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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14585/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Amosso Luigi Maria Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Puglisi Bruna in forza di CP_1 C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 3.10.24):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione,
NEL MERITO.
- disporre la separazione personale di e , coniugati in data 23/09/2021 in Parte_1 CP_1
Torino con atto trascritto nei registri dello stato civile di Torino al N. 202, Uff. 2, Parte 1, Anno 2021;
- rigettare la domanda di addebito, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testimoni indicate nella memoria n. 1 ex art. 473 bis 17 c.p.c. (capi 1-12; 14)
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese ed onorati di giudizio.
Il Sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, voglia, previ gli incombenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , in data Parte_1 CP_1
23/09/2021 a Torino e trascritto nei registri dello stato civile di Torino al N. 202, Uff. 2, Parte 1, Anno 2021, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese ed onorati di giudizio”
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 17.10.2024):
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa ammissione degli infratenorizzati articoli di prova per interrogatorio e testi;
previa acquisizione di informazioni dal P.M. o da altra autorità competente ivi inclusa la Questura di Torino, Commissariato S. Paolo, Corso Racconigi n. 100/A, Torino, circa l'esistenza di procedimenti inerenti le violenze allegate ex art. 473 bis, 42 c.p.c.
NEL MERITO
PRONUNCIARSI separazione personale di e coniugati civilmente Parte_1 CP_1 in data 23/09/2021 in Torino, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Torino al n.202,
Ufficio 2, Parte I, Anno 2021
PRONUNCIARE l'addebito della separazione al marito;
SI DEDUCONO A PROVA PER INTERROGATORIO E TESTI I SEGUENTI CAPI CHE SI INTENDONO PRECEDUTI DALLA LOCUZIONE “VERO CHE”
1) “nell'inverno 2018 iniziava la convivenza more uxorio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 presso l'abitazione sita in Via Marsigli n. 98 occupata dalla convenuta in forza di CP_1 contratto di locazione stipulato già prima dell'inizio della convivenza”;
2) “nel corso della frequentazione e fino al matrimonio il sig. si presentava come una Parte_1 persona tranquilla, qualità che era molto apprezzata dalla sig.ra e induceva la stessa a CP_1 portare avanti la relazione”;
3) “dopo il matrimonio il marito iniziava a dare segni di nervosismo soprattutto quando si trattava di dividere le spese di bollette e affitto”;
4) “vero che in diverse occasioni il sig. iniziava ad alzare la voce e ad insultare la Parte_1 moglie”;
5) “vero che in molte occasioni il sig. insultava la moglie alzando la voce con i Parte_1 seguenti epiteti: “sei una vacca, mangi tanto, devi morire prima te di me”;
6) “l'aggressività aumentava quando il marito beveva”;
7) “il marito arrivava anche a minacciare la moglie di morte”;
8) “in particolare in data 23/04/2023 lo stesso urlava contro la moglie le seguenti parole: “sei una vacca, devi morire perché sei grassa” e in tale circostanza si alzava mostrando di volere passare alle vie di fatto”; pagina 2 di 6 9) “in tale situazione il marito si mostrava alterato e aggressivo ed ingenerava nella moglie il timore che lo stesso potesse lanciare oggetti o tirarle dietro posate e coltelli che si trovavano sul tavolo facendole temere per la propria incolumità”;
10) “in data 20/07/2023 il sig. dopo avere bevuto alcuni bicchieri di vino, dopo cena, si Parte_1 alterava sempre per questione inerenti la ripartizione delle spese di affitto e bollette, e iniziava ad aggredire verbalmente la moglie profferendo le seguenti frasi: “sei una vacca, devi morire, perché non vali niente sei grassa” e afferrando la bottiglia del vino la puntava contro la moglie”;
11) “in data 20/07/2023 nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 10 profferiva le seguenti ulteriori minacce: “vuoi vedere che stavolta muori te prima di me” e che subito dopo, posata la bottiglia di vino si avvicina-va al cassetto della credenza e apertolo prelevava dal mobile un coltello e puntandolo verso la gola della moglie gridava: “stavolta ti uccido e così muori prima te di me”;
12) “che in tale occasione la signora sopraffatta dalla paura taceva”;
13) “che gli ultimi episodi sopra descritti ingeneravano paura nella sig.ra la quale Parte_2 dopo tale minaccia si metteva a piangere e dopo il 20/07/2023 iniziava a chiudersi a chiave nella stanza per timore di aggressioni;
14) “che di tali gravi fatti la sig.ra informava la figlia del ricor-rente sig.ra CP_1 dicendole che la convivenza non poteva più proseguire a causa dei gravi Controparte_2 comportamenti tenuti dal marito”;
15) che il 22/07/2023 al ritorno dal lavoro la sig.ra constatava che il marito si era allontanato Pt_3 di casa portando con sé i propri effetti personali ed andando a risiedere dalla figlia;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con il favore delle spese di causa”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
23/09/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 02/08/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 L.
898/1970, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Con memoria difensiva depositata il 9.2.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendone l'addebito al marito.
All'udienza in data 11.3.2024 venivano sentite le parti ed all'esito venivano autorizzate a vivere separate. Con ordinanza in data 15.4.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Sono state assunte le prove testimoniali e sono stati assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc.
All'udienza in data 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 6 Sulle istanze istruttorie
Ritiene il Collegio che le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbano essere respinte per i motivi che seguono.
Quanto alla prova per interpello richiesta dalla resistente, di dubbia ammissibilità vertendo su materia di diritti indisponibili, essa si appalesa, in ogni caso, del tutto superflua, avendo il ricorrente specificamente contestato nei propri scritti difensivi le deduzioni avversarie e, segnatamente i singoli episodi di violenza morale addebitatigli dalla controparte.
Quanto ai capi di prova per testi non ammessi, se ne ribadisce la reiezione per i motivi già esposti dal Giudice Relatore con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che si condividono e richiamano integralmente.
Quanto, infine, all'istanza della resistente di acquisizione di informazioni dal PM circa l'esistenza di procedimenti penali, si rileva come la Procura, pur richiesta, non abbia trasmesso ad oggi alcuna informativa.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono ormai separati e dal comportamento, anche processuale, tenuto si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Occorre premettere che la resistente, all'ultima udienza, ha instato per l'ammissione dell'interpello della controparte, dichiarando in subordine di rinunciare alla domanda di addebito della separazione.
Il chiesto interpello non è stato ammesso. La domanda di addebito della separazione va, nondimeno, esaminata, atteso che la relativa rinuncia da parte della resistente è stata formulata solo in subordine e solo all'esito dell'istruttoria, di talchè la disamina assume rilievo anche per il cd. criterio della soccombenza virtuale, ai fini delle spese di lite (cfr. ex multis Cass. Civ. 3734/98; nella giur. di merito Trib. Catania 30.12.24).
Ciò premesso, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione, motivando la CP_1 domanda con le asserite violenze morali subite da parte del coniuge.
In particolare, la stessa ha allegato quanto segue: di conoscere il marito da oltre 11 anni e di aver intrapreso la convivenza con il medesimo nel 2018; di essersi i coniugi sposati nel 2021 e di aver cominciato il marito, dopo il matrimonio, ad alzare la voce e ad insultarla quando si trattava di dividere le spese per le bollette e per l'affitto; di averle il coniuge rivolto in più occasioni insulti e minacce (in particolare, dicendole “sei una vacca, devi morire perché sei grassa”, “sei una vacca, devi morire, perché non vali niente sei grassa”, “vuoi vedere che stavolta muori te prima di me”), e di averle, in una circostanza in particolare, anche puntato un coltello alla gola, gridandole “stavolta ti uccido e così muori prima te di me”; di averle tali condotte ingenerato ansia e paura;
di essersi il marito allontanato dal domicilio coniugale il 22 luglio 2023 (poi corretto nel mese di giugno 2023) e di aver ella sporto denuncia-querela contro quest'ultimo il 23 agosto 2023.
Alla domanda della resistente si è opposto il ricorrente, negando ogni addebito di violenza.
pagina 4 di 6 In particolare, egli ha contestato di essersi mai ubriacato, di aver mai insultato e minacciato la moglie e di averle mai puntato contro un coltello. In relazione all'allegato episodio del 20 luglio 2023, ha eccepito di non trovarsi a casa perché già allontanatosi nel mese di giugno dal domicilio coniugale senza avervi fatto più rientro. Ha confermato che all'interno della coppia vi erano accese discussioni ed il rapporto coniugale si era negli ultimi anni deteriorato ma a causa del comportamento della moglie, sempre più disinteressato nei suoi confronti. Ha allegato che la moglie aveva iniziato a trascurarlo, assentandosi da casa per lunghi periodi ed uscendo in autonomia per andare a ballare. Inoltre, lo umiliava, dicendogli che puzzava ed era vecchio.
La domanda della resistente è indimostrata e, come tale, va respinta.
La teste , citata dalla resistente, ha dichiarato di non essere a conoscenza degli episodi Parte_1 di insulti e minacce asseritamente agiti da suo padre (odierno ricorrente) in danno della moglie nelle date del 23 aprile 2023 e del 20 luglio 2023 e di non ricordare il contenuto della telefonata ricevuta dalla Ha escluso che il padre fosse andato dalla moglie, a cena o dopo cena, nel mese di luglio CP_1
2023, precisando che il genitore si era trasferito a vivere presso la di lei abitazione già nel mese di giugno 2023; circostanza quest'ultima confermata anche dal teste . Ha riferito, infine, di Tes_1 essere a conoscenza delle liti fra i coniugi ma “perché lui diceva di sentirsi umiliato” e non per discussioni dovute ad affitto o bollette (v. verbale d'udienza 15.7.24).
La resistente non ha fornito alcun'altro riscontro probatorio alle proprie allegazioni di violenza all'infuori della denuncia-querela sporta il 23 agosto 2023 che, tuttavia, non è elemento idoneo e sufficiente a suffragare la narrazione resa, vieppiù alla luce delle incongruenze temporali riscontrate rispetto alla versione dei fatti fornita nel presente giudizio.
Ed invero la resistente, nella denuncia, ha fatto risalire al mese di luglio 2023, e segnatamente alla data del 20 luglio 23, l'episodio in cui il marito, dopo averla insultato e minacciata di morte, le avrebbe puntato contro dapprima una bottiglia e poi un coltello alla gola. In sede di udienza, invece, la resistente ha collocato tale episodio nel mese di giugno 2023, dichiarando che, dopo questo accadimento, il marito si è allontanato da casa, con ciò riscontrando la circostanza allegata dalla controparte (v. verbale d'udienza 11.3.2024). Peraltro, in sede di comparsa conclusionale (pag. 10), la resistente ha inteso rettificare il proprio narrato, confermando che il trasferimento del marito a casa della figlia è avvenuto “a fine giugno 2023” anziché “a luglio 2023” come precedentemente allegato.
Si evidenzia in aggiunta che la stessa in sede di denuncia, ha dichiarato di non essersi CP_1 rivolta in nessuna delle citate occasioni alle Forze dell'Ordine né di essersi recata in ospedale e neppure di essersi mai confidata con nessuno, ad eccezione della sig.ra (figlia del marito) Controparte_2 che è stata -per l'appunto- sentita come teste (cfr. doc. 1 comparsa).
Nessuna informazione in merito al procedimento penale originato dalla denuncia-querela sporta dalla è stata fornita né dalla Procura né tantomeno dalla resistente che comunque, in qualità di CP_1 persona offesa, non può non essere a conoscenza degli eventuali relativi sviluppi.
A fronte dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito formulata dalla resistente, non essendone provati i presupposti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Detta domanda non risulta, tuttavia, allo stato procedibile e la causa dev'essere pertanto rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per il suo accoglimento. pagina 5 di 6 Sulle spese di lite
Sulle spese di lite si provvederà al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/02/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14585/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Amosso Luigi Maria Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Puglisi Bruna in forza di CP_1 C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 3.10.24):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione,
NEL MERITO.
- disporre la separazione personale di e , coniugati in data 23/09/2021 in Parte_1 CP_1
Torino con atto trascritto nei registri dello stato civile di Torino al N. 202, Uff. 2, Parte 1, Anno 2021;
- rigettare la domanda di addebito, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testimoni indicate nella memoria n. 1 ex art. 473 bis 17 c.p.c. (capi 1-12; 14)
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese ed onorati di giudizio.
Il Sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, voglia, previ gli incombenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , in data Parte_1 CP_1
23/09/2021 a Torino e trascritto nei registri dello stato civile di Torino al N. 202, Uff. 2, Parte 1, Anno 2021, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese ed onorati di giudizio”
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 17.10.2024):
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa ammissione degli infratenorizzati articoli di prova per interrogatorio e testi;
previa acquisizione di informazioni dal P.M. o da altra autorità competente ivi inclusa la Questura di Torino, Commissariato S. Paolo, Corso Racconigi n. 100/A, Torino, circa l'esistenza di procedimenti inerenti le violenze allegate ex art. 473 bis, 42 c.p.c.
NEL MERITO
PRONUNCIARSI separazione personale di e coniugati civilmente Parte_1 CP_1 in data 23/09/2021 in Torino, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Torino al n.202,
Ufficio 2, Parte I, Anno 2021
PRONUNCIARE l'addebito della separazione al marito;
SI DEDUCONO A PROVA PER INTERROGATORIO E TESTI I SEGUENTI CAPI CHE SI INTENDONO PRECEDUTI DALLA LOCUZIONE “VERO CHE”
1) “nell'inverno 2018 iniziava la convivenza more uxorio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 presso l'abitazione sita in Via Marsigli n. 98 occupata dalla convenuta in forza di CP_1 contratto di locazione stipulato già prima dell'inizio della convivenza”;
2) “nel corso della frequentazione e fino al matrimonio il sig. si presentava come una Parte_1 persona tranquilla, qualità che era molto apprezzata dalla sig.ra e induceva la stessa a CP_1 portare avanti la relazione”;
3) “dopo il matrimonio il marito iniziava a dare segni di nervosismo soprattutto quando si trattava di dividere le spese di bollette e affitto”;
4) “vero che in diverse occasioni il sig. iniziava ad alzare la voce e ad insultare la Parte_1 moglie”;
5) “vero che in molte occasioni il sig. insultava la moglie alzando la voce con i Parte_1 seguenti epiteti: “sei una vacca, mangi tanto, devi morire prima te di me”;
6) “l'aggressività aumentava quando il marito beveva”;
7) “il marito arrivava anche a minacciare la moglie di morte”;
8) “in particolare in data 23/04/2023 lo stesso urlava contro la moglie le seguenti parole: “sei una vacca, devi morire perché sei grassa” e in tale circostanza si alzava mostrando di volere passare alle vie di fatto”; pagina 2 di 6 9) “in tale situazione il marito si mostrava alterato e aggressivo ed ingenerava nella moglie il timore che lo stesso potesse lanciare oggetti o tirarle dietro posate e coltelli che si trovavano sul tavolo facendole temere per la propria incolumità”;
10) “in data 20/07/2023 il sig. dopo avere bevuto alcuni bicchieri di vino, dopo cena, si Parte_1 alterava sempre per questione inerenti la ripartizione delle spese di affitto e bollette, e iniziava ad aggredire verbalmente la moglie profferendo le seguenti frasi: “sei una vacca, devi morire, perché non vali niente sei grassa” e afferrando la bottiglia del vino la puntava contro la moglie”;
11) “in data 20/07/2023 nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 10 profferiva le seguenti ulteriori minacce: “vuoi vedere che stavolta muori te prima di me” e che subito dopo, posata la bottiglia di vino si avvicina-va al cassetto della credenza e apertolo prelevava dal mobile un coltello e puntandolo verso la gola della moglie gridava: “stavolta ti uccido e così muori prima te di me”;
12) “che in tale occasione la signora sopraffatta dalla paura taceva”;
13) “che gli ultimi episodi sopra descritti ingeneravano paura nella sig.ra la quale Parte_2 dopo tale minaccia si metteva a piangere e dopo il 20/07/2023 iniziava a chiudersi a chiave nella stanza per timore di aggressioni;
14) “che di tali gravi fatti la sig.ra informava la figlia del ricor-rente sig.ra CP_1 dicendole che la convivenza non poteva più proseguire a causa dei gravi Controparte_2 comportamenti tenuti dal marito”;
15) che il 22/07/2023 al ritorno dal lavoro la sig.ra constatava che il marito si era allontanato Pt_3 di casa portando con sé i propri effetti personali ed andando a risiedere dalla figlia;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con il favore delle spese di causa”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
23/09/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 02/08/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 L.
898/1970, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Con memoria difensiva depositata il 9.2.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendone l'addebito al marito.
All'udienza in data 11.3.2024 venivano sentite le parti ed all'esito venivano autorizzate a vivere separate. Con ordinanza in data 15.4.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Sono state assunte le prove testimoniali e sono stati assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc.
All'udienza in data 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 6 Sulle istanze istruttorie
Ritiene il Collegio che le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbano essere respinte per i motivi che seguono.
Quanto alla prova per interpello richiesta dalla resistente, di dubbia ammissibilità vertendo su materia di diritti indisponibili, essa si appalesa, in ogni caso, del tutto superflua, avendo il ricorrente specificamente contestato nei propri scritti difensivi le deduzioni avversarie e, segnatamente i singoli episodi di violenza morale addebitatigli dalla controparte.
Quanto ai capi di prova per testi non ammessi, se ne ribadisce la reiezione per i motivi già esposti dal Giudice Relatore con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che si condividono e richiamano integralmente.
Quanto, infine, all'istanza della resistente di acquisizione di informazioni dal PM circa l'esistenza di procedimenti penali, si rileva come la Procura, pur richiesta, non abbia trasmesso ad oggi alcuna informativa.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono ormai separati e dal comportamento, anche processuale, tenuto si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Occorre premettere che la resistente, all'ultima udienza, ha instato per l'ammissione dell'interpello della controparte, dichiarando in subordine di rinunciare alla domanda di addebito della separazione.
Il chiesto interpello non è stato ammesso. La domanda di addebito della separazione va, nondimeno, esaminata, atteso che la relativa rinuncia da parte della resistente è stata formulata solo in subordine e solo all'esito dell'istruttoria, di talchè la disamina assume rilievo anche per il cd. criterio della soccombenza virtuale, ai fini delle spese di lite (cfr. ex multis Cass. Civ. 3734/98; nella giur. di merito Trib. Catania 30.12.24).
Ciò premesso, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione, motivando la CP_1 domanda con le asserite violenze morali subite da parte del coniuge.
In particolare, la stessa ha allegato quanto segue: di conoscere il marito da oltre 11 anni e di aver intrapreso la convivenza con il medesimo nel 2018; di essersi i coniugi sposati nel 2021 e di aver cominciato il marito, dopo il matrimonio, ad alzare la voce e ad insultarla quando si trattava di dividere le spese per le bollette e per l'affitto; di averle il coniuge rivolto in più occasioni insulti e minacce (in particolare, dicendole “sei una vacca, devi morire perché sei grassa”, “sei una vacca, devi morire, perché non vali niente sei grassa”, “vuoi vedere che stavolta muori te prima di me”), e di averle, in una circostanza in particolare, anche puntato un coltello alla gola, gridandole “stavolta ti uccido e così muori prima te di me”; di averle tali condotte ingenerato ansia e paura;
di essersi il marito allontanato dal domicilio coniugale il 22 luglio 2023 (poi corretto nel mese di giugno 2023) e di aver ella sporto denuncia-querela contro quest'ultimo il 23 agosto 2023.
Alla domanda della resistente si è opposto il ricorrente, negando ogni addebito di violenza.
pagina 4 di 6 In particolare, egli ha contestato di essersi mai ubriacato, di aver mai insultato e minacciato la moglie e di averle mai puntato contro un coltello. In relazione all'allegato episodio del 20 luglio 2023, ha eccepito di non trovarsi a casa perché già allontanatosi nel mese di giugno dal domicilio coniugale senza avervi fatto più rientro. Ha confermato che all'interno della coppia vi erano accese discussioni ed il rapporto coniugale si era negli ultimi anni deteriorato ma a causa del comportamento della moglie, sempre più disinteressato nei suoi confronti. Ha allegato che la moglie aveva iniziato a trascurarlo, assentandosi da casa per lunghi periodi ed uscendo in autonomia per andare a ballare. Inoltre, lo umiliava, dicendogli che puzzava ed era vecchio.
La domanda della resistente è indimostrata e, come tale, va respinta.
La teste , citata dalla resistente, ha dichiarato di non essere a conoscenza degli episodi Parte_1 di insulti e minacce asseritamente agiti da suo padre (odierno ricorrente) in danno della moglie nelle date del 23 aprile 2023 e del 20 luglio 2023 e di non ricordare il contenuto della telefonata ricevuta dalla Ha escluso che il padre fosse andato dalla moglie, a cena o dopo cena, nel mese di luglio CP_1
2023, precisando che il genitore si era trasferito a vivere presso la di lei abitazione già nel mese di giugno 2023; circostanza quest'ultima confermata anche dal teste . Ha riferito, infine, di Tes_1 essere a conoscenza delle liti fra i coniugi ma “perché lui diceva di sentirsi umiliato” e non per discussioni dovute ad affitto o bollette (v. verbale d'udienza 15.7.24).
La resistente non ha fornito alcun'altro riscontro probatorio alle proprie allegazioni di violenza all'infuori della denuncia-querela sporta il 23 agosto 2023 che, tuttavia, non è elemento idoneo e sufficiente a suffragare la narrazione resa, vieppiù alla luce delle incongruenze temporali riscontrate rispetto alla versione dei fatti fornita nel presente giudizio.
Ed invero la resistente, nella denuncia, ha fatto risalire al mese di luglio 2023, e segnatamente alla data del 20 luglio 23, l'episodio in cui il marito, dopo averla insultato e minacciata di morte, le avrebbe puntato contro dapprima una bottiglia e poi un coltello alla gola. In sede di udienza, invece, la resistente ha collocato tale episodio nel mese di giugno 2023, dichiarando che, dopo questo accadimento, il marito si è allontanato da casa, con ciò riscontrando la circostanza allegata dalla controparte (v. verbale d'udienza 11.3.2024). Peraltro, in sede di comparsa conclusionale (pag. 10), la resistente ha inteso rettificare il proprio narrato, confermando che il trasferimento del marito a casa della figlia è avvenuto “a fine giugno 2023” anziché “a luglio 2023” come precedentemente allegato.
Si evidenzia in aggiunta che la stessa in sede di denuncia, ha dichiarato di non essersi CP_1 rivolta in nessuna delle citate occasioni alle Forze dell'Ordine né di essersi recata in ospedale e neppure di essersi mai confidata con nessuno, ad eccezione della sig.ra (figlia del marito) Controparte_2 che è stata -per l'appunto- sentita come teste (cfr. doc. 1 comparsa).
Nessuna informazione in merito al procedimento penale originato dalla denuncia-querela sporta dalla è stata fornita né dalla Procura né tantomeno dalla resistente che comunque, in qualità di CP_1 persona offesa, non può non essere a conoscenza degli eventuali relativi sviluppi.
A fronte dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito formulata dalla resistente, non essendone provati i presupposti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Detta domanda non risulta, tuttavia, allo stato procedibile e la causa dev'essere pertanto rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per il suo accoglimento. pagina 5 di 6 Sulle spese di lite
Sulle spese di lite si provvederà al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/02/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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