laddove sia proposta con citazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire in ricorso la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ), non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine perentorio, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione
( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n. 2714; Cass.
civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ). 4
Nella fattispecie in esame la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il
7/3/2022 , e quindi tempestivamente, vale a dire nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., ma il deposito della stessa in Cancelleria, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto il 16/3/2022 ,
vale a dire oltre tale termine, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata il giorno 26/1/2022. Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in punto di rito . Tale inammissibilità è stata eccepita dall'opposta ed è comunque rilevabile anche di ufficio ( cfr. Cass. civ. sez. I, 24/11/2011, n. 24858 ), per cui va dichiarata con sentenza letta in udienza, atteso che nel corso del presente giudizio è stata disposta ex art. 426 c.p.c.
la trasformazione del rito da ordinario in locatizio.
Più precisamente, posto che a causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e acquista pure autorità di cosa
giudicata, che copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ( v. Cass. civ. sez. III,
11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n. 6628 ) .
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma pure tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ).
Alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo 5
opposto ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., di cui pure è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nell'ambito del presente giudizio.
Le spese della opposizione seguono la soccombenza in punto di rito dell'opponente ex art. 91 comma 1 c.p.c., posto che questa rileva ai fini della liquidazione degli esborsi, nel momento in cui la decisione chiude il processo davanti al Giudice anche in caso di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della domanda ( cfr. Cass. civ. sez. VI,
17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011, n. 17228 ; Cass. civ., sez. III,
26/07/2001, n. 10215 ).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito consacrato nel decreto ingiuntivo opposto, pari a sua volta ad euro 1.800, visto l'accoglimento della domanda monitoria ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il
Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 6
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che
è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese ai due difensori della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
534/2022 emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli e per l'effetto, visti gli artt. 653 e 654
c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio medesimo;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 2.552 per CP_1
compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi Pacileo con codice fiscale e Bruno Pacileo con codice fiscale C.F._3
. C.F._4
Napoli, 13/1/2025 7
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .