Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/01/2026, n. 7
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità formale per non corrispondenza dati

    La Corte ritiene che l'argomentazione della difesa non sia dirimente per affermare la correttezza della gestione, in quanto viola i principi di chiarezza e veridicità delle scritture contabili.

  • Accolto
    Superamento contestazioni relative a trattenuta anticipazione

    La contestazione mossa dal magistrato designato in relazione alla trattenuta anticipazione di € 2.607,38 è superata dalla documentazione prodotta.

  • Accolto
    Legittimità mancata emissione fattura per aggi spettanti

    La mancata esibizione della fattura non è elemento dirimente ai fini di un eventuale addebito giuscontabile, data la normativa vigente e la mancata risposta del comune alla richiesta di emissione.

  • Rigettato
    Corretta applicazione dell'aggio su voci non previste dalla Convenzione (spese di notificazione e postali)

    La previsione convenzionale che esclude il calcolo dell'aggio su tali spese è contra legem, in quanto la normativa primaria consente la loro ripetibilità e inclusione nel ruolo di esazione.

  • Rigettato
    Erronea contabilizzazione dell'aggio su versamenti spontanei non iscritti a ruolo

    Il Collegio rileva che il concessionario non ha dato prova del riversamento, pertanto tale importo costituisce ammanco a suo carico.

  • Accolto
    Ammanco per erronea contabilizzazione aggio su versamenti spontanei

    In assenza di prova del riversamento, l'importo costituisce ammanco a carico del concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 7
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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