Versione
12 marzo 1991
12 marzo 1991
Art. 7. Fallimento del cedente 1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non e' opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.
2. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.
Commentari • 22
- 1. Insinuazione al passivo del factor di crediti per anticipazioni effettuate a favore del fallitoAvv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 marzo 2021 · 16.484158
[…] Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano | 22.12.2018 | n.24553 FACTORING – CONTRATTO CESSIONE CREDITO – FALLIMENTO CEDENTE – RICHIESTA INEFFICACIA – ONERE CURATORE – PROVA SCIENTIA DECOTIONIS Anche la inopponibilità ex art. 7 Legge 52/1991 richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. […]
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Giurisprudenza • 120
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2022, n. 1940Provvedimento: […] c. 1, Legge 52/1991 per escludere l'opponibilità alla massa fallimentare della cessione dei crediti effettuata dalla società fallita al factor; che infatti i pagamenti suddetti erano stati effettuati entro l'anno anteriore ad entrambe le domande di concordato preventivo del 15.7.2015 e del 10.3.2016, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 69 bis L.Fall. e dell'art. 7 Legge n. 52/1991; che inoltre la controparte era a conoscenza dello stato di insolvenza della cedente, in base agli indicatori di solidità patrimoniale e agli indici di redditività emergenti dai bilanci di esercizio 2013 e 2014. […]Leggi di più...
- nullità atto di citazione·
- principio della soccombenza·
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- art. 7 L. 52/1991·
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- revocatoria fallimentare·
- onere della prova·
- scientia decoctionis