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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 26.4.2024, - premesso di svolgere attività di Parte_1 tubisteria dal 1980 alle dipendenze delle varie datrici di lavoro specificate in ricorso- , ha allegato di essere affetto da “meniscopatia degenerativa ginocchio sinistro ” ed “ ernia discale lombare L4-
L5”, in relazione alle quali patologie intraprendeva due procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa CP_1 con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per le patologie oggetto di causa e, complessivamente, anche in ragione dei precedenti riconoscimenti del 21%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 17.10.2024 e collega Testimone_1 del ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap. 2 (e, pagina 2 di 5 in particolare, le attività relative operazioni di montaggio a bordo delle navi di tubazioni di grosse dimensioni del peso anche di 100-150 Kg. eseguito con il concorso di due, tre operai, sulle navi).
Anche il teste , parimenti collega del ricorrente e sentito alla medesima udienza, Testimone_2 confermava lo svolgimento di dette attività lavorative da parte dell' e, in senso conforme, Pt_1 riferiva anche il teste collega del ricorrente sentito alla stessa udienza. Testimone_3
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. C. ha motivato in relazione alle Per_1 patologie per cui è causa chiarendo “(..) ESAME OBIETTIVO: soggetto in sufficienti condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio. Il rachide lombo sacrale appare spinalgico con ipertono dei mm paravertebrali e risulta rigido alla mobilizzazione. Alla flessione del tronco risulta dolente e limitata di 1/3. Il ginocchio di sx si presenta modestamente pastoso, dolorabile sul comparto interno, con segni meniscali positivi per
MM. Non preternaturalità articolare sui vari piani lieve discheratosi prerotulea. Da esame della documentazione clinica prodotta un esame RMN del rachide lombo sacrale con rilevamento di impegno degenerativo somatico e discale al tratto lombare medio-distale con ipertrofia dei massicci articolari posteriori ed alterazioni disco somatiche al tratto di passaggio DL;
salienza discale paramedianalaterale dx a L2-L3, impegno disco somatico del tratto preforaminale bilateralmente a L3- L4, focalità discale con stenosi del canale vertebrle a L4-L5, impronta sul sacco ed obliterazione del tessuto adiposo periradicolare, salienza discale mediana L5-S1 con evidente riduzione del trofismo della muscolatura paravertebrale. Un esame ENG del 4/8/23 in cui si rilevano segni di sofferenza neurogena cronica sui miomeri di pertinenza delle radici di L4-L5 sx ed L5 a dx. Un esame RMN del ginocchio sx del 6/12/2021 evidenziava riduzione dello spessore meniscale con alterazioni meniscosiche prevalenti sul versante mediale senza lesioni affioranti in superficie, ispessimento dei collaterali, esiti di patologia di OD ed Per_2 entesite inserzionale quadricipitale. Risulta essere stata riconosciuta dall' una invalidità del 7% per malattia CP_1 professionale ipoacusia. Conclusioni Im ordine al quesito - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti;
Il periziando risulta affetto da spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare e meniscopatia degenerativa -descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
Vi una ipoacusia malattia professionale valutata in misura del 7% verifichi la sussistenza di un CP_1 nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Si rileva un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni di tubista e carpentiere navale, per evidente sovraccarico biomeccanico a livello dei distretti del corpo
pagina 3 di 5 in esame per il tipo di lavoro che comporta sforzi prolungati in ambiente lavorativo spesso angusto con necessità di sforzi ed operatività in posizioni di evidente disagio. Infatti si fa riferimento al trasporto e spostamento di pesanti tubature (come indicato anche di
100/150 kg) e successiva lavorazione sia pur con l'aiuto di altri operatori in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato
l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività
(indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza); Nella fattispecie, sostanzialmente non si rilevano fattori concausali esterni in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da . Le patologie riscontrate rappresentano CP_1 esiti di carattere permanente. Riguardo alla valutazione della incidenza sulla preesistente integrità psico fisica valuto il danno al rachide lombo sacrale in misura di un
6% ed il danno al ginocchio in misura del 2%. Con formula a scalare, pertanto si indica un danno globale del 15%.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 15%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 15%, con la decorrenza sopra indicata;
pagina 4 di 5 - condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 26.4.2024, - premesso di svolgere attività di Parte_1 tubisteria dal 1980 alle dipendenze delle varie datrici di lavoro specificate in ricorso- , ha allegato di essere affetto da “meniscopatia degenerativa ginocchio sinistro ” ed “ ernia discale lombare L4-
L5”, in relazione alle quali patologie intraprendeva due procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa CP_1 con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per le patologie oggetto di causa e, complessivamente, anche in ragione dei precedenti riconoscimenti del 21%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , sentito alla udienza del 17.10.2024 e collega Testimone_1 del ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap. 2 (e, pagina 2 di 5 in particolare, le attività relative operazioni di montaggio a bordo delle navi di tubazioni di grosse dimensioni del peso anche di 100-150 Kg. eseguito con il concorso di due, tre operai, sulle navi).
Anche il teste , parimenti collega del ricorrente e sentito alla medesima udienza, Testimone_2 confermava lo svolgimento di dette attività lavorative da parte dell' e, in senso conforme, Pt_1 riferiva anche il teste collega del ricorrente sentito alla stessa udienza. Testimone_3
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. C. ha motivato in relazione alle Per_1 patologie per cui è causa chiarendo “(..) ESAME OBIETTIVO: soggetto in sufficienti condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio. Il rachide lombo sacrale appare spinalgico con ipertono dei mm paravertebrali e risulta rigido alla mobilizzazione. Alla flessione del tronco risulta dolente e limitata di 1/3. Il ginocchio di sx si presenta modestamente pastoso, dolorabile sul comparto interno, con segni meniscali positivi per
MM. Non preternaturalità articolare sui vari piani lieve discheratosi prerotulea. Da esame della documentazione clinica prodotta un esame RMN del rachide lombo sacrale con rilevamento di impegno degenerativo somatico e discale al tratto lombare medio-distale con ipertrofia dei massicci articolari posteriori ed alterazioni disco somatiche al tratto di passaggio DL;
salienza discale paramedianalaterale dx a L2-L3, impegno disco somatico del tratto preforaminale bilateralmente a L3- L4, focalità discale con stenosi del canale vertebrle a L4-L5, impronta sul sacco ed obliterazione del tessuto adiposo periradicolare, salienza discale mediana L5-S1 con evidente riduzione del trofismo della muscolatura paravertebrale. Un esame ENG del 4/8/23 in cui si rilevano segni di sofferenza neurogena cronica sui miomeri di pertinenza delle radici di L4-L5 sx ed L5 a dx. Un esame RMN del ginocchio sx del 6/12/2021 evidenziava riduzione dello spessore meniscale con alterazioni meniscosiche prevalenti sul versante mediale senza lesioni affioranti in superficie, ispessimento dei collaterali, esiti di patologia di OD ed Per_2 entesite inserzionale quadricipitale. Risulta essere stata riconosciuta dall' una invalidità del 7% per malattia CP_1 professionale ipoacusia. Conclusioni Im ordine al quesito - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti;
Il periziando risulta affetto da spondilodiscopatia lombare con sofferenza radicolare e meniscopatia degenerativa -descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
Vi una ipoacusia malattia professionale valutata in misura del 7% verifichi la sussistenza di un CP_1 nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Si rileva un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni di tubista e carpentiere navale, per evidente sovraccarico biomeccanico a livello dei distretti del corpo
pagina 3 di 5 in esame per il tipo di lavoro che comporta sforzi prolungati in ambiente lavorativo spesso angusto con necessità di sforzi ed operatività in posizioni di evidente disagio. Infatti si fa riferimento al trasporto e spostamento di pesanti tubature (come indicato anche di
100/150 kg) e successiva lavorazione sia pur con l'aiuto di altri operatori in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato
l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività
(indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza); Nella fattispecie, sostanzialmente non si rilevano fattori concausali esterni in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da . Le patologie riscontrate rappresentano CP_1 esiti di carattere permanente. Riguardo alla valutazione della incidenza sulla preesistente integrità psico fisica valuto il danno al rachide lombo sacrale in misura di un
6% ed il danno al ginocchio in misura del 2%. Con formula a scalare, pertanto si indica un danno globale del 15%.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 15%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 15%, con la decorrenza sopra indicata;
pagina 4 di 5 - condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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