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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI CO, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 396/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato alla sig. Resistente_1 l'avviso n. TW7010300859/2016 per l'anno 2011, con cui ha accertato in capo al ricorrente maggiori redditi derivanti dalla distribuzione di utili extra-contabili da parte della società a ristretta base partecipativa Società_1 Srl di cui lo stesso era socio al 25%.
Con l'avviso d'accertamento n. TW7030300840/2016, regolarmente notificato in data 30/11/2016, emesso nei confronti della società Società_1 srl – in liquidazione, l'Ufficio ha accertato un maggior reddito d'impresa da sottoporre a tassazione pari ad euro 280.739,00 con l'attribuzione al sig. Resistente_1 dei maggiori ricavi accertati alla società quali redditi capitali non dichiarati per un valore di € 70.185,00 pari, appunto, al
25%,
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 183/2021, lo ha accolto, con la condanna alle spese di €.1.500.
L'ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha contestato la sentenza eccependo il vizio ex art. 112 c.p.c .in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della S.r.l. partecipata, in quanto il contribuente nel ricorso introduttivo non ha indicato come causa di nullità dell'accertamento la mancata notifica dell'avviso alla società Società_1 Srl di cui lo stesso era socio al 25%., ma solo il fatto che essendo la citata società cessata antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 28 del Dlgs. 175 del 2014, il socio non poteva rispondere dei debiti tributari della stessa.
Nel caso in specie, la vertenza riguarda l'attribuzione al socio degli utili extrabilanci quando la società era ancora attiva e registrata e al sig. Resistente_1 non è mai stato contestato di aver percepito somme a seguito della liquidazione della società. Come risulta dalla visura camerale in atti, la società partecipata dal ricorrente
è cessata nell'anno 2014 mentre gli utili di cui l'ufficio contesta la distribuzione e la mancata dichiarazione da parte del socio sono quelli relativi all'anno 2011.
Per cui, essendo definitivo l'accertamento nei confronti della società Società_1 Srl, ne consegue, per trasparenza, l'attribuzione al socio sig. Resistente_1 della quota di utili pari al 25% accertata dall'ufficio, come quantificata nell'avviso, non avendo il contribuente dimostrando che l'utile extracontabile non gli è stato mai distribuito, né tantomeno accantonato o reinvestito dalla società (Cass., sez. V, ord. del
29 ottobre 2019, n. 27637; sent. del 29 luglio 2016, n. 15828).
La decisione sulla attribuzione degli utili rende superfluo l'esame degli altri motivi.
Pertanto, si accoglie l'appello dell'ufficio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali ed in €. 2.000, oltre il 15% per spese generali per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie 'appello dell'ufficio con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali ed in €. 2.000, oltre il 15% per spese generali per il secondo grado.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente Franco TI FR AT
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI CO, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 396/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300859 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato alla sig. Resistente_1 l'avviso n. TW7010300859/2016 per l'anno 2011, con cui ha accertato in capo al ricorrente maggiori redditi derivanti dalla distribuzione di utili extra-contabili da parte della società a ristretta base partecipativa Società_1 Srl di cui lo stesso era socio al 25%.
Con l'avviso d'accertamento n. TW7030300840/2016, regolarmente notificato in data 30/11/2016, emesso nei confronti della società Società_1 srl – in liquidazione, l'Ufficio ha accertato un maggior reddito d'impresa da sottoporre a tassazione pari ad euro 280.739,00 con l'attribuzione al sig. Resistente_1 dei maggiori ricavi accertati alla società quali redditi capitali non dichiarati per un valore di € 70.185,00 pari, appunto, al
25%,
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 183/2021, lo ha accolto, con la condanna alle spese di €.1.500.
L'ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha contestato la sentenza eccependo il vizio ex art. 112 c.p.c .in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della S.r.l. partecipata, in quanto il contribuente nel ricorso introduttivo non ha indicato come causa di nullità dell'accertamento la mancata notifica dell'avviso alla società Società_1 Srl di cui lo stesso era socio al 25%., ma solo il fatto che essendo la citata società cessata antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 28 del Dlgs. 175 del 2014, il socio non poteva rispondere dei debiti tributari della stessa.
Nel caso in specie, la vertenza riguarda l'attribuzione al socio degli utili extrabilanci quando la società era ancora attiva e registrata e al sig. Resistente_1 non è mai stato contestato di aver percepito somme a seguito della liquidazione della società. Come risulta dalla visura camerale in atti, la società partecipata dal ricorrente
è cessata nell'anno 2014 mentre gli utili di cui l'ufficio contesta la distribuzione e la mancata dichiarazione da parte del socio sono quelli relativi all'anno 2011.
Per cui, essendo definitivo l'accertamento nei confronti della società Società_1 Srl, ne consegue, per trasparenza, l'attribuzione al socio sig. Resistente_1 della quota di utili pari al 25% accertata dall'ufficio, come quantificata nell'avviso, non avendo il contribuente dimostrando che l'utile extracontabile non gli è stato mai distribuito, né tantomeno accantonato o reinvestito dalla società (Cass., sez. V, ord. del
29 ottobre 2019, n. 27637; sent. del 29 luglio 2016, n. 15828).
La decisione sulla attribuzione degli utili rende superfluo l'esame degli altri motivi.
Pertanto, si accoglie l'appello dell'ufficio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali ed in €. 2.000, oltre il 15% per spese generali per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie 'appello dell'ufficio con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali ed in €. 2.000, oltre il 15% per spese generali per il secondo grado.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente Franco TI FR AT