Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1371
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 gennaio 1962
Art. 3.
Il sussidio straordinario di cui sopra e' disposto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 giorni per le lavoratrici e di lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco, e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola.
La durata di cui sopra e' stabilita con decreto per ogni singola Provincia in rapporto ai danni subiti.
La misura giornaliera del sussidio e' di lire 400, maggiorata di lire 100 per ogni persona a carico secondo le norme che disciplinano il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione.
Il sussidio compete ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che abbiano prestato attivita' lavorativa retribuita nell'ultimo biennio.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1962