Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO GU Presidente CA FI Marrè Brunenghi Giudice relatore DO Tarantelli Giudice
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23792 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 38349 avente per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Oppido ME (RC), per l’esercizio finanziario 2019, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Sergio Della Rocca del foro di Pescara, presso il cui studio in Pescara, alla Via Tirino n. 8 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.
All’udienza del 16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. CA FI Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l’agente né per l’amministrazione, udito il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro.
FATTO e DIRITTO Sentenza n. 7/2026 1. Con relazione d’irregolarità n. 454/2023 del 17.10.2023 era posta la preliminare questione di procedibilità dei conti giudiziale in epigrafe per mancanza di sottoscrizione dell’agente contabile.
2. L’agente contabile si è costituito a mezzo comparsa difensiva in data 25 gennaio 2024 con cui ha eccepito che in data 24.01.2020 il conto è stato inviato regolarmente firmato in modalità digitale all’Amministrazione a mezzo pec e che dunque poteva essere oggetto di giudizio. Ha concluso chiedendo che sia dichiarata la procedibilità del conto e, nel merito, la regolarità della gestione.
3. Con ordinanza n. 15/2024 del 13.03.2024, dichiarato procedibile il giudizio sul conto, il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell’istruttoria.
4. Con relazione integrativa del 31.01.2025, il Magistrato istruttore ha rilevato l’irregolarità del conto giudiziale n. 38349 con addebito all’agente contabile da quantificarsi, allo stato degli atti, in €. 42.642,28.
5. Con memoria difensiva del 26.03.2025, l’agente contabile ha depositato ulteriore documentazione a conferma della regolarità della gestione, indi concludendo per il discarico del concessionario.
6. Con ordinanza n. 40/2025 del 04.05.2025, il Collegio ha rimesso gli atti al magistrato designato per il completamento dell’istruttoria alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell’agente.
7. In data 31.10.2025, è stata depositata la relazione integrativa, che concludeva per la declaratoria di irregolarità del conto con addebito all’agente di talune voci di spesa erroneamente rendicontate.
8. In data 26.11.2025, la difesa della Soget ha depositato ulteriore documentazione, volta a superare le contestazioni residue e di cui alla relazione integrativa del 31.10.2025, a conferma della regolarità della gestione.
9. All’udienza del 16.12.2025, il pubblico ministero si è rimesso al Collegio per la valutazione dell’irregolarità della gestione alla luce anche di quanto rappresentato dalla difesa della Soget. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Sotto il profilo meramente formale conducente in ogni caso alla declaratoria di irregolarità della gestione, il magistrato designato ha rilevato la non corrispondenza tra i dati esposti sul conto giudiziale coi dati registrati sul documento relativo allo stato dei ruoli al termine dell’esercizio, con particolare riferimento alle liste di carico di due ruoli esposti sul conto.
La difesa del concessionario ha sostenuto che tale discordanza dipende dal fatto che il dato esposto sul conto giudiziale non comprende la quota imputabile alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre la quota relativa alla lista di carico 2018000006. Quanto invece alla squadratura sul ruolo 2011/000004 di € 298,98, l’agente contabile ha affermato di non essere in grado di individuarne la causa.
Il Collegio, condividendo sul punto le conclusioni raggiunte dal magistrato designato, reputa l’argomentazione non dirimente per poter affermare la correttezza della gestione, violando i principi immanenti della contabilità, di chiarezza e veridicità delle scritture. Il conto giudiziale n. 38249 deve essere pertanto dichiarato irregolare.
11. Quanto al merito, invece, il Collegio, esaminata la documentazione depositata dalla difesa dell’agente con la memoria del 26.11.2025, è persuaso del fatto che solo alcune criticità, evidenziate dal Magistrato designato con la relazione integrativa e conclusiva del 31.10.2025 possano dirsi superate.
Il magistrato designato, in particolare, ha ritenuto irregolari la gestione evidenziando, in via principale:
- € 40.034,9 quale corrispettivo trattenuto in assenza di regolari fatture in corrispondenza dei riversamenti;
- € 2.607,38 quale trattenuta anticipazione non giustificata.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui il Collegio ritenga la mancata emissione della fattura motivo di irregolarità senza ammanco, il magistrato designato ha contestato le seguenti voci di spesa:
- € 335,51, per aggio e iva, erroneamente calcolati anche su spese poste a carico dei contribuenti;
- erronea applicazione dell’aggio in relazione a versamenti spontanei non iscritti a ruolo per € 330,23;
- €2.607,38 per trattenuta anticipazione non giustificata.
Gli elementi comuni ai rilievi mossi dal magistrato designato sono riconducibili a due <questiones iuris> (se sia legittima la mancata emissione della fattura da parte del concessionario per gli aggi spettanti; se, ammessa la legittimità della mancata emissione della fattura, sia stato correttamente calcolato l’aggio applicato su voci non previste dalla Convenzione, ovvero le spese di notifica e postali), oltre una <quaestio facti> in relazione alla mancata documentazione giustificativa della trattenuta anticipazione per € 2.607,38 da riversare al comune.
Muovendo da quest’ultimo aspetto, la difesa della Soget ha depositato (all. 5) un file <Oppido scheda recuperi anticipazione.xlsx> nel quale sono riportati gli importi dei recuperi, effettuati a seguito dell’erogazione dell’anticipazione sulle riscossioni effettuate nel 2010, e relativi alla lista di carico 2010-001, ove – per quanto utile – la trattenuta del riversamento di € 2.607,38 è esattamente quella recuperata nell’esercito 2019 e confluita nel conto in esame, per cui la contestazione mossa dal magistrato designato può dirsi superata.
Discorso più articolato deve invece essere svolto per le altre due questioni connesse, relative alla corretta applicazione dell’aggio su voci non previste dalla Convenzione (spese di notificazione e postali) e sulla legittimità della mancata fatturazione da parte del concessionario.
Quanto al primo profilo, il magistrato designato ha correttamente evidenziato:
- che il contratto di affidamento del 2016 riconosce alla Soget un aggio al netto delle spese poste a carico dei contribuenti (art. 13, comma 3 della convenzione: “restano a carico dei contribuenti, il rimborso alla società aggiudicataria delle spese sostenute per la notifica degli atti e delle procedure poste in essere”);
- che dalla rendicontazione trasmessa emerge che il totale riscosso per le voci indicate è di € 2.578,55, sul quale è stato calcolato un aggio di € 275,65 e IVA su aggio di €59,86, per un totale di € 335,51 che si ritiene indebitamente trattenuto e deve, pertanto, essere versato all’Ente;
Il fatto che la norma pattizia non contempli il calcolo dell’aggio sulle spese postali e di notificazione delle cartelle esattoriali, si appalesa debole, laddove si consideri che la lettera della norma convenzionale non può certamente derogare alle norme primarie di rifermento.
Opportunamente, la difesa della Soget ha richiamato l’art. 4 comma 4 della Legge n. 202/1991 ("le spese postali in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890 e quelle derivanti dall'applicazione degli artt.139 e 140 cod. proc. civ.,
sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento...).
Tale previsione, nel far confluire le spese postali e di notifica nel ruolo di esazione abbinato alla riscossione, è del resto coerente con la previsione di cui all’art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 112/99
(abrogato a decorrere dal 01.01.2027 ad opera del d.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, artt. 241 e 243), applicabile agli esercizi di riferimento, a termini del quale “l'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse”,
ove è evidente che il riferimento alla <somma riscossa> non può che essere, oltre il tributo anche la spesa accessoria ripetibile dal contribuente e necessaria al recupero coattivo.
Pertanto, la previsione di cui all’art. 13, comma 3 della convenzione è all’evidenza contra legem, e non calcolare l’aggio sulle spese di notificazione e postali implicherebbe scorporarle dal ruolo oggetto di esazione e su cui l’ente riceve l’entrata a tale titolo nel momento in cui il contribuente pagando l’importo della cartella iscritto al ruolo estingue il debito, che solo in tal modo è causalmente giustificato ed esigibile.
Quanto all’altro profilo connesso circa la mancata fatturazione, la difesa dell’agente ha richiamato il d.m. 02.12.1980 (tuttora vigente) che stabilisce che i concessionari non sono tenuti ad emettere fattura per gli aggi spettanti (compensati con i tributi riscossi) se non per espressa richiesta, adducendo che tale circostanza è stata oggetto di ulteriori conferme (anche da parte di ANCI) in occasione dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti pubblici dal 31/03/2015.
Essendo in atti presente la richiesta da parte della Soget al comune di Oppido ME in tal senso (all. 5), rimasta priva di riscontro, la mancata esibizione della fattura non è elemento dirimente ai fini di un eventuale addebito giuscontabile (in particolare sotto il profilo subiettivo della condotta tenuta).
Infine, quanto all’erronea contabilizzazione dell’aggio da parte del concessionario anche sui versamenti spontanei non iscritti a ruolo, l’agente contabile ha condiviso il rilievo del magistrato istruttore, affermando nella memoria depositata in atti che si sarebbe proceduto al rimborso di € 270,68 + IVA.
Tuttavia, rileva il Collegio che con la memoria del 27.11.2025, il concessionario non ha dato prova di tale riversamento che, pertanto, allo stato costituisce ammanco a suo carico.
In conclusione, il conto giudiziale n. 38349 avente per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Oppido ME (RC), per l’esercizio finanziario 2019, deve essere dichiarato irregolare con ammanco di € € 270,68 +IVA a carico del concessionario.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.
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irm a to d ig ita lm e n te 38349 avente per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Oppido ME (RC), per l’esercizio finanziario 2019, lo dichiara irregolare.
Condanna la Soget Spa al pagamento di € 270,68 oltre iva in favore del comune di Oppido ME.
Condanna la Soget Spa alla refusione delle spese di lite come da nota segretariale a margine della sentenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente CA FI Marre’ Brunenghi CO GU Firmato digitalmente firmato digitalmente Depositato in segreteria in data 19/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente