Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Spitaleri e Sergio Giancarlo Linares, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento, comunicato in data 22/1/2024, di diniego di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un'opera, consistente nella reintegrazione dei luoghi con fedele ricostruzione di fabbricato rurale preesistente, ubicato in territorio del Comune di Pachino in Catasto al foglio n. 31, particelle n. 211 e 212;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti esponevano di essere attuali proprietari dell'area ubicata in territorio del Comune di Pachino, censita in Catasto alle particelle n. 211 e 212 del foglio 31, su cui sin dal 1980 sarebbe esistito un fabbricato rurale, a suo tempo realizzato in difetto di titolo edilizio, per il quale il dante causa dei ricorrenti aveva presentato istanza di condono edilizio.
Nell’ambito di tale ultimo procedimento la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa avrebbe rilasciato un primo nulla osta con prescrizioni nel 1998 limitatamente al primo piano fuori terra (n. 7751 del 25/11/1998, nel quale si dichiarava il secondo piano f.t. non compatibile e se ordinava la demolizione, n.d.r.) poi reiterato nel 1999 (n. 2525 del 29/11/1999).
1.1. Nelle more, nell’anno 2003, gli attuali comproprietari avevano acquistato l’immobile e, quindi, avevano presentato una nuova domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, conclusasi favorevolmente, con il rilascio, ad opera del Comune di Pachino, della concessione edilizia in sanatoria n. 70/2008 del 23/6/2008 (a condizione che venisse “ presentato preventivamente un progetto di riconfigurazione del fabbricato” , oltre alla demolizione del secondo piano f.t. – n.d.r.), preceduta dal parere favorevole con prescrizioni n. 5076 del 24/8/2007, reso dalla Soprintendenza.
1.2. Durante lo svolgimento di quest’ultimo procedimento era stata espressa, in parallelo, con D.D.S. n. 8636 del 17/12/2007 la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del d. lgs. n. 42/2004 del complesso immobiliare denominato “Tonnara di Portopalo di Capo Passero” con vincolo indiretto per l’area circostante, ricomprendente anche la zona di ubicazione del fabbricato dedotto in giudizio.
1.3. Quindi, con contratto preliminare di compravendita del 18 giugno 2013, il terreno ed il fabbricato erano stati promessi in vendita ad un terzo, al quale sarebbero stati trasmessi il relativo possesso e la materiale disponibilità.
Dopo la presentazione di una non meglio precisata variante in corso d’opera e a seguito di accertamento sui luoghi il Comune di Pachino verificava che il promissario acquirente aveva dato corso all’integrale demolizione del fabbricato in difformità rispetto a quanto assentito in sanatoria mediante la concessione edilizia n. 70/2008 e che era in corso la realizzazione di nuove opere edilizia, anch’esse in difformità rispetto a quanto assentito in sanatoria mediante la concessione edilizia n. 70/2008, tra cui la realizzazione di un seminterrato, nonché la realizzazione sul solaio del primo livello di 20 pilastri in cemento armato. Era stato, quindi, disposto il sequestro penale dell’immobile ed emessa, in data 23 agosto 2013, l’ordinanza n. 141 con cui era stato ingiunto, all’acquirente e agli attuali proprietari, di sospendere i lavori e procedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.
I ricorrenti, a questo punto, dopo esser riusciti a tornare nella materiale disponibilità del cespite, nel frattempo dissequestrato, avevano dato esecuzione alla precitata Ordinanza del Comune di Pachino n. 141 del 23/8/2013, nonché all’Ordinanza di reintegrazione dello stato dei luoghi della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa n. 13946 del 21/10/2016, successivamente intervenuta, comunicando alle Amministrazioni interessate, tanto l’avvio, quanto la conclusione dei relativi lavori, poi accertata dal Comune di Pachino.
1.4. Quindi, con istanza n. 768 del 30 marzo 2021, parte ricorrente, aveva richiesto alla Soprintendenza il rilascio di nulla osta in relazione ad un progetto, redatto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, di “Reintegrazione dei luoghi con fedele ricostruzione del fabbricato rurale preesistente”, come detto già insistente sull’area sin dal 1980, assentito in sanatoria con C.E. n. 70/2008, ma demolito dal promissario acquirente, autore dell’abuso sanzionato con ordinanza di demolizione n. 141/2013, eseguita dai ricorrenti.
1.5. La Soprintendenza, tuttavia, con il provvedimento impugnato, aveva denegato il proprio nulla osta, rilevando che, data l’assenza attuale di fabbricati (in quanto “area oggetto di ripristino dello stato dei luoghi in merito all’abuso realizzato”), il progetto, da qualificarsi, pertanto, come nuova costruzione, non sarebbe stato assentibile perché in supposto contrasto sia con le previsioni del Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17, ricadenti nella Provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, alla cui stregua l’area sarebbe stata assoggettata a livello di tutela 3, sia con il vincolo indiretto sulla stessa derivante dal D.D.S. n. 8636 del 17/12/2007, che aveva sottoposto a tutela la “Tonnara di Portopalo di Capo Passero”.
2. Ad opinione di parte ricorrente il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi:
2.1. In primo luogo, sottolineavano i ricorrenti, riepilogando i fatti, che, prima dell’istituzione del vincolo nel 2007, nell’area, sin dal 1980, sarebbe stato sussistente un manufatto rurale oggetto di concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Pachino in data 21 marzo 2008, fatto oggetto di demolizione da parte del citato promissario acquirente.
Ciò premesso, l’intervento proposto, in quanto consistente nel ripristino mediante fedele ricostruzione di detto fabbricato, preesistente ed assentito, nel pieno rispetto della relativa tecnica costruttiva, oltre che di superficie, sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, sarebbe stato certamente da riguardarsi come intervento non già di nuova costruzione, bensì di ristrutturazione edilizia, in quanto sussumibile nella fattispecie delineata dall’art. 3, comma 1 lett. d) in epigrafe, ricomprendente, in tale categoria, gli interventi di ripristino mediante ricostruzione di edifici preesistenti, crollati o demoliti, di cui sia possibile accertare la precedente consistenza. In tale ottica sarebbero ammissibili anche interventi, come quello in considerazione, in cui la demolizione e la ricostruzione non intervengano in un contesto temporale unitario, essendovi, dunque, tra i due momenti, soluzione di continuità.
A questo proposito avrebbe dovuto, tra l’altro, considerarsi che il fabbricato rurale demolito e poi oggetto dell’anzidetto progetto di ricostruzione sarebbe stato assentito, previo parere favorevole della Soprintendenza n. 5076 del 24/8/2007, mediante rilascio di concessione edilizia in
sanatoria di data 21/03/2008, successiva a quella di istituzione del vincolo di cui al preindicato
D.D.S., di tal che non si sarebbe potuto, in ogni caso, ipotizzare nessun contrasto con quest’ultimo.
2.2. In un secondo motivo di ricorso insisteva sul fatto che prima ed al posto dell’abuso, debitamente eliminato dai ricorrenti, sarebbe esistito, nell’area, un fabbricato rurale regolarmente assentito, peraltro in costanza del vincolo di cui al precitato D.D.S. (confermato dal Piano Paesaggistico), il quale ben avrebbe potuto essere mantenuto.
Lamentavano che la Soprintendenza non avesse dedicato alcun cenno, nella motivazione del provvedimento, alle controdeduzioni da essi presentate a seguito della comunicazione del preavviso di diniego, con conseguente asserita carenza di istruttoria, travisamento dei correlativi presupposti fattuali e giuridici e conseguente carenza ed incongruità della motivazione per relationem .
3. In conclusione, per le ragioni esposte chiedevano l’annullamento degli atti impugnati.
4. Si costituiva in giudizio, con atto di mera forma, l’Assessorato regionale convenuto.
Il Comune di Pachino non si costituiva, invece, in giudizio.
5. In vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente depositava ulteriore documentazione e, quindi, una breve memoria con la quale insisteva nelle conclusioni formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
6. All’udienza dell’11 febbraio 2025, il ricorso, su richiesta della parte ricorrente, veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
8. Il provvedimento impugnato consiste nel diniego espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione di un intervento di “ricostruzione” di un fabbricato rurale preesistente, sul rilievo che nell’area non sarebbe stato presente alcun fabbricato in quanto sarebbe stata interessata da un intervento di ripristino dello stato dei luoghi effettuato al fine di rimuovere un’opera abusiva precedentemente realizzata, con la conseguenza che il progetto sarebbe stato, in realtà relativo ad una nuova costruzione, in quanto tale in contrasto, alla luce delle previsioni di “tutela 3” del Piano Paesaggistico vigente nell’area, con le previsioni di cui all’art. 146 del d. lgs n. 42/04.
9. I ricorrenti incentrano i propri motivi di ricorso sull’affermazione che, poiché nell’area sarebbe stato precedentemente esistente un manufatto legittimo (in quanto manufatto abusivo assistito da concessione in sanatoria n. 70/2008) - benché successivamente fosse stato fatto oggetto di un intervento abusivo di demolizione integrale e ricostruzione da parte del promissario acquirente, per la cui eliminazione essi stessi avrebbero provveduto alla demolizione del nuovo edificio, abusivo a differenza del preesistente - l’intervento da essi proposto non sarebbe stato configurabile come nuova costruzione, come tale inammissibile alla luce dei vincoli del Piano Paesaggistico approvato nel 2017, bensì come intervento di demolizione e ricostruzione, da ritenersi pienamente legittimo alla luce delle previsioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/01, in quanto da effettuarsi, al di là della soluzione di continuità esistente che vi sarebbe stata tra abbattimento e riedificazione, con il mantenimento, secondo le indicazioni del progetto presentato, di “ sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente ”.
10. La tesi non convince.
10.1. In proposito va messo in evidenza che anche di recente il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 616/2023) ha sottolineato come, poiché la demolizione determina l'eliminazione, fisica e giuridica, della volumetria esistente, la ricostruzione dell'edificio è, sempre in linea di principio, preclusa nel caso in cui, in epoca posteriore al suo abbattimento/crollo, entrino in vigore nuovi strumenti di governo del territorio (id est: piani regolatori, ma anche piani paesaggistici) che impediscano la realizzazione di nuove costruzioni.
10.2. Nel caso di specie, l’immobile preesistente (a prescindere dalla sua abusività sulla quale v. oltre) era stato demolito, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, nel 2013, mentre il Piano paesaggistico valevole per la zona è stato approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, assoggettando la zona a livello di tutela 3.
È dunque evidente, sotto tale profilo che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, l’intervento di ricostruzione proposto dalla parte sarebbe stato precluso dall’approvazione e successiva pubblicazione del Piano paesaggistico riguardante la medesima area.
10.3. Va messo, ancora, in rilievo che con D.D.S. n. 8636 del 17/12/2007, adottato dal Dirigente del Servizio Tutela ed Acquisizioni del Dipartimento Regionale dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I., era stata già espressa la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del d. lgs. n. 42/2004 del complesso immobiliare denominato “Tonnara di Portopalo di Capo Passero”, con conseguente apposizione di un vincolo indiretto per l’area circostante, ricomprendente anche la zona di ubicazione del fabbricato dedotto in giudizio.
Vero è che il precedente progetto di ricostruzione - al cui esito era stato realizzato, dal citato promissario acquirente , l’immobile, difforme da quello preesistente, poi abbattuto, proprio per tale sua abusività, dai ricorrenti - era stato assentito dalla Soprintendenza in data 24/8/2007, ovvero prima dell’imposizione di tale vincolo indiretto del dicembre 2007, e, dunque sotto tale profilo avrebbe avuto ad oggetto un manufatto da considerarsi legittimo sul piano paesaggistico; tuttavia tale circostanza è irrilevante perché si riferisce ad un immobile che, non solo dopo qualche anno è stato fatto oggetto di demolizione per ben due volte (prima da parte del promissario acquirente dei ricorrenti, poi, a seguito della ricostruzione abusiva da parte di quest’ultimo, in ottemperanza dell’ordinanza di demolizione che era stata adottata dal Comune di Pachino, ad opera degli stessi ricorrenti) ma che, al momento del predetto assenso della Soprintendenza nel 2007, era in realtà, ancora un immobile abusivo, dal momento che la relativa concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata il 21 marzo 2008, fermo restando che l’immobile, per tutte le vicende sopra descritte, non è mai stato conforme al titolo in sanatoria (v. al riguardo il contenuto dell’ordinanza n. 141/2013 depositata in atti) permanendo nella situazione di abusività sin dalla sua realizzazione dato che:
- il fabbricato rurale allo stato rustico risalente agli anni ’80 era stato realizzato senza titolo edilizio;
- la c.e in sanatoria n. 70/2008 prevedeva il suo mantenimento (nel rispetto delle condizioni riportate nel titolo edilizio);
- il promissario acquirente degli odierni ricorrenti ha, invece, realizzato nuove opere (non contemplate dal titolo in sanatoria) previa demolizione dell’esistente e in difformità alla c.e. n. 70/2008 che, invece, come detto ne prevedeva il mantenimento.
10.4. In definitiva, da tutti gli elementi indicati si deduce inequivocabilmente che l’intervento di ricostruzione proposto dai ricorrenti è effettivamente privo di consistenza materiale e giuridicamente inammissibile, come correttamente indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, non sussistendo nell’area, né al momento della presentazione del progetto né, soprattutto, al momento dell’approvazione e dell’adozione del Piano paesaggistico locale, alcun edificio, sarebbe venuta in rilievo una nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni di tutela dell’area.
Sotto tale profilo il provvedimento appare, dunque, esente dai vizi denunciati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.
11. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, nel quale la parte ha lamentato la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento conseguente alla mancata presa in considerazione delle controdeduzioni che avrebbe presentato a seguito della comunicazione nei suoi confronti del preavviso di diniego da parte dell’Amministrazione odierna convenuta.
In disparte la questione relativa al corretto invio all’indirizzo dell’Amministrazione di tali controdeduzioni (nella stessa pec di trasmissione alla Soprintendenza del 18/11/2021, si fa riferimento a problemi di caricamento sul portale), il cui contenuto è stato sostanzialmente replicato nelle difese di causa, la questione è comunque assorbita dal rilievo della loro infondatezza, nel merito, per le ragioni che sono state appena illustrate, le quali escludono che il procedimento avrebbe potuto, comunque, avere un esito diverso E’ sempre necessario, infatti, per il principio codificato dall'art. 21- octies comma 2 secondo periodo della l. n. 241/1990, effettuare la prova di resistenza esaminando se, a causa delle violazioni delle garanzia di cui all’art. 10 bi s della l. 241/90, l'Amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto (cfr. T.A.R. Abruzzo, Sez. I, sentenza, 20/5/2022, n. 196).
D’altra parte, a fronte della sussistenza di un vincolo paesaggistico con livello di tutela 3, comportante il divieto di nuove edificazioni, il provvedimento, anche nel caso concreto, era in realtà, ad esito negativo vincolato, dal momento che, per quanto si è detto, è incontestato ed incontestabile che, al momento dell’approvazione del Piano, non era sussistente, nell’area interessata dalla proposta progettuale, alcun edificio “da ricostruire”.
12. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.
13. Le spese di causa possono essere compensate nei rapporti con l’Amministrazione regionale, attesa la limitata attività difensiva svolta da quest’ultima. Nulla deve, invece, disporsi nei rapporti con il Comune di Pachino, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate nei confronti dell’Assessorato regionale convenuto.
Nulla spese nei rapporti con il Comune di Pachino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO