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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Poggiofiorito (CH) ed elettivamente domiciliata in Chieti alla via R.Lanciani Parte_2
26 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Pennetta
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(Codice Fiscale/P.IVA ), con sede legale in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_2
Caboto nn.19/11, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Podgora n. 12/b presso lo studio dell'avv. . Stefania Fiore del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: promessa di pagamento -ricognizione di debito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Con atto di citazione in opposizione a la per conveniva in giudizio avanti Pt_1 Parte_1
il Tribunale di Chieti contestando il D.I. opposto chiedendone la declaratoria Controparte_1
di nullità e/o la revoca al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1.= preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto: 2.= in subordine … comunque, revocare il decreto ingiuntivo, rilevato che gli interessi di mora, già conteggiati nella somma ingiunta, e quelli ulteriori, come da domanda, non sono dovuti avendo agito, la presunta ricorrente, per la restituzione di un importo in precedenza corrisposto alla resistente …”.
A fondamento della sua domanda deduceva quanto segue:
- In via preliminare, che la non ha dato prova dell'avvenuta fusione con la Controparte_1
poichè dalla visura camerale prodotta dalla controparte non si evince in alcun Controparte_3
modo la dedotta fusione per incorporazione della Controparte_3
- Nel merito, sosteneva che gli interessi moratori non sono dovuti essendo già stati conteggiati nella somma ingiunta, avendo la ricorrente agito per la restituzione di una somma versata a titolo di anticipo sul prezzo di vendita;
a ciò aggiungeva che nella stessa scrittura privata del
25.7.22 (doc.n. 3) le parti si erano accordate per la restituzione dell'acconto con il pagamento degli interessi legali dal 1.12.2020 al saldo.
La si costituiva in giudizio ribadendo la sussistenza della sua legittimazione attiva Controparte_1
a richiedere il D.I. opposto e tutti gli importi ingiunti ivi riportati.
La convenuta opposta sosteneva nel suo interesse quanto appresso:
Per quanto concerne il difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente affermava:
- che l'originaria creditrice dell'opponente era la così come provato dalla scrittura Controparte_3
privata del 25.7.2022 in atti;
- che a seguito della fusione per incorporazione della stipulato con rogito del Controparte_3
16.12.2022 nello studio Notarile associato si formava altra società con Persona_1
nuovo statuto e nuova denominazione sociale (quella della ricorrente)”;
- che dell'avvenuta fusione per incorporazione e costituzione della società odierna resistente veniva data comunicazione a tutti i soggetti con cui le società interessate dall'operazione finanziaria erano in rapporti economici;
- che nel caso di fusione per incorporazione vige il disposto di cui all'art. art. 2504 bis c.c. : “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle pagina 2 di 7 società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- che già la sola documentazione offerta nel giudizio è di per sé più che sufficiente per comprovare la legittimazione attiva dell'odierna resistente a richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sosteneva a fondamento delle sue ragioni:
- che la restituzione della somma ingiunta è dovuta per la mancata consegna da parte opponente di un autocarro marca per il cui acquisto la aveva dato un acconto, precisamente Pt_1 Controparte_3
la somma di euro 15.738,00;
- che le parti facevano un accordo transattivo con scrittura privata del 25.7.2022 per la restituzione dell'acconto versato oltre alla somma di euro 207,03 per interessi maturati dal 1.12.2020 al 15.1.2023 a saldo e transazione di ogni pretesa della mediante n. 6 rate mensili;
Controparte_3
- che l'opponente provvedeva al pagamento della sola prima rata di euro 2.643,42 non eseguendo quindi il pagamento delle ulteriori rate convenute;
-che la provvedeva al pagamento della prima rata di euro 2.643,42 e Parte_1 Pt_1 Pt_1
non provvedeva al pagamento delle ulteriori rate convenute;
-che l'accordo prevedeva altresì espressamente al par. 3 che “il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti porterà alla caducazione della presente scrittura e potrà Controparte_3 agire per il recupero forzoso dell'intera somma dovuta”;
-che l'opponente veniva invitata alla negoziazione assistita senza riscontro.
Con decreto del 10.10.2023, letti gli atti del procedimento trasmessi dalla sede centrale di questo
Tribunale; il Giudicante invitava le parti a depositare, in formato telematico, gli atti introduttivi e la documentazione allegata, in quanto non visibili sul programma “consolle del magistrato.
Pervenuti gli atti, con decreto del 18.10.2023 veniva fissata udienza per il prosieguo all'8.1.2024, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8/1/2024, veniva emessa ordinanza di rigetto della richiesta di ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c., in quanto la contestazione sulla legittimazione attiva dell'opposta attiene all'intera somma ingiunta, per cui non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta;
veniva respinta altresì la richiesta di concessione dei termini ex art 183 comma 6 c.p.c. in quanto il Tribunale riteneva di dover prestare adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 7474/2017, secondo cui “in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c.
e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione pagina 3 di 7 della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 15/4/2024, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa è quindi giunta a decisione con l'odierno giudicante.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata in quanto manifestamente infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il difetto di legittimazione della società eccepito dall'opponente non trova accoglimento in CP_1
quanto l'opposta ha ampiamente dimostrato di essere legittimata ad agire producendo l'atto notarile di fusione e incorporazione (doc. n 3 comparsa di costituzione e risposta).
Risulta che la è una società formatasi a seguito della fusione per Controparte_1
incorporazione in originaria creditrice dell'odierna parte opponente. Nell'atto notarile Controparte_3
di fusione, precisamente nell'art. 5 è stato indicato il cambio di denominazione della società; in particolare, si legge che è stato deliberato con nuovo statuto la modifica della denominazione della società in Da ciò deriva la legittimazione attiva ad agire della Controparte_1 Controparte_1
[... nei confronti dei debitori della società fusa e incorporata e quindi anche nei confronti della
[...]
proprio perchè, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2504 bis c.c. che Parte_1
prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, per i soggetti partecipanti alla fusione.
Per quanto concerne il merito della causa occorre tener presente che l'opponente con scrittura privata del 25.7.22 ha sottoscritto un accordo di pagamento riconoscendosi debitore della somma ivi riportata.
Tale importo rappresenta la restituzione dell'acconto che la aveva dato per l'acquisto di Controparte_3
un autocarro così come si legge meglio dettagliatamente nella conferma d'ordine di consegna del
1.12.2020 in atti. Con la transazione si è perfezionata la ricognizione di debito da parte della Parte_1
Nell'importo da restituire vi erano conteggiati gli interessi legali fino a gennaio 2023. Parte_1
L'opponente ha pagato solo la prima rata non rispettando l'impegno assunto per cui l'accordo pagina 4 di 7 transattivo è venuto meno per l'inadempimento dell'oppponente. Questi non ha fornito alcuna prova a suo discarico e/o che giustificasse il mancato pagamento della somma pattuita e dovuta.
Si osserva, a tal uopo, che la “ricognizione di debito” contiene una dichiarazione sfavorevole al dichiarante (debitore) e a favore del ricevente (creditore). Ciò assume particolare rilievo sotto il profilo probatorio. Infatti, con la ricognizione di debito è invertito l'onere della prova e il creditore è dispensato dalla dimostrazione dei fatti costitutivi, essendo sufficiente l'allegazione in giudizio della dichiarazione (cfr art. 1988 c.c.). Quest'atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016).
E' da dire che, nel caso di specie, l'opposta ha ampiamente provato mediante la documentazione offerta in giudizio il rapporto preesistente che si presume quindi fino a prova contraria. Dal canto suo parte opponente non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di tale rapporto. L'ordine di consegna in atti non è stato smentito in alcun modo.
Detto questo, occorre verificare la questione sollevata dall'opponente sugli interessi di mora riconosciuti nella fase monitoria.
ha lamentato che gli interessi di mora non sono dovuti in quanto già Parte_1
calcolati nella somma ingiunta, di natura restitutoria;
pertanto, non andavano riconosciuti nel decreto ingiuntivo in questione ed ha lamentato altresì che tali interessi non erano neanche stati inseriti nell'atto transattivo sottoscritto dalle parti a luglio del 2022.
Di certo non si può negare che il pagamento dovuto a ha natura restitutoria, ma Controparte_3
occorre altresì dire che l'obbligo di pagamento di per è derivata da una sua Pt_1 Parte_1
condotta inadempiente in quanto l'oggetto del pagamento è la restituzione dell'anticipo versato sul prezzo pattuito per l'acquisto dell'autocarro così come risulta dall'ordine di consegna depositato in atti.
A ciò si aggiunge la considerazione per la quale la clausola risolutiva summenzionata (cfr. supra) - della quale parte opposta si è espressamente avvalsa, tanto che il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto risulta difatti fondato non sulla transazione, ma sull'ordine di consegna del mezzo,– riconduce l'oggetto dell'accertamento e della cognizione del Giudice alla obbligazione originaria fondante il rapporto tra le parti, ed in base al quale, il medesimo Giudicante è chiamato a pronunciarsi con una pagina 5 di 7 precisa indagine anche sulla natura dell'obbligazione de qua (cfr. in tal senso Sez. U. Cass. N.
12449/2024).
Gli interessi moratori, pertanto, sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.), nonché commerciale;
rappresentando una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento (funzione risarcitoria). Il debitore non è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori qualora provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie l'opponente non ha dato dimostrazione di ciò.
Più precisamente, occorre ricordare che la mora ricorre in presenza di tre presupposti: il ritardo nell'adempimento, l'imputabilità del ritardo al debitore e l'intimazione per iscritto (art. 1219 c. 1 c.c.).
Tale intimazione non sempre è dovuta poiché in alcuni casi, previsti dalla legge, è automatica (cfr l'art. 1219 c. 2 c.c.). In tali casi rientrano le obbligazioni pecuniarie ex art. 1182, 3° comma c.c., quindi anche l'obbligazione assunta dall'opponente.
Ora, condividendo il contenuto dell'ordinanza n. 36595 del 14.12.2022 della Cass. Civ. Sez. I, offerta da parte opposta, che stabilisce:“Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina
(automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito (come nel caso di specie, in cui la (…) ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, somme versate per l'acquisto di strumenti finanziari derivati affetti da nullità)”, questo Tribunale ritiene che la richiesta degli interessi di mora avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo, sia stata giustamente accolta nella fase monitoria e pertanto va confermata in questa sede.
Infine, per quanto riguarda le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti per i giudizi di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00 per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria, ai sensi del DM 55/2014
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2023- RG
253/2023 di questo Tribunale, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, quantificate in € 3.397,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 03.01.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Poggiofiorito (CH) ed elettivamente domiciliata in Chieti alla via R.Lanciani Parte_2
26 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Pennetta
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(Codice Fiscale/P.IVA ), con sede legale in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_2
Caboto nn.19/11, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Podgora n. 12/b presso lo studio dell'avv. . Stefania Fiore del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: promessa di pagamento -ricognizione di debito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Con atto di citazione in opposizione a la per conveniva in giudizio avanti Pt_1 Parte_1
il Tribunale di Chieti contestando il D.I. opposto chiedendone la declaratoria Controparte_1
di nullità e/o la revoca al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1.= preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto: 2.= in subordine … comunque, revocare il decreto ingiuntivo, rilevato che gli interessi di mora, già conteggiati nella somma ingiunta, e quelli ulteriori, come da domanda, non sono dovuti avendo agito, la presunta ricorrente, per la restituzione di un importo in precedenza corrisposto alla resistente …”.
A fondamento della sua domanda deduceva quanto segue:
- In via preliminare, che la non ha dato prova dell'avvenuta fusione con la Controparte_1
poichè dalla visura camerale prodotta dalla controparte non si evince in alcun Controparte_3
modo la dedotta fusione per incorporazione della Controparte_3
- Nel merito, sosteneva che gli interessi moratori non sono dovuti essendo già stati conteggiati nella somma ingiunta, avendo la ricorrente agito per la restituzione di una somma versata a titolo di anticipo sul prezzo di vendita;
a ciò aggiungeva che nella stessa scrittura privata del
25.7.22 (doc.n. 3) le parti si erano accordate per la restituzione dell'acconto con il pagamento degli interessi legali dal 1.12.2020 al saldo.
La si costituiva in giudizio ribadendo la sussistenza della sua legittimazione attiva Controparte_1
a richiedere il D.I. opposto e tutti gli importi ingiunti ivi riportati.
La convenuta opposta sosteneva nel suo interesse quanto appresso:
Per quanto concerne il difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente affermava:
- che l'originaria creditrice dell'opponente era la così come provato dalla scrittura Controparte_3
privata del 25.7.2022 in atti;
- che a seguito della fusione per incorporazione della stipulato con rogito del Controparte_3
16.12.2022 nello studio Notarile associato si formava altra società con Persona_1
nuovo statuto e nuova denominazione sociale (quella della ricorrente)”;
- che dell'avvenuta fusione per incorporazione e costituzione della società odierna resistente veniva data comunicazione a tutti i soggetti con cui le società interessate dall'operazione finanziaria erano in rapporti economici;
- che nel caso di fusione per incorporazione vige il disposto di cui all'art. art. 2504 bis c.c. : “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle pagina 2 di 7 società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- che già la sola documentazione offerta nel giudizio è di per sé più che sufficiente per comprovare la legittimazione attiva dell'odierna resistente a richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sosteneva a fondamento delle sue ragioni:
- che la restituzione della somma ingiunta è dovuta per la mancata consegna da parte opponente di un autocarro marca per il cui acquisto la aveva dato un acconto, precisamente Pt_1 Controparte_3
la somma di euro 15.738,00;
- che le parti facevano un accordo transattivo con scrittura privata del 25.7.2022 per la restituzione dell'acconto versato oltre alla somma di euro 207,03 per interessi maturati dal 1.12.2020 al 15.1.2023 a saldo e transazione di ogni pretesa della mediante n. 6 rate mensili;
Controparte_3
- che l'opponente provvedeva al pagamento della sola prima rata di euro 2.643,42 non eseguendo quindi il pagamento delle ulteriori rate convenute;
-che la provvedeva al pagamento della prima rata di euro 2.643,42 e Parte_1 Pt_1 Pt_1
non provvedeva al pagamento delle ulteriori rate convenute;
-che l'accordo prevedeva altresì espressamente al par. 3 che “il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti porterà alla caducazione della presente scrittura e potrà Controparte_3 agire per il recupero forzoso dell'intera somma dovuta”;
-che l'opponente veniva invitata alla negoziazione assistita senza riscontro.
Con decreto del 10.10.2023, letti gli atti del procedimento trasmessi dalla sede centrale di questo
Tribunale; il Giudicante invitava le parti a depositare, in formato telematico, gli atti introduttivi e la documentazione allegata, in quanto non visibili sul programma “consolle del magistrato.
Pervenuti gli atti, con decreto del 18.10.2023 veniva fissata udienza per il prosieguo all'8.1.2024, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8/1/2024, veniva emessa ordinanza di rigetto della richiesta di ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c., in quanto la contestazione sulla legittimazione attiva dell'opposta attiene all'intera somma ingiunta, per cui non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta;
veniva respinta altresì la richiesta di concessione dei termini ex art 183 comma 6 c.p.c. in quanto il Tribunale riteneva di dover prestare adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 7474/2017, secondo cui “in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c.
e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione pagina 3 di 7 della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 15/4/2024, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa è quindi giunta a decisione con l'odierno giudicante.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata in quanto manifestamente infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il difetto di legittimazione della società eccepito dall'opponente non trova accoglimento in CP_1
quanto l'opposta ha ampiamente dimostrato di essere legittimata ad agire producendo l'atto notarile di fusione e incorporazione (doc. n 3 comparsa di costituzione e risposta).
Risulta che la è una società formatasi a seguito della fusione per Controparte_1
incorporazione in originaria creditrice dell'odierna parte opponente. Nell'atto notarile Controparte_3
di fusione, precisamente nell'art. 5 è stato indicato il cambio di denominazione della società; in particolare, si legge che è stato deliberato con nuovo statuto la modifica della denominazione della società in Da ciò deriva la legittimazione attiva ad agire della Controparte_1 Controparte_1
[... nei confronti dei debitori della società fusa e incorporata e quindi anche nei confronti della
[...]
proprio perchè, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2504 bis c.c. che Parte_1
prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, per i soggetti partecipanti alla fusione.
Per quanto concerne il merito della causa occorre tener presente che l'opponente con scrittura privata del 25.7.22 ha sottoscritto un accordo di pagamento riconoscendosi debitore della somma ivi riportata.
Tale importo rappresenta la restituzione dell'acconto che la aveva dato per l'acquisto di Controparte_3
un autocarro così come si legge meglio dettagliatamente nella conferma d'ordine di consegna del
1.12.2020 in atti. Con la transazione si è perfezionata la ricognizione di debito da parte della Parte_1
Nell'importo da restituire vi erano conteggiati gli interessi legali fino a gennaio 2023. Parte_1
L'opponente ha pagato solo la prima rata non rispettando l'impegno assunto per cui l'accordo pagina 4 di 7 transattivo è venuto meno per l'inadempimento dell'oppponente. Questi non ha fornito alcuna prova a suo discarico e/o che giustificasse il mancato pagamento della somma pattuita e dovuta.
Si osserva, a tal uopo, che la “ricognizione di debito” contiene una dichiarazione sfavorevole al dichiarante (debitore) e a favore del ricevente (creditore). Ciò assume particolare rilievo sotto il profilo probatorio. Infatti, con la ricognizione di debito è invertito l'onere della prova e il creditore è dispensato dalla dimostrazione dei fatti costitutivi, essendo sufficiente l'allegazione in giudizio della dichiarazione (cfr art. 1988 c.c.). Quest'atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016).
E' da dire che, nel caso di specie, l'opposta ha ampiamente provato mediante la documentazione offerta in giudizio il rapporto preesistente che si presume quindi fino a prova contraria. Dal canto suo parte opponente non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di tale rapporto. L'ordine di consegna in atti non è stato smentito in alcun modo.
Detto questo, occorre verificare la questione sollevata dall'opponente sugli interessi di mora riconosciuti nella fase monitoria.
ha lamentato che gli interessi di mora non sono dovuti in quanto già Parte_1
calcolati nella somma ingiunta, di natura restitutoria;
pertanto, non andavano riconosciuti nel decreto ingiuntivo in questione ed ha lamentato altresì che tali interessi non erano neanche stati inseriti nell'atto transattivo sottoscritto dalle parti a luglio del 2022.
Di certo non si può negare che il pagamento dovuto a ha natura restitutoria, ma Controparte_3
occorre altresì dire che l'obbligo di pagamento di per è derivata da una sua Pt_1 Parte_1
condotta inadempiente in quanto l'oggetto del pagamento è la restituzione dell'anticipo versato sul prezzo pattuito per l'acquisto dell'autocarro così come risulta dall'ordine di consegna depositato in atti.
A ciò si aggiunge la considerazione per la quale la clausola risolutiva summenzionata (cfr. supra) - della quale parte opposta si è espressamente avvalsa, tanto che il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto risulta difatti fondato non sulla transazione, ma sull'ordine di consegna del mezzo,– riconduce l'oggetto dell'accertamento e della cognizione del Giudice alla obbligazione originaria fondante il rapporto tra le parti, ed in base al quale, il medesimo Giudicante è chiamato a pronunciarsi con una pagina 5 di 7 precisa indagine anche sulla natura dell'obbligazione de qua (cfr. in tal senso Sez. U. Cass. N.
12449/2024).
Gli interessi moratori, pertanto, sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.), nonché commerciale;
rappresentando una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento (funzione risarcitoria). Il debitore non è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori qualora provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie l'opponente non ha dato dimostrazione di ciò.
Più precisamente, occorre ricordare che la mora ricorre in presenza di tre presupposti: il ritardo nell'adempimento, l'imputabilità del ritardo al debitore e l'intimazione per iscritto (art. 1219 c. 1 c.c.).
Tale intimazione non sempre è dovuta poiché in alcuni casi, previsti dalla legge, è automatica (cfr l'art. 1219 c. 2 c.c.). In tali casi rientrano le obbligazioni pecuniarie ex art. 1182, 3° comma c.c., quindi anche l'obbligazione assunta dall'opponente.
Ora, condividendo il contenuto dell'ordinanza n. 36595 del 14.12.2022 della Cass. Civ. Sez. I, offerta da parte opposta, che stabilisce:“Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina
(automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito (come nel caso di specie, in cui la (…) ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, somme versate per l'acquisto di strumenti finanziari derivati affetti da nullità)”, questo Tribunale ritiene che la richiesta degli interessi di mora avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo, sia stata giustamente accolta nella fase monitoria e pertanto va confermata in questa sede.
Infine, per quanto riguarda le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi previsti per i giudizi di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00 per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria, ai sensi del DM 55/2014
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2023- RG
253/2023 di questo Tribunale, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, quantificate in € 3.397,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 03.01.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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