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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/11/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2166 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Michele SURACE, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via F. Sofia Alessio n. 182, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe
Vittorio CHINDAMO, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Bruno Buozzi n.81, è elettivamente domiciliato;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 11.02.2024, per l'attrice:
<<In via preliminare, che il G.I. presenti al Presidente istanza di astensione come da richiesta 6.1.2024 che la parte attrice ha inviato. In subordine e salvo gravame, si chiede che il Tribunale di Palmi adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte: 1. condanni al risarcimento in favore della attrice, della somma di euro Controparte_1
5.000,00 o di quella diversa che sarà liquidata dal Tribunale sulla base di valutazione equitativa, a titolo di danno patrimoniale anche per pregiudizio estetico arrecati al proprio immobile (sito in Palmi al foglio n.41 part. 1117 cat. area urbana) per l'illegale realizzazione del manufatto di cui al capo di imputazione lettera A) punto 1 di cui alla sentenza Tribunale di Palmi sezione penale n. 482/2020, oltre interessi e rivalutazione dal
01.01.2015 all'effettivo soddisfo;
2. ordini la demolizione del manufatto meglio CP_1
descritto al capo di imputazione lettera A punto 1 di cui alla sentenza Tribunale di Palmi sezione penale n. 482/2020;
3. in via istruttoria, ribadita l'eccezione di
1 nullità/inutilizzabilità della c.t.u. , ove ritenuto necessario per l'accoglimento delle CP_2
domande, previa revoca delle ordinanze 12.7.22, 14.11.22, 28.11.23, disponga c.t.u., con consulente diverso, al limitato fine di verificare che la costruzione e per cui è CP_1
causa, viola la minima distanza di legge rispetto alla proprietà attorea, quantificando la parte illecita in funzione della domanda di riduzione in pristino;
4.ponga a carico del convenuto le spese del giudizio e di c.t.u.. >>.
Dalla memoria depositata il 27.4.2022 per il convenuto: voglia il Tribunale dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande giudiziali, risarcitoria e di demolizione del manufatto per cui è causa, avanzate dall'attrice
, in seguito all'intervenuto maturarsi della prescrizione, estintiva del Parte_1
diritto al risarcimento del danno lamentato;
in via gradata e in subordine, disporre comunque e in ogni caso il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto>>;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.12.2021, espone: Parte_1
- di essere proprietaria di un fondo sito in Palmi, trav. Via Cilea n. 11, censito al Catasto terreni di quel Comune al foglio 41, particella 1117 cat. area urbana, confinante con l'area urbana di proprietà del convenuto (in Catasto al foglio 41, particella 472, 1444 e 1450);
- che, avendo il convenuto tra il 2013 ed il 2014, realizzato una costruzione, nel CP_1
cortile interno di sua proprietà, a distanza inferiore a quella minima legale rispetto al fondo confinante, essa attrice ha presentato formale denuncia, a seguito della quale si è instaurato il procedimento penale n. 919/2016 RGT, definito con sentenza n. 482/2020;
- che, nel corso delle indagini preliminari, il consulente del PM, ing. , aveva Per_1
accertato che <Il manufatto adibito a servizi oggetto di accertamento risultava un vano wc di dimensioni interne, in pianta 1,40 x 1,50, altezza variabile da circa m 2,60 a circa m
2,50, con sovrastante una struttura che era sia copertura dello stesso e sia una tettoia nella parte libera e quindi fuori dall'area di sedimento del vano sopra indicato>> (v. doc. 1 – atto di citazione);
- che, dunque, la distanza intercorrente tra il fronte esterno della suddetta costruzione ed il confine con il fondo di essa attrice è inferiore a quella minima prevista ex lege, per come attestato nell'accertamento tecnico dell'ing. il quale, a seguito di distinte verifiche Per_2
e misurazioni, ha determinato la suindicata distanza in 1,23 metri (v. doc. 2 – atto di citazione);
2 - che, altresì, la realizzazione del manufatto è avvenuta in violazione delle norme edilizie- urbanistiche, in quanto, trattandosi di zona urbanistica A (centro storico), non è prevista, né ammessa, la possibilità di eseguire nuove costruzioni ed ampliamenti volumetrici;
- che, nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito del rinvio a giudizio
(RGNR 2631/2014), essa attrice si era costituita parte civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica tramite la riduzione in pristino dei luoghi di causa, ossia la demolizione, anche in senso civilistico, del manufatto nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (v. doc. 5 – all. atto di citazione);
- che la sentenza resa all'esito del dibattimento penale, n. 482/2020, ha accertato l'avvenuta realizzazione della costruzione abusiva oggetto del capo di imputazione e, tuttavia, ha assolto l'imputato per la particolare tenuità del fatto (v. doc. 3 – atto di citazione); CP_1
- che la sentenza, considerata da essa attrice giuridicamente abnorme, risulta erronea nell'adozione della formula assolutoria - dovendosi applicare eventualmente la causa di non punibilità - in quanto la particolarità tenuità del fatto presuppone l'eliminazione dell'opera abusiva attraverso la demolizione, ovvero la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- che, pur in presenza delle suindicate condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, il Tribunale ha omesso di ordinare la demolizione del manufatto abusivo e, al contempo, ha privato essa attrice, n.q. di parte civile, del diritto di ottenere il risarcimento del danno in quella sede;
- che, per l'imminente scadenza del termine prescrizionale dei reati ascritti al convenuto, essa attrice si è astenuta dall'impugnare la predetta sentenza, al fine di poter fruire dell'efficacia del giudicato per come disposto dall'art. 651 bis c.p.p.;
- che, pertanto, l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'abuso edilizio ad opera dell' nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a) n. 1 del capo di CP_1
imputazione della sopraindicata sentenza è coperto dal giudicato;
- che è interesse di essa attrice ottenere il risarcimento del danno a causa della costruzione abusiva in relazione al pregiudizio patrimoniale consistente nel mancato pieno godimento del proprio terreno (anche di carattere estetico), non essendo stata esaminata la domanda risarcitoria in sede penale;
- che, inoltre, ella agisce per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante la riduzione in pristino con l'integrale demolizione in senso civilistico del manufatto, fermo restando il risarcimento patrimoniale.
Tutto ciò premesso, chiede:
3 a) condannarsi l' al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000,00, o nella CP_1
diversa somma che sarà liquidata dal Tribunale sulla base di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale anche per pregiudizio estetico arrecato al proprio immobile per l'illegale realizzazione del manufatto di cui al capo di impugnazione lettera A) punto 1 di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020, oltre interessi e rivalutazione dal 01.01.2015 all'effettivo soddisfo;
b) ordinarsi la demolizione – anche in senso civilistico – del manufatto di cui al CP_1
capo di imputazione lettera A punto 1 di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 07.03.2022, si è costituito il convenuto , il quale: Controparte_3
- in via preliminare, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c., in ragione del tempus commissi delicti fissato dalla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020 al capo n. 1 in epoca successiva all'anno 2012; invero, sostiene il convenuto che nel caso di specie non trovi applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c., poiché il termine di prescrizione del reato contestato all' (cinque anni) è da ritenersi nella misura massima uguale a quello CP_1
fissato per il diritto al risarcimento. In definitiva, secondo la tesi di parte convenuta, il diritto al risarcimento del danno di parte attrice è spirato per intervenuta prescrizione in data
31.12.2019, non valendo quale atto interruttivo della prescrizione in ambito civilistico la notifica in data 08.10.2016 della costituzione di parte civile di parte attrice nel procedimento penale;
- nel merito, deduce: i) l'inesistenza del principio secondo cui il riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone la demolizione dell'opera abusiva, fermo restando che rispetto tale doglianza parte attrice avrebbe potuto impugnare la sentenza resa dal
Tribunale di Palmi, sezione penale;
ii) che l'attrice non è stata privata del diritto ad Pt_1
ottenere in sede penale il risarcimento dei danni, in quanto l'art. 538 c.p.c. attribuisce al giudice penale l'autorità di decidere sulla domanda risarcitoria solo quando pronuncia sentenza di condanna;
iii) che l'efficacia nel processo civile dell'accertamento fattuale contenuto nella sentenza penale è limitata al nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, essendo, pertanto, rimesso al giudice civile l'accertamento del nesso di causalità, dell'esistenza e dell'entità delle danno derivante dal fatto individuato in sede penale. Contesta, infine, l'asserita violazione delle distanze, riportandosi alle conclusioni
4 rassegnate dal CT di parte convenuta, secondo cui un corpo aggettante di 45 cm non può definirsi elemento di fabbrica dal quale rilevare il rispetto delle distanze.
Tutto ciò premesso, conclude come in epigrafe trascritto.
1.3. In corso di causa, con la memoria depositata nel primo dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., l'attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, in quanto tardivanente proposta e comunque infondata, alla luce, fra l'altro: della notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile avvenuta in data 08.10.2016, nonchè delle conclusioni scritte presentate dalla PC all'udienza del 16.07.2020 e, comunque, dell'effetto interruttivo permanente, fino al passaggio in giudicato, della sentenza penale 482/20; nel merito, ha invocato l'efficacia vincolante del giudicato, stabilita dall'art. 651 bis c.p.p. in relazione alla sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, osservando che il giudicato copre sia il fatto dell'avvenuta realizzazione dell'abuso edilizio ad opera dell' nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla lettera a) n. 1 del capo di CP_1 imputazione, sia “la qualificazione giuridica dello stato dei luoghi ovvero la declaratoria che il bagnetto e la relativa copertura costituiscono costruzione a tutti gli effetti, civili e penali e proprio perché la costruzione di essi costituisce l'abusivismo accertato nella sentenza penale”.
1.4. La causa è stata istruita mediante incarico al CTU, cui è stato affidato il compito di rispondere ai quesiti meglio indicati nell'ordinanza resa in udienza, che non sono stati modificati, neanche dopo il deposito delle istanze di parte attrice (del 09.09.2022 e del
02.10.2022); successivamente, dopo un primo rinvio per esame della relazione, tardivamente depositata il 28.4.2023, il giudizio è stato sospeso, a seguito dell'istanza di ricusazione depositata da parte attrice il 29 maggio 2023.
All'udienza del 28.11.2023, fissata a seguito di riassunzione, il procuratore di parte attrice ha chiesto: i) la revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la CTU, eccependo la nullità della relazione depositata dall'ausiliario nominato, il quale avrebbe dovuto astenersi, anche in relazione alla denuncia personalmente sporta da parte attrice nei suoi confronti;
ii) di essere autorizzato al deposito di documentazione attestante sia la denuncia che l'iscrizione nel registro degli indagati del detto consulente;
iii) espungersi la CTU e non utilizzarla ai fini della decisione, rappresentando che in caso contrario la sentenza sarebbe viziata da falso ideologico;
iv) infine, essere autorizzato al deposito di brevi note illustrative sulle questioni introdotte. Il difensore di parte convenuta si è opposto all'acquisizione della documentazione indicata da parte attrice, rilevandone la superfluità, posto che l'iscrizione
5 nel registro degli indagati è atto dovuto in relazione alla denuncia presentata: ha chiesto, quindi, il rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di CTU. Il Giudice, ritenuto di poter decidere sulla eccezione di nullità della CTU unitamente al merito, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In quest'ultima sede, il difensore di parte attrice si è riportato al foglio di precisazione delle conclusioni, meglio trascritto in epigrafe;
il procuratore di parte convenuta si è riportato a tutti i propri scritti difensivi, insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte e, in particolare, nella richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, del codice di rito.
La causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
2. Prendendo le mosse dalla preliminare eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto si osserva che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, che qui si condivide, CP_1
“L'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita, ovvero dal momento in cui essa viene resa legittima mediante rinuncia dell'amministrazione, che irroghi una sanzione pecuniaria, ad ordinarne la demolizione, ovvero ancora dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova” (in termini, v. Cass. Sez. II, Sentenza n. 594 del 30/01/1990 e precedenti ivi citati: 1534/85; 685/82; 1624/80).
Nel caso che occupa, la violazione di norme edilizie lamentata da parte attrice, penalmente accertata come commessa nel 2013-2014, ha dato luogo ad un illecito permanente, non ancora cessato, e pertanto nessuna prescrizione può essere maturata.
L'eccezione va quindi rigettata.
3. Nel merito, ai fini della decisione, occorre innanzitutto qualificare la domanda attorea che, come si evince dalla piana interpretazione dell'atto introduttivo, è volta ad ottenere il risarcimento del danno, sia per equivalente pecuniario che in forma specifica, derivante in tesi dalla violazione delle distanze legali: sin dall'atto di citazione, la ha invero Pt_1 dedotto di avere “indubbiamente subito un danno dalla realizzazione dell'opera abusiva, in violazione delle distanze legali”, aggiungendo che “Il danno che si chiede di essere risarcito attiene al pregiudizio patrimoniale da mancato pieno godimento del proprio cespite, subito anche per pregiudizio estetico;
ciò per la presenza a distanza inferiore a
6 quella minima di legge della costruzione OR (abusiva perché eretta in zona A), dal
2014”; deduzioni ribadite in tutti i successivi scritti difensivi attorei, fino alla comparsa conclusionale, in cui espressamente si dichiara che “Le domande attoree sono quindi finalizzate ad ottenere il risarcimento pecuniario del danno connesso alla violazione della distanza minima legale dell'opera (oggetto del capo di imputazione penale) con CP_1
la proprietà ed altresì ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi con la Pt_1 demolizione del manufatto illegittimo perché posto in violazione della distanza legale”.
Ciò premesso, deve pure convenirsi con la qualificazione della domanda, proposta da parte attrice, quale negatoria servitutis, in quanto volta a conseguire la demolizione dell'opera costruita sul fondo del vicino a distanza inferiore rispetto a quella legale, ed in particolare – come risulta dalla lettura delle conclusioni attoree - la demolizione del vano, costruito sul cortile della proprietà meglio descritto nella sentenza pronunciata in sede penale, CP_1
n. 482/2020 di questo Tribunale, al capo A), punto 1, della rubrica, come “manufatto adibito a servizi delle dimensioni di m 1,20 xl,20 circa” (resta esclusa dall'ambito della domanda, pertanto, la “tettoia in legno lamellare, pannelli e manto di copertura delle dimensioni di 4,00x4,60”, che costituisce oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera
A), punto 2, della citata sentenza penale).
3. Rispetto alla domanda, così introdotta e qualificata, occorre subito chiarire che non può ravvisarsi una totale coincidenza con l'ambito oggettivo del giudizio penale, in cui il convenuto è stato imputato del reato di aver edificato in difetto del prescritto permesso a costruire (art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001), conclusosi con sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. (v. sentenza n. 482/2020 della sezione penale di questo Tribunale, in atti).
In particolare, parte attrice invoca l'efficacia di giudicato della sentenza sopra citata, in forza del disposto di cui all'art. 651 bis del c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Tuttavia, è noto che l'efficacia di giudicato della sentenza penale si può manifestare nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda
7 dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (e fermo restando che il giudicato penale assume efficacia vincolante nel procedimento civile unicamente sui fatti materiali, nella loro realtà oggettiva e fenomenica, e non anche sulla valutazione e sulla qualificazione giuridica che di essi sia stata data dal giudice penale, sicchè il giudice civile resta libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio penale, in via autonoma), mentre nel caso che occupa manca la corrispondenza dell'oggetto della controversia civile con l'accertamento compiuto nella sede penale, perché la causa petendi dedotta nel presente giudizio (violazione delle distanze tra costruzioni) non integra gli elementi della fattispecie criminosa contestata (costruzione in difetto di permesso a costruire).
In particolare, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la questione della conformità dell'edificio o delle vedute alle autorizzazioni rilasciate dal
Comune non rileva ai fini della verifica sul rispetto delle distanze nei rapporti tra privati, che restano regolati dalle norme del Codice civile, senza alcuna influenza per il fatto che le opere siano o meno autorizzate dalla p.a. (v. Cass., Sez. VI - II, ord. n. 1395 del 19/01/2017:
“È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"; cfr. anche di recente ibidem, Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023): ne deriva che, “da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo” (in tal senso, v. Cass., Sez. II, Sentenza n. 5605 del 26/02/2019).
D'altra parte, la domanda di risarcimento in forma specifica può essere giustificata solo alla luce della lamentata violazione delle distanze, in forza della nota distinzione posta dall'art. 872, secondo comma, c.c., che prevede il rimedio della riduzione in pristino solo per le violazioni sulle distanze, stabilendo, per le altre violazioni edilizie, solo il diritto al risarcimento del danno (per equivalente pecuniario).
8 Dunque, solo tenendo conto dei limiti che precedono, può essere esaminata la motivazione della sentenza, resa in sede penale, in cui si riassumono le risultanze dibattimentali (“Il consulente del P.M. ha riferito che aveva ricevuto l'incarico di accertare l'epoca Per_1
di costruzione dei manufatti e aveva verificato che vi era stato un ampliamento del bagnetto ed era stata realizzata una tettoia senza permesso di costruire. L'imputato ha sostenuto che il bagnetto, esistente da sempre, era stato solo ristrutturato con la sostituzione della vecchia copertura con lamiera con una nuova copertura, non toccando niente dell'interno…Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi della difesa è emerso che il bagnetto era esistito da sempre”), che sorreggono le seguenti conclusioni: “In sintesi valutando tutta
I'attività istruttoria svolta e la documentazione versata in atti si deve ritenere che
l'intervento edilizio che ha interessato il bagnetto ha riguardato l'aumento di volumetria per la sostituzione del tetto e vi è stato un allungamento con il posizionamento di una tettoia di copertura del serbatoio e autoclave senza autorizzazione. Ritiene il Giudicante che l'abuso riguarda opere di minima entità in un immobile di modeste dimensioni già esistente che non incidono sull'assetto urbanistico del territorio trovandosi, tra l'altro all'interno di un cortile privato e pertanto esistono i presupposti per addivenire ad una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto con riferimento ai capi A e C”.
Come è evidente, nella motivazione che precede, il ritenuto (e generico) “aumento di volumetria per la sostituzione del tetto” costituisce il precipitato logico delle complessive valutazioni del giudice a quo (riprese da analoghe valutazioni espresse dal consulente del
P.M. in sede di escussione dibattimentale), necessarie per esaminare la sussistenza del reato contestato (di mancanza del permesso a costruire), e non assume quindi valore di giudicato nel presente giudizio, attesa la diversità dell'oggetto dell'accertamento (distanze- abusivismo edilizio); in ogni caso, quella valutazione - non fondata su dati descrittivi né oggettivi (misurazioni ecc.) – non sarebbe sufficiente per accertare la sussistenza di violazioni in materia di distanze legali tra edifici, considerato che, fra le altre cose, nell'ipotesi di ristrutturazione di un fabbricato preesistente, “l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo
9 delle distanze legali” (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione: in termini, v. Cass. Sez. 2, Sentenze n. 18281 del
27/06/2023 e n. 11049 del 27/05/2016).
Pertanto, del tutto corretta e da confermare anche nella presente sede è l'ordinanza con la quale è stato conferito al c.t.u. il seguente incarico: “il nominato ausiliare, esaminati gli atti e i documenti versati in giudizio, compresa la sentenza e la relazione di consulenza rese nel giudizio penale, previo sopralluogo: a) misuri le distanze tra gli immobili di proprietà delle parti;
b) chiarisca se l'ultimo intervento, realizzato da parte convenuta sul manufatto meglio descritto nell'atto di citazione, possa definirsi di “ricostruzione” ovvero sia una “nuova costruzione”, secondo i criteri enunciati da Cassazione Sezioni Unite n. 21758/2011; c) dica se sia o meno ravvisabile una violazione delle norme in tema di distanze tra costruzioni, avendo riguardo sia alla normativa codicistica e regolamentare (art. 873 c.c.), che a quella antisismica, ove applicabile in ragione della natura dell'area (cortile privato), vigenti all'epoca di costruzione con riferimento alla tipologia di intervento edilizio realizzato
(nuova costruzione o ricostruzione) e alla zona urbanistica di riferimento;
d) in caso di risposta positiva al quesito che precede, dica quali rimedi possono essere adottati per assicurare il rispetto delle distanze tra costruzioni“.
Deve poi dirsi inammissibile l'eccezione di nullità della c.t.u., tardivamente sollevata da parte attrice all'udienza del 28.11.2023, oltre il primo termine utile dopo il deposito della relazione (del 28.4.2023, cui è seguita una prima udienza del 2.5.2023 ed una seconda del
7.6.2023, in cui nessuna eccezione di nullità è stata formulata); in ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata anche nel merito, atteso che essa si fonda sul contenuto della denuncia presentata dalla parte contro l'ausiliario, in data 22.5.2023 (con l'accusa di falsità ideologiche che sarebbero state commesse nella redazione della relazione, già depositata), e quindi attiene a profili di contestazione nel merito delle valutazioni peritali che non possono inficiare la formale regolarità della procedura e dell'operato del c.t.u. e, dunque, non danno luogo ad alcuna nullità.
Comunque, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, commissionati al c.t.u. nell'ambito del presente giudizio, divengono irrilevanti le accese critiche rivolte da parte attrice all'operato dell'ausiliare ed all'ordinanza che contiene i quesiti dell'incarico peritale
10 (con particolare riferimento alla chiesta verifica sulla natura di “ricostruzione” ovvero di
“nuova costruzione”, secondo i criteri enunciati da Cassazione Sezioni Unite n.
21578/2011, dell'intervento edilizio, realizzato da parte convenuta sul manufatto meglio descritto nell'atto di citazione).
Invero, nel caso che occupa, il c.t.u. ha verificato che: a) il manufatto di proprietà CP_1 descritto nell'atto di citazione, è stato realizzato in assenza di permesso di costruire in epoca successiva al 2012, tra il 2013 e il 2014, come risulta dall'esame della sentenza del
16.07.2022 emessa dal Tribunale di Palmi Sezione Penale nel procedimento penale n.
919/16 R.G.T.; b) in base a quanto risulta dalla predetta sentenza, e da quanto emerso nel corso dei sopralluoghi, l'intervento è consistito nella demolizione e ricostruzione del tetto di copertura del bagnetto già esistente: inoltre, parte della copertura è stata prolungata per tutta la lunghezza del muro di confine con la part. 473; c) dai rilievi effettuati risulta che questo prolungamento ha determinato una sporgenza rispetto al muro esterno pari a 57 cm (di cui
15 cm costituiti dalla grondaia); d) la distanza tra i fronti dei fabbricati è pari a 12,38 m ed è invariata rispetto alle condizioni preesistenti.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto la soluzione della controversia in esame richiede di individuare la norma che disciplina le distanze, applicabile al caso di specie, tenuto conto che, da un lato, la norma di cui all'art. 873 c.c. consente ai regolamenti edilizi di integrare la disciplina codicistica, dettando prescrizioni più rigide rispetto alla distanza di tre metri, prevista dallo stesso art. 873 c.c. e che, dall'altro, tutto il territorio reggino è sottoposto all'applicazione della normativa antisismica.
Ebbene, le prescrizioni del regolamento comunale edilizio, vigente all'epoca della costruzione (adottato con delibera Del. C.C. n. 78 del 26/11/2001, approvato con d.P.G.R.
n. 8047 del 27 giugno 2002 e pubblicato sul BUR) imponevano che la “Distanza minima tra i fabbricati espressa in metri” fosse “normata attraverso il D.M. 02/04/1968 n. 1444, per le diverse Zone” (art. 18 del reg. comunale): in particolare, per la zona omogenea A, l'art. 130 del predetto regolamento faceva diretto riferimento, per gli indici ed i parametri di natura urbanistica ed edilizia, al D.M. 02/04/1968 n. 1444.
A sua volta, la normativa antisismica di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 9, primo comma, n.
2) prevede che, in generale, per le nuove edificazioni (nelle zone in cui sono consentite) la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non debba essere inferiore a dieci metri, mentre per il centro storico (zona A), dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", si applica il disposto di cui al primo comma, n. 1 del citato art. 9, che prescrive che la
11 distanza non sia inferiore “a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti” (sul punto, cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008 e n. 3739 del 15/02/2018).
Dunque, nel caso che occupa la distanza da rispettare, in quanto imposta dalla inderogabile normativa antisismica, richiamata dal regolamento edilizio comunale (integrativo delle norme codicistiche, in virtù del richiamo operato dall'art. 873 c.c.), era quella tra volumi preesistenti, con la precisazione che – a differenza da quanto sostenuto dall'attrice - né la normativa regolamentare, applicabile ratione temporis, né quella statale impongono alcun distacco minimo dal confine (la distanza dal confine, in misura non inferiore a 5 metri, è stata introdotta solo dall'art. 10 del nuovo regolamento comunale, adottato con delibera n.
40 del 31.7.2014 e poi modificato con delibera n.18 del 28.4.2015, pubblicata sul BURC del 29.5.2015; mentre la costruzione in esame è stata edificata tra il 2013 ed il 2014, come accertato dalla sentenza penale, per cui la disciplina più restrittiva non si applica alla costruzione già sorta alla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento: Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 26713 del 24/11/2020).
Ciò posto, nel caso che occupa l'intervento eseguito sul vano oggetto di causa ha certamente rispettato la distanza tra fronti preesistenti, che è rimasta di m. 12,38 (comunque superiore a quella richiesta per le nuove costruzioni dalla normativa antisismica sopra richiamata); si pone, per contro, la questione se considerare o meno, ai fini del calcolo della nuova distanza, il prolungamento della copertura lungo il muro di confine, fino ad un distacco di m. 1,23 dal confine (e complessivamente di m. 9,38 dal fabbricato attoreo, come risulta sia dalla relazione di c.t.u. che dalla c.t.p. dell'ing. allegata al fascicolo Per_2
attoreo), per una sporgenza complessiva di 57 cm., di cui 15 costituiti dalla grondaia.
Si tratta, a ben vedere, di una questione diversa da quella affrontata dal c.t.u., il quale ha ritenuto – richiamando sia le disposizioni del RET (non ancora in vigore all'atto dell'edificazione, ma applicabili in quanto sopravvenute e più favorevoli per la parte: cfr., ex multis, Cass. Sez II, ordinanza n. 26713 del 24/11/2020) che quelle del regolamento edilizio applicabile - che la suddetta pensilina non formi nuova superficie o nuova volumetria, e quindi non incida sulla qualificazione dell'opera come nuova costruzione o ricostruzione (v. relazione di c.t.u., pagine 4 e 5, e risposta dell'ausiliare alle osservazioni attoree, pagine 3 e 4); mentre, ai diversi fini del calcolo delle distanze, la nozione di costruzione non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, “atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico. In particolare, non
12 sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (così, ex multis, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018).
Nel caso che occupa, la nuova pensilina costruita a ridosso del muro esterno, sporgente rispetto a quest'ultimo di 57 cm (di cui 15 cm costituiti dalla grondaia) e corrente per una lunghezza di circa tre metri (come si ricava dalla differenza tra la distanza dei fronti, 12,38
m., e quella tra la sporgenza considerata ed il fronte dell'edificio attoreo, pari a 9,39 m) rappresenta un aggetto, certamente inamovibile, di proporzioni non trascurabili: pertanto, pur non costituendo in senso stretto nuova volumetria, esso deve essere considerato ai fini del calcolo delle distanze, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia (dal momento che i canali di gronda ed i loro sostegni rientrano, ove contenuti nelle dimensioni, nella categoria degli sporti, per cui, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati: v. in tal senso Cass. civile,
Sez. II, Sentenza n. 2964 del 05/04/1997).
Da quanto sin qui detto, consegue che la domanda di risarcimento in forma specifica va parzialmente accolta, con ordine al convenuto di eliminare la sporgenza del tetto, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia, fino a ricondurla ad una distanza di m. 12,38 dal fronte del fabbricato attoreo, con la precisazione che, al fine dell'osservanza della distanza prescritta, non si calcola la sporgenza del tetto, di modeste dimensioni e di entità trascurabile, con funzione meramente ornamentale ed accessoria.
Nel resto, con specifico riferimento al vano in muratura il cui fronte è posto a m. 12,38 di distanza dal fabbricato attoreo, la domanda va rigettata.
4. Deve invece ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
Sul punto, occorre invero osservare che, sebbene la violazione di norme antisismiche consenta di presumere iuris tantum l'esistenza di un danno risarcibile per il proprietario della costruzione finitima, consistente nella sussistenza di un pericolo attuale e permanente di lesione all'integrità materiale della cosa oggetto di proprietà, tuttavia nel caso che occupa
13 le peculiari caratteristiche del manufatto sopra descritto (una pensilina di circa 42 cm di larghezza e circa 3 metri di lunghezza) non consentono di intravedere una riduzione di fruibilità della proprietà finitima, sia sotto il profilo della sicurezza che del valore o di altri elementi, considerato che l'ingombro, per la sua natura di sporto aperto e per la distanza alla quale è comunque posto (9,39 m.), incide in misura trascurabile sulla sicurezza statica dell'edificio e quindi anche sul suo valore venale e locativo, con conseguente Pt_1
esclusione di un danno da deprezzamento, peraltro non provato – anche in ordine alla sua eventuale quantificazione – dalla parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere.
La domanda deve per questa parte essere rigettata.
5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo quelle di c.t.u. che, liquidate come da separato provvedimento, restano definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro , così provvede: Parte_1 Controparte_3
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto ordina al convenuto di eliminare la sporgenza del tetto, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia, fino a ricondurla ad una distanza di m. 12,38 dal fronte del fabbricato attoreo, precisando che, al fine dell'osservanza della distanza prescritta, non si calcola la sporgenza del tetto, di modeste dimensioni e di entità trascurabile, con funzione meramente ornamentale ed accessoria;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite, salvo quelle di c.t.u. che, liquidate come da separato provvedimento, pone definitivamente a carico di parte convenuta;
4. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 14 novembre 2024.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2166 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Michele SURACE, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via F. Sofia Alessio n. 182, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe
Vittorio CHINDAMO, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Bruno Buozzi n.81, è elettivamente domiciliato;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 11.02.2024, per l'attrice:
<<In via preliminare, che il G.I. presenti al Presidente istanza di astensione come da richiesta 6.1.2024 che la parte attrice ha inviato. In subordine e salvo gravame, si chiede che il Tribunale di Palmi adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte: 1. condanni al risarcimento in favore della attrice, della somma di euro Controparte_1
5.000,00 o di quella diversa che sarà liquidata dal Tribunale sulla base di valutazione equitativa, a titolo di danno patrimoniale anche per pregiudizio estetico arrecati al proprio immobile (sito in Palmi al foglio n.41 part. 1117 cat. area urbana) per l'illegale realizzazione del manufatto di cui al capo di imputazione lettera A) punto 1 di cui alla sentenza Tribunale di Palmi sezione penale n. 482/2020, oltre interessi e rivalutazione dal
01.01.2015 all'effettivo soddisfo;
2. ordini la demolizione del manufatto meglio CP_1
descritto al capo di imputazione lettera A punto 1 di cui alla sentenza Tribunale di Palmi sezione penale n. 482/2020;
3. in via istruttoria, ribadita l'eccezione di
1 nullità/inutilizzabilità della c.t.u. , ove ritenuto necessario per l'accoglimento delle CP_2
domande, previa revoca delle ordinanze 12.7.22, 14.11.22, 28.11.23, disponga c.t.u., con consulente diverso, al limitato fine di verificare che la costruzione e per cui è CP_1
causa, viola la minima distanza di legge rispetto alla proprietà attorea, quantificando la parte illecita in funzione della domanda di riduzione in pristino;
4.ponga a carico del convenuto le spese del giudizio e di c.t.u.. >>.
Dalla memoria depositata il 27.4.2022 per il convenuto: voglia il Tribunale dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande giudiziali, risarcitoria e di demolizione del manufatto per cui è causa, avanzate dall'attrice
, in seguito all'intervenuto maturarsi della prescrizione, estintiva del Parte_1
diritto al risarcimento del danno lamentato;
in via gradata e in subordine, disporre comunque e in ogni caso il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto>>;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.12.2021, espone: Parte_1
- di essere proprietaria di un fondo sito in Palmi, trav. Via Cilea n. 11, censito al Catasto terreni di quel Comune al foglio 41, particella 1117 cat. area urbana, confinante con l'area urbana di proprietà del convenuto (in Catasto al foglio 41, particella 472, 1444 e 1450);
- che, avendo il convenuto tra il 2013 ed il 2014, realizzato una costruzione, nel CP_1
cortile interno di sua proprietà, a distanza inferiore a quella minima legale rispetto al fondo confinante, essa attrice ha presentato formale denuncia, a seguito della quale si è instaurato il procedimento penale n. 919/2016 RGT, definito con sentenza n. 482/2020;
- che, nel corso delle indagini preliminari, il consulente del PM, ing. , aveva Per_1
accertato che <Il manufatto adibito a servizi oggetto di accertamento risultava un vano wc di dimensioni interne, in pianta 1,40 x 1,50, altezza variabile da circa m 2,60 a circa m
2,50, con sovrastante una struttura che era sia copertura dello stesso e sia una tettoia nella parte libera e quindi fuori dall'area di sedimento del vano sopra indicato>> (v. doc. 1 – atto di citazione);
- che, dunque, la distanza intercorrente tra il fronte esterno della suddetta costruzione ed il confine con il fondo di essa attrice è inferiore a quella minima prevista ex lege, per come attestato nell'accertamento tecnico dell'ing. il quale, a seguito di distinte verifiche Per_2
e misurazioni, ha determinato la suindicata distanza in 1,23 metri (v. doc. 2 – atto di citazione);
2 - che, altresì, la realizzazione del manufatto è avvenuta in violazione delle norme edilizie- urbanistiche, in quanto, trattandosi di zona urbanistica A (centro storico), non è prevista, né ammessa, la possibilità di eseguire nuove costruzioni ed ampliamenti volumetrici;
- che, nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito del rinvio a giudizio
(RGNR 2631/2014), essa attrice si era costituita parte civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica tramite la riduzione in pristino dei luoghi di causa, ossia la demolizione, anche in senso civilistico, del manufatto nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (v. doc. 5 – all. atto di citazione);
- che la sentenza resa all'esito del dibattimento penale, n. 482/2020, ha accertato l'avvenuta realizzazione della costruzione abusiva oggetto del capo di imputazione e, tuttavia, ha assolto l'imputato per la particolare tenuità del fatto (v. doc. 3 – atto di citazione); CP_1
- che la sentenza, considerata da essa attrice giuridicamente abnorme, risulta erronea nell'adozione della formula assolutoria - dovendosi applicare eventualmente la causa di non punibilità - in quanto la particolarità tenuità del fatto presuppone l'eliminazione dell'opera abusiva attraverso la demolizione, ovvero la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- che, pur in presenza delle suindicate condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, il Tribunale ha omesso di ordinare la demolizione del manufatto abusivo e, al contempo, ha privato essa attrice, n.q. di parte civile, del diritto di ottenere il risarcimento del danno in quella sede;
- che, per l'imminente scadenza del termine prescrizionale dei reati ascritti al convenuto, essa attrice si è astenuta dall'impugnare la predetta sentenza, al fine di poter fruire dell'efficacia del giudicato per come disposto dall'art. 651 bis c.p.p.;
- che, pertanto, l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'abuso edilizio ad opera dell' nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a) n. 1 del capo di CP_1
imputazione della sopraindicata sentenza è coperto dal giudicato;
- che è interesse di essa attrice ottenere il risarcimento del danno a causa della costruzione abusiva in relazione al pregiudizio patrimoniale consistente nel mancato pieno godimento del proprio terreno (anche di carattere estetico), non essendo stata esaminata la domanda risarcitoria in sede penale;
- che, inoltre, ella agisce per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante la riduzione in pristino con l'integrale demolizione in senso civilistico del manufatto, fermo restando il risarcimento patrimoniale.
Tutto ciò premesso, chiede:
3 a) condannarsi l' al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000,00, o nella CP_1
diversa somma che sarà liquidata dal Tribunale sulla base di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale anche per pregiudizio estetico arrecato al proprio immobile per l'illegale realizzazione del manufatto di cui al capo di impugnazione lettera A) punto 1 di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020, oltre interessi e rivalutazione dal 01.01.2015 all'effettivo soddisfo;
b) ordinarsi la demolizione – anche in senso civilistico – del manufatto di cui al CP_1
capo di imputazione lettera A punto 1 di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 07.03.2022, si è costituito il convenuto , il quale: Controparte_3
- in via preliminare, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c., in ragione del tempus commissi delicti fissato dalla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione penale, n. 482/2020 al capo n. 1 in epoca successiva all'anno 2012; invero, sostiene il convenuto che nel caso di specie non trovi applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c., poiché il termine di prescrizione del reato contestato all' (cinque anni) è da ritenersi nella misura massima uguale a quello CP_1
fissato per il diritto al risarcimento. In definitiva, secondo la tesi di parte convenuta, il diritto al risarcimento del danno di parte attrice è spirato per intervenuta prescrizione in data
31.12.2019, non valendo quale atto interruttivo della prescrizione in ambito civilistico la notifica in data 08.10.2016 della costituzione di parte civile di parte attrice nel procedimento penale;
- nel merito, deduce: i) l'inesistenza del principio secondo cui il riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone la demolizione dell'opera abusiva, fermo restando che rispetto tale doglianza parte attrice avrebbe potuto impugnare la sentenza resa dal
Tribunale di Palmi, sezione penale;
ii) che l'attrice non è stata privata del diritto ad Pt_1
ottenere in sede penale il risarcimento dei danni, in quanto l'art. 538 c.p.c. attribuisce al giudice penale l'autorità di decidere sulla domanda risarcitoria solo quando pronuncia sentenza di condanna;
iii) che l'efficacia nel processo civile dell'accertamento fattuale contenuto nella sentenza penale è limitata al nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, essendo, pertanto, rimesso al giudice civile l'accertamento del nesso di causalità, dell'esistenza e dell'entità delle danno derivante dal fatto individuato in sede penale. Contesta, infine, l'asserita violazione delle distanze, riportandosi alle conclusioni
4 rassegnate dal CT di parte convenuta, secondo cui un corpo aggettante di 45 cm non può definirsi elemento di fabbrica dal quale rilevare il rispetto delle distanze.
Tutto ciò premesso, conclude come in epigrafe trascritto.
1.3. In corso di causa, con la memoria depositata nel primo dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., l'attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, in quanto tardivanente proposta e comunque infondata, alla luce, fra l'altro: della notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile avvenuta in data 08.10.2016, nonchè delle conclusioni scritte presentate dalla PC all'udienza del 16.07.2020 e, comunque, dell'effetto interruttivo permanente, fino al passaggio in giudicato, della sentenza penale 482/20; nel merito, ha invocato l'efficacia vincolante del giudicato, stabilita dall'art. 651 bis c.p.p. in relazione alla sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, osservando che il giudicato copre sia il fatto dell'avvenuta realizzazione dell'abuso edilizio ad opera dell' nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla lettera a) n. 1 del capo di CP_1 imputazione, sia “la qualificazione giuridica dello stato dei luoghi ovvero la declaratoria che il bagnetto e la relativa copertura costituiscono costruzione a tutti gli effetti, civili e penali e proprio perché la costruzione di essi costituisce l'abusivismo accertato nella sentenza penale”.
1.4. La causa è stata istruita mediante incarico al CTU, cui è stato affidato il compito di rispondere ai quesiti meglio indicati nell'ordinanza resa in udienza, che non sono stati modificati, neanche dopo il deposito delle istanze di parte attrice (del 09.09.2022 e del
02.10.2022); successivamente, dopo un primo rinvio per esame della relazione, tardivamente depositata il 28.4.2023, il giudizio è stato sospeso, a seguito dell'istanza di ricusazione depositata da parte attrice il 29 maggio 2023.
All'udienza del 28.11.2023, fissata a seguito di riassunzione, il procuratore di parte attrice ha chiesto: i) la revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la CTU, eccependo la nullità della relazione depositata dall'ausiliario nominato, il quale avrebbe dovuto astenersi, anche in relazione alla denuncia personalmente sporta da parte attrice nei suoi confronti;
ii) di essere autorizzato al deposito di documentazione attestante sia la denuncia che l'iscrizione nel registro degli indagati del detto consulente;
iii) espungersi la CTU e non utilizzarla ai fini della decisione, rappresentando che in caso contrario la sentenza sarebbe viziata da falso ideologico;
iv) infine, essere autorizzato al deposito di brevi note illustrative sulle questioni introdotte. Il difensore di parte convenuta si è opposto all'acquisizione della documentazione indicata da parte attrice, rilevandone la superfluità, posto che l'iscrizione
5 nel registro degli indagati è atto dovuto in relazione alla denuncia presentata: ha chiesto, quindi, il rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di CTU. Il Giudice, ritenuto di poter decidere sulla eccezione di nullità della CTU unitamente al merito, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In quest'ultima sede, il difensore di parte attrice si è riportato al foglio di precisazione delle conclusioni, meglio trascritto in epigrafe;
il procuratore di parte convenuta si è riportato a tutti i propri scritti difensivi, insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte e, in particolare, nella richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, del codice di rito.
La causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
2. Prendendo le mosse dalla preliminare eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto si osserva che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, che qui si condivide, CP_1
“L'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita, ovvero dal momento in cui essa viene resa legittima mediante rinuncia dell'amministrazione, che irroghi una sanzione pecuniaria, ad ordinarne la demolizione, ovvero ancora dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova” (in termini, v. Cass. Sez. II, Sentenza n. 594 del 30/01/1990 e precedenti ivi citati: 1534/85; 685/82; 1624/80).
Nel caso che occupa, la violazione di norme edilizie lamentata da parte attrice, penalmente accertata come commessa nel 2013-2014, ha dato luogo ad un illecito permanente, non ancora cessato, e pertanto nessuna prescrizione può essere maturata.
L'eccezione va quindi rigettata.
3. Nel merito, ai fini della decisione, occorre innanzitutto qualificare la domanda attorea che, come si evince dalla piana interpretazione dell'atto introduttivo, è volta ad ottenere il risarcimento del danno, sia per equivalente pecuniario che in forma specifica, derivante in tesi dalla violazione delle distanze legali: sin dall'atto di citazione, la ha invero Pt_1 dedotto di avere “indubbiamente subito un danno dalla realizzazione dell'opera abusiva, in violazione delle distanze legali”, aggiungendo che “Il danno che si chiede di essere risarcito attiene al pregiudizio patrimoniale da mancato pieno godimento del proprio cespite, subito anche per pregiudizio estetico;
ciò per la presenza a distanza inferiore a
6 quella minima di legge della costruzione OR (abusiva perché eretta in zona A), dal
2014”; deduzioni ribadite in tutti i successivi scritti difensivi attorei, fino alla comparsa conclusionale, in cui espressamente si dichiara che “Le domande attoree sono quindi finalizzate ad ottenere il risarcimento pecuniario del danno connesso alla violazione della distanza minima legale dell'opera (oggetto del capo di imputazione penale) con CP_1
la proprietà ed altresì ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi con la Pt_1 demolizione del manufatto illegittimo perché posto in violazione della distanza legale”.
Ciò premesso, deve pure convenirsi con la qualificazione della domanda, proposta da parte attrice, quale negatoria servitutis, in quanto volta a conseguire la demolizione dell'opera costruita sul fondo del vicino a distanza inferiore rispetto a quella legale, ed in particolare – come risulta dalla lettura delle conclusioni attoree - la demolizione del vano, costruito sul cortile della proprietà meglio descritto nella sentenza pronunciata in sede penale, CP_1
n. 482/2020 di questo Tribunale, al capo A), punto 1, della rubrica, come “manufatto adibito a servizi delle dimensioni di m 1,20 xl,20 circa” (resta esclusa dall'ambito della domanda, pertanto, la “tettoia in legno lamellare, pannelli e manto di copertura delle dimensioni di 4,00x4,60”, che costituisce oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera
A), punto 2, della citata sentenza penale).
3. Rispetto alla domanda, così introdotta e qualificata, occorre subito chiarire che non può ravvisarsi una totale coincidenza con l'ambito oggettivo del giudizio penale, in cui il convenuto è stato imputato del reato di aver edificato in difetto del prescritto permesso a costruire (art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001), conclusosi con sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. (v. sentenza n. 482/2020 della sezione penale di questo Tribunale, in atti).
In particolare, parte attrice invoca l'efficacia di giudicato della sentenza sopra citata, in forza del disposto di cui all'art. 651 bis del c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Tuttavia, è noto che l'efficacia di giudicato della sentenza penale si può manifestare nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda
7 dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (e fermo restando che il giudicato penale assume efficacia vincolante nel procedimento civile unicamente sui fatti materiali, nella loro realtà oggettiva e fenomenica, e non anche sulla valutazione e sulla qualificazione giuridica che di essi sia stata data dal giudice penale, sicchè il giudice civile resta libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio penale, in via autonoma), mentre nel caso che occupa manca la corrispondenza dell'oggetto della controversia civile con l'accertamento compiuto nella sede penale, perché la causa petendi dedotta nel presente giudizio (violazione delle distanze tra costruzioni) non integra gli elementi della fattispecie criminosa contestata (costruzione in difetto di permesso a costruire).
In particolare, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la questione della conformità dell'edificio o delle vedute alle autorizzazioni rilasciate dal
Comune non rileva ai fini della verifica sul rispetto delle distanze nei rapporti tra privati, che restano regolati dalle norme del Codice civile, senza alcuna influenza per il fatto che le opere siano o meno autorizzate dalla p.a. (v. Cass., Sez. VI - II, ord. n. 1395 del 19/01/2017:
“È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"; cfr. anche di recente ibidem, Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023): ne deriva che, “da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo” (in tal senso, v. Cass., Sez. II, Sentenza n. 5605 del 26/02/2019).
D'altra parte, la domanda di risarcimento in forma specifica può essere giustificata solo alla luce della lamentata violazione delle distanze, in forza della nota distinzione posta dall'art. 872, secondo comma, c.c., che prevede il rimedio della riduzione in pristino solo per le violazioni sulle distanze, stabilendo, per le altre violazioni edilizie, solo il diritto al risarcimento del danno (per equivalente pecuniario).
8 Dunque, solo tenendo conto dei limiti che precedono, può essere esaminata la motivazione della sentenza, resa in sede penale, in cui si riassumono le risultanze dibattimentali (“Il consulente del P.M. ha riferito che aveva ricevuto l'incarico di accertare l'epoca Per_1
di costruzione dei manufatti e aveva verificato che vi era stato un ampliamento del bagnetto ed era stata realizzata una tettoia senza permesso di costruire. L'imputato ha sostenuto che il bagnetto, esistente da sempre, era stato solo ristrutturato con la sostituzione della vecchia copertura con lamiera con una nuova copertura, non toccando niente dell'interno…Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi della difesa è emerso che il bagnetto era esistito da sempre”), che sorreggono le seguenti conclusioni: “In sintesi valutando tutta
I'attività istruttoria svolta e la documentazione versata in atti si deve ritenere che
l'intervento edilizio che ha interessato il bagnetto ha riguardato l'aumento di volumetria per la sostituzione del tetto e vi è stato un allungamento con il posizionamento di una tettoia di copertura del serbatoio e autoclave senza autorizzazione. Ritiene il Giudicante che l'abuso riguarda opere di minima entità in un immobile di modeste dimensioni già esistente che non incidono sull'assetto urbanistico del territorio trovandosi, tra l'altro all'interno di un cortile privato e pertanto esistono i presupposti per addivenire ad una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto con riferimento ai capi A e C”.
Come è evidente, nella motivazione che precede, il ritenuto (e generico) “aumento di volumetria per la sostituzione del tetto” costituisce il precipitato logico delle complessive valutazioni del giudice a quo (riprese da analoghe valutazioni espresse dal consulente del
P.M. in sede di escussione dibattimentale), necessarie per esaminare la sussistenza del reato contestato (di mancanza del permesso a costruire), e non assume quindi valore di giudicato nel presente giudizio, attesa la diversità dell'oggetto dell'accertamento (distanze- abusivismo edilizio); in ogni caso, quella valutazione - non fondata su dati descrittivi né oggettivi (misurazioni ecc.) – non sarebbe sufficiente per accertare la sussistenza di violazioni in materia di distanze legali tra edifici, considerato che, fra le altre cose, nell'ipotesi di ristrutturazione di un fabbricato preesistente, “l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo
9 delle distanze legali” (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione: in termini, v. Cass. Sez. 2, Sentenze n. 18281 del
27/06/2023 e n. 11049 del 27/05/2016).
Pertanto, del tutto corretta e da confermare anche nella presente sede è l'ordinanza con la quale è stato conferito al c.t.u. il seguente incarico: “il nominato ausiliare, esaminati gli atti e i documenti versati in giudizio, compresa la sentenza e la relazione di consulenza rese nel giudizio penale, previo sopralluogo: a) misuri le distanze tra gli immobili di proprietà delle parti;
b) chiarisca se l'ultimo intervento, realizzato da parte convenuta sul manufatto meglio descritto nell'atto di citazione, possa definirsi di “ricostruzione” ovvero sia una “nuova costruzione”, secondo i criteri enunciati da Cassazione Sezioni Unite n. 21758/2011; c) dica se sia o meno ravvisabile una violazione delle norme in tema di distanze tra costruzioni, avendo riguardo sia alla normativa codicistica e regolamentare (art. 873 c.c.), che a quella antisismica, ove applicabile in ragione della natura dell'area (cortile privato), vigenti all'epoca di costruzione con riferimento alla tipologia di intervento edilizio realizzato
(nuova costruzione o ricostruzione) e alla zona urbanistica di riferimento;
d) in caso di risposta positiva al quesito che precede, dica quali rimedi possono essere adottati per assicurare il rispetto delle distanze tra costruzioni“.
Deve poi dirsi inammissibile l'eccezione di nullità della c.t.u., tardivamente sollevata da parte attrice all'udienza del 28.11.2023, oltre il primo termine utile dopo il deposito della relazione (del 28.4.2023, cui è seguita una prima udienza del 2.5.2023 ed una seconda del
7.6.2023, in cui nessuna eccezione di nullità è stata formulata); in ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata anche nel merito, atteso che essa si fonda sul contenuto della denuncia presentata dalla parte contro l'ausiliario, in data 22.5.2023 (con l'accusa di falsità ideologiche che sarebbero state commesse nella redazione della relazione, già depositata), e quindi attiene a profili di contestazione nel merito delle valutazioni peritali che non possono inficiare la formale regolarità della procedura e dell'operato del c.t.u. e, dunque, non danno luogo ad alcuna nullità.
Comunque, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, commissionati al c.t.u. nell'ambito del presente giudizio, divengono irrilevanti le accese critiche rivolte da parte attrice all'operato dell'ausiliare ed all'ordinanza che contiene i quesiti dell'incarico peritale
10 (con particolare riferimento alla chiesta verifica sulla natura di “ricostruzione” ovvero di
“nuova costruzione”, secondo i criteri enunciati da Cassazione Sezioni Unite n.
21578/2011, dell'intervento edilizio, realizzato da parte convenuta sul manufatto meglio descritto nell'atto di citazione).
Invero, nel caso che occupa, il c.t.u. ha verificato che: a) il manufatto di proprietà CP_1 descritto nell'atto di citazione, è stato realizzato in assenza di permesso di costruire in epoca successiva al 2012, tra il 2013 e il 2014, come risulta dall'esame della sentenza del
16.07.2022 emessa dal Tribunale di Palmi Sezione Penale nel procedimento penale n.
919/16 R.G.T.; b) in base a quanto risulta dalla predetta sentenza, e da quanto emerso nel corso dei sopralluoghi, l'intervento è consistito nella demolizione e ricostruzione del tetto di copertura del bagnetto già esistente: inoltre, parte della copertura è stata prolungata per tutta la lunghezza del muro di confine con la part. 473; c) dai rilievi effettuati risulta che questo prolungamento ha determinato una sporgenza rispetto al muro esterno pari a 57 cm (di cui
15 cm costituiti dalla grondaia); d) la distanza tra i fronti dei fabbricati è pari a 12,38 m ed è invariata rispetto alle condizioni preesistenti.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto la soluzione della controversia in esame richiede di individuare la norma che disciplina le distanze, applicabile al caso di specie, tenuto conto che, da un lato, la norma di cui all'art. 873 c.c. consente ai regolamenti edilizi di integrare la disciplina codicistica, dettando prescrizioni più rigide rispetto alla distanza di tre metri, prevista dallo stesso art. 873 c.c. e che, dall'altro, tutto il territorio reggino è sottoposto all'applicazione della normativa antisismica.
Ebbene, le prescrizioni del regolamento comunale edilizio, vigente all'epoca della costruzione (adottato con delibera Del. C.C. n. 78 del 26/11/2001, approvato con d.P.G.R.
n. 8047 del 27 giugno 2002 e pubblicato sul BUR) imponevano che la “Distanza minima tra i fabbricati espressa in metri” fosse “normata attraverso il D.M. 02/04/1968 n. 1444, per le diverse Zone” (art. 18 del reg. comunale): in particolare, per la zona omogenea A, l'art. 130 del predetto regolamento faceva diretto riferimento, per gli indici ed i parametri di natura urbanistica ed edilizia, al D.M. 02/04/1968 n. 1444.
A sua volta, la normativa antisismica di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 9, primo comma, n.
2) prevede che, in generale, per le nuove edificazioni (nelle zone in cui sono consentite) la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non debba essere inferiore a dieci metri, mentre per il centro storico (zona A), dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", si applica il disposto di cui al primo comma, n. 1 del citato art. 9, che prescrive che la
11 distanza non sia inferiore “a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti” (sul punto, cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008 e n. 3739 del 15/02/2018).
Dunque, nel caso che occupa la distanza da rispettare, in quanto imposta dalla inderogabile normativa antisismica, richiamata dal regolamento edilizio comunale (integrativo delle norme codicistiche, in virtù del richiamo operato dall'art. 873 c.c.), era quella tra volumi preesistenti, con la precisazione che – a differenza da quanto sostenuto dall'attrice - né la normativa regolamentare, applicabile ratione temporis, né quella statale impongono alcun distacco minimo dal confine (la distanza dal confine, in misura non inferiore a 5 metri, è stata introdotta solo dall'art. 10 del nuovo regolamento comunale, adottato con delibera n.
40 del 31.7.2014 e poi modificato con delibera n.18 del 28.4.2015, pubblicata sul BURC del 29.5.2015; mentre la costruzione in esame è stata edificata tra il 2013 ed il 2014, come accertato dalla sentenza penale, per cui la disciplina più restrittiva non si applica alla costruzione già sorta alla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento: Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 26713 del 24/11/2020).
Ciò posto, nel caso che occupa l'intervento eseguito sul vano oggetto di causa ha certamente rispettato la distanza tra fronti preesistenti, che è rimasta di m. 12,38 (comunque superiore a quella richiesta per le nuove costruzioni dalla normativa antisismica sopra richiamata); si pone, per contro, la questione se considerare o meno, ai fini del calcolo della nuova distanza, il prolungamento della copertura lungo il muro di confine, fino ad un distacco di m. 1,23 dal confine (e complessivamente di m. 9,38 dal fabbricato attoreo, come risulta sia dalla relazione di c.t.u. che dalla c.t.p. dell'ing. allegata al fascicolo Per_2
attoreo), per una sporgenza complessiva di 57 cm., di cui 15 costituiti dalla grondaia.
Si tratta, a ben vedere, di una questione diversa da quella affrontata dal c.t.u., il quale ha ritenuto – richiamando sia le disposizioni del RET (non ancora in vigore all'atto dell'edificazione, ma applicabili in quanto sopravvenute e più favorevoli per la parte: cfr., ex multis, Cass. Sez II, ordinanza n. 26713 del 24/11/2020) che quelle del regolamento edilizio applicabile - che la suddetta pensilina non formi nuova superficie o nuova volumetria, e quindi non incida sulla qualificazione dell'opera come nuova costruzione o ricostruzione (v. relazione di c.t.u., pagine 4 e 5, e risposta dell'ausiliare alle osservazioni attoree, pagine 3 e 4); mentre, ai diversi fini del calcolo delle distanze, la nozione di costruzione non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, “atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico. In particolare, non
12 sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (così, ex multis, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018).
Nel caso che occupa, la nuova pensilina costruita a ridosso del muro esterno, sporgente rispetto a quest'ultimo di 57 cm (di cui 15 cm costituiti dalla grondaia) e corrente per una lunghezza di circa tre metri (come si ricava dalla differenza tra la distanza dei fronti, 12,38
m., e quella tra la sporgenza considerata ed il fronte dell'edificio attoreo, pari a 9,39 m) rappresenta un aggetto, certamente inamovibile, di proporzioni non trascurabili: pertanto, pur non costituendo in senso stretto nuova volumetria, esso deve essere considerato ai fini del calcolo delle distanze, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia (dal momento che i canali di gronda ed i loro sostegni rientrano, ove contenuti nelle dimensioni, nella categoria degli sporti, per cui, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati: v. in tal senso Cass. civile,
Sez. II, Sentenza n. 2964 del 05/04/1997).
Da quanto sin qui detto, consegue che la domanda di risarcimento in forma specifica va parzialmente accolta, con ordine al convenuto di eliminare la sporgenza del tetto, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia, fino a ricondurla ad una distanza di m. 12,38 dal fronte del fabbricato attoreo, con la precisazione che, al fine dell'osservanza della distanza prescritta, non si calcola la sporgenza del tetto, di modeste dimensioni e di entità trascurabile, con funzione meramente ornamentale ed accessoria.
Nel resto, con specifico riferimento al vano in muratura il cui fronte è posto a m. 12,38 di distanza dal fabbricato attoreo, la domanda va rigettata.
4. Deve invece ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
Sul punto, occorre invero osservare che, sebbene la violazione di norme antisismiche consenta di presumere iuris tantum l'esistenza di un danno risarcibile per il proprietario della costruzione finitima, consistente nella sussistenza di un pericolo attuale e permanente di lesione all'integrità materiale della cosa oggetto di proprietà, tuttavia nel caso che occupa
13 le peculiari caratteristiche del manufatto sopra descritto (una pensilina di circa 42 cm di larghezza e circa 3 metri di lunghezza) non consentono di intravedere una riduzione di fruibilità della proprietà finitima, sia sotto il profilo della sicurezza che del valore o di altri elementi, considerato che l'ingombro, per la sua natura di sporto aperto e per la distanza alla quale è comunque posto (9,39 m.), incide in misura trascurabile sulla sicurezza statica dell'edificio e quindi anche sul suo valore venale e locativo, con conseguente Pt_1
esclusione di un danno da deprezzamento, peraltro non provato – anche in ordine alla sua eventuale quantificazione – dalla parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere.
La domanda deve per questa parte essere rigettata.
5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, salvo quelle di c.t.u. che, liquidate come da separato provvedimento, restano definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro , così provvede: Parte_1 Controparte_3
1. accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto ordina al convenuto di eliminare la sporgenza del tetto, limitatamente alla porzione larga 42 cm, che residua al netto della grondaia, fino a ricondurla ad una distanza di m. 12,38 dal fronte del fabbricato attoreo, precisando che, al fine dell'osservanza della distanza prescritta, non si calcola la sporgenza del tetto, di modeste dimensioni e di entità trascurabile, con funzione meramente ornamentale ed accessoria;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite, salvo quelle di c.t.u. che, liquidate come da separato provvedimento, pone definitivamente a carico di parte convenuta;
4. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 14 novembre 2024.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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