Articolo 7 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52
Articolo 6
Versione
12 marzo 1991
Art. 7. Fallimento del cedente 1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non e' opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente puo' recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.
Entrata in vigore il 12 marzo 1991
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