Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 629/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 629/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
11/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Santi Laurini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Piave, n. 42, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE OPPONENTE
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Paolo Tozzi e Marco Notari, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Grosseto, Viale Telamonio, n. 31/A;
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: all'udienza dell'11/12/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1183/2017, con il quale veniva ingiunta al pagamento della
somma pari ad € 12.688,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, nei confronti di CP_1
A sostegno della propria opposizione l'opponente esponeva che:
-l'arch. a fondamento della sua pretesa creditoria, deduceva di aver CP_1
redatto il progetto architettonico per la realizzazione di un fabbricato composto da sei unità immobiliari a schiera e da sei garages, in Grosseto, via Serenissima, secondo quanto
[.. previsto nell'atto di conferimento dell'incarico del 27.01.2015 da parte della società
dal quale risultava che il compenso professionale era stato pattuito, quanto ad Parte_1
€ 5.000,00 entro e non oltre il 15.02.2015, e quanto ad € 5.000,00 all'approvazione del progetto da parte degli uffici competenti del Comune di Grosseto;
-l'arch. deduceva, inoltre, che la pratica edilizia era stata approvata dalla CP_1
competente amministrazione comunale in data 21.07.2016;
-la copia del “conferimento dell'incarico professionale” del 27.01.2015 non era conforme all'originale;
-l'arch. ometteva di riferire che il permesso di costruire rilasciato alla società il CP_1
non era quello da lui prodotto, bensì il n. 310 del 25.08.2016 e che tale Parte_1
permesso era stato emesso non con riferimento agli elaborati progettuali redatti dallo stesso, ma rispetto a quelli del geom. ; Controparte_2
-il rinunciava a richiedere il permesso di costruire sul lotto di sua proprietà in Parte_1 conformità ai progetti dell'arch. i quali venivano sostituiti integralmente con quelli CP_1
redatti dal geom. ; Controparte_2
-la sostituzione del progetto redatto dall'arch. si era resa necessaria, poiché secondo CP_1
quest'ultimo il fabbricato doveva essere realizzato ad una distanza di 4 metri dal confine di proprietà e a distanza di 7 metri dal fabbricato finestrato esistente di proprietà
, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe rispettato la distanza di 5 metri Pt_2
dal confine prescritta dal R.U. e la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444/1968.
Per tutti i motivi esposti, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
non avendo diritto al compenso, stante l'irrealizzabilità del progetto da lui CP_1
redatto.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
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A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva che:
-non era mai stato informato di modifiche al progetto ovvero di sostituzioni degli elaborati progettuali originari;
-dopo essersi recato presso l'ufficio di edilizia privata del Comune di Grosseto, riscontrava che in data 23.12.2014, il aveva presentato richiesta di permesso Parte_1
di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale in Grosseto, via Serenissima, con progetto e documentazione elaborati dall'arch. e dal geom. CP_1 [...]
; CP_2
-tale pratica veniva istruita dal tecnico comunale geom. che la dichiarava Persona_1
ammissibile in data 16.07.2015;
-in data 21.07.2015 il responsabile U.O., perito agrario dichiarava Persona_2
positiva la proposta, ragion per cui poteva procedersi al rilascio del permesso di costruire;
-in data 12.01.2016 veniva presentata una variante alla pratica originaria n. 1216/2014, a firma solo del geom. , la quale veniva archiviata in data 19.07.2016 e Controparte_2
rilasciata in data 20.07.2016;
successivamente, sostituiva gli elaborati progettuali redatti e firmati Parte_1 dall'arch. e dal geom. con quelli solo a firma del CP_1 Controparte_2
secondo ed otteneva l'ammissibilità del progetto dall'istruttore tecnico del Comune di
Grosseto, in data 20.07.2016, e il parere positivo del responsabile del procedimento, in data 21.07.2016;
-in data 23.08.2016 veniva rilasciato il permesso a costruire n. 310, ritirato da il Pt_1
in data 25.08.2016;
[...]
-l'arch. non veniva mai informato dal committente né della presentazione della CP_1
variante al progetto, né della sostituzione degli elaborati progettuali;
-in ogni caso, la richiesta di permesso a costruire basata sugli elaborati progettuali, relazioni ed attestazioni predisposte e sottoscritte dall'opposto era stata dichiarata ammissibile in data 16.07.2015 e dichiarata positiva in data 21.07.2015;
-i termini previsti nel contratto di conferimento dell'incarico professionale per il pagamento del compenso erano inutilmente decorsi;
-quanto ai contestati vizi di progettazione, gli stessi non avevano impedito l'esito positivo dell'istruttoria dinanzi al competente ufficio comunale, finalizzata alla verifica del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del progetto originario;
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-in ogni caso i suddetti vizi non potevano considerarsi insanabili o di gravità tale da giustificare il mancato pagamento dei compensi.
Per tutte queste ragioni, parte opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 26.06.2018 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11.12.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 19.03.2019 il giudice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la realizzabilità del progetto di causa, nominando CTU l'arch. Persona_3
In data 11.10.2019 il CTU depositava la relazione tecnica.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza dell'11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul conferimento di incarico professionale e il disconoscimento di parte opponente.
Orbene, in primo luogo è necessario procedere ad un inquadramento giuridico dei fatti di causa.
Risulta provato in via documentale che in data 27.01.2015 la società opponente, il Pt_1
conferiva incarico professionale all'opposto, arch. avente ad
[...] CP_1
oggetto l'esecuzione del progetto architettonico per la realizzazione di un fabbricato comporto da sei unità immobiliari a schiera e da sei garages a servizio delle stesse, ubicate in Grosseto, via Serenissima. La prestazione consisteva, dunque, nella presentazione al Comune di Grosseto, del progetto architettonico, al fine di ottenere il relativo permesso a costruire (doc. 2 di parte opposta).
Ed infatti, non può attribuirsi alcuna rilevanza al disconoscimento della conformità della copia dell'atto di conferimento di incarico professionale all'originale formulato da parte opponente nell'atto di citazione. Ciò in quanto in tema di disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, così come è avvenuto nel caso di specie, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, cosa non messa in rilievo
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dall'opponente (in quanto senso Tribunale Torre Annunziata, sez. I, del 02.10.2023, la n.
2508; in senso conforme anche Tribunale di Napoli, sez. II, del 29.07.2024, la n. 7440 “Il disconoscimento formulato solo ai sensi dell'art. 2719 c.c. su riproduzioni fotostatiche scritture deve pur senza vincoli di forma contestare la conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Orbene, di contro, non è ammissibile se l'opponente non si è in alcun modo premurato di indicare i rilevati profili differenziali tra il documento prodotto in copia e l'originale, ma si è limitato a disconoscere gli atti prodotti in sede monitoria come se tale disconoscimento valesse, di per sé, a privare di efficacia probatoria le copie depositate”).
Il merito dell'opposizione.
Nonostante ciò, l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato per le ragioni che seguono.
Ebbene, dalle risultanze della CTU, oltre che dalla documentazione prodotta dalle parti, si desume che: -nel dicembre 2014 l'arch. su incarico della società il CP_1 Parte_1
presentava la pratica edilizia n. 1216/2014 per il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale composto da sei unità abitative e sei garages a servizio delle stesse;
-tutti gli elaborati allegati alla pratica edilizia erano firmati dall'arch. e dal geom. , quest'ultimo rappresentante legale della CP_1 CP_2
società -la pratica edilizia veniva istruita dal tecnico comunale geom. Parte_1 [...]
che la dichiarava ammissibile il 16.07.2015; -in data 21.07.2015 il perito Per_1
agrario forniva parere positivo e dichiarava che poteva essere Persona_2
rilasciato il permesso a costruire;
-in data 12.01.2016 veniva presentata una variante alla pratica edilizia, a firma solo del geom. , per la realizzazione di cinque unità CP_2
abitative e cinque garages;
-successivamente, lo stesso chiedeva CP_2
l'archiviazione della variante e la sostituzione degli elaborati grafici della pratica originaria (i quali prevedevano sei unità immobiliari e sei garages) con nuovi elaborati a firma del solo geom. , per la realizzazione di cinque unità abitative e cinque CP_2
garages; -il progetto veniva dichiarato ammissibile dall'istruttore tecnico,
[...]
ed otteneva parere favorevole dal responsabile del procedimento, Per_1 Per_4
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in data 21.07.2016; -in data 23.07.2016 veniva rilasciato il permesso di costruire Per_5
n. 310.
Parte opponente esponeva che la variante e la successiva sostituzione degli elaborati tecnici a firma dell'arch. e del geom. con quelli nuovi a firma solo di CP_1 CP_2
quest'ultimo si rendevano necessari poiché i primi prevedevano la realizzazione di un fabbricato in violazione delle norme in materia di distanze.
In particolare, il sosteneva che il progetto redatto dall'arch. si ponesse Parte_1 CP_1
in contrasto con le norme di attuazione del Regolamento urbanistico del Comune di
Grosseto, per mancato rispetto della distanza minima di cinque metri della nuova costruzione dal confine del lotto, e con l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, per mancato rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Dalle risultanze della relazione tecnica, alle quali si intende aderire, essendo le stesse del tutto logiche e prive di contraddizioni, oltre che basate su dati oggettivi, si evince che quanto alla prima contestazione la stessa è priva di fondamento, in quanto dagli elaborati grafici si evidenzia che la distanza minima è rispettata in ogni lato dell'edificio. Quanto alla seconda contestazione, invece, il CTU ha riscontrato il mancato rispetto della distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
Per tali ragioni, il CTU concludeva per la non realizzabilità del progetto redatto dall'arch.
e dal geom. . CP_1 Controparte_2
Parte opposta contesta che i suddetti vizi di progettazione, oltre ad essere riconducibili anche al geom. , non potevano considerarsi insanabili e non potevano ritenersi CP_2
connotati da gravità tale da giustificare il mancato pagamento del compenso.
Orbene, alcuna rilevanza assume la circostanza che il progetto oggetto di causa sia stato
[.. redatto e sottoscritto anche dal geom. , legale rappresentante della società CP_2
posto che in tale sede si discute circa la fondatezza della pretesa creditoria Parte_1 avanzata dall'arch. il quale ha agito in sede monitoria, sulla base, in particolare, CP_1
del conferimento di incarico allo stesso avvenuto in data 27.01.2015.
Quanto alle altre contestazioni risulta essenziale fare una premessa giuridica.
Il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato),
è obbligato, in virtù dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a
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rispondere anche per la colpa lieve (salvo il caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, ex art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (Cass. Civ., sez. II, del
31.03.2023, la n. 9063).
Rispetto al caso di specie, inoltre, si è affermato che l'architetto, ove sia chiamato a redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato progettuale concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, motivo per il quale l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente, così com'è avvenuto nell'ipotesi in esame, a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.. (ex multis Cass. Civ., sez. II, del 19.07.2016, la n. 14759; Cass.
Civ., sez. I, del 02.02.2007, la n. 2257; Cass. Civ., sez. I, del 29.11.2004, la n. 22487).
Pertanto, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare rientra nella prestazione dovuta, in quanto strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera (Cass. Civ., sez. II, del 21.05.2012, la n. 8014; inoltre, “In presenza di vizi della progettazione, il committente ha la facoltà di non accettare gli elaborati anche ove
l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di sua iniziativa”, Cass. Civ., sez. II, del
31.03.2023, la n. 9063).
Nel caso di specie, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel contraddittorio tra le parti, risulta che il progetto oggetto di causa fosse irrealizzabile, data la non conformità al dettato di cui all'art. 9, D.M. n. 1444/1968, in tema di distanze tra pareti finestrate, in quanto la erigenda costruzione si sarebbe trovata ad una distanza inferiore di dieci metri dalla preesistente parete finestrata dell'edificio confinante.
La predisposizione di un progetto che non tiene conto di tale prescrizione integra senza dubbio un inadempimento contrattuale del professionista, in quanto la prestazione eseguita per la quale è stato incaricato dalla committente non consente di pervenire all'edificazione dell'immobile.
A fronte del contestato inadempimento, il professionista arch. ha allegato di aver CP_1
svolto il proprio compito professionale con la diligenza richiesta e nel rispetto dell'interpretazione che all'epoca veniva fornita dagli uffici comunali competenti dell'art. 9, D.M. n. 1444/1968. Lo stesso, infatti, esponeva che l'orientamento e l'interpretazione
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dell'ufficio edilizia privata del Comune di Grosseto delle norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati era quello di non considerare, ai fini delle stesse, i garages con altezza non superiore a 2,4 mt;
circostanza confermata, secondo il medesimo, dal fatto che all'esito dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente, finalizzata alla verifica del rispetto delle norme edilizie e urbanistiche del progetto originario, non si evidenziava alcuna irregolarità, ed infatti il progetto veniva regolarmente approvato.
Tali deduzioni non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La condotta dell'opposto ha senz'altro inciso nell'iter che ha portato la società opponente a presentare prima una variante, in seguito archiviata, e poi la sostituzione degli elaborati progettuali, nei termini suddetti.
Ebbene, l'allegazione secondo la quale il progetto si basava comunque sull'orientamento e l'interpretazione dell'ufficio edilizia privata del Comune di Grosseto dell'art. 9, D.M. n.
1444/1968, non esclude la colpa del professionista incaricato della redazione del progetto edilizio.
Ed infatti, con specifico riferimento alle obbligazioni di diligenza professionale, tra cui rientra la prestazione dell'architetto, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale rileva non solo il raggiungimento del risultato finale da parte del professionista, quale risultato primario, ma anche che il professionista svolga il proprio operato secondo diligenza, quale risultato strumentale.
Il professionista intellettuale deve, quindi, essere considerato in colpa e, di conseguenza, contrattualmente responsabile, non solo quando non ottenga il risultato finale desiderato dal cliente suo creditore, ma anche quando, nell'espletamento della propria prestazione, ometta la necessaria diligenza e, dunque, quell'insieme di doverose cautele che dovrebbero caratterizzare la sua condotta in relazione alla natura del singolo rapporto e alle circostanze di fatto.
Rientrava quindi nel dovere dell'architetto quello di operare tenendo in considerazione e rispettando tutte le norme di legge applicabili al caso concreto, a prescindere dalle prassi e dalle interpretazioni fornite dagli uffici comunali preposti, anche in virtù del principio di gerarchia delle norme.
Sussiste, quindi, l'inadempimento dell'arch. incaricato che risulta senz'altro grave CP_1
e di non scarsa importanza, in quanto a causa del mancato rispetto delle prescrizioni normative, ha imposto alla società il di presentare una variante e di sostituire Parte_1
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gli elaborati progettuali, ritardando l'esecuzione dell'opera; ciò comporta la fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente e di conseguenza il rifiuto al pagamento del compenso.
Non rileva, infine, neppure che di talune attività preparatorie si fosse avvalso il geom.
e che di esse si fosse avvantaggiata la società ricorrente, in particolare nella CP_2
presentazione dei nuovi progetti, essendo il rapporto professionale integralmente regolato dalla disciplina generale del contratto, non essendo ammissibile altra forma di compensazione economica - diversa dal corrispettivo concordato - in presenza di un titolo negoziale vanamente azionato e della mancata realizzazione del risultato promesso (Cass.
Civ., sez. II, del 31.03.2023, la n. 9063).
Per tutte queste ragioni l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Al pari le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta, così come liquidate in separato decreto agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1183/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
14.12.2017;
b) Condanna al pagamento nei confronti di il delle spese di lite CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
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c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di separato decreto agli atti.
Così deciso in Grosseto il 08.04.2025
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così come liquidate in CP_1
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone