Ordinanza collegiale 2 dicembre 2022
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2021, proposto da LL NI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vecchione, nonché nell’interesse dell’avv. Francesco Vecchione in proprio, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza e Gabriele Romano, con domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo, presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. X, n. 5545/2020 resa nel procedimento RG n. 23334/2016 e pubblicata in data 26 agosto 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa BA GI e uditi per le parti i difensori, Francesco Vecchione per la parte ricorrente e Giacomo Pizza per il Comune di Napoli;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 3 dicembre 2021, la LL NI s.r.l. e l’Avv. Francesco Vecchione, quale procuratore antistatario, hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. X, n. 5545/2020 resa nel procedimento RG n. 23334/2016 e pubblicata in data 26 agosto 2020;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 7545 del 2 dicembre 2022 questa Sezione ha “ ……RITENUTO di dover disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1 c.p.a. e dell’art. 243-bis comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione, alla luce del chiaro tenore letterale della suddetta disposizione normativa che fa discendere gli effetti sospensivi delle procedure esecutive dalla mera adozione della delibera consiliare e fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato il piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune di Napoli dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a.;
PRECISATO che:
- il giudizio proseguirà previa istanza di fissazione di udienza, da presentarsi, a cura della parte più diligente, entro novanta giorni dalla ricezione di detto avviso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.;
- la parte ricorrente potrà, comunque, presentare domanda di fissazione di udienza anche senza attendere l’avviso di segreteria, qualora in via autonoma venga a conoscenza dell’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario o del diniego di approvazione, in tal caso dovendo la domanda essere corredata della prova documentale della data di conoscenza del provvedimento della Corte dei conti, e da questa data decorrerà altresì il termine di novanta giorni suindicato. ”,
ha pertanto sospeso il giudizio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2025 parte ricorrente, all’esito dell’adempimento istruttorio depositato dal Comune di Napoli in data 20 gennaio 2025, ha depositato l’istanza di fissazione di udienza ex art. 80 c.p.a.;
CONSIDERATO che il Comune di Napoli in data 1° settembre 2025 ha prodotto una memoria con la quale ha eccepito la cessata materia del contendere:
- sulla sorte capitale, rappresentando di avere depositato documentazione che attestava la posizione creditoria vantata dall’ente locale nei confronti della società ricorrente e l’accordo di compensazione intervenuto tra le parti. Ciò sarebbe rafforzato dalla stessa ricorrente che, con memoria del 10 marzo 2022, versata in atti, aveva dichiarato: “ Quanto alla posizione della LL NI la nota del Comune fa ex se venire meno la materia del contendere sulla sorte capitale; resta allo stato per tanto interesse solo alla definizione della liquidazione delle spese legali dello scrivente, per la quale è partito l’iter di legge per il riconoscimento del debito e il successivo pagamento. Tanto si porta alla attenzione dell’ecc.mo Collegio per la adozione dei provvedimenti dal caso. ”;
- sulle spese legali in quanto, come da mandato di pagamento allegato, sarebbe stata soddisfa l’intera posizione creditoria dell’avvocato ricorrente;
ed ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere del presente ricorso;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa per poter verificare meglio l’avvenuto pagamento; la difesa comunale non si è opposta e il Tribunale, in accoglimento della domanda di rinvio, ha differito la trattazione della causa alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha prodotto una memoria in data 9 gennaio 2026 con la quale ha rappresentato di avere interesse ad accertare lo stato della sua posizione dare/avere nei confronti del Comune, alla luce della generica compensazione attuata da parte del Comune che potrebbe ancora vedere un residuo credito in capo alla ricorrente per il titolo oggetto di giudizio di ottemperanza. Ha specificato al riguardo che la comunicazione di compensazione dei crediti LL rispetto ai debiti che la stessa società aveva nei confronti del Comune di Napoli, risale a una lontana nota del Comune del 2021 e sarebbe generica.
Per quanto attiene invece alle competenze legali oggetto di ottemperanza nulla questio , in quanto le stesse erano state regolarmente pagate, come provato da parte della avversa difesa;
CONSIDERATO che parte resistente ha prodotto una memoria di replica con la quale ha insistito perché fosse dichiarata la cessata materia del contendere del ricorso, con condanna alle spese di lite;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 l’avv. Francesco Vecchione, nell’interesse sia della società ricorrente che di sé stesso, ha dichiarato di aderire alla richiesta avanzata dal Comune di Napoli per la declaratoria di cessata materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese; il difensore del Comune di Napoli ha ribadito la cessata materia del contendere e non si è opposta alla compensazione delle spese di lite; alla medesima alla camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce della dichiarazione della sopravvenuta cessata materia del contendere resa da parte ricorrente alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, in adesione alla richiesta in tal senso del Comune di Napoli, di cui alla memoria del 1° settembre 2025 e alla memoria di replica del 12 gennaio 2026, poi confermata in camera di consiglio, attesa la compensazione dei crediti LL rispetto ai debiti che la stessa società aveva nei confronti del Comune di Napoli ed il pagamento delle somme dovute in favore del difensore, quale avvocato antistatario, in riferimento alla sentenza azionata, come da documentazione versata in atti, la pretesa di parte ricorrente deve dirsi pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa e delle dichiarazioni di entrambe le parti rese dai difensori alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI AR OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
BA GI, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BA GI | MI AR OR |
IL SEGRETARIO